La ritrosia delle donne tra 1500 e 1700 a denunciare una violenza sessuale trovava le sue cause connesse alla loro presenza pubblica innanzi ai giudici ed alla testimonianza necessarie, connesse alle sgradevoli procedure investigative secondo l'epocale diritto: siffatta ritrosia aveva quindi diverse motivazioni che qui si esaminano = in merito risulta emblematica "QUESTA PAGINA" nella generale CASISTICA RISERVATA AL REATO DI STUPRO della celebre seicentesca opera di diritto criminale di ANTONIO CONCIOLI (Resolutiones criminales..., Macerata, per gli Eredi di di Agostino Grifo e Giuseppe Piccini, 1667) dalla quale si evince come tutti gli interpreti di diritto criminale, in Italia e non, ritenevano che non sussistesse stupro nel caso di costrizione sessuale esercitata nei riguardi di una donna di incerta o cattiva reputazione [e spesso gli stupratori non mancavano di pagare onesti testimoni (sic!) che vanificassero le accuse delle donne stuprate sostenendo qualche loro intemperanza o provocazione sessuale].
In proposito a queste considerazioni assume rilevanza quanto
A.Omodeo nel suo saggio Il ruolo sociale della donna nel seicento italiano nel volume miscellaneo Il Gran Secolo di Angelico Aprosio, 1981 scrisse ="La legge sociale vuole che le donne debbano per conquistare una vita matrimoniale (un posto nel consorzio sociale) conservare l' illibatezza base essenziale per qualsiasi loro proposzione a livello matrimoniale soprattutto nel contesto dell'epocale famiglia patriarcale dei ceti medio-alti, alti e nobili della fanciulla vergine con notevole differenza nelle possibili sanzioni penali dei perpetratori di violenza sessuale a scapito d'una vergine, secondo che fossero di elevata od umile condizione socio-economica [ pure dalla letteratura seppur escrologica si evince il non essere punibile lo stupro compreso lo stupro di gruppo della donna di cattiva reputazione,in perticolare se meretrice o cortigiana : basta leggere la qui interamente proposta opera La Zaffetta uno scritto escrologico che fu opera di Lorenzo Venier ove senza interventi polizieschi o giuridici, e quindi con piena salvaguardia di tutti i violentatori, vengono descritte le peripezie sessuali della cortigiana veneziana Anzola Zaffetta cui un amante, per vendicarsi dei vari tradimenti , fa subire il "Trentuno" ovvero lo stupro di gruppo, peraltro descritto con una congerie di particolari piccanti e spesso osceni (il "Trentone" o "Trentuno" , come in questo caso, all'epoca ha spesso la sostanza di una violenza sessuale collettiva a carattere punitivo)
Sulla base di questi presupposti avveniva che la maggior parte delle donne prescindendo dalla loro reputazione temessero render pubblica la violenza sessuale patita innescando una storia personale di segretezze e dolore vissuto in silenzio in tanti casi dilatatasi fino ad oggi.
Del resto in quest' epoca intermedia fatta di luci ma anche di tante ombre la presunta condizione di lunatica ed imprevedibile attribuita alle donne, che consigliava una loro subordinazione all'autoritarismo maschile
A favorire poi la non denuncia delle violenze patite concorrevano altre valenze del diritto intermedio = sia
per questa norma sostanzialmente ambigua che, estrapolata da Statuti Criminali, del '500 in merito ai quali, sempre dai contenuti pressoché identici, a mero titolo d'esempio si recupera qui quanto sancito dai "Libri Criminali" della Repubblica di Genova, ci indica come si ritenesse pregiudizievole al buon nome d'una donna testimoniare in pubblico per fattori tanto giuridici che etici
i quali avrebbero comunque umiliata la donna al modo che si legge qui di seguito nelle 4 Risoluzioni del Concioli sul reato di Stupro.
Colpisce pure la sanzione, nel contesto di queste "Risoluzioni", che lo Stupro fosse delitto comunque difficile da provarsi
ed ancora che sempre si dovesse differenziare, nel caso di comprovazione di reato, nella pena da comminarsi, tra persone "oneste" ed "umili" (cosa che coimplicava ambigue se non scorrette risoluzioni nel caso di Stupro d'una donna vergine tra una condanna ed un risarcimento che "premiava" ricchi e privilegiati a scapito dei cittadini comuni)
Oltre a tutto questo, nell' epocale maschilista principio della tutela dell'illibatezza di una fanciulla vergine