DELRIO (DEL RIO) Martin Antonio (1551 Anversa - 1608) uno dei massimi punti di riferimento di tutto il diritto inquisitoriale ecclesiastico e soprattutto interprete dei fenomeni di stregoneria costantemente tenuti presenti in tutti i procedimenti sul controverso argomento. Fu teologo e filosofo della Compagnia di Gesù in cui entrò nel 1580 insegnando in vari centri universitari. Di vastissima cultura e perfetto conoscitore di 9 lingue come detto rappresentò anche in Italia, paese che frequentò con pubblici e indiscussi riconoscimenti (importanti soprattutto i suoi soggiorni a Roma), un’autorità indiscussa su argomenti di giurisprudenza in casi di magia al punto che i suoi Sei libri di dispute sulla magia (I ed. del 1593) - opera definita miracol del secol nostro per la completezza, la profondità e la varia erudizione - diventò rapidamente (anche attraverso varie ristampe aggiornate) - uno dei cardini ideologici su cui prese a ruotare il lavoro degli Inquisitori. Della sua monumentale opera, appunto la monumentale pubblicazione "DISQUISITIONUM MAGICARUM LIBRI SEX"
(destinata a surrogare il più antico MALLEUS MALEFICARUM) = nell'impossibilità di disporre integralmente in rete la monumentale opera (per la cui lettura in latino e/o traduzione è doveroso rivolgersi a Cultura-Barocca rispettandone le qui espresse condizioni), si è pensato di riprodurre qui digitalizzata l'emblematica RICAPITOLAZIONE dal titolo originale, per esteso,Nell' APPENDICE qui digitalizzata Martin Del Rio concentrò con accurate esemplificazioni (come a suo solito), le riflessioni (propriamente "MONITIONES" = AMMONIZIONI) di maggior importanza ad uso di CONFESSORI ed ESORCISTI: ed in siffatto elenco di riflessioni si leggono tuttora con grande interesse i: "MONITIO I - "DEMONES ESSE" (trad.: "i Demoni esistono realmente") - "MONITIO II - "NON LICERE ULLUM PACTUM VEL AMICITIAM CUM DAEMONIBUS INIRE" (trad.: "non è lecito stringere alcun patto od amicizia con i Demoni) - "MONITIO III - "NE IUDICES HOS NEGLIGANT PUNIRE, AUT DISSIMULENT" (trad.: "non sia consentito ai giudici esimersi, per negligenza o fingendo trattarsi di cosa da poco, dal punire costoro ) - "MONITIO IV - "SUPERSTITIONIBUS UTI QUAM NOXIUM & EXECRANDUM" (trad.: "quanto sia nocivo e detestabile il servirsi di varie forme di superstizione" ) - "MONITIO V - "UNDE POTERUNT COGNOSCERE AN A DAEMONE EFFECTUS EXPETETUR, AN A NATURA, AN A DEO?" (trad.: "Donde i confessori potranno riconoscere se un particolare effetto sia di origine naturale, divina o non piuttosto generato da qualche demone" ) - "MONITIO VI - "QUAE REMEDIA TUTISSIMA" (trad.: "Quali siano i rimedi più sicuri ed efficaci" ) - "MONITIO VII - "PRO IJS QUI CURIOSI SINT DIVINATIONUM & SECRETORUM" (trad.: "a proposito di tutti coloro che siano curiosi delle arti divinatorie e dei vari segreti" ) - "MONITIO VIII - "PRO IJS QUI SCIENTIAM INFUSAM AFFECTANT CERTIS RITIBUS SINE LABORE HABERE ECC" (trad.: "in merito a quanti ritengono di poter accedere senza fatica, ma solo con l'asusilio di particolari riti, alla conoscenza dei profondi segreti" ) - "MONITIO IX - "PRO IJS QUI SUNT CUPIDI COPOREAE SALUTIS. HONORIS, AUT PECUNIAE, AUT GRATIAE ACQUIRENDA VEL RECUPERANDA & AD HOC UTUNTUR MEDIJS SUSPECTIS SALMATORUM SEU SALMATORIUM" (trad.: "a proposito di tutti coloro che siano vogliosi di star sempre bene, d'acuisir denaro, onori od acora d'entrare - o rientrare - nei favori di qualcuno e che per tal risultato si valgono dei mezzi sospetti dei SALMADORI - SALMATORI
o SALUTATORES" ) - "MONITIO VIII - "DE EXORCIZZATORIBUS SEU DE CONIURATIONIBUS ENERGUMENORUM" (trad.: "in merito ad esorcisti ed esorcismi" ) - "MONITIO VIII - "DE CONIURATORIBUS NUBIUM & INFECTORUM" (trad. libera: "in merito a quanti sanno legare le forze della natura per vari scopi, tra cui liberare le colture infestate da parassiti" ).