cultura barocca
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La ritrosia delle donne tra 1500 e 1700 a denunciare una violenza sessuale trovava le sue cause connesse alla loro presenza pubblica innanzi ai giudici ed alla testimonianza necessarie, connesse alle sgradevoli procedure investigative secondo l'epocale diritto: siffatta ritrosia aveva quindi diverse motivazioni che qui si esaminano = in merito risulta emblematica "QUESTA PAGINA" nella generale CASISTICA RISERVATA AL REATO DI STUPRO della celebre seicentesca opera di diritto criminale di ANTONIO CONCIOLI (Resolutiones criminales..., Macerata, per gli Eredi di di Agostino Grifo e Giuseppe Piccini, 1667) dalla quale si evince come tutti gli interpreti di diritto criminale, in Italia e non, ritenevano che non sussistesse stupro nel caso di costrizione sessuale esercitata nei riguardi di una donna di incerta o cattiva reputazione [e spesso gli stupratori non mancavano di pagare onesti testimoni (sic!) che vanificassero le accuse delle donne stuprate sostenendo qualche loro intemperanza o provocazione sessuale].
In proposito a queste considerazioni assume rilevanza quanto A.Omodeo nel suo saggio Il ruolo sociale della donna nel seicento italiano nel volume miscellaneo Il Gran Secolo di Angelico Aprosio, 1981 scrisse ="La legge sociale vuole che le donne debbano per conquistare una vita matrimoniale (un posto nel consorzio sociale) conservare l' illibatezza base essenziale per qualsiasi loro proposzione a livello matrimoniale soprattutto nel contesto dell'epocale famiglia patriarcale dei ceti medio-alti, alti e nobili della fanciulla vergine con notevole differenza nelle possibili sanzioni penali dei perpetratori di violenza sessuale a scapito d'una vergine, secondo che fossero di elevata od umile condizione socio-economica [ pure dalla letteratura seppur escrologica si evince il non essere punibile lo stupro compreso lo stupro di gruppo della donna di cattiva reputazione,in perticolare se meretrice o cortigiana : basta leggere la qui interamente proposta opera La Zaffetta uno scritto escrologico che fu opera di Lorenzo Venier ove senza interventi polizieschi o giuridici, e quindi con piena salvaguardia di tutti i violentatori, vengono descritte le peripezie sessuali della cortigiana veneziana Anzola Zaffetta cui un amante, per vendicarsi dei vari tradimenti , fa subire il "Trentuno" ovvero lo stupro di gruppo, peraltro descritto con una congerie di particolari piccanti e spesso osceni (il "Trentone" o "Trentuno" , come in questo caso, all'epoca ha spesso la sostanza di una violenza sessuale collettiva a carattere punitivo)
Sulla base di questi presupposti avveniva che la maggior parte delle donne prescindendo dalla loro reputazione temessero render pubblica la violenza sessuale patita innescando una storia personale di segretezze e dolore vissuto in silenzio in tanti casi dilatatasi fino ad oggi.
Del resto in quest' epoca intermedia fatta di luci ma anche di tante ombre la presunta condizione di lunatica ed imprevedibile attribuita alle donne, che consigliava una loro subordinazione all'autoritarismo maschile costituiva un'aggravante notevole atteso che -presa sul serio anche dal punto di vista medico- aveva finito per sancire lo stato di relativamente se non poco attendibile alla donna quale testimone.
A favorire poi la non denuncia delle violenze patite concorrevano altre valenze del diritto intermedio = sia per questa norma sostanzialmente ambigua che, estrapolata da Statuti Criminali, del '500 in merito ai quali, sempre dai contenuti pressoché identici, a mero titolo d'esempio si recupera qui quanto sancito dai "Libri Criminali" della Repubblica di Genova, ci indica come si ritenesse pregiudizievole al buon nome d'una donna testimoniare in pubblico per fattori tanto giuridici che etici i quali avrebbero comunque umiliata la donna al modo che si legge qui di seguito nelle 4 Risoluzioni del Concioli sul reato di Stupro.
Colpisce pure la sanzione, nel contesto di queste "Risoluzioni", che lo Stupro fosse delitto comunque difficile da provarsi ed ancora che sempre si dovesse differenziare, nel caso di comprovazione di reato, nella pena da comminarsi, tra persone "oneste" ed "umili" (cosa che coimplicava ambigue se non scorrette risoluzioni nel caso di Stupro d'una donna vergine tra una condanna ed un risarcimento che "premiava" ricchi e privilegiati a scapito dei cittadini comuni
)
Oltre a tutto questo, nell' epocale maschilista principio della tutela dell'illibatezza di una fanciulla vergine era per molte insopportabile la personale umiliazione, onde provare la propria primigenia purezza, di doversi sottoporre a
questa avvilente "VISITA MEDICA" come si legge nella RESOLUTIO I dell'opera del CONCIOLI
ove all'inizio risulta scritto
" il corpo del delitto in un crimine di stupro di una vergine si deve provare per via di ostetriche e persone esperte che fatto prima giuramento di dire il vero , debbono attentamente esaminare le parti intime della donna onde conoscere se sia stata deflorata oppure no e terminato tale esame devono registrare in pubblici documenti se la stessa sia stata posseduta carnalmente o sia stata trovata vergine, con il rendiconto su quanto videro ed esaminarono di tal donna in quelle parti del corpo dove risulta possibile riconoscere lo stato di vergine, come riportano..." [segue un lungo elenco di autori ed opere sull'argomento].
Tale procedura umiliante coniugata con i diversi ambigui fattorisuesposti inducevano pertanto molte vittime d'abusi a preferire un doloroso silenzio invece di una pubblica discussione in Curia che avrebbe potuto recare in maggior misura danni piuttosto che giuste soddisfazioni.

All'epoca la Medicina e la Chirurgia conoscevano potenti limiti diagnostici, curativi e sia farmacologici che strumentali come qui si vede anche per via di immagini ma in particolare la Ginecologia era pratica sempre rischiosa, sostanzialmente temuta (anche per supposte interferenze esoteriche = le streghe ostetriche) e ad essa si ricorreva sempre fra molte titubanze ed inevitabilmente quasi solo per il momento cruciale del Parto ( rozza era peraltro la strumentazione medica e chirurgica in uso del Barberio quanto anche del Chirurgo e tra costoro gli Ostetrici usavano ancora strumenti come questi che pur risalendo tecnicamente ad epoche remote erano assai meno sofisticati di quelli allora ideati e usati, specialmente dai medici e chirurghi romani: il tutto logicamente complicato dall'assenza di adeguati antidolorifici senza calcolare la mancanza di antibatterici donde l'uso non del tutto immotivato dell' Usnea oscuro presentemento della penicillina nella confezione di particolari farmaci cauterizzanti): bisogna inoltre aggiungere che nel Campo dell'Ostetricia le cose per certi versi si aggravavano ed anche se le Ostetriche preposte a questa "visita legale" avevano accrediti e prestavan giuramenti solida era la diceria che fra esse si celassero mammane e streghe ostetriche disposte dietro compenso della controparte a dichiarare il falso e considerevoli erano anche i sospetti anche su quanto fossero credibili Medici Chirurghi dichiarantisi specializzati in Ostetricia.
In effetti specie tra costoro si mascheravano imbonitori e praticanti senza nessun vero titolo accademico: si decise quindi di arginare in questo campo come in tutta la Medicina l'esercizio della professione abusiva e prescindendo dal giuramento di Ippocrate di proporre ulteriori e migliori norme deontologiche come si legge nella Bibliotheca Canonica del Ferraris alla voce, qui digitalizzata, Medicus (consultane gli indici moderni) = ma alla fine - con la caduta del Vecchio Regime e l'avvento di "Tempi Nuovi"- non casualmente si dovette provvedere a una riforma di entrambe le professioni onde avvalersi di specialisti accreditati
di cui fa fede questa documentazione tratta -per lo Stato Sabaudo (anno 1834)- dal Manoscritto Wenzel laddove si specificano definitivamente le competenze necessarie per Ginecologi e Ostetriche