CHIESA DI S.MARIA IN ALBA

L'antica chiesa di Apricale, detta di S. MARIA IN ALBA è caratterizzata dalla presenza al suo interno di AFFRESCHI QUATTRO-CINQUECENTESCHI di mano ignota: si trova eretta nei pressi di un'antica fonte e, per quanto hanno suggerito le indagini possibili, il sito sembrerebbe esser stato connesso al CULTO DELLE ACQUE TERAPEUTICHE e all'antica religione delle MADRI come si evidenzia, parimenti, sia nell'ara del Priorato benedettino di Dolceacqua che della sua dipendenza o chiesa minore di S.Bernardo che, a Pigna, del sontuoso complesso termale di Lagopigo.




















Con il termine di CAMALLO nel PORTO DI GENOVA si indicava con termine genovese CAMALLU (derivato dall' arabo HAMAL = "portatore") il lavoro di SCARICATORE DI PORTO e/o FACCHINO [per CAMALLAGGIO si intendeva invece la Corporazione dei camalli coi loro antichi diritti: il Boccardo ci ragguaglia che un Regio Brevetto del 1/VIII/1837 sanciva l'abolizione del Camallaggio e l'introduzione della LIBERA CONCORRENZA].
FACCHINO presenta invece un etimo incerto: il termine compare nel XV secolo, anche nelle forme latine FACHINUS e FAKINUS del 1454) ma secondo le ultime interpretazioni dei linguisti l'etimo della parola sarebbe di origine francese e rimanderebbe all'esito FAQUIN (attestato nel 1534 e sopravvissuto sino al XVII secolo) a sua volta derivato presumibilmente da FACQUE quale termine gergale (COMPAIGNONS DE LA FACQUE): il BATTAGLIA, sotto voce, donde si sono ricavate queste considerazioni, suggerisce, ad integrazione dell'interpretazione semantica, una comparazione del termine gergale con FASQUE ="SACCO, TASCA" derivato dall'olandese FAK="TASCA" (l'osservazione è estremamente pertinente, alludendo ad uno degli attributi esteriori distintivi ed istituzionali di questo mestiere, appunto il SACCO o TASCA usato per il trasporto delle merci).
Giustamente celebre, per nome ed antichità, la CORPORAZIONE DEI CAMMALLI DI GENOVA e tuttavia altre simili CORPORAZIONI si trovavano in altri scali della Liguria.
Una lettera del 22 luglio 1816 ci fa apprendere che i FACCHINI DI ONEGLIA mancavano di una REGOLAMENTAZIONE SCRITTA sì che per il loro comportamento, talora fin troppo estroso non erano mancate le lagnanze, al punto che la stessa Amministrazione Civica aveva dovuto sottoscrivere una giustificazione di questa forma: Non si può negare che alle volte non sia questa condotta poco regolare, ma chi speri menta tale classe di gente riconosce ben presto che sono più clamorosi che insolenti ed irrispettosi. Persone avvezze al silenzio di paesi agricoli non capiscono sul principio i clamori delle popolazioni marittime, ma col tempo si persuadono facilmente che i gridi e l'alto parlare figli sono di circostanze puramente locali e che la forza dell'abitudine fa sì che un marinaio o in facchino parli in casa come alla sponda del mare quando convien colla voce superare il ramore delle onde.
L'excustio non inficiò tuttavia la stesura di un REGOLAMENTO, già pubblicato da N. Drago verismilmente venne negli anni successivi al 1816 ma CHE costituisce un documento di archeoletteratura in quanto, nel suo contesto, finisce per riproporre CODIFICAZIONI ORALI estremamente arcaiche.
REGOLAMENTO PER I FACCHINI DELLA CITTA' DI IMPERIA
"La classe dei facchini sarà divisa in quattro compagnie, ciascuna di cinquanta individui, ed avrà un Console per suo direttore.
Il facchino sarà munito d'una medaglia d'ottone in cui sarà inciso il numero d'ordine e il numero della compagnia a proprie spese; e questa sarà portata dal facchino visibile senza nessun adorno di nastro. Nessun facchino potrà portarsi al travaglio senza di questa.
I facchini saranno diretti da un Console il quale verrà nominato dalla Civica Amministrazione. I facchini gli presteranno ubbidienza e rispetto siccome loro Capo; a difetto di ciò potrà il Console castigarli coll'escluderli dal travaglio per due sino a dieci giorni; e se saranno insubordinati e recidivi il Console avrà ta facoltà di cassarli dalle compagnie; e se causassero maggiori disordini saranno dal Consote denunciati a' Tribunali competenti per l'applicazione delle pene in cui potessero essere incorsi. In caso di bisogno potrà il Console implorare la forza del Corpo di guardia, come pure quella dei Carabinieri Reali per l'immediato arresto.
I facchini non potranno portare che un carico nella loro compagnia, quando spetta il loro giro; quelli che saranno trovati in contravvenzione saranno dal Console condannati alla doppia restitizione, cioè di quaranta centesimi e ciò a benefizio metà alla Cappella di S. Cristoforo loro protettore e metà ai Capi compagnia.
I facchini sono indispensabilmente obbligati a tirare tutti i battelli a terra, che vengono carichi di marcanzie acciò non vengano bagnate e avariate dal mare e quelli che non si troveranno a tirare i battelli non avranno luogo al travaglio, salvo che fossero indisposti o che ne avessero per giusti motivi domandato al Console la dispensa.
Il Console nominerà quattro Capicompagnia a suo piacimento, cioè uno per compagnia i quali saranno riconosciuti dai facchini e i detti Capicompagnia faranno le veci del Console in caso di malattia o di assenza; come pure per assistere alle merci e al tavoro quando si travaglierà in più scali e per più mani: dovranno i facchini prestarli la medesima obbedienza come al console e in caso di bisogno potranno essi pure implorare la forza. I suddetti Capicompagnia avranno il diritto di portare il carico per i primi nella loro compagnia.
Il facchino più vecchio avrà la medaglia col N° 1 e così successivamente in tutte le compagnie: i facchini porteranno il carico l'uno dopo l'altro secondo l'ordine del numero e del torno della compagnia. Finito che avrà una compagnia di portare i carichi, chi sarà stato assente non potrà riportare sin a che non ritorni il suo giro.
Occorrendo che qualche facchino per insubordinazione o per ubriachezza od attri motivi si opponesse al pubblico esercizio degli impiegati delle Regie Dogane, avrà il Console facoltà ta di ritirargli la medaglia e questo sarà portato alla polizia acciò sia castigato secondo la mancanza commessa ed anche cassato dalla compagnia se fosse recidivo.
Nessuno potrà esercitare il mestiere di facchino se non sarà ascritto alle già stabilite compagnie ed in avvenire ad esse non saranno ascritti che i figli dei facchini.
Coloro che favorissero la frode saranno dal Console denunciati ai Tribunali competenti per l'applicazione delle pene in cui potessero essere incorsi. Nessuno potrà toccare le merci sui battelli senza il permesso delle Regie Dogane e quello dei Negozianti: e quando avrà luogo la leva delle merci non potranno salire sopra i battelli se non due misuratori e tre facchini a vicenda.
I facchini che non frequenteranno la spiaggia o che eserciteranno altre arti come sarebbero il muratore, carrettiere, stalliere, vermicellajo, campagnolo od altro, volessero profittare o del buono o del cattivo tempo a seconda dei propri interessi a pregiudizio de' veri facchini, questi non solo perderanno il loro giro, ma saranno dal Console cancellati dal Ruolo dei facchini e saranno esclusi per sempre da detto mestiere.
Tutto il ceto de' facchini resta obbligato in caso d'argenza, di andare in ajuto di quel bastimento, che il cattivo tempo l'obbligasse a naufragare alla spiaggia o lungo il litorale della Città sotto pena di essere cassato dalle compagnie.
Il facchino sarà munito di un sacco capace della mina
(misura di capacità corrispondente ad hl. 1,2) e questo sarà in buon ordine, cioè ben cucito senza nessun buco ne tasca né dentro né fuori, in caso diverso sarà dal Console condannato a perdere il suo giro e se si presenterà un'altra volta col medesimo sacco sarà il sacco dal Console tagliato da cima a fondo. Il facchino dovrà avere sempre in pronto anche una stanga e una corda, e non avendo questa non avrà luogo al trasporto delle merci qualora detta stanga facesse d 'uopo.
Resta speciale dovere dei facchini Massari di S. Cristoforo di avvertire gli altri facchini a portarsi alla marina per tirare a terra i battelli carichi di merci e se qualche facchino non volesse obbedire adducendo scuse o pretesti, ne faranno avvertito il Console e questi castigherà il facchino coll'escluderlo dal travaglio per uno o più giorni e se sarà recidivo per tre volte, sarà cassato dalle compagnie. La retribuzione solita pagarsi dai Negozianti di quaranta centesimi alla cappella di San Cristoforo per tirare i battelli a terra resta in vigore.
Ogni sorta, genere di merci, che per via di mare o di terra s'introdurrà in Città, sarà trasportata dai facchini; restano eccettuati l'olio, stracci, polvere di lana, dogarelle, legno per l'armamento della vigna, legno da fuoco, mattoni, frutta, erbaggio e tutto quello che è di poco valore e quello che non è uso portarsi da' facchini.
I carrettieri e mulattieri locali avranno l'esclusiva di potere caricare e scaricare in Città senza nessuna mercede al Console né ai facchini; ma detti carrettieri non potranno caricare alla marina nessuna sorta di merce per essere trasportata in città né ai molini, ma bensì per altri paesi.
Se dai magazzini di deposito verranno imbarcate delle merci i facchini godranno dell'istesso diritto come nell'entrata. Restano soggette allo stesso diritto quelle merci cheverranno per via di terra per essere imbarcate.
Il carico ordinario dei facchini suol essere di dodici rubbi
(kg. 7,864 il "rubbo" quindi 12 "rubbi"=95 chili circa "peso di Genova"), cioè per le granaglie, farine, ma arrivando per via di mare o di terra delle merci di diverso genere in colli, casse, sacchi e simili e che il facchino non ne possa portare comodamente due o più, uno solo ne formerà il suo carico benché non arrivi al tal peso: formeranno pure carico quelle merci che avranno poco peso e molto volume, o che saranno merci da doversi portare con precauzione e facili a rompersi, come specchi, vetri e simili.
Il legname che s'introdurrà in Città per via di mare o di terra, cioè travi, travicelli, tavole ed altri simili che secondo il consueto si sono sempre portati dai facchini si trasporteranno nel seguente modo. I grossi travi saranno portati da uno o due, o quattro facchini secondo la lunghezza e grossezza, otto travicelli o Canteri sarà carico, otto così detti Torei sarà carico, dodici tavole sarà carico, diciotto Farchettine sarà carico, una cannella pattame sarà carico
(circa mq 8,85). Se vi sarà variazione nel legname il Console ne formerà i carichi.
Arrivando per via di mare chiappe da troglio, queste saranno trasportate nel seguente modo, una chiappa da quaranta barili e al di più sarà portata da quattro facchini, quelle di trenta sino alli venti da tre, e quelle che saranno più piccole saranno portate da due o uno facchino secondo l'uso consueto. Le bocche da troglio saranno portate dai facchini, tre formeranno carico. I marmi lavorati e non lavorati si trasporteranno pure dai facchini, come anche i grossi scalini detti di Lavagna, e quel che vi può essere di simile, questi verranno portati secondo il consueto da quantità di facchini e a giudizio del Console.
Arrivando per via di mare o di terra delle merci in casse, colli, sacchi, volumi, ed altri eccedenti i rubbi 18, peso di Genova, questi saranno portati sulle stanghe da due facchini colla paga di trenta centesimi caduno, e se oltrepasseranno i rubbi venti saranno portati da sufficiente numero di facchini colla medesima paga.
Quando arriveranno delle merci per via di terra i facchini che si troveranno presenti per aver luogo al trasporto, dovranno dire, io sono il primo, il secondo, il terzo, e così via sino a tanto che vi saranno i carichi sopra dei carri, e questi non perderanno il giro alla marina.
Alla marina il travaglio andrà sempre per ordine di compagnie e di numero, finito che sarà il lavoro alla marina, la compagnia che è stata l'ultima a portare resterà indietro all'indomani e proseguirà la compagnia che seguirà e il numero a cui spettava il primo.
Il facchino che prenderà un carico alla marina o in qualunque magazzino, bottega, sopra carri o bestie sarà obbligato a portarlo in tutta l'estensione della Città, se così comoda al proprietario della merce, ed il facchino non potrà percepire di più, come se avesse fatto solo due passi. Ma il facchino non è obbligato a montare scale, salvo per i negozianti che hanno i loro magazzini nelle scale.
Arrivando per via di mare granaglie, farine, sacchi, colli, involti e simili, i facchini non potranno salire sopra i battelli a servirsi da loro stessi per prendere il carico che più ii comoda, ma dovranno stare in terra e prendere quel carico che gli presenterà il facchino del negoziante di cui è la proprietà quando tocca il loro numero e ricusando perderanno il loro giro.
Ogni negoziante potrà servirsi di qualunque facchino per far trasportare quelle merci che sono eccettuate dal Regolamento. Potrà anche il Negoziante o Bottegaio farsi misurare o pesare le sue merci da qualunque facchino senza che questi perda il suo giro. Potrà anche se rvirsi di qualunque facchino il proprietario che mutasse casa per farsi trasportare la sua mobilia.
Tutti i Negozianti, Bottegai e padroni di Barca sono obbligati ad avvertire il Console, se daranno fuori dalli suoi magazzini, botteghe o barche più di dieci mine, ossia carichi di merce, acciò il Console possa mandarli la compagnia di facchini a cui spetti il suo giro. I facchini addetti ai magazzini dei negozianti saranno i primi ad aver parte al trasporto, ma una sol volta al giorno; al negoziante sarà permesso di avere quattro o sei facchini addetti al suo negozio e uno solo ai bottegai.
Il facchino che per il primo vedrà comparire una barca estera, avrà il diritto di misurare tirando in terra.
Le merci vendute in Città che vengono sui carri esteri non potranno scaricare alla fiumara per essere trasportate in Città da carri locali.
Nessun proprietario potrà portarsi né alla marina né a bordo dei battelli così detti amoli o ne' magazzini per prendere il carico dovuto al facchino per portarlo alla sua propria abitazione sotto pena della restituzione del camallaggio in favore del facchino che si sarà opposto.
Quando si presenterà qualche battello alla spiaggia carico di merci, benché i facchini fossero occupati al lavoro, si leverà mano per tirarlo a terra.
E' proibito a qualunque facchino di far patti con chicchessia né a favore suo né a pregiudizio di altri.
I soli facchini potranno spaccar legna da fuoco, sarà il primo a prendere la salmata alla mattina quel facchino che alla sera antecedente per il primo doveva portare il carico, e così progressivamente; Egli è obbligato a scaricar la legna, pesarla e a spaccarla tutta nel medesimo giorno, e se qualche proprietario o bottegaio non volesse far spaccar la legna, questi sarà obbligato a pagare la metà della spaccatura e il facchino resterà indietro del suo giro delle legna.
Non perderanno il lor posto o numero quei facchini che saranno chiamati dai Massari di S. Cristoforo per andare a tirare i battelli a terra, i quali fossero sopra di qualche piazza ad aspettare il lavoro per via di terra. Ma perderanno il loro posto quelli che chitteranno
(dal francese: "abbandoneranno") il luogo per fare altri lavori.
Se qualche facchino verrà ammalato, ne farà avvertito il Console ed in tal caso gli sarà permesso di farsi portare il carico al suo giro e ciò pure sarà permesso al facchino militare ammogliato, che si troverà sotto le armi, e ritornando in patria prenderà il suo posto e il suo numero nella sua compagnia.
In tutte le difficoltà che potessero insorgere per casi imprevisti, come per tariffa, camallaggio, peso e misura e simili le parti si dovranno rimettere al giudizio del Console.
Il facchino che sarà occupato a tirare olio, stracci, dogarelle e simili non avrà parte per quel giorno al lavoro della marina
".