Informatizzazione a cura di B. E. Durante

La Congregazione fondata a Roma da San Filippo Neri presso la Chiesa di Santa Maria in Vallicella, prese il nome di ORATORIO da un luogo adibito alla preghiera e, successivamente, dalle pratiche di pietà, per lo più serali, che vi si tenevano.
La Congregazione dell'Oratorio, formata dal Santo Padre Filippo più con la pratica quotidiana di vita che con vincoli di leggi, non ebbe all'inizio alcuna regola particolare che guidasse l'attività dei pii aderenti.
L'ottimo Padre, infatti, era solito dirigere con paterno affiato lo spirito e la volontà dei singoli suoi figli, secondo l'indole di ciascuno, stimandosi pago di vederli accesi di pietà e vieppiù ferventi nell'evangelico disprezzo delle cose terrene e nell'amore di Cristo.
Solo gradatamente e con garbo, andava sperimentando ed accertando come manifestazione della volontà del Signore ciò che, per diuturna esperienza, gli risultava essere loro congeniale ed utile, giorno per giorno, al raggiungimento della santità e della perfezione, ed essere cosi graditi a Dio.
Ed egli affermava con persuasione che questo genere di vita, pur differenziandosi notevolmente dagli Istituti religiosi esistenti, era realmente quanto mai adatto ai Sacerdoti secolari ed ai Laici, e conforme alla volontà divina, aggiungendo spesso e volentieri espressamente che non era lui il fondatore della Congregazione, bensì il Signore Dio Ottimo Massimo che l'aveva voluta e consolidata e ne era Capo ed Artefice.
Le norme, pertanto, che il Santo Padre Filippo personalmente si preoccupò di fissare o che, dallo stesso volute, furono recepite dalla consuetudine fra i membri della sua Congregazione e, successivamente, tramandate ininterrottamente, sono state compendiate nelle presenti Costituzioni perchè possano essere agevolmente conosciute.
Le Costituzioni della Congregazione di Santa Maria in Vallicella, approvate e confermate da Paolo V con il breve "Christifidelium quorumlibet", promulgato a Roma il 24 febbraio dell'anno 1612, vennero estese dall'Autorità Apostolica ad altre Congregazioni sorte sul modello della Congregazione romana.
Attualmente rivedute a norma del Codice di Diritto Canonico e debitamente sfrondate di tutti quegli elementi che risultavano strettamente correlati a peculiari circostanze di luogo e di tempo, vengono confermate dall'Autorità della Sede Apostolica e, per ordine della medesima, fedelmente e direttamente trasmesse ad ogni singola Congregazione della Confederazione dell'Oratorio di San Filippo Neri, perchè siano osservate.
Dal Capitolo primo
NATURA DELL'ORATORIO
A) L'Oratorio e l'orazione
1. Si chiama propriamente oratorio un luogo destinato all'orazione. Perciò, l'oratorio fondato da San Filippo Neri prese il nome dal luogo adibito alla preghiera.
2. L'Oratorio è una unione fraterna di fedeli i quali, seguendo le orme di San Filippo Neri, si prefiggono ciò che egli insegnò e fece, diventando così "un cuore solo ed un'anima sola" (Atti, 4,32; Canone 578).
3. Fin dalle sue primissime origini, l'oratorio si è riunito per praticare in comune lo studio della Parola di Dio in modo familiare, nonchè l'orazione mentale e vocale, onde promuovere nei fedeli, come in una scuola, lo spirito contemplativo e l'amore delle cose divine.
4. Come San Filippo fu la personificazione di questo fervore religioso, così l'oratorio, ponendosi al servizio degli uomini con semplicità d'animo e letizia, manifesta e diffonde tale sentimento in maniera attraente ed efficace.
B) La Congregazione dell'Oratorio 5. La Congregazione dell'Oratorio è la comunità che fu costituita sin dall'inizio per il servizio dell'Oratorio.
6. La Congregazione dell'Oratorio è una comunità familiare, che vive in una casa canonicamente eretta e fa vita comune (Canone 740), i cui membri sono mossi più dallo spirito di carità che non dalla regola. Il Preposito dell'Oratorio, che sovrintende con spirito di servizio alla comunità, promuove al massimo grado lo spirito di carità.
7. Nella Congregazione dell'Oratorio occupa sempre il primo posto la trattazione familiare della Parola di Dio, ossia la conversazione spirituale, mediante la quale viene sempre ed ininterrottamente stimolato ed incrementato lo spirito di fede e di preghiera, di carità e di servizio.
8. Questa comunità, inoltre, in quanto riunita nella Chiesa dallo Spirito, si ricollega in modo particolare al di lei mistero e si vota al bene ed al progresso della stessa (cf. Lumen Gentium, 44,2).
C) L'ordinamento immutabile della Congregazione dell'Oratorio 9. La Congregazione dell'Oratorio è stata impostata unicamente sul rapporto della mutua carità; non è sottoposta ad alcun vincolo di voti, di giuramento o di consimili legami; essa si compagina pertanto esclusivamente col solo vincolo della carità.
10. I membri entrano nella Congregazione con il proponimento di restarci per sempre fino alla morte con libera volontà. Tale vocazione è distinta da quella dei Religiosi; San Filippo, infatti, preferì orientare diversamente i suoi figli, volendo che fossero secolari.
11. La Congregazione ricalca la fisionomia della primitiva comunità cristiana, onde il suo caratteristico dinamismo, anzichè nella moltitudine dei componenti, consiste nella reciproca conoscenza, che aureola di rispetto le sembianze delle persone note, nonchè nell'autentico legame della carità che amalgama, per quotidiana convivenza, i membri di una medesima famiglia.
12. La Congregazione coltiva le relazioni fraterne in un clima sereno e costante di pace e di letizia interiore ed esteriore che tutto avvolge ed alla quale debbono essere improntati il servizio divino in ogni sua espressione e la cura delle anime, affinchè sia valido in ogni tempo per i figli, come lo fu per il Padre, il motto: IN LETIZIA.
13. Così come è stata tramandata, questa dovrà essere sempre una legge fondamentale dell'Istituto: ogni casa o famiglia che ne abbia adottato la conformazione viene legittimamente ascritta al medesimo, come le varie Congregazioni dell'Oratorio esistenti, e deve reggersi e governarsi in modo autonomo, separatamente rispetto alle altre.
14. La Congregazione svolge un servizio eminentemente improntato allo spirito del Vangelo, nel quale i suoi membri operano.
Essa sarà veramente perpetuata così nella Chiesa di Dio ingemmata di molteplici sfaccettature. Nondimeno, siccome è sorta per la salvezza delle anime, bisognerà tenere continuamente presente la necessità di adeguarla il più possibile alle loro esigenze, sempre che queste collimino con le finalità della stessa Congregazione dell'Oratorio.
Dal Capitolo secondo
LEGGI DELLA CONGREGAZIONE DELL'ORATORIO
15. La Congregazione dell'Oratorio [vedi poi anche Confederazione dell'Oratorio è una Società Clericale di Diritto Pontificio (Canone 589), di Chierici e di Laici i quali, conformemente alle presenti Costituzioni , fanno vita di comunità senza voti, con il solo vincolo della mutua carità. È Società di Vita Apostolica (Canone 731, §l), persona giuridica (Canoni 114; 741, §I) e casa sui iuris, giurisdizionalmente indipendente (Canone 613, §2).
16. Nelle Costituzioni qui appresso stilate è chiamata Congregazione Collegiale quella che conta almeno tre membri con diritto di voto nella Congregazione Generale; altrimenti è Congregazione non Collegiale (Canone 115, §2). La Congregazione regolarmente eretta viene automaticamente ascritta alla Confederazione. Ogni singola Congregazione dell’Oratorio è una casa sui juris, vale a dire autonoma (Canone 586, §1, §2). Non può tuttavia avvalersi di tale diritto qualora dagli atti della Visita Canonica risulti che non ha assolutamente la capacità di reggersi, o per mancanza di collegialità o per altra causa a giudizio del Delegato della Santa Sede Apostolica per l'Oratorio, sentito il parere del Consiglio (Canone 127. §2, §4).
Le Congregazioni dell'Oratorio, per quanto riguarda la loro vita ed il loro governo interno, sono rette dalle Costituzioni, approvate dalla Sede Apostolica. Le Costituzioni sono integrate da speciali Statuti Generali approvati dalla Sede Apostolica che regolano i rapporti fra le varie Congregazioni.
La Congregazione dell'Oratorio, in quanto Società di Vita Apostolica, oltre al diritto particolare enunciato nelle Costituzioni e negli Statuti Generali, osserva anche quello sancito per le Società di Vita Apostolica (Canoni 731-746), ed è retta dal diritto universale.
20. La Congregazione, inoltre, deve avere i propri Statuti Particolari, non incompatibili con le presenti Costituzioni, nei quali siano chiaramente riportate le decisioni della Comunità ed opportunamente illustrate le consuetudini della vita familiare. Tali Statuti debbono essere riveduti e aggiornati dalla Congregazione Generale, secondo le esigenze dei tempi (Canoni 33, §1; 587, §4).
21. Il Preposito di ogni singola Congregazione dell'Oratorio è Superiore Maggiore della propria Congregazione (Canoni 134, §I; 620) e la sua sede o casa è sui iuris (giurisdizionalmente indipendente) ed autonoma a norma del diritto e delle Costituzioni; egli è sempre Rettore della chiesa della Congregazione, anche se si tratta di chiesa parrocchiale.
22. Le Congregazioni dell'Oratorio ed i loro membri, ivi compresi i Laici, come pure i Tirocinanti ossia Novizi, fruiscono, a norma del Diritto, dei privilegi dei Chierici, nonchè di quelli dei Religiosi, sempre che detti privilegi a loro si addicano (Canoni 4; 76, §2; 78, §I; 83, §I, §2).
23. Vigono per le Congregazioni dell'Oratorio le norme comuni agli Istituti di Vita Consacrata ed alle Società di Vita Apostolica, che regolano i rapporti con gli Ordinari dei Luoghi (cf. "Mutuae Relationes" e Codice di Diritto Canonico).
Tuttavia: *1 È del tutto riservato alla Sede Apostolica, in quanto dalla Stessa approvato: a) Tutto ciò che si riferisce specificatamente alle Costituzioni ed agli Statuti Generali (Canone 16, §I, §2).
b) Tutto ciò che riguarda il governo interno e la disciplina domestica (Canoni 397, §2; 593).
*2 È compito del Delegato della Sede Apostolica visitare le Congregazioni (Canone 628, §1, §2).
*3 L'amministrazione economica spetta alle singole Congregazioni ed ai singoli membri, a norma del diritto universale e particolare (Canone 741).
*4 Il Preposito della Congregazione gode, nei confronti di tutti coloro che vivono nella comunità, di ogni diritto spettante per legge al parroco verso i propri parrocchiani (Canoni 129, §l; 134, §l; 596; 1179). Memori della loro comunione con il Vescovo, e "per l'indispensabile unità e concordia nell'esercizio dell'attività apostolica" (Lumen Gentium, 45), i membri dell'Oratorio debbono dare a tutti esempio di amore, di rispetto e di operoso servizio, fatte salve le presenti Costituzioni (Canoni 678; 680; 681), e sono sottoposti all'Ordinario in tutto ciò che riguarda il culto pubblico, la cura delle anime e le altre opere di apostolato (Canone 738, §2).
Dal Capitolo terzo
GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE
24. Sebbene la Congregazione dell'Oratorio dipenda più dallo spirito di carità che non dalla legge, possiede nondimeno il proprio ordinamento giuridico.
25. Il governo della Congregazione e di tutto ciò che ad essa appartiene compete alla Congregazione Generale, alla Congregazione Deputata ed al Preposito, i quali nell'ambito delle loro funzioni hanno l'autorità di governo sui membri dell'Oratorio (Canone 596).
26. L'assemblea di tutti i membri con almeno tre anni di anzianità costituisce la Congregazione Generale. Nella stessa, i membri con tre anni di anzianità hanno voto consultivo, mentre il voto deliberativo spetta esclusivamente a quelli con anzianità di sei anni compiuti.
30. L'assemblea dei Deputati, congiuntamente al Preposito, costituisce la Congregazione Deputata. Il Preposito convocherà periodicamente la Congregazione Deputata, senza il consenso od il parere della quale, a norma del diritto universale e particolare, non dovrà fare nulla di quanto riguarda il governo di tutta la Congregazione e l'elezione o rimozione degli Officiali (Canone 627, §I, §2; Costituzioni n' 34).
34. Il vertice dell'autorità nel governo dell'intera Congregazione e per quanto riguarda tutte le attività da svolgere, è rappresentato dalla persona del Preposito. A lui solo compete, infatti, convocare all'occorrenza la Congregazione Generale e proporre l'ordine del giorno; curare il compimento delle iniziative debitamente stabilite; esigere altresì dai singoli membri cui sia stata assegnata, in qualsiasi modo o luogo, una qualche funzione od incombenza, ogni ragguaglio sui passi compiuti o da compiere, e vigilare affinchè tutto venga debitamente eseguito. Tuttavia, nei casi previsti dal Diritto Universale e dalle Costituzioni, specie quando si tratti dell'attività di apostolato che viene promossa dalla Congregazione nel suo insieme, il Preposito stesso è rigorosamente tenuto a procedere alla convocazione ed alla formulazione delle proposte. Anche al di fuori dei casi anzidetti, pur non essendo strettamente obbligato ad effettuare la convocazione e ad avanzare la proposta di una determinata iniziativa, deferisca quanto richiesto da tutti o quasi tutti i membri dei Deputati o della Congregazione Generale, e non si discosti da esso senza un prevalente motivo, da valutarsi a suo giudizio.
35. Il Preposito, che i primi membri dell'Oratorio chiamavano Padre, procede sempre con tatto fraterno nell'esercizio della propria funzione (Canone 618). A tale scopo, comportandosi come un fratello tra fratelli, cerchi piuttosto di giovare che di presiedere e si sforzi di alimentare e promuovere la validità collegiale e la fraterna comunione della Congregazione dell'Oratorio (Canone 619).
46. La carica di Preposito ha una durata di tre anni e può essere riconfermata ogni tre anni su decisione della Congregazione, tenendo presente, nondimeno, il pensiero della Chiesa (Canone 624, §I, §2, §3).
Dagli "STATUTI GENERALI"
Capitolo primo
LA CONFEDERAZIONE
A) Della Confederazione
1. Le Congregazioni dell'Oratorio, unite fra loro nel vincolo della carità, si associano in Confederazione ai sensi dei presenti Statuti Generali.
2. Tale Confederazione è stata istituita dall'Autorità Apostolica, affinchè le varie Congregazioni, pur conservando fedelmente ciascuna la propria originaria autonomia, possano efficacemente aiutarsi.
3. La Confederazione rappresenta debitamente le Congregazioni anche dinanzi alla Sede Apostolica.
4. La Confederazione dell'Oratorio è persona morale, giuridicamente capace di possedere (Canone 741).
5. Le singole Congregazioni dell'Oratorio conservano ciascuna la propria piena autonomia nei confronti delle altre, anche quando sono riunite in Congresso.
6. Detta autonomia è prerogativa anche dei membri che sono associati alla Confederazione per mezzo della propria Congregazione.
B) Regolamenti della Confederazione
7. Gli Statuti Generali che reggono la Confederazione sono riservati alla Sede Apostolica, come pure ogni loro modifica, aggiunta od accomodamento. Tuttavia, l'interpretazione pratica degli stessi è compito del Congresso Generale e, in suo nome, della Deputazione Permanente.
8. Gli Statuti Generali non riguardano la vita interna delle Congregazioni, ma unicamente quella della Confederazione.
9. La Confederazione dell'Oratorio rende le singole Congregazioni partecipi dei privilegi direttamente concessi ad essa.
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