INDICE TEMATICO ESPRESSO IN ORDINE ALFABETICO CON TUTTE LE VOCI ATTIVABILI TAMITE COLLEGAMENTI MULTIMEDIALI
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APPARATO
-APPARATO GOVERNATIVO, AMMINISTRATIVO, GIURISDIZIONALE DELLO STATO E DEI POSSEDIMENTI
[PREMESSA 1 =
ASPETTI CINQUECENTESCHI DELLA STORIA DI GENOVA CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE RIFORME DELLA COSTITUZIONE = ANDREA DORIA TRA CARLO V, FRANCESCO I E L'IMPERO TURCO IL SUO PASSAGGIO NELLE ALLEANZE DALLA FRANCIA ALLA SPAGNA: LA PRESA DI GENOVA E LA COSTITUZIONE DEL 1528 = IL LIBRO D'ORO DELLA NOBILTA' DI GENOVA - IL PASSAGGIO DAI DOGI PERPETUI AI DOGI BIENNALE - LA COSTITUZIONE DEL 1528 E LE REVISIONI DEL 1576 = LA LEGGE DEL GARIBETTO].
[PREMESSA 2 = CONFERIMENTO DELLA TITOLATURA DI "SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA"]
[SPLENDORE DELLA "SUPERBA", E DEL SUO DOMINIO, ENTRO UN SEICENTESCO ROMANZO DEL ROMANZIERE BERNARDO MORANDO GLORIA
DI SESTRI PONENTE]
[COME LA "SUPERBA" APPARVE AGLI OCCHI DI UN ERUDITO VIAGGIATORE PRIMA DEGLI EVENTI SETTECENTESCHI = PALAZZINE DEL "PORTOFRANCO" IN UN'INCISIONE DI FINE XVIII SECOLO DI A.GIOLFI E G.L.GUIDOTTI: VEDI POI QUI UNA SETTECENTESCA DESCRIZIONE DI GENOVA di GIAMBATTISTA BIFFI DA LETTERE AD UN AMICO. VIAGGIO DI GENOVA DEL 1774
CON UNA RELAZIONE SUL PORTO GENOVESE A FINE'700]
[PREMESSA 3 =[PREMESSA 3 = FINE DELLA "SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA" E AVVENTO SETTECENTESCO DELLA RIVOLUZIONARIA "REPUBBLICA LIGURE" SOTTO INFLUENZA FRANCESE = L'AVVENTO DI NAPOLEONE I E SUO INGLOBAMENTO DELLA "REPUBBLICA LIGURE" NELL'IMPERO DI FRANCIA
[PREMESSA 4 = CROLLO DI NAPOLEONE, CONGRESSO DI VIENNA E RITORNO ALL'ANTICO REGIME = MANCATA RESTAURAZIONE DEL DOMINIO DI GENOVA, ASSEGNATO AL REGNO SABAUDO]
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DISERTORE= che tradisce l'esercito cui appartiene.
Negli Statuti di Genova si leggono pene per quanti soccorrano i disertori al cap.61 del II libro o "delle Pene".
Tuttavia le norme precise per i DISERTORI si leggono nello ZIGNAGO (parte I, cap.25):"Chi diserterà da stipendii della Serenissima Repubblica incorrerà nella pena di tre fino in dieci anni di Galera, in modo che la medesima pena non possa essere minore delli anni tre venendo stabilita per cattura agli esecutori o altri che si fossero, quali arresteranno e daranno nelle forze della Giustizia li stessi disertori la somma di lire 40 moneta di Genova corrente in premio per ogniuno degli arrestati o catturati e dati nelle forze della giustizia e ciò per deliberazione dei Serenissimi Collegi del 17 settembre 1717 pubblicata sotto il 26 dello stesso mese e rispetto agli Ufficiali, che disertassero da questo servigio, vien conferita facoltà da prefati Serenissimi Collegi con loro decreto de 14 dicembre 1718 al detto Ecxcellentissimo Magistrato di Guerra di poter processare e condannare Manu Regia e more militari qualunque Ufficiale niuno escluso che disertasse, come sopra, in quella pena, che più le parrà fino all'ultimo supplizio inclusivamente, avuta considerazione alla qualità e condizione della persona che disertasse, dei tempi e luoghi e ad ogni altra circostanza che concorresse nella loro rispettiva diserzione salvo e in suo vigore la pena di sopra prescritta contro di essi e salvo,, ed in suo vigore, tanto a riguardo degli Ufficiali che degli Soldati nella parte in cui agli esecutori o altri chi fossero che arresteranno e daranno nelle forze della Giustizia li medesimi disertori il premio o sia cattura di lire 40 moneta corrente per ogni uno degli arrestati o catturati e dati nelle forze della Giustizia, come così apparisce ancora da grida pubblicata a 22 Novembre detto anno 1718, per quali diserzioni e ad effetto di togliere ogni dubietà, a maggior cautela si fa intendere di essere stato dichiarato dal prefato Eccellentissimo Magistrato di Guerra sotto li 21 marzo 1720, che chi non averà avutalicenza dall'Illustrissimo Sergente Generale e sarò preso, cioè dalla parte di Bisagno, fuori dei limiti del Chiapazzo e per retta linea alle muraglie per la strada romana passato il Palazzo del Molto Illustre Giusdicente di Bisagno e quello del Magnifico Luca Giustiniano del fu eccellentissimo Alessandro per la strada di S.Francesco, e per linea retta verso la marina, e dalla parte di Polcevera e e sestri passato ilPonte di Cornigliano, e così alla marina per retta linea, come anche passato il Palazzo del Molto Illustre Giusdicente della Polcevera e per mare passato il Porto della presente Città s'intenda incorso nelle dette pene come disertori di questi stipendi, di modo che la detta pena non possa essere minore delli tre anni di Galera, oltre le lire 40 di premio o sia cattura agli esecutori o altri che arresteranno o cattureranno e daranno nella forza della Giustizia ogniuno di detti disertori ed in evento che si variassero, accrescessero o sminuissero le dette pene e se n'imponessero in l'avvenire altre in luogo delle suddette resta dichiarato che, pubblicatane la Grida di dette pene, che s'imponessero in l'avvenire, la Soldatesca che sarà presa fuori de i limiti sopra prescritti, doppo della detta pubblicazione s'intenderà incorsa nella pena o pene che saranno state allora imposte e pubblicate.
Restando altresì dichiarato che quelli che averanno avuta la bassa nella Cancelleria di Veditoria e che saranno arrestati fuori delle Porte Nuove della presente Città restino nè più nè meno compresi in detti ordini penali, come così viene espresso nella Grida pubblicata sotto li5 Giugno 1720, infilata nel fogliazzo dei Disertori.
26. Chi diserterà con scalo di muraglie o che per disertare scalerà o metterà corda alle stesse, sia della Città, che delle Fortezze e Presidi, sarà condannato con pena di Galea o di morte, ad arbitrio del Magistrato Eccellentissimo secondo le circostanze dei tempi e del delitto.
E chi consiglierà. inviterà, fomenterà alcun soldato a fuggire, ancorché non segua la diserzione, sarà condannato di cinque anni di Galea, senza pregiudizio della facoltà conferita all'Eccellentissimo Magistrato contro quelli che arroleranno gente per condurli fuori Stato, secondo la legge, che si estenderà in fine di questa prima parte.
27. Che per prova della diserzione basti la semplice fede della bassa avuta nel magistrato di Veditoria sottoscritta dal cancelliere di esso e rispetto a quelli che diserteranno dai Posti delle Riviere la bassa del sergente o di chi farà figura di Capo della squadra destinata al Posto o Posti di dove alcuno disertasse, né vaglia la scusa di non avere avuto animo di disertare, salvo però se fra lo spazio di ore 24 ritorneranno spontaneamente al loro quartiere ed addurranno scusa tale della assenza, che venga approvata dall'Eccellentissimo.
Si tratta di nome alternativo e cumulativo dato ai consessi di -CAMERA e di -SENATO nel contesto dell'APPARATO GOVERANTIVO DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA.
-SOLDATO ROMANO - VETERANO: SUA SUCCESSIONE SECONDO IL LIBRO XXXVIII DEL DIG.
-SOLDATO ROMANO - VETERANO: ESENZIONI, IMMUNITA', PRIVILEGI E DOVERI DEI VETERANI = TITOLO 18.0.0 - DIG. XLIX
-SOLDATO ROMANO: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI AVVERSO SOLDATI VARIAMENTE COLPEVOLI = TITOLO 16.0.0 - DIG. XLIX
-SOLDATO DI GENOVA - SOLDATI DI GENOVA - SOLDATO GENOVESE - SOLDATI GENOVESI (ESERCITO - FORZE ARMATE DI GENOVA E NON: REGOLAMENTI, DISCIPLINA, ADDESTRAMENTO, CODICE MILITARE ECC.)
-CANTANTI E MUSICISTI NELLE CIVILTA' ANTICHE: EGIZIANI, SUMERI, BABILONESI, ASSIRI
-CANTANTI E MUSICISTI NELLA CLASSICITA' GRECA
-CANTANTI E MUSICISTI NELLA CLASSICITA' ROMANA
-[CANTANTI DELLA ROMANITA': UNA CANTANTE E SUONATRICE D'ORGANO NELL'IMPERIALE CITTA' PANNONICA DI AQUINCUM]
-CANTANTI: I CASTRATI - LE VOCI BIANCHE (ANCHE CORI E CANTORIE ECCLESIASTICHE)
-CANTANTI DAL XVII AL XVIII SECOLO: REGOLAMENTAZIONE CANONICA DI RAPPRESENTAZIONI MUSICALI IN CHIESE E LUOGHI SACRI