B. D. Carta geografica XIX sec.

NEL XIII VOLUME DELLA SUA SILLOGE IN 18 VOLUMI INTITOLATA RACCOLTA DI VIAGGI DALLA SCOPERTA DEL NUOVO CONTINENTE FINO A' DI' NOSTRI (EDITO TRA IL 1840 E IL 1845 A PRATO, PER I TIPI DEI FRATELLI GIACHETTI) IL GEOGRAFO OTTOCENTESCO FRANCESCO COSTANTINO MARMOCCHI RICOSTRUI' TRAMITE FONTI VARIE VARIE ESPLORAZIONI GEOGRAFICHE.
QUI SPICCA LA DESCRIZIONE DEL MEDIO ORIENTE E QUINDI ANCHE DEI LUOGHI SANTI DELLA CRISTIANITA' E DELLE AREE CIRCONVICINE: IN QUESTA STAMPA, SU INCISIONE DI A. PERBONI, SI PUO' PER ESEMPIO AMMIRARE LA SIRIANA CITTA' DI DAMASCO CELEBRE, OLTRE CHE PER LA STORIA ED I MONUMENTI, PERCHE' SULLA VIA PER DAMASCO AVVENNE LA CONVERSIONE DI SAULO POI SAN PAOLO, L'APOSTOLO DELLE GENTI.
VEDI ORA ALTRI PARTICOLARI DI QUESTA AFFASCINANTE CONTRADA, COME PER ESEMPIO I RESTI OTTOCENTESCHI DELLA VIA PER LA CITTA' DI PALMIRA


















CONCILIO DI TRENTO
25 sessioni dal 13 dicembre 1545 al 4 dicembre 1563 in tre periodi: I-VIII sessione a Trento 1545-47 (IX-XI sessione a Bologna 1547) tutte sotto Papa Paolo III (1534-1549); XII-XVI sessione a Trento 1551-52 sotto Papa Giulio III (1550-1555); XVII-XXV sessione a Trento sotto Papa Pio IV (1559-1565).
Dottrina sulla Scrittura e la tradizione, peccato originale e giustificazione, sacramenti e sacrificio della messa, culto dei Santi. Decreti di riforma.
INDICE TEMATICO
-SESSIONE I (13 dicembre 1545)
-(Decreto di inizio del concilio)
-(Indizione della futura sessione)
-SESSIONE II (7 gennaio 1546)
-(Decreto sul modo di vivere e su altre cose da osservarsi nel concilio)
-
SESSIONE III (4 febbraio 1546)
-Si accoglie il simbolo della fede cattolica
-
(Data della futura sessione)
-SESSIONE IV (8 aprile 1546)
- Primo decreto: Si ricevono i libri sacri e le tradizioni apostoliche
- Secondo decreto: Si accetta l’edizione volgata della Bibbia e si prescrive il modo ai interpretare la sacra Scrittura ecc.
-Terzo decreto: Indizione della futura sessione
-SESSIONE V (17 giugno 1546)
-Primo decreto: Decreto sul peccato originale
-Secondo decreto: Sulla lettura della s. scrittura e la predicazione
-Decreto di indizione della futura sessione
-SESSIONE VI (13 gennaio 1547)
-Decreto sulla giustificazione
-CANONI SULLA GIUSTIFICAZIONE
-Decreto sulla residenza dei vescovi e degli altri chierici inferiori
-Indizione della futura sessione
-NOTE DELLE SESSIONI I - VI
-SESSIONE VII (3 marzo 1547)
-Primo decreto: I sacramenti
-CANONI SUI SACRAMENTI, IN GENERE
-CANONI SUL SACRAMENTO DEL BATTESIMO
-CANONI SUL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE
-Decreto secondo: La riforma
-Indizione della futura sessione
-SESSIONE VIII (11 marzo 1547)
-Decreto sul trasferimento del concilio
-SESSIONE IX (21 aprile 1547)
-Decreto di proroga della sessione
-SESSIONE X (2 giugno 1547)
-[Altro] Decreto di proroga della sessione
-SESSIONE XI (10 maggio 1551)
-Decreto di riapertura del concilio
-Indizione della futura sessione
-NOTE DELLE SESSIONI VII- XI
-SESSIONE XII (10 settembre 1551)
-Decreto di proroga della sessione
-SESSIONE XIII (11 ottobre 1551)
-Decreto sul santissimo sacramento dell’eucarestia
-CANONI SUL SANTISSIMO SACRAMENTO DELL’EUCARESTIA
-Decreto di riforma
-Salvacondotto dato ai protestanti tedeschi dal sacro concilio di Trento
-SESSIONE XIV (25 novembre 1551)
-Dottrina dei santissimi sacramenti della penitenza [confessione, assoluzione ecc.] e dell’estrema unzione
-
[Dottrina sul sacramento dell’estrema unzione]
-CANONI SUL SANTISSIMO SACRAMENTO DELLA PENITENZA [CONFESSIONE, ASSOLUZIONE ECC.]
-CANONI SUL SACRAMENTO DELL’ESTREMA UNZIONE
-Decreto di riforma
-SESSIONE XV (25 gennaio 1552)
-Decreto di proroga della pubblicazione dei canoni
-Salvacondotto concesso ai protestanti tedeschi
-SESSIONE XVI (21 aprile 1552)
-Decreto di sospensione del concilio
-NOTE DELLE SESSIONI XII - XVI
-SESSIONE XVII (18 gennaio 1562)
-Decreto sulla celebrazione del concilio
-Indizione della futura sessione
-SESSIONE XVIII (26 febbraio 1562)
-Decreto sulla scelta dei libri e sulla volontà di invitare tutti al concilio con salvacondotto
-Indizione della futura sessione
-Salvacondotto dato ai Tedeschi nella congregazione generale del 4 marzo 1562
-SESSIONE XIX (14 maggio 1562)
-Si rimanda la pubblicazione dei decreti
-SESSIONE XX (5 giugno 1562)
-Si proroga la pubblicazione dei decreti alla futura sessione, che viene indetta
-SESSIONE XXI (16 giugno 1562)
-Dottrina della comunione sotto le due specie e dei fanciulli
-CANONI SULLA COMUNIONE SOTTO LE DUE SPECIE E SULLA COMUNIONE
-Decreto di indizione della futura sessione
-SESSIONE XXII (17 settembre 1562)
-Dottrina e canoni sul santissimo sacrificio della messa
-CANONI SUL SANTISSIMO SACRIFICIO DELLA MESSA
-Decreto su ciò che bisogna osservare ed evitare nella celebrazione delle messe
-Decreto di riforma
-Decreto sulla richiesta di concessione del calice
-Decreto sul giorno della futura sessione
-NOTE DELLE SESSIONI XVI - XXII
-SESSIONE XXIII (15 luglio 1563)
-Dottrina vera e cattolica sul sacramento dell’ordine a condanna degli errori del nostro tempo
-CANONI SUL SACRAMENTO DELL’ORDINE [ORDINAZIONE, CONSACRAZIONE, SACERDOZIO ECC.]
-Decreto di riforma [DELLA CHIESA CATTOLICA ROMANA: FORMAZIONE DEL CLERO - ISTITUZIONE DEI SEMINARI]
-Decreto sul giorno della futura sessione e sulle materie che in essa saranno trattate
-SESSIONE XXIV (11 novembre 1563)
-(Dottrina sul sacramento del matrimonio)
-CANONI SUL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
-CANONI SULLA RIFORMA DEL MATRIMONIO
-Decreto di riforma [DELLA CHIESA CATTOLICA ROMANA]
-Decreto per l’indizione della futura sessione
-NOTE DELLE SESSIONI XXII - XXIV
-SESSIONE XXV (3-4 dicembre 1563)
-Decreto sul purgatorio
-Della invocazione, della venerazione e delle reliquie dei santi e delle sacre immagini
-Decreto sui religiosi e sulle monache
-Decreto di riforma generale
-Decreto di proseguimento della sessione per il giorno seguente
-Decreti pubblicati il secondo giorno della sessione
-Le indulgenze
-La scelta dei cibi, i digiuni, le feste
-L’indice dei libri, il catechismo, il breviario, il messale
-La precedenza degli oratori
-Dovere di accettare e di osservare i decreti del concilio
-Decreto sulla lettura in questa sessione dei decreti pubblicati in questo stesso concilio sotto i sommi pontefici Paolo III e Giulio III
-Decreto sulla fine del concilio e sulla conferma da chiedersi al sommo pontefice
-NOTE DELLA SESSIONE XXV






















SESSIONE I (13 dicembre 1545)
(Decreto di inizio del concilio).
Reverendi Padri, credete opportuno, a lode e gloria della santa e indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo, per l’incremento e l’esaltazione della fede e della religione cristiana, per l’estirpazione delle eresie, per la pace e l’unione della chiesa, per la riforma del clero e del popolo, per la repressione e l’estinzione dei nemici del nome cristiano, decretare e dichiarare aperto il sacro, generale concilio tridentino? [Risposero: sì].
(Indizione della futura sessione)
E poiché è già prossima la solennità della natività del signore nostro Gesù Cristo e seguiranno le altre festività del termine e dell’inizio dell’anno, credete bene che la prima futura sessione del concilio si debba tenere il giovedì dopo l’Epifania, che sarà il giorno 7 gennaio dell’anno del Signore I546? [Risposero: sì].
SESSIONE II (7 gennaio 1546)
(Decreto sul modo di vivere e su altre cose da osservarsi nel concilio)
Il sacrosanto concilio tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi tre legati della sede apostolica, ben sapendo col beato Giacomo apostolo, che quanto di meglio ci vien dato ed ogni dono perfetto viene dall’alto, scendendo dal Padre dei lumi (1) - il quale a quelli che domandano la sapienza dà a tutti abbondantemente senza rimproveri (2) - ed anche che l’inizio della sapienza è il timore di Dio (3), ha stabilito che debbano esortarsi - ed esorta di fatto - tutti i fedeli cristiani raccolti nella città di Trento, perché vogliano correggersi del male e dei peccati finora commessi, e, nel futuro, camminare nel timore del Signore, e non seguire i desideri della carne (4), perché vogliano esser assidui alle orazioni, più spesso confessarsi e ricevere il sacramento dell’eucarestia, frequentare le chiese, mettere in pratica, per quanto ognuno lo potrà, i comandamenti di Dio e pregare ogni giorno, privatamente, per la pace dei principi cristiani e per l’unità della chiesa.
Quanto ai vescovi e a qualsiasi altro sacerdote che si trovi in questa città per la celebrazione del concilio ecumenico, li esorta a voler attendere assiduamente alle lodi di Dio, offrendo sacrifici, lodi, preghiere, celebrando il sacrificio della messa almeno ogni domenica, giorno nel quale il Signore creò la luce, risorse dai morti, ed effuse lo Spirito santo sui discepoli. Offrano, come lo stesso Spirito santo comanda per mezzo degli apostoli, suppliche, preghiere, richieste, rendimenti di grazie (5), per il santissimo nostro signore il papa, per l’imperatore, per i re, per tutti gli altri che sono costituiti in autorità e per tutti gli uomini, perché conduciamo una vita quieta e tranquilla (6), possiamo goder della pace e vedere l’espansione della fede.
Li esorta, inoltre, a voler digiunare almeno ogni venerdì, in memoria della passione del Signore e a far elemosine ai poveri.
Nella chiesa cattedrale sia celebrata, ogni giovedì, la messa dello Spirito santo, con le litanie e le altre preghiere stabilite a questo scopo. Nelle altre chiese vengano dette nello stesso giorno almeno le litanie e le orazioni. E durante il tempo delle funzioni sacre, non si chiacchieri e non si raccontino storie, ma si assista il celebrante con la bocca e col cuore.
E poiché bisogna che i vescovi siano irreprensibili, sobri, casti, bravi amministratori della loro casa (7), li esorta anche affinché prima di tutto ognuno conservi, a mensa, la sobrietà e la moderazione nei cibi; e poi, dato che in essa, di solito, si tengono discorsi oziosi, perché nelle mense dei vescovi si faccia sempre un po’ di lettura della Scrittura.
Ognuno istruisca e cerchi di educare i suoi familiari, perché sfuggano le risse, il vino, la disonestà, la cupidigia; perché non siano superbi, né bestemmiatori o amanti dei piaceri. Fuggano, finalmente, i vizi e abbraccino le virtù; nel modo di vestire e di ornarsi, ed in ogni loro altra azione si mostrino onesti, come si addice ai servi dei servi di Dio.
Inoltre, poiché la principale preoccupazione, sollecitudine, intenzione di questo sacrosanto concilio è che, - dissipate le tenebre delle eresie, che per tanti anni hanno imperversato sulla terra, - con l’aiuto di Gesù Cristo, luce vera (8), risplenda la luce, lo splendore, la purezza della verità cattolica, e sia riformato ciò che ne ha bisogno, lo stesso concilio esorta tutti i cattolici, convenuti o che converranno a Trento, e in modo particolare quelli che hanno una particolare conoscenza delle sacre scritture, perché vogliano seriamente riflettere per quali vie e con quali mezzi specialmente possa realizzarsi l’intenzione del concilio e sia conseguito l’effetto desiderato: una sollecita e consapevole condanna degli errori, la conferma delle cose degne di approvazione; così che per tutto il mondo tutti con una sola voce e con la confessione della stessa fede glorifichino Dio, Padre del signore nostro Gesù Cristo (9).
Nell’esporre, poi, le proprie opinioni - poiché i sacerdoti del Signore siedono nel luogo della benedizione - secondo quanto stabilisce il concilio Toletano (10), nessuno deve strepitare con espressioni smodate, o disturbare con tumulti; così come non deve far valere le sue idee con dispute false, vane, ostinate. Tutto ciò che viene detto, invece, sia moderato da una forma così mite, che né offenda chi ascolta, né offuschi, per lo sconvolgimento dell’animo, il sereno giudizio della mente.
Lo stesso santo concilio ha stabilito, inoltre, e decretato che, se durante il concilio qualcuno esercitasse un diritto che non gli spetta persino col voto e con la partecipazione alle congregazioni non ne deriverà pregiudizio per alcuno né acquisizione di diritti.
SESSIONE III (4 febbraio 1546)
Si accoglie il simbolo della fede cattolica.
Nel nome della Santa ed indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo. Questo sacrosanto e generale concilio ecumenico tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi tre legati della sede apostolica, considerando l’importanza degli argomenti da trattare, specie di quelli che sono compresi nei due capitoli della estirpazione delle eresie e della riforma dei costumi, per cui principalmente è stato radunato; ben comprendendo, con l’Apostolo, che esso non deve lottare con la carne e il sangue, ma contro gli esseri spirituali del male che abitano le regioni celesti (11), con lo stesso apostolo esorta, in primo luogo, tutti e singoli, perché siano forti nel Signore, e nella potenza della sua forza; imbracciando in ogni cosa lo scudo della fede, con cui possano estinguere tutti i dardi infuocati del malvagio (nemico), e prendano l’elmo della speranza della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio (12).
Perché, quindi, questa sua materna sollecitudine abbia inizio e progredisca per la grazia di Dio, prima di tutto stabilisce e dispone di premettere la professione di fede. Esso segue, in ciò, l’esempio dei padri, i quali usarono opporre nei concili più venerandi questo scudo contro ogni eresia, all’inizio della loro attività; solo con esso condussero gli infedeli alla fede, espugnarono gli eretici, confermarono i fedeli. Ha creduto bene, quindi, che si professi il simbolo della fede in uso presso la santa chiesa Romana, come principio in cui tutti quelli che professano la fede di Cristo necessariamente convengono, e come fondamento fermo e unico, contro il quale le porte dell’inferno non prevarranno mai (13), con le esatte parole, con cui si legge in tutte le chiese. Eccone il testo: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutti gli esseri, visibili e invisibili. Credo anche in un solo Signore, Gesù Cristo, figlio unigenito di Dio, nato dal Padre prima di qualsiasi tempo, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, consostanziale al Padre, per mezzo del quale sono state create tutte le cose. Per noi uomini e la nostra salvezza Egli è disceso dal cielo, si è incarnato dalla vergine Maria per opera dello Spirito santo, e si è fatto uomo. È stato anche crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, ha sofferto la passione ed è stato sepolto. È risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre. Verrà di nuovo nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito santo, signore e vivificante, che procede dal Padre e dal Figlio. Egli è adorato e glorificato insieme col Padre e col Figlio, ed ha parlato per bocca dei profeti. Credo una sola chiesa santa, cattolica e apostolica. Confesso un solo battesimo per la remissione dei peccati ed aspetto la resurrezione dei morti e la vita del tempo futuro. Amen.
Data della futura sessione.
Lo stesso sacrosanto concilio tridentino ecumenico e generale, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi tre legati della sede apostolica, considerando che molti prelati si sono accinti al viaggio da diverse parti, che alcuni sono già in via per venire qui, e che tutto quello che dovrà esser deciso dallo stesso santo sinodo potrà incontrare presso tutti una stima ed un onore tanto più grandi, quanto più completa sarà l’assemblea e più numerosa la presenza dei padri che l’hanno sancito e rafforzato, ha stabilito e deciso che la sessione, successiva a questa sia celebrata il giovedì, che seguirà la prossima domenica Laetare.
In questo intervallo, tuttavia, non verrà sospesa la discussione e l’esame di quegli argomenti che sembrerà opportuno allo stesso sinodo discutere ed esaminare.
SESSIONE IV (8 aprile 1546)
Primo decreto: Si ricevono i libri sacri e le tradizioni apostoliche.
Il sacrosanto, ecumenico e generale concilio tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza dei medesimi tre legati della sede apostolica, ha sempre presente che, tolti di mezzo gli errori, si conservi nella chiesa la stessa purezza del Vangelo, quel Vangelo che, promesso un tempo attraverso i profeti nelle scritture sante (l4), il signore nostro Gesù Cristo, figlio di Dio, prima promulgò con la sua bocca, poi comandò che venisse predicato ad ogni creatura (15) per mezzo dei suoi apostoli, quale fonte di ogni verità salvifica e della disciplina dei costumi.
E poiché il sinodo sa che questa verità e disciplina è contenuta nei libri scritti e nelle tradizioni non scritte - che raccolte dagli apostoli dalla bocca dello stesso Cristo e dagli stessi apostoli, sotto l’ispirazione dello Spirito santo, tramandate quasi di mano in mano (16), sono giunte fino a noi, - seguendo l’esempio dei padri ortodossi, con uguale pietà e pari riverenza accoglie e venera tutti i libri, sia dell’antico che del nuovo Testamento, - Dio, infatti, è autore dell’uno e dell’altro ed anche le tradizioni stesse, che riguardano la fede e i costumi, poiché le ritiene dettate dallo stesso Cristo oralmente o dallo Spirito santo, e conservate con successione continua nella chiesa cattolica.
E perché nessuno possa dubitare quali siano i libri accettati dallo stesso sinodo come sacri, esso ha creduto opportuno aggiungere a questo decreto l’elenco.
Dell’antico Testamento: i cinque di Mosè, e cioè: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio; Giosuè, Giudici, Ruth; i quattro dei Re; i due dei Paralipomeni; il primo e il secondo di Esdra (che è detto di Neemia); Tobia, Giuditta, Ester, Giobbe; i Salmi di David; i Proverbi, l’Ecclesiaste, il Cantico dei cantici, la Sapienza, l’Ecclesiastico, Isaia, Geremia con Baruch, Ezechiele, Daniele; i dodici Profeti minori, cioè: Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Aggeo, Zaccaria, Malachia; i due dei Maccabei, primo e secondo.
Del nuovo Testamento: i quattro Evangeli: secondo Matteo, Marco, Luca, Giovanni; gli Atti degli apostoli, scritti dall’evangelista Luca; le quattordici Lettere dell’Apostolo Paolo: ai Romani, due ai Corinti, ai Galati, agli Efesini, ai Filippesi, ai Colossesi, due ai Tessalonicesi, due a Timoteo, a Tito, a Filemone, agli Ebrei; due dell’apostolo Pietro, tre dell’apostolo Giovanni, una dell’apostolo Giacomo, una dell’apostolo Giuda, e l’Apocalisse dell’apostolo Giovanni.
Se qualcuno, poi, non accetterà come sacri e canonici questi libri, interi con tutte le loro parti, come si è soliti leggerli nella chiesa cattolica e come si trovano nell’edizione antica della volgata latina e disprezzerà consapevolmente le predette tradizioni, sia anatema.
Sappiano quindi tutti, con quali argomenti lo stesso sinodo, posto il fondamento della confessione della fede, procederà, e soprattutto di quali testimonianze e difese si servirà nel confermare gli insegnamenti e nel riformare i costumi nella chiesa.
Secondo decreto: Si accetta l’edizione volgata della Bibbia e si prescrive il modo ai interpretare la sacra Scrittura ecc.
Lo stesso sacrosanto sinodo, considerando, inoltre, che la chiesa di Dio potrebbe ricavare non piccola utilità, se si sapesse quale, fra tutte le edizioni latine dei libri sacri, che sono in uso, debba essere ritenuta autentica, stabilisce e dichiara che questa stessa antica edizione volgata, approvata nella chiesa dall’uso di tanti secoli, si debba ritenere come autentica nelle pubbliche letture, nelle dispute, nella predicazione e che nessuno osi o presuma respingerla con qualsiasi pretesto.
Inoltre, per reprimere gli ingegni troppo saccenti, dichiara che nessuno, basandosi sulla propria saggezza, negli argomenti di fede e di costumi, che riguardano la dottrina cristiana, piegando la sacra Scrittura secondo i propri modi di vedere, osi interpretarla contro il senso che ha (sempre) ritenuto e ritiene la santa madre chiesa, alla quale spetta di giudicare del vero senso e dell’interpretazione delle sacre scritture o anche contro l’unanime consenso dei padri, anche se queste interpretazioni non dovessero esser mai pubblicate. Chi contravvenisse sia denunciato dagli ordinari e punito secondo il diritto.
Ma, volendo anche com’è giusto, imporre un limite in questo campo agli editori, i quali, ormai, senza alcun criterio - credendo che sia loro lecito tutto quello che loro piace - stampano, senza il permesso dei superiori ecclesiastici, i libri della sacra scrittura con note e commenti di chiunque indifferentemente, spesso tacendo il nome dell’editore, spesso nascondendolo con uno pseudonimo, e - cosa ancor più grave, - senza il nome dell’autore, e pongono in vendita altrove, temerariamente, questi libri stampati, il concilio prescrive e stabilisce che, d’ora in poi la sacra scrittura - specialmente questa antica volgata edizione, sia stampata nel modo più corretto, e che nessuno possa stampare o far stampare libri di soggetto sacro senza il nome dell’autore né venderli in futuro o anche tenerli presso di sé, se prima non sono stati esaminati ed approvati dall’ordinario, sotto minaccia di scomunica e della multa stabilita dal canone dell’ultimo concilio Lateranense (17).
Se si trattasse di religiosi, oltre a questo esame e a questa approvazione, siano obbligati ad ottenere anche la licenza dei loro superiori, dopo che questi avranno esaminato i libri secondo le prescrizioni delle loro regole.
Chi comunica o diffonde per iscritto tali libri, senza che siano stati prima esaminati ed approvati, sia sottoposto alle stesse pene riservate agli stampatori. Quelli che li posseggono o li leggono, se non diranno il nome dell’autore, siano considerati come autori. L’approvazione di questi libri venga data per iscritto, e quindi sia posta sul frontespizio del libro, sia esso scritto a mano o stampato. L’approvazione e l’esame siano gratuiti, così che le cose da approvarsi siano approvate e siano riprovate quelle da riprovarsi.
Volendo infine reprimere il temerario uso, per cui parole e espressioni della sacra scrittura vengono adattate e contorte a significare cose profane, volgari, favolose, vane, adulazioni, detrazioni, superstizioni, incantesimi empi e diabolici, divinazioni, sortilegi, libelli diffamatori, il concilio comanda ed ordina per togliere di mezzo questo irriverente disprezzo, ed anche perché in avvenire nessuno osi servirsi, in qualsiasi modo, delle parole della sacra scrittura per indicare simili cose, che tutti i corruttori e violatori della parola di Dio, siano puniti dai vescovi secondo il diritto o la discrezione dei vescovi stessi.
Terzo decreto: Indizione della futura sessione.
Questo sacrosanto concilio stabilisce e comanda che la futura sessione debba esser celebrata il giovedì dopo la prossima santissima festa di Pentecoste.
SESSIONE V (17 giugno 1546)
Primo decreto: Decreto sul peccato originale.
Perché la nostra fede cattolica, senza la quale è impossibile piacere a Dio (18), rimossi gli errori, resti integra e pura e perché il popolo cristiano non sia turbato da ogni vento di dottrina (19) dal momento che l’antico, famoso serpente (20), sempre nemico del genere umano, tra i moltissimi mali da cui è sconvolta la chiesa di Dio in questi nostri tempi, ha suscitato nuovi e vecchi dissidi, anche nei riguardi del peccato originale e dei suoi rimedi il sacrosanto, ecumenico e generale concilio tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi tre legati della sede apostolica, volendo richiamare gli erranti e confermare gli incerti, seguendo le testimonianze delle sacre scritture, dei santi padri, dei concili più venerandi ed il giudizio e il consenso della chiesa stessa, stabilisce, confessa e dichiara quanto segue sul peccato originale.
1. Chi non ammette che il primo uomo Adamo, avendo trasgredito nel paradiso il comando di Dio, ha perso subito la santità e la giustizia, nelle quali era stato creato e che è incorso per questo peccato di prevaricazione nell’ira e nell’indignazione di Dio, e, quindi, nella morte, che Dio gli aveva prima minacciato, e, con la morte, nella schiavitù di colui che, in seguito, ebbe il potere della morte e cioè il demonio (21); e che Adamo per quel peccato di prevaricazione fu peggiorato nell’anima e nel corpo: sia anatema.
2. Chi afferma che la prevaricazione di Adamo nocque a lui solo, e non anche alla sua discendenza; che perdette per sé soltanto, e non anche per noi, la santità e giustizia che aveva ricevuto da Dio; o che egli, inquinato dal peccato di disobbedienza, abbia trasmesso a tutto il genere umano solo la morte e le pene del corpo, e non invece anche il peccato, che è la morte dell’anima: sia anatema. Contraddice infatti all’apostolo, che afferma: Per mezzo di un sol uomo il peccato entrò nel mondo e a causa del peccato la morte, e così la morte si trasmise a tutti gli uomini, perché in lui tutti peccarono (22).
3. Chi afferma che il peccato di Adamo, uno per la sua origine, trasmesso con la generazione e non per imitazione, che aderisce a tutti, ed è proprio di ciascuno, possa esser tolto con le forze della natura umana, o con altro mezzo, al di fuori dei meriti dell’unico mediatore, il signore nostro Gesù Cristo, che ci ha riconciliati con Dio per mezzo del suo sangue (23), diventato per noi giustizia, santificazione e redenzione (24); o nega che lo stesso merito di Gesù Cristo venga applicato sia agli adulti che ai bambini col sacramento del battesimo, rettamente conferito secondo il modo proprio della chiesa: sia anatema. Perché non esiste sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che possiamo essere salvi (25). Da cui l’espressione: Ecco l’agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo (26) e l’altra: Tutti voi che siete stati battezzati, vi siete rivestiti di Cristo (27).
4. Chi nega che i fanciulli, appena nati debbano esser battezzati, anche se figli di genitori battezzati oppure sostiene che essi sono battezzati per la remissione dei peccati, ma che non contraggono da Adamo alcun peccato originale, che sia necessario purificare col lavacro della rigenerazione per conseguire la vita eterna, e che, quindi, per loro la forma del battesimo per la remissione dei peccati non debba credersi vera, ma falsa sia anatema. Infatti, non si deve intendere in altro modo quello che dice l’apostolo: Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e col peccato la morte, così la morte si è trasmessa ad ogni uomo perché tutti gli uomini hanno peccato (28), se non nel senso in cui la chiesa cattolica universale l’ha sempre inteso. Secondo questa norma di fede per tradizione apostolica anche i bambini, che non hanno ancora potuto commettere peccato, vengono veramente battezzati, affinché in essi sia purificato con la rigenerazione quello che contrassero con la generazione. Se, infatti, uno non rinasce per l’acqua e lo Spirito santo, non può entrare nel regno di Dio (29).
5. Chi nega che per la grazia del signore nostro Gesù Cristo, conferita nel battesimo, sia rimesso il peccato originale, o anche se asserisce che tutto quello che è vero e proprio peccato, non viene tolto, ma solo cancellato o non imputato (30) sia anatema. In quelli infatti che sono rinati a nuova vita Dio non trova nulla di odioso, perché non vi è dannazione per coloro (31) che col battesimo sono stati sepolti con Cristo nella morte (32), i quali non camminano secondo la carne (33), ma spogliandosi dell’uomo vecchio e rivestendosi del nuovo (34), che è stato creato secondo Dio, sono diventati innocenti, immacolati, puri, senza macchia, figli cari a Dio, eredi di Dio e coeredi di Cristo (35); di modo che assolutamente nulla li trattiene dall’ingresso nel cielo.
Questo santo sinodo confessa che tuttavia nei battezzati rimane la concupiscenza o passione. Ma, essendo questa lasciata per la lotta, non può nuocere a quelli che non acconsentono e che le si oppongono virilmente con la grazia di Gesù Cristo. Anzi, chi avrà combattuto secondo le regole, sarà coronato (36).
Il santo sinodo dichiara che mai la chiesa cattolica ha inteso che venga chiamato "peccato" la concupiscenza, qualche volta chiamata dall’apostolo peccato (37), per il fatto che nei rinati alla grazia non è un vero e proprio peccato, ma perché ha origine dal peccato e ad esso inclina. Chi pensasse il contrario sia anatema.
6. Questo santo sinodo dichiara tuttavia, che non è sua intenzione comprendere in questo decreto, dove si tratta del peccato originale, la beata ed immacolata vergine Maria, madre di Dio, ma che si debbano osservare a questo riguardo le costituzioni di papa Sisto IV (38), di felice memoria, sotto pena di incorrere nelle sanzioni in esse contenute che il sinodo rinnova.
Secondo decreto: Sulla lettura della s. scrittura e la predicazione.
1. Lo stesso sacrosanto sinodo, aderendo alle pie costituzioni dei sommi pontefici e dei concili approvati, le fa sue; e volendo completarle, perché non avvenga che il tesoro celeste dei libri sacri, che lo Spirito santo ha dato agli uomini con somma liberalità, rimanga trascurato, ha stabilito e ordinato che nelle chiese, in cui vi sia una prebenda o una dotazione, o uno stipendio comunque chiamato destinato ai lettori di sacra teologia, i vescovi, gli arcivescovi, i primati e gli altri ordinari locali obblighino, anche con la sottrazione dei frutti relativi, quelli che hanno questa prebenda, dotazione o stipendio, ad esporre e spiegare la sacra scrittura personalmente, se sono idonei, altrimenti per mezzo di un sostituto adatto, da scegliersi dai vescovi, dagli arcivescovi, dai primati e dagli altri ordinari stessi.
Per il futuro tale prebenda, dotazione o stipendio non dovrà esser conferito se non a persone adatte, che siano capaci di esplicare tale ufficio da se stessi. Ogni provvista fatta altrimenti sia nulla e invalida.
2. Nelle chiese metropolitane o cattedrali, se la città è importante e popolosa, ed anche nelle collegiate che si trovassero in un centro importante, - anche di nessuna diocesi, - purché vi sia numeroso clero, qualora non si trovi prebenda, dotazione o stipendio da destinare a questo scopo, si consideri ipso facto destinata per sempre a ciò la prima prebenda che in qualsiasi modo si renda vacante, salvo il caso di rinunzia e qualora vi sia annesso un altro onere incompatibile. Se non vi fosse in queste stesse chiese alcuna prebenda o fosse insufficiente, il metropolita o il vescovo stesso, con l’assegnazione dei frutti di un beneficio semplice (di cui però bisogna soddisfare gli oneri), o col contributo dei beneficiati della sua città e diocesi, o anche in altro modo, come si potrà fare più facilmente, col consiglio del capitolo provveda in maniera tale, che si abbia la lettura della sacra scrittura. Ciò però, avvenga in modo che qualsiasi altra lettura, istituita o consuetudinaria non sia, per questo motivo, omessa.
3. Quelle chiese i cui proventi annuali fossero limitati, o dove il clero e il popolo fosse tanto scarso, da non potersi tenere opportunamente la lezione di teologia, abbiano almeno un maestro, scelto dal vescovo col consiglio del capitolo, che insegni gratuitamente la grammatica ai chierici e agli altri scolari poveri, perché, con l’aiuto di Dio, possano poi passare agli studi della sacra scrittura. Il maestro di grammatica riceva i frutti di un beneficio semplice fino a che eserciterà tale ufficio senza che, tuttavia, il beneficio stesso sia distolto dal proprio scopo, o un adeguato compenso dalla mensa capitolare o vescovile o il vescovo stesso escogiti qualche altro mezzo adatto alla sua chiesa e diocesi, perché questa pia, utile e così fruttuosa disposizione, sotto qualsiasi pretesto, non venga trascurata.
4. Anche nei monasteri dove possa essere convenientemente realizzata, si tenga tale lettura della sacra scrittura. Se gli abati fossero negligenti, i vescovi quali delegati della sede apostolica, li costringano a farlo con i mezzi opportuni.
5. Nei conventi dei regolari, in cui gli studi possono essere facilmente coltivati la lezione di sacra scrittura abbia ugualmente luogo, essa sia assegnata dai capitoli generali o provinciali ai maestri più degni.
6. Anche nei ginnasi pubblici, dove questa lezione, più necessaria di tutte le altre non fosse stata ancora istituita, sia attivata dalla pietà e dalla carità dei religiosissimi principi e delle repubbliche, per la difesa e l’incremento della fede cattolica e per la conservazione e propagazione della sana dottrina. E dove fosse stata istituita ma fosse trascurata, la si rimetta in auge.
7. E perché sotto l’apparenza della pietà non venga diffusa l’empietà, lo stesso santo sinodo stabilisce che nessuno debba essere ammesso a tale ufficio di lettore, sia in pubblico che in privato, se prima non è stato esaminato dal vescovo del luogo circa la sua vita, i suoi costumi, la sua scienza, e approvato. Ciò, tuttavia, non si applica ai lettori dei monasteri.
8. Gli insegnanti di sacra scrittura, nel tempo in cui insegnano pubblicamente nelle scuole, e così pure gli studenti godano ed usufruiscano di tutti i privilegi concessi dal diritto di percepire i frutti delle loro prebende e dei loro benefici anche durante la loro assenza.
9. Poiché, tuttavia, alla società cristiana non è meno necessaria la predicazione del Vangelo, che la sua lettura, e questo è il principale ufficio dei vescovi (39), lo stesso santo sinodo ha stabilito e deciso che tutti i vescovi, arcivescovi, primati, e tutti gli altri prelati di chiese siano tenuti a predicare personalmente il santo Vangelo di Gesù Cristo se non ne sono legittimamente impediti.
10. Se i vescovi e le altre persone nominate fossero impedite da un legittimo motivo, siano tenuti, conformemente a quanto prescrive il concilio generale (40), a farsi sostituire da persone adatte per questo ufficio della predicazione. Se qualcuno trascurasse di adempiere ciò, sia sottoposto ad una pena severa.
11. Anche gli arcipreti, i pievani, e tutti coloro che abbiano cura d’anime nelle parrocchie o altrove, personalmente o per mezzo d’altri se ne fossero legittimamente impediti, almeno nelle domeniche e nelle feste più solenni, nutrano il popolo loro affidato con parole salutari, secondo la propria e la loro capacità, insegnando quelle verità che sono necessarie a tutti per la salvezza e facendo loro conoscere, con una spiegazione breve e facile, i vizi che devono fuggire e le virtù che devono praticare, per evitare la pena eterna e conseguire la gloria celeste.
Se poi qualcuno di loro fosse negligente anche se pretendesse di essere esente dalla giurisdizione del vescovo per qualsiasi motivo o anche se le chiese fossero ritenute in qualsiasi modo esenti, o forse annesse o unite a qualche monastero, situato magari fuori diocesi, purché in realtà si trovino nella diocesi, non manchi la provvidenziale sollecitudine dei vescovi, perché non debba avverarsi il detto: I piccoli chiesero il pane e non vi era chi lo spezzasse loro (41) Se però, pur ammoniti dal vescovo, per tre mesi mancassero al loro ufficio, vi siano costretti con le censure ecclesiastiche, o in altro modo secondo la decisione dello stesso vescovo. Se a lui sembrasse opportuno, potrà anche esser dato ad altri un onesto compenso sui frutti del beneficio perché compia questo dovere, fino a che il titolare si ravveda e adempia il suo dovere.
12. Nelle chiese parrocchiali soggette a monasteri non dipendenti da alcuna diocesi, qualora gli abati e i superiori dei religiosi fossero negligenti in ciò che abbiamo detto, vi siano costretti dai metropoliti, nelle cui province si trovano le stesse diocesi, i quali si considereranno, in questa occasione, delegati della sede apostolica.
Né valgano ad impedire l’esecuzione di qesto decreto la consuetudine, l’esenzione, l’appello o il reclamo, cioè il ricorso, fino a che il giudice competente, con procedimento sommario e tenendo solo conto della verità del fatto, non abbia esaminato e deciso l’argomento.
13. I religiosi di qualunque ordine, se non sono stati esaminati e approvati dai loro superiori circa la vita, i costumi e la scienza, e se non consta di questa loro licenza, non potranno predicare neppure nelle chiese dei loro ordini. Essi devono presentarsi con essa personalmente ai vescovi e chiedere la loro benedizione, prima di dare inizio alla predicazione (42).
14. I religiosi nelle chiese, che non appartengono al loro ordine, oltre alla licenza dei loro superiori, sono tenuti ad avere anche quella del vescovo; senza di essa, non potranno in nessun caso predicare nelle chiese che non sono del loro ordine (43). Questa licenza i vescovi la concedano gratuitamente.
15. Se un predicatore seminasse errori o scandali in mezzo al popolo, anche se predica in un monastero del proprio o di un altro ordine, il vescovo gli proibisca la predicazione. Se predicasse delle eresie proceda contro di lui secondo il diritto o l’uso del luogo, anche se il predicatore pretendesse di essere esente per un privilegio generale o speciale. In questo caso il vescovo proceda con autorità apostolica e come delegato della sede apostolica. I vescovi impediscano che un predicatore sia molestato per false informazioni o comunque calunniosamente, e che possa a giusto motivo di lamentarsi di essi.
16. I vescovi inoltre abbiano cura che nessuno dei regolari viva fuori del convento e dell’obbedienza del proprio ordine, o che un sacerdote secolare (a meno che sia loro noto e possano approvarne i costumi e la dottrina) predichi nella loro città o diocesi, anche col pretesto di qualsiasi privilegio, fino a quando dagli stessi vescovi non sia stata consultata a questo proposito la santa sede apostolica, da cui, a meno che non si sia taciuta la verità o non si sia detta una menzogna, è difficile che gli immeritevoli possano estorcere tali privilegi.
17. I raccoglitori di elemosine (44), che con espressione popolare, sono detti ‘questuantl’, di qualsiasi condizione essi siano, non presumano in nessun modo di poter predicare, sia personalmente, che per mezzo di altri. Chi facesse il contrario, ne sia assolutamente impedito con opportuni rimedi dai vescovi e dagli ordinari dei luoghi, non ostante qualsiasi privilegio.
Decreto di indizione della futura sessione.
Questo sacrosanto sinodo stabilisce e determina che la futura sessione si tenga e celebri il giovedì, feria quinta dopo la festa di S. Giacomo apostolo.
SESSIONE VI (13 gennaio 1547)
Decreto sulla giustificazione
Proemio
In questi anni è stata divulgata con grave danno per molte anime e per l’unità della chiesa, una dottrina erronea sulla giustificazione. Perciò questo sacrosanto concilio tridentino ecumenico e generale, riunito legittimamente nello Spirito santo, a lode e gloria di Dio onnipotente, per la tranquillità della chiesa e per la salvezza delle anime, sotto la presidenza dei reverendissimi signori Gianmaria del Monte, cardinale vescovo di Palestrina, Marcello Cervini, cardinale presbitero del titolo di S. Croce in Gerusalemme, cardinali della santa chiesa romana, e legati apostolici de latere, a nome del nostro santissimo padre in Cristo e signore Paolo III, per divina provvidenza papa, intende esporre a tutti i fedeli cristiani la vera e sana dottrina sulla giustificazione che Gesù Cristo, sole di giustizia (45), autore e perfezionatore della nostra fede (46), ha insegnato che gli apostoli hanno trasmesso e che la chiesa cattolica, sotto l’ispirazione dello Spirito santo, ha sempre ritenuto. E proibisce assolutamente che, d’ora innanzi, qualcuno osi credere, predicare e insegnare diversamente da quello che col presente decreto si stabilisce e si dichiara.
Capitolo I. L’impotenza della natura e della legge a giustificare gli uomini.
Prima di tutto il santo sinodo dichiara che, per una conoscenza esatta e corretta della dottrina della giustificazione, è necessario che ognuno riconosca e confessi che tutti gli uomini, perduta l’innocenza per la prevaricazione di Adamo, fatti immondi (47) e (come dice l’apostolo) per natura figli dell’ira (48), come ha esposto nel decreto sul peccato originale, erano talmente servi del peccato (49) e sotto il potere del diavolo e della morte, che non solo i gentili con le forze della natura, ma neppure i Giudei con l’osservanza della lettera della legge di Mosè potevano esserne liberati e risollevati, anche se in essi il libero arbitrio non era affatto estinto, ma solo attenuato e indebolito.
Capitolo II. L’economia della salvezza e il mistero della venuta di Cristo.
Perciò il Padre celeste, padre delle misericordie e Dio di ogni consolazione (50), quando giunse quella beata pienezza dei tempi (51), mandò agli uomini Gesù Cristo, suo figlio, annunciato e promesso, sia prima della legge, sia durante il tempo della legge da molti santi padri, affinché riscattasse i Giudei, che erano sotto la legge (52), e i gentili i quali non cercavano la giustizia, ottenessero la giustizia (53); e tutti ricevessero l’adozione di figli (54). Questo Dio ha posto quale propiziatore mediante la fede nel suo sangue (55), per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto l’universo (56).
Capitolo III. Chi sono i giustificati da Gesù Cristo.
Ma benché egli sia risorto per tutti (57), tuttavia non tutti ricevono il beneficio della sua morte, ma solo quelli cui viene
comunicato il merito della sua passione. Come infatti gli uomini, in concreto, se non nascessero dalla discendenza del seme di Adamo, non nascerebbero ingiusti, proprio perché con questa propagazione, quando vengono concepiti, contraggono da lui la propria ingiustizia: così se essi non rinascessero nel Cristo, non potrebbero mai essere giustificati, proprio perché con quella rinascita viene attribuita loro, per il merito della sua passione la grazia per cui diventano giusti.
Per questo beneficio l’apostolo ci esorta a rendere sempre grazie al Padre, che ci ha fatti degni di partecipare alla eredità dei santi nella luce, che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del Figlio del suo amore, nel quale abbiamo la redenzione e la remissione dei peccati (58).
Capitolo IV. Descrizione della giustificazione dell’empio. Suo modo sotto la grazia.
Queste parole indicano chiaramente che la giustificazione dell’empio è il passaggio dallo stato, in cui l’uomo nasce figlio del primo Adamo, allo stato di grazia e di adozione dei figli di Dio (59), per mezzo del secondo Adamo, Gesù Cristo, nostro Salvatore. Questo passaggio, dopo la promulgazione del Vangelo, non può avvenire senza il lavacro della rigenerazione o senza il desiderio di esso, conformemente a quanto sta scritto: Se uno non rinascerà per acqua e Spirito santo, non può entrare nel regno di Dio (60).
Capitolo V. Necessità degli adulti di prepararsi alla giustificazione, e da dove essa scaturisce.
Dichiara ancora il concilio che negli adulti l’inizio della stessa giustificazione deve prender la mosse dalla grazia preveniente di Dio, per mezzo di Gesù Cristo, cioè della chiamata, che essi ricevono senza alcun loro merito, di modo che quelli che coi loro peccati si erano allontanati da Dio, disposti dalla sua grazia, che sollecita ed aiuta, ad orientarsi verso la loro giustificazione, accettando e cooperando liberamente alla stessa grazia, così che, toccando Dio il cuore dell’uomo con l’illuminazione dello Spirito Santo, l’uomo non resti assolutamente inerte subendo quella ispirazione, che egli può anche respingere, né senza la grazia divina possa, con la sua libera volontà, rivolgersi alla giustizia dinanzi a Dio.
Perciò quando nelle sacre scritture si dice: Convertitevi a me, ed io mi rivolgerò a voi (61), si accenna alla nostra libertà e quando rispondiamo: Facci tornare, Signore, a te e noi ritorneremo (62), noi confessiamo di essere prevenuti dalla grazia di Dio.
Capitolo VI. Il modo di prepararsi.
Gli uomini si dispongono alla stessa giustizia, quando, eccitati ed aiutati dalla grazia divina, ricevendo la fede mediante l’ascolto (63), Si volgono liberamente verso Dio, credendo vero ciò che è stato divinamente rivelato e promesso, e specialmente che l’empio viene giustificato da Dio col dono della sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù (64). Parimenti accade quando, riconoscendo di essere peccatori, scossi dal timore della divina giustizia passano a considerare la misericordia di Dio e sentono nascere in sé la speranza, confidando che Dio sarà loro propizio a causa del Cristo, e cominciano ad amarlo come fonte di ogni giustizia; e si rivolgono, quindi, contro il peccato con odio e detestazione, cioè con quella penitenza, che bisogna fare prima del battesimo; infine si propongono di ricevere il battesimo, di cominciare una nuova vita e di osservare i comandamenti divini.
Di questo atteggiamento sta scritto: È necessario che chiunque nascosta Dio, creda che egli esiste e che ricompensa quelli che lo cercano (65); e: Confida, figlio, ti sono rimessi i tuoi peccati (66); come pure: Il timore del Signore scaccia il peccato (67); e: Fate penitenza e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito santo (68); e: Andate dunque e istruite tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato (69) Finalmente: Rivolgete al Signore i vostri cuori (70).
Capitolo VII. Cosa è la giustificazione del peccatore e quali le sue cause.
A questa disposizione o preparazione segue la stessa giustificazione. Essa non è solo remissione dei peccati, ma anche santificazione e rinnovamento dell’uomo interiore, attraverso l’accettazione volontaria della grazia e dei doni, per cui l’uomo da ingiusto diviene giusto, e da nemico amico, così da essere erede secondo la speranza della vita eterna (71).
Cause di questa giustificazione sono: causa finale, la gloria di Dio e del Cristo e la vita eterna; causa efficiente la misericordia di Dio, che gratuitamente lava (72) e santifica, segnando ed ungendo (73) con lo Spirito della promessa, quello santo che è pegno della nostra eredità (74); causa meritoria è il suo dilettissimo unigenito e signore nostro Gesù Cristo, il quale, pur essendo noi suoi nemici (75), per l’infinito amore con cui ci ha amato (76), ci ha meritato la giustificazione con la sua santissima passione sul legno della croce e ha soddisfatto per noi Dio Padre. Causa strumentale è il sacramento del battesimo, che è il sacramento della fede (77), senza la quale a nessuno, mai, viene concessa la giustificazione. Finalmente, unica causa formale è la giustizia di Dio, non certo quella per cui egli è giusto, ma quella per cui ci rende giusti; con essa, cioè per suo dono, veniamo rinnovati interiormente nello spirito (78), e non solo veniamo considerati giusti, ma siamo chiamati tali e lo siamo di fatto (79), ricevendo in noi ciascuno la propria giustizia, nella misura in cui lo Spirito santo la distribuisce ai singoli come vuole (80) e secondo la disposizione e la cooperazione propria di ciascuno.
Quantunque infatti nessuno possa esser giusto, se non colui al quale vengono comunicati i menti della passione del signore nostro Gesù Cristo, ciò, tuttavia, in questa giustificazione del peccatore, si opera quando, per mento della stessa santissima passione, l’amore di Dio viene diffuso mediante lo Spirito santo nei cuori (81) di coloro che sono giustificati e inerisce loro. Per cui nella stessa giustificazione l’uomo, con la remissione dei peccati, riceve insieme tutti questi doni per mezzo di Gesù Cristo nel quale è innestato: la fede, la speranza e la carità. Infatti la fede, qualora non si aggiungano ad essa la speranza e la carità, non unisce perfettamente a Cristo né rende membra vive del suo corpo. Per questo motivo è assolutamente vero affermare che la fede senza le opere è morta ed inutile (82) e che in Cristo non valgono né la circoncisione, né la incirconcisione, ma la fede operante per mezzo della carità (83).
Questa fede, secondo la tradizione apostolica, chiedono i catecumeni alla chiesa prima del sacramento del battesimo quando chiedono la fede che dà la vita eterna, che la fede non può garantire senza la speranza e la carità. È per questo che essi ascoltano subito la parola di Cristo: Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti (84). Perciò a chi riceve lo vera giustizia cristiana, non appena rinato viene comandato di conservare candida e senza macchia la prima stola, donata loro da Gesù Cristo in luogo di quella che Adamo ha perso con la sua disobbedienza per sé e per noi. Essi dovranno portarla dinanzi al tribunale del signore nostro Gesù Cristo per avere la vita eterna (85).
Capitolo VIII. Come si debba intendere che il peccatore è giustificato per la fede e gratuitamente.
Quando poi l’apostolo dice che l’uomo viene giustificato per la fede (86) e gratuitamente (87), queste parole si devono intendere secondo l’interpretazione accettata e manifestata dal concorde e permanente giudizio della chiesa cattolica e cioè che siamo giustificati mediante la fede, perché la fede è il principio dell’umana salvezza, il fondamento e la radice di ogni giustificazione, senza la quale è impossibile piacere a Dio (88), giungere alla comunione (89) che con lui hanno i suoi figli. Si dice poi che noi siamo giustificati gratuitamente, perché nulla di ciò che precede la giustificazione - sia la fede che le opere - merita la grazia della giustificazione, se infatti è per grazia, non è per le opere; o altrimenti (come dice lo stesso apostolo (90)) la grazia non sarebbe più grazia.
Capitolo IX. Contro la vana fiducia degli eretici.
Quantunque sia necessario credere che i peccati non vengano rimessi, né siano stati mai rimessi, se non gratuitamente dalla divina misericordia a cagione del Cristo: deve dirsi, tuttavia, che a nessuno che ostenti fiducia e certezza della remissione dei propri peccati e che si abbandoni in essa soltanto, vengono rimessi o sono stati rimessi i peccati, mentre fra gli eretici e gli scismatici potrebbe esservi, anzi vi è, in questo nostro tempo, e viene predicata con grande accanimento contro la chiesa cattolica questa fiducia vana e lontana da ogni vera pietà.
Ma neppure si può affermare che sia necessario che coloro che sono stati realmente giustificati, debbano credere assolutamente e senza alcuna esitazione, dentro di sé, di essere giustificati; e che nessuno venga assolto dai peccati e giustificato, se non chi crede fermamente di essere assolto e giustificato e che l’assoluzione e la giustificazione sia operata per questa sola fede, quasi che chi non credesse ciò, dubiti delle promesse di Dio e dell’efficacia della morte e della resurrezione del Cristo.
Infatti come nessun uomo pio deve dubitare della misericordia di Dio, del merito del Cristo, del valore e dell’efficacia dei sacramenti, così ciascuno nel considerare se stesso, la propria debolezza e le sue cattive disposizioni, ha motivo di temere ed aver paura della sua grazia, non potendo alcuno sapere con certezza di fede, scevra di falso, se ha conseguito la grazia di Dio.
Capitolo X. L’aumento della grazia ricevuta.
Gli uomini così giustificati e divenuti amici e familiari di Dio (91), progredendo di virtù in virtù (92), si rinnovano (come dice l’apostolo (93)) di giorno in giorno, mortificando, cioè, le membra del proprio corpo (94) e mostrandole come armi di giustizia per la santificazione (95), attraverso l’osservanza dei comandamenti di Dio e della chiesa: nella stessa giustizia ricevuta per la grazia di Cristo, con la cooperazione della fede alle buone opere, essi crescono e vengono resi sempre più giusti, come è scritto: Chi è giusto, continui a compiere atti di giustizia (96), ed ancora: Non aspettare fino alla morte a giustificarti (97), e di nuovo: Voi dunque vedete che l’uomo è giustificato dalle opere e non dalla fede soltanto (98). Questo aumento della giustizia chiede la santa chiesa quando prega: Dacci, o Signore, un aumento di fede, di speranza e di carità (99).
Capitolo XI. Dell’osservanza dei comandamenti e della sua necessità e possibilità.
Nessuno, poi, per quanto giustificato, deve ritenersi libero dall’osservanza dei comandamenti, nessuno deve far propria quell’espressione temeraria e proibita dai padri sotto pena di scomunica (100), esser cioè impossibile per l’uomo giustificato osservare i comandamenti di Dio. Dio, infatti, non comanda l’impossibile; ma quando comanda ti ammonisce di fare quello che puoi (101) e di chiedere quello che non puoi, ed aiuta perché tu possa: i suoi comandamenti non sono gravosi (102), il suo giogo è soave e il peso leggero (103).
Quelli infatti che sono figli di Dio, amano Cristo e quelli che lo amano (come dice lui stesso (104)) osservano le sue parole, cosa che con l’aiuto di Dio certamente possono fare. Quantunque infatti in questa vita mortale, per quanto santi e giusti, qualche volta essi cadono almeno in mancanze leggere e quotidiane, che si dicono anche veniali, non per questo cessano di essere giusti. Ed è propria dei giusti l’espressione, umile e verace: Rimetti a noi i nostri debiti (105).
Deriva da ciò, che gli stessi giusti debbano sentirsi tanto maggiormente obbligati a camminare per la via della giustizia, quanto più, liberi già dal peccato e fatti schiavi di Dio (106), vivendo con moderazione, giustizia e pietà (107), possono progredire per mezzo di Gesù Cristo, mediante il quale ebbero accesso a questa grazia (108). Dio infatti non abbandona con la sua grazia quelli che una volta ha giustificato, a meno che prima non sia abbandonato da essi (109).
Nessuno quindi deve cullarsi nella sola fede, credendo di essere stato costituito erede e di conseguire l’eredità per la sola fede, anche senza soffrire con Cristo per poi esser con lui glorificato (110). Cristo stesso, infatti, come dice l’apostolo, sebbene fosse Figlio, imparò, da ciò che sofferse, l’obbedienza; sicché reso perfetto, divenne principio di eterna salvezza per tutti quelli che gli obbediscono (111). Per questo lo stesso apostolo ammonisce quelli che sono stati giustificati, dicendo: Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Io dunque corro, ma non come chi è senza meta, faccio il pugilato, ma non come chi batte l’aria, anzi tratto duramente il mio corpo e lo trascino in schiavitù perché non succeda che dopo avere predicato agli altri, venga io stesso squalificato (112).
Ugualmente Pietro principe degli apostoli, dice: Adoperatevi sempre più per rendere sicura la vostra vocazione e la vostra elezione; poiché facendo questo voi mai peccherete (113).
Deriva da ciò, che sono in contrasto con la dottrina della vera religione quelli che dicono che il giusto pecca, almeno venialmente, in ogni opera buona (114); o (cosa ancora più insostenibile) che merita le pene eterne. E sono pure in contrasto quelli che sostengono che in tutte le opere buone i giusti peccano, se, eccitando in quelle la loro pigrizia ed esortando se stessi a correre nello stadio, insieme anzitutto con la gloria di Dio, essi guardano anche al premio eterno poiché sta scritto: Ho piegato il mio cuore ad osservare i tuoi precetti, per la ricompensa (115). E di Mosè l’apostolo (116) dice che tendeva alla ricompensa.
Capitolo XII. Bisogna evitare la presunzione temeraria della predestinazione.
Nessuno, inoltre, fino che vivrà in questa condizione mortale, deve presumere talmente del mistero segreto della divina predestinazione, da ritenere per certo di essere senz’altro nel numero dei predestinati (117), quasi fosse vero che chi è stato giustificato o non possa davvero più peccare, o se anche peccasse, debba ripromettersi un sicuro ravvedimento. Infatti non si possono conoscere quelli che Dio si è scelti se non per una speciale rivelazione.
Capitolo XIII. Del dono della perseveranza.
Similmente, per quanto riguarda il dono della perseveranza, di cui sta scritto: Chi avrà perseverato sino alla fine, questi sarà salvo (118) (dono che non si può avere se non da chi ha tanta potenza da mantenere in piedi colui che già vi è (119), perché perseveri, e da riporvi colui che cade), nessuno si riprometta qualche cosa con assoluta certezza, quantunque tutti debbano nutrire e riporre fiducia fermissima nell’aiuto di Dio. Dio infatti se essi non vengono meno alla sua grazia, come ha cominciato un’opera buona, così la perfezionerà (120), suscitando il volere e l’operare (121).
Tuttavia quelli che credono di esser in piedi, guardino di non cadere (122), e lavorino per la propria salvezza con timore e tremore (123), nelle fatiche, nelle veglie, nelle elemosine, nelle preghiere e nelle offerte, nei digiuni e nella castità (124). Proprio perché sanno di essere rinati alla speranza della gloria (125), e non ancora alla gloria, devono temere per la battaglia che ancora rimane contro la carne, contro il mondo, contro il diavolo, nella quale non possono riuscire vincitori, se non si atterranno con la grazia di Dio, alle parole dell’apostolo: Noi siamo debitori, ma non verso la carne, da dovere vivere secondo la carne. Se vivete secondo la carne, morrete; se invece per mezzo dello Spirito fate morire le azioni del corpo, vivrete (126).
Capitolo XIV. Di quelli che cadono e della loro riparazione.
Quelli poi che col peccato sono venuti meno alla grazia della giustificazione, potranno nuovamente essere giustificati, se procureranno, sotto l’ispirazione di Dio, di recuperare la grazia perduta attraverso il sacramento della penitenza, per merito del Cristo. Questo modo di essere giustificato consiste nella riparazione di colui che è caduto; quella riparazione che i santi padri chiamarono, con espressione adatta, la seconda tavola dopo il naufragio della grazia perduta (127). Infatti, per quelli che cadono in peccato dopo il battesimo, Gesù Cristo ha istituito il sacramento della penitenza, quando disse: Ricevete lo Spirito santo. A chi rimetterete i peccati saranno loro rimessi, e a chi li riterrete, saranno ritenuti (128).
Bisogna quindi, insegnare che la penitenza del cristiano dopo la caduta è di natura molto diversa da quella del battesimo e che essa comporta non solo la cessazione dai peccati e la loro detestazione, cioè un cuore contrito ed umiliato (129), ma anche la confessione sacramentale dei medesimi, almeno nel desiderio e da farsi a suo tempo e l’assoluzione del sacerdote; e così pure la soddisfazione col digiuno, con le elemosine, con le orazioni e con le altre pie pratiche della vita spirituale, non certo per la pena eterna, che è rimessa con la colpa mediante il sacramento o il desiderio del sacramento, ma per la pena temporale, che (come insegna la sacra scrittura) non sempre viene totalmente rimessa, come nel battesimo, a quelli che, ingrati verso la grazia di Dio, che hanno ricevuto, contristarono lo Spirito santo (130), ed osarono violare (131) il tempio del Signore.
Di questa penitenza sta scritto: Ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima (132). Ed inoltre: La tristezza che è secondo Dio, produce un pentimento salutare che non si rimpiange, perché conduce a salvezza (133). E di nuovo: Ravvedetevi (134); e: Fate degni frutti di penitenza (135).
Capitolo XV. Con qualunque peccato mortale si perde la grazia, ma non la fede.
Contro le maligne insinuazioni di certi spiriti, i quali con parole dolci e seducenti ingannano i cuori dei semplici (136), bisogna affermare che non solo con l’infedeltà, per cui si perde la stessa fede, ma anche con qualsiasi altro peccato mortale, sebbene non si perda la fede, si perde però la grazia della giustificazione. Con ciò difendiamo l’insegnamento della legge divina, che esclude dal regno di Dio non soltanto gli infedeli, ma anche i fedeli impuri, adulteri, effeminati, sodomiti, ladri, avari, ubriaconi, maledici, rapaci e tutti gli altri che commettono peccati mortali, da cui con l’aiuto della grazia potrebbero astenersi (137) e a causa dei quali vengono separati dalla grazia del Cristo (138).
Capitolo XVI. Del frutto della giustificazione, ossia del merito delle buone opere, e del modo ai questo merito.
Ora agli uomini giustificati in questo modo, sia che abbiano sempre conservato la grazia ricevuta, sia che, dopo averla perduta, l’abbiano recuperata si devono proporre le parole dell’apostolo: Abbondate in ogni opera buona, sapendo che il vostro lavoro nel Signore non è vano (139). Egli infatti non è ingiusto e non dimentica ciò che avete fatto, né l’amore che avete dimostrato per il suo nome (140). E: non abbandonate dunque la vostra fiducia, alla quale è riservata una grande ricompensa (141).
Perciò a quelli che operano bene fino alla fine (142) e sperano in Dio deve proporsi la vita eterna, sia come grazia promessa misericordiosamente ai figli di Dio per i meriti del Cristo Gesù, sia come ricompensa da darsi fedelmente, per la promessa di Dio stesso, alle loro opere buone e ai loro meriti. Questa è infatti quella corona di giustizia che, dopo la sua lotta e la sua corsa, l’apostolo diceva essere stata messa da parte per lui e che gli sarebbe stata data dal giusto giudice, e non a lui solo, ma anche a tutti quelli che amano la sua venuta (143).
Poiché infatti lo stesso Gesù Cristo, come il capo nelle membra e la vite nei tralci (144), trasfonde continuamente la sua virtù in quelli che sono giustificati, virtù che sempre precede, accompagna e segue le loro opere buone, e senza la quale non potrebbero in alcun modo piacere a Dio ed esser meritorie, si deve credere che niente altro manchi agli stessi giustificati, perché si dica che essi, con le opere che hanno compiuto in Dio (145), hanno pienamente soddisfatto alla legge divina, per quanto possibile in questa vita, e che hanno veramente meritato di ottenere a suo tempo la vita eterna (se tuttavia moriranno in grazia (146)). Dice, infatti, il Cristo, nostro Salvatore: Chi berrà l’acqua che gli darò io, non avrà più sete in eterno; ma l’acqua che gli darò, diventerà in lui sorgente di acqua zampillante per la vita eterna (147).
In tal modo né si esalta la nostra giustizia come se provenisse proprio da noi (148), né si pone in ombra o si rifiuta la giustizia di Dio (149). Infatti quella giustizia che si dice nostra, perché inerente a noi ci giustifica, è quella stessa di Dio, perché ci viene infusa da Dio per i meriti del Cristo.
Né si deve trascurare che, quantunque nelle sacre Scritture si dia tanta importanza alle opere buone, che perfino a chi ha dato a uno dei suoi piccoli un bicchiere d’acqua fresca Cristo promette che non resterà senza ricompensa (150), e l’apostolo testimoni: la nostra presente tribolazione momentanea e leggera ci procura un incommensurabile e eterno cumulo di gloria (151), mai un cristiano deve confidare o gloriarsi di se stesso e non nel Signore (152), il quale è talmente buono verso tutti gli uomini, da volere che diventino loro meriti, quelli che sono suoi doni (153).
E poiché tutti pecchiamo in molte maniere (154), ciascuno deve avere dinanzi agli occhi con la misericordia e la bontà anche la severità e il giudizio, né alcuno deve giudicare se stesso, anche se non fosse consapevole di nessuna colpa (155) poiché tutta la vita degli uomini deve essere esaminata e giudicata non secondo il giudizio umano, ma secondo quello di Dio, il quale illuminerà i segreti Più occulti, e renderà manifesti i consigli dei cuori; e allora ciascuno avrà da Dio la sua lode (156); che, come sta scritto, renderà a ciascuno secondo le sue opere (157).
Dopo questa dottrina cattolica della giustificazione, - e nessuno potrà essere giustificato se non l’accetterà fedelmente e fermamente (158) -, è sembrato opportuno al santo sinodo aggiungere i seguenti canoni, perché ognuno sappia non solo quello che deve credere e seguire, ma anche quello che dovrà evitare e fuggire.
CANONI SULLA GIUSTIFICAZIONE
1. Se qualcuno afferma che l’uomo può essere giustificato davanti a Dio dalle sue opere, compiute con le sole forze umane, o con il solo insegnamento della legge, senza la grazia divina meritata da Gesù Cristo: sia anatema.
2. Se qualcuno afferma che la grazia divina meritata da Gesù Cristo viene data solo perché l’uomo possa più facilmente vivere giustamente e meritare la vita eterna, come se col libero arbitrio, senza la grazia egli possa realizzare l’una e l’altra cosa, benché faticosamente e con difficoltà: sia anatema.
3. Se qualcuno afferma che l’uomo, senza previa ispirazione ed aiuto dello Spirito santo, può credere, sperare ed amare o pentirsi come si conviene, perché gli venga conferita la grazia della giustificazione: sia anatema.
4. Se qualcuno dice che il libero arbitrio dell’uomo, mosso ed eccitato da Dio, non coopera in nessun modo esprimendo il proprio assenso a Dio, che lo muove e lo prepara ad ottenere la grazia della giustificazione; e che egli non può dissentire, se lo vuole, ma come cosa senz’anima non opera in nessun modo e si comporta del tutto passivamente: sia anatema.
5. Se qualcuno afferma che il libero arbitrio dell’uomo dopo il peccato di Adamo è perduto ed estinto; o che esso è cosa di sola apparenza anzi nome senza contenuto e finalmente inganno introdotto nella chiesa da Satana: sia anatema.
6. Se qualcuno afferma che non è in potere dell’uomo rendere cattive le sue vie, ma che è Dio che opera il male come il bene, non solo permettendoli, ma anche volendoli in sé e per sé, di modo che possano considerarsi opera sua propria il tradimento di Giuda non meno che la chiamata di Paolo: sia anatema.
7. Se qualcuno dice che tutte le opere fatte prima della giustificazione, in qualunque modo siano compiute, sono veramente peccati che meritano l’odio di Dio, e che quanto più uno si sforza di disporsi alla grazia tanto più gravemente pecca: sia anatema.
8. Se qualcuno afferma che il timore dell’inferno, per il quale, dolendoci dei peccati, ci rifugiamo nella misericordia di Dio o ci asteniamo dal male, è peccato e rende peggiori i peccatori: sia anatema.
9. Se qualcuno afferma che l’empio è giustificato dalla sola fede, così da intendere che non si richieda nient’altro con cui cooperare al conseguimento della grazia della giustificazione e che in nessun modo è necessario che egli si prepari e si disponga con un atto della sua volontà: sia anatema.
10. Se qualcuno dice che gli uomini sono giustificati senza la giustizia del Cristo mediante la quale egli ha meritato per noi, o che essi sono formalmente giusti proprio per essa: sia anatema.
11. Se qualcuno afferma che gli uomini sono giustificati o per la sola imputazione della giustizia del Cristo, o con la sola remissione dei peccati, senza la grazia e la carità che è diffusa nei loro cuori mediante lo Spirito santo (159) e inerisce ad essi; o anche che la grazia, con cui siamo giustificati, è solo favore di Dio: sia anatema.
12. Se qualcuno afferma che la fede giustificante non è altro che la fiducia nella divina misericordia, che rimette i peccati a motivo del Cristo, o che questa fiducia sola giustifica: sia anatema.
13. Chi afferma che per conseguire la remissione dei peccati è necessario che ogni uomo creda con certezza e senza alcuna esitazione della propria infermità e indisposizione, che i peccati gli sono rimessi: sia anatema.
14. Se qualcuno afferma che l’uomo è assolto dai peccati e giustificato per il fatto che egli crede con certezza di essere assolto e giustificato, o che nessuno è realmente giustificato, se non colui che crede di essere giustificato, e che l’assoluzione e la giustificazione venga operata per questa sola fede: sia anatema.
15. Se qualcuno afferma che l’uomo rinato e giustificato è tenuto per fede a credere di essere certamente nel numero dei predestinati: sia anatema.
16. Se qualcuno dice, con infallibile e assoluta certezza, che egli avrà certamente il grande dono della perseveranza finale (l60) (a meno che non sia venuto a conoscere ciò per una rivelazione speciale): sia anatema.
17. Se qualcuno afferma che la grazia della giustificazione viene concessa solo ai predestinati alla vita, e che tutti gli altri sono bensì chiamati, ma non ricevono la Grazia, in quanto predestinati al male per divino volere: sia anatema.
18. Se qualcuno dice che anche per l’uomo giustificato e costituito in grazia i comandamenti di Dio sono impossibili ad osservarsi, sia anatema.
19. Chi afferma che nel Vangelo non si comanda altro, fuorché la fede, che le altre cose sono indifferenti, né comandate, né proibite, ma libere; o che i dieci comandamenti non hanno nulla a che vedere coi cristiani: sia anatema.
20. Se qualcuno afferma che l’uomo giustificato e perfetto quanto si voglia non è tenuto ad osservare i comandamenti di Dio e della chiesa, ma solo a credere, come se il Vangelo non fosse altro che una semplice e assoluta promessa della vita eterna, non condizionata all’osservanza dei comandamenti: sia anatema.
21. Se qualcuno afferma che Gesù Cristo è stato dato agli uomini da Dio come redentore, in cui confidare e non anche come legislatore, cui obbedire: sia anatema.
22. Se qualcuno afferma che l’uomo giustificato può perseverare nella giustizia ricevuta senza uno speciale aiuto di Dio, o non lo può nemmeno con esso: sia anatema.
23. Se qualcuno afferma che l’uomo, una volta giustificato, non può più peccare, né perdere la grazia, e che quindi chi cade e pecca, in realtà non mai è stato giustificato; o, al contrario, che si può per tutta la vita evitare ogni peccato, anche veniale, senza uno speciale privilegio di Dio, come la chiesa ritiene della beata Vergine: sia anatema.
24. Se qualcuno afferma che la giustizia ricevuta non viene conservata ed anche aumentata dinanzi a Dio con le opere buone, ma che queste sono solo frutto e segno della giustificazione conseguita, e non anche causa del suo aumento: sia anatema.
25. Se qualcuno afferma che in ogni opera buona il giusto pecca almeno venialmente, o (cosa ancor più intollerabile) mortalmente, e quindi merita le pene eterne, e che non viene condannato solo perché Dio non gli imputa a dannazione quelle opere: sia anatema.
26. Se qualcuno afferma che i giusti non devono aspettare e sperare da Dio - per la sua misericordia e per tutti i meriti di Gesù Cristo - l’eterna ricompensa in premio delle buone opere che essi hanno compiuto in Dio (161), qualora, agendo bene ed osservando i divini comandamenti, abbiano perseverato fino alla fine: sia anatema.
27. Se qualcuno afferma che non vi è peccato mortale, se non quello della mancanza di fede, o che la grazia, una volta ricevuta, non può esser perduta con nessun altro peccato, per quanto grave ed enorme, salvo quello della mancanza di fede: sia anatema.
28. Se qualcuno afferma che, perduta la grazia col peccato, si perde sempre insieme anche la fede, o che la fede che rimane non è vera fede, in quanto non è viva (162), o che colui che ha la fede senza la carità, non è cristiano: sia anatema.
29. Se qualcuno afferma che chi dopo il battesimo è caduto nel peccato non può risorgere con la grazia di Dio; o che può recuperare la grazia perduta, ma per la sola fede, senza il sacramento della penitenza, come la santa chiesa romana e universale, istruita da Cristo signore e dai suoi apostoli, ha finora creduto, osservato e insegnato: sia anatema.
30. Se qualcuno afferma che, dopo aver ricevuto la grazia della giustificazione, a qualsiasi peccatore pentito viene rimessa la colpa e cancellato il debito della pena eterna in modo tale che non gli rimanga alcun debito di pena temporale da scontare sia in questo mondo sia nel futuro in purgatorio, prima che possa essergli aperto l’ingresso al regno dei cieli: sia anatema.
31. Se qualcuno afferma che colui che è giustificato pecca, quando opera bene in vista della eterna ricompensa: sia anatema.
32. Se qualcuno afferma che le opere buone dell’uomo giustificato sono doni di Dio, così da non essere anche meriti di colui che è giustificato, o che questi con le buone opere da lui compiute per la grazia di Dio e i meriti di Gesù Cristo (di cui è membro vivo), non merita realmente un aumento di grazia, la vita eterna e il conseguimento della stessa vita eterna (posto che muoia in grazia) ed anche l’aumento della gloria: sia anatema.
33. Se qualcuno afferma che con questa dottrina cattolica della giustificazione, espressa dal santo sinodo col presente decreto, si riduce in qualche modo la gloria di Dio o i meriti di Gesù Cristo nostro signore, e non piuttosto si manifesta la verità della nostra fede e infine la gloria di Dio e di Gesù Cristo: sia anatema.
Decreto sulla residenza dei vescovi e degli altri chierici inferiori
Capitolo I.
Lo stesso sacrosanto sinodo, sotto la presidenza degli stessi legati della sede apostolica, volendo accingersi a ristabilire la disciplina ecclesiastica assai rilassata e a correggere i corrotti costumi del clero e del popolo cristiano, ha creduto di incominciare da quelli che sono a capo delle chiese più importanti: "l’onesta di chi presiede, infatti, è la salvezza dei sudditi" (l63).
Confidando quindi che, per la misericordia del Signore e Dio nostro e per la provvida diligenza del vicario in terra dello stesso Dio, possa senz’altro avvenire che, secondo le venerande prescrizioni dei beati padri (164), al governo delle chiese (peso che gli angeli stessi temerebbero) vengano assunte persone assolutamente degne, la cui vita precedente in ogni loro età, dagli anni della fanciullezza a quelli più maturi, passata lodevolmente negli esercizi della disciplina ecclesiastica, renda loro testimonianza: questo santo Sinodo ammonisce e vuole che siano ammoniti tutti quelli che per qualsiasi motivo e titolo sono a capo di chiese patriarcali, primaziali, metropolitane e cattedrali, perché vegliando su sé stessi e su tutto il gregge sul quale lo Spirito santo li ha costituiti per pascere la chiesa del Signore, che egli si è acquistato col suo sangue (165), siano vigilanti, come comanda l’apostolo (166), lavorino con ogni zelo e assolvano il loro ministero.
Sappiano poi, che non potranno adempierlo in nessun modo se, come mercenari, abbandoneranno i greggi loro affidati (167), e non attenderanno alla custodia delle loro pecore, del cui sangue il giudice supremo chiederà conto alle loro mani (168). È certissimo infatti che non sarà accettata alcuna scusa per il pastore se il lupo ne divora le pecore e egli non se ne accorge.
E tuttavia, poiché in questo tempo si trovano molti (cosa davvero dolorosa) che, immemori anche della propria salvezza, anteponendo le cose terrene alle celesti e le umane alle divine, se ne vanno in giro per le corti, o (abbandonato il gregge e trascurata la custodia delle pecore loro affidate) sono immersi nella cura degli interessi temporali: è sembrato bene al sacrosanto concilio rinnovare gli antichi canoni (169) (che per effetto dei tempi e la trascuratezza degli uomini sono andati quasi in disuso) promulgati contro i non residenti, cosa che esso fa in virtù del presente decreto ed inoltre, per ottenere più efficacemente la residenza e la riforma dei costumi nella chiesa, decide di stabilire e sancire nel modo che segue:
Se qualcuno, cessando il legittimo impedimento o i giusti e ragionevoli motivi, dimorando fuori della sua diocesi per sei mesi continui sarà assente da una chiesa patriarcale, primaziale, metropolitana, o cattedrale, a lui affidata con qualsiasi titolo, causa, motivo, qualsiasi dignità, grado e preminenza egli abbia, ipso iure incorra nella pena di una quarta parte dei frutti di un anno, da destinarsi dal superiore ecclesiastico alla manutenzione della chiesa e ai poveri del luogo. Se poi l’assenza si prolunga per altri sei mesi, perda per ciò stesso un’altra quarta parte dei frutti da destinarsi allo stesso scopo. Prolungandosi la contumacia, perché essa sia assoggettata ad una più severa censura dei sacri canoni, il metropolita sia obbligato, entro tre mesi, a denunziare per lettera o per mezzo di un incaricato, al romano pontefice i vescovi suffraganei assenti; il suffraganeo più anziano residente sia obbligato a denunziare il metropolita assente: ciò sotto pena di interdetto dall’ingresso della chiesa, in cui si incorre ipso facto. Il romano pontefice, poi con l’autorità della sede suprema potrà prendere contro questi assenti i provvedimenti che la loro maggiore o minore contumacia richiede e provvedere alle stesse chiese con dei pastori più diligenti come giudicherà più conveniente e salutare nel Signore.
Capitolo II.
Quelli di dignità inferiore ai vescovi che abbiano in titolo o in commenda qualsiasi beneficio ecclesiastico, che richieda, per prescrizione del diritto o per consuetudine, la residenza personale, siano costretti dai loro ordinari con gli opportuni rimedi giuridici alla residenza (nel modo che a loro sembrerà opportuno, per il buon governo delle chiese e per l’aumento del culto divino, tenendo conto della qualità dei luoghi e delle persone) senza che qualcuno sia favorito da privilegi o indulti perpetui che concedano di non risiedere o di percepire i frutti durante l’assenza (170).
Gli indulti, tuttavia, e le dispense temporanee, solo se concessi per motivi veri e ragionevoli, che devono essere legittimamente dimostrati davanti all’ordinario rimarranno in vigore. In questi casi, però, sarà dovere dei vescovi (considerandosi in ciò legati della sede apostolica) provvedere perché con la nomina di vicari adatti e l’assegnazione di una giusta parte dei frutti, non venga trascurata (171) in nessun modo la cura delle anime, senza che alcuno possa esser favorito da questo privilegio o esenzione.
Capitolo III.
I prelati delle chiese attendano con prudenza e diligenza alla correzione delle mancanze dei loro sudditi e nessun chierico secolare, invocando un privilegio personale, o nessun religioso che viva fuori del monastero, anche col pretesto che il suo ordine ne abbia il privilegio, si creda sicuro se commettesse un fallo di non essere visitato, punito e corretto dall’ordinario del luogo (come delegato della sede apostolica) secondo le sanzioni canoniche.
Capitolo IV.
I capitoli cattedrali e delle altre chiese maggiori e le persone che li compongono per nessuna esenzione, consuetudine, sentenza, giuramento, accordo (che, del resto, obbligherebbero solo quelli che ne sono gli autori e non i successori) potranno credersi al sicuro dal poter essere visitati, corretti ed emendati, anche con autorità apostolica, dai loro vescovi e da altri prelati maggiori - da soli o con altri, come a loro sembrerà - secondo le sanzioni canoniche, tutte le volte che sembri loro opportuno.
Capitolo V.
A nessun vescovo sia lecito, col pretesto di qualsiasi privilegio, esercitare il proprio ufficio episcopale nella diocesi di un altro vescovo, senza espressa licenza dell’ordinario del luogo, e solo sulle persone soggette allo stesso ordinario; se agisse diversamente, il vescovo sia ipso iure sospeso dall’esercizio delle sue funzioni pontificali e quelli che sono stati ordinati, dall’esercizio del loro ministero.
Indizione della futura sessione.
Reverendissimi e reverendi padri, credete bene che la prossima futura sessione possa esser celebrata il giovedì, feria quinta dopo la prima domenica della prossima quaresima, che cadrà il giorno 3 di marzo? Risposero: sì.
Note
1. Gc 1. 17.
2. Gc 1. 5.
3. Sal 110, 10; Eccli (Sir) 1, 16; Pr 1, 7; 9, 10
4. Gal 5, 16; 1 Pt 2, 11.
5. 1 Tm 2, 1.
6. 1 Tm 2, 2.
7. 1 Tm 3, 2 e 4.
8. Gv 1, 9.
9. Rm 15, 6.
10. Conc. Toletano XI (675), c. I (Msi 11, 137).
11. Ef 6, 12.
12. Ef 6, 10, 16. 17.
13. Mt 16, 18.
14. Ger 31, 22 segg.; Is 53, 1; 55, 5; 61, 1 e altri.
15. Mt 28, 19 e 20; Mr 16, 15 segg.
16. II Ts 2, 14.
17. Conc. Lateranense V, sess. X (COD. 632-633).
18. Eb 11, 6.
19. Ef 4, 14.
20. Ap 12, 9; 20, 2.
21. Eb 2, 14.
22. Rm 5, 12.
23. Rm 5, 9-10.
24. 1 Cor 1, 30. 25. At 4, 12.
26. Gv 1, 29.
27. Gal 3, 27.
28. Rm 5, 12.
29. Gv 3, 5.
30. AGOSTINO, Contra duas epistolas Pelagianorum I, 13 (26) (CSEL 60, 445).
31. Rm 8, 1.
32. Rm 6, 4.
33. Rm 8, 1 (solo nella vulgata).
34. Col 3, 9-10; Ef 4, 24.
35. Rm 8, 17.
36. II Tm 2, 5.
37. Rm 7, 14, I7, 20. 38. Cc. 1 e 2, III, 12, in Exstrav. comm. (Fr 2, 770); C. 12. D. XXXVII (Fr 1, 139).
39. Statuta ecclesiae antiqua, c. 3 (Les Statuta ecclesiae antiqua, nuova ed. critica a cura di Ch. Munier, Paris, 1960, 79) che corrisponde al c. 6 DLXXXVIII (Fr 1, 307).
40. Conc. Lateranense IV, c. 10.
41. Lam 4, 4.
42. Conc. Lateranense V, sess. XI (COD, 634-638).
43. Conc. Lateranense IV, c. 3.
44. Conc. Lateranense IV, c. 62; c. 11, V, 2, in VI (Fr 2, 1074); c. 2, V, 9, in Clem. (Fr. 2. 1190).
45. Ml 3, 20 (4, 2, della Vulgata).
46. Eb 12, 2.
47. Is, 64, 6.
48. Ef 2, 3.
49. Rm 6, 20.
50. II Cor 1, 3.
51. Gal 4, 4.
52. Gal 4, 5.
53. Rm 9, 30.
54. Gal 4, 5.
55. Rm 3, 25.
56. I Gv 2, 2.
57. II Cor 5, 15.
58. Col 1, 12-14 .
59. Rm 8, 23.
60. Gv 3, 5.
61. Zc 1, 3.
62. Lm 5, 21.
63. Rm 10, 17.
64. Rm 3, 24.
65. Eb 11, 6.
66. Mt 9, 2.
67. Ecli (Sir) 1, 27 (Vulgata), trad. it. 1, 21.
68. At 2, 38.
69. Mt 28, 19-20.
70. I Re 7, 3.
71. Tt 3, 7.
72. I Cor 6, 11.
73. II Cor 1, 21-22.
74. Ef 1, 13-14.
75. Rm 5, 10.
76. Ef 2, 4.
77. AGOSTINO, Ep. 98 ad Bonifatium, 9 (CSEL 34/2, 530 segg.).
78. Ef 4, 23.
79. I Gv 3, 1.
80. I Cor 12, 11.
81. Rm 5, 5.
82. Gc 2, 17, 20.
83. Gal 5, 6.
84. Mt 19,17.
85. Lc 15. 22; AGOSTINO, De genesi ad litt., VI. 27 (CSEL 28/1, 199); Rituale Romano per l'amministrazione del battesimo.
86. Rm 3, 28 e altri.
87. Rm 3, 24.
88. Eb 11, 6.
89. II Pt 1, 4.
90. Rm 11, 6.
91. Ef 2, 19.
92. Sal 83, 8.
93. II Cor 4, 16.
94. Col 3, 5.
95. Rm 6, 13 e 19.
96. Ap 22, 11.
97. Ecli (Sir) 18, 22.
98. Gc 2, 24.
99. Nella preghiera della XIII domenica tra l'anno.
100. tra gli altri il Conc. Arausicano II (529) dopo il c. 25 (Msi 8, 717).
101. AGOSTINO, De natura et gratia, 43 (50) (CSEL 60, 270).
l02. I Gv 5, 3.
103. Mt 11, 30.
104. Gv 14, 23.
105. Mt 6, 12.
106. Rm 6, 22.
107. Tt 2, 12.
108. Rm 5, 2.
109. AGOSTINO, De natura et gratia, 26 (29) (CSEL 60, 254) e anche altre volte in altre opere di Agostino.
110. Rm 8, 17.
111. Eb 5, 8 e 9.
112. I Cor 9, 24, 26-27.
113. II Pt 1, 10.
114. Bolla Exurge Domine, art. 31 segg. (Dn 771 segg.).
115. Sal 118, 112.
116. Eb 11, 26.
117. AGOSTINO, De corrept. et gr., 15 (46) (PL 44, 944).
118. Mt 10, 22; 24, 13.
119. Rm 14, 4.
120. Fil 1, 6.
121. Fil 2, 13.
122. I Cor 10, 12.
123. Fil 2, 12.
124. II Cor 6, 5-6.
125. I Pt 1, 3.
126. Rm 8, 12-13.
127. GEROLAMO. Ep 84, 6 e Ep 130, 9 (CSEL, 55, 128; 56, 189); TERTULLIANO, De Poenitentia, c. 7 segg. (PL 1, 1241 segg.).
128. Gv 20, 22-23; Mt 16, 19.
129. Sal 50, 19.
130. Ef 4, 30.
131. I Cor 3, 17.
132. Ap 2, 5.
133. II Cor 7, 10.
134. Mt 3, 2; 4, 17.
135. Lc 3, 8; Mt 3, 8.
136. Rm 16, 18.
137. II Cor 12, 9; Fil 4, 13.
138. I Cor 6. 9-10; I Tm 1, 9-10.
139. I Cor 15, 58.
140. Eb 6, 10.
141. Eb 10, 35.
142. Mt 10, 22.
143. II Tm 4, 7-8.
144. Gv 15, 1 segg.
145. Gv 3, 21.
146 Ap 14, 13.
147. Gv 4, 13-14.
148. II Cor 3, 5.
149. Rm 10, 3.
150. Mt 10, 42; Mc 9, 40.
151. II Cor 4, 17.
152. I Cor 1, 31, II Cor 10, 17 (gr 9, 23-24).
153. CELESTINO I. Ep. ad episcopos Galliae, c. 12 (PL 50, 536).
154. Gv 3, 2.
155. I Cor 4, 3-4.
156. I Cor 4, 5.
157. Mt 16, 27; Rm 2, 6; Ap 22, 12.
158. l'inizio del simbolo Atanasiano.
159. Rm 5, 5.
160. Mt 10, 22; 24, 13.
161. Gv 3, 21.
162. Gc 2, 26.
163. LEONE I, Ep 12, c. 1 (PL 54, 647). c. 5, D. LXI (Fr 1, 228).
164. c. 4, D. LIX; cc. 2 e 6, D. LXI (Fr 1, 226 seg., 229). 165 At 20, 28.
166. II Tm 4, 5.
167. Gv 10, 12.
168. Ez 33, 6.
169. cc. 20-26, C. VII, q. 1 (Fr 1, 576-577); tutto il titolo 4 de cler. non resid., X. III (Fr 2, 460-464); c. un., III. in VI (Fr 2, 1019).
170. c. 15, I, 3, in VI (Fr 2, 943).
171. c. 34, I, 6, in VI (Fr 2, 964).
SESSIONE VII (3 marzo 1547)
Primo decreto: I sacramenti
Introduzione.
A completamento della salutare dottrina della giustificazione, promulgata nella precedente sessione col consenso unanime di tutti i padri, è sembrato naturale trattare dei santissimi sacramenti della chiesa, attraverso i quali qualsiasi vera giustizia ha inizio o viene aumentata, se già iniziata, o è recuperata, se perduta.
Perciò il sacrosanto concilio tridentino generale ed ecumenico legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi legati della sede apostolica, per eliminare gli errori ed estirpare le eresie che in questa nostra età o sono state riesumate, contro gli stessi santissimi sacramenti, da eresie già condannate a suo tempo dai nostri padri, o sono state inventate de novo, le quali sono in contrasto con la purezza della chiesa cattolica e nuocciono grandemente alla salvezza delle anime: attenendosi alla dottrina delle sacre scritture, alle tradizioni apostoliche e all’unanime pensiero degli altri concili e dei padri (172), ha creduto bene di stabilire e di proporre i presenti canoni, ripromettendosi di pubblicare in seguito (con l’aiuto dello Spirito santo) gli altri che mancano al completamento dell’esposizione iniziata.
CANONI SUI SACRAMENTI, IN GENERE
1. Se qualcuno afferma che i sacramenti della nuova legge non sono stati istituiti tutti da Gesù Cristo, nostro signore, o che sono più o meno di sette, e cioè: il battesimo, la confermazione, l’eucarestia, la penitenza, l’estrema unzione, l’ordine e il matrimonio, o anche che qualcuno di questi sette non è veramente e propriamente un sacramento: sia anatema.
2. Se qualcuno afferma che questi stessi sacramenti della nuova legge non differiscono da quelli della legge antica, se non perché sono diverse le cerimonie e i riti esterni: sia anatema.
3. Se qualcuno afferma che questi sette sacramenti sono talmente uguali fra di loro, che per nessun motivo uno è più degno dell’altro: sia anatema (173).
4. Se qualcuno afferma che i sacramenti della nuova legge non sono necessari alla salvezza, ma superflui, e che senza di essi, o senza il desiderio di essi, gli uomini con la sola fede ottengono da Dio la grazia della giustificazione (174), anche se non sono tutti necessari a ciascuno: sia anatema.
5. Se qualcuno afferma che questi sacramenti sono stati istituiti solo per nutrire la fede: sia anatema.
6. Se qualcuno afferma che i sacramenti della nuova legge non contengono la grazia che significano, o che non conferiscono la stessa grazia a quelli che non frappongono ostacolo, quasi che essi siano solo segni esteriori della grazia o della giustizia già ricevuta mediante la fede, o note distintive della fede cristiana, per cui si distinguono nel mondo i fedeli dagli infedeli: sia anatema.
7. Se qualcuno afferma che con questi sacramenti non sempre e non a tutti, per quanto sta in Dio, viene data la grazia, anche se li ricevono nel modo dovuto, ma che viene data solo qualche volta e ad alcuni: sia anatema.
8. Se qualcuno afferma che con i sacramenti della nuova legge la grazia non viene conferita ex opere operato, ma che è sufficiente la sola fede nella divina promessa per conseguire la grazia: sia anatema.
9. Se qualcuno afferma che nei tre sacramenti del battesimo, della confermazione e dell’ordine non viene impresso nell’anima il carattere, cioè un segno spirituale ed indelebile, così che essi non possono essere ripetuti: sia anatema (l75).
10. Se qualcuno afferma che tutti i cristiani hanno il potere di annunciare la parola e di amministrare tutti i sacramenti: sia anatema.
11. Se qualcuno afferma che nei ministri, quando conferiscono i sacramenti, non si richiede l’intenzione di fare almeno quello che fa la chiesa: sia anatema (l76).
12. Se qualcuno afferma che il ministro, quando si trova in peccato mortale - ancorché compia tutto ciò che è essenziale a celebrare e a conferire il sacramento - non celebra e non conferisce il sacramento: sia anatema (177).
13. Se qualcuno afferma che i riti tramandati e approvati dalla chiesa cattolica, soliti ad essere usati nell’amministrazione solenne dei sacramenti, possano essere disprezzati o tralasciati a discrezione senza peccato da chi amministra il sacramento, o cambiati da qualsivoglia pastore di chiese con altri nuovi riti: sia anatema.
CANONI SUL SACRAMENTO DEL BATTESIMO
1. Se qualcuno afferma che il battesimo di Giovanni aveva la stessa efficacia del battesimo del Cristo (178) sia anatema.
2. Se qualcuno afferma che la vera acqua naturale non è necessaria per il battesimo (179) e darà, quindi, un significato metaforico alle parole del signore nostro Gesù Cristo: chi non rinascerà per l’acqua e lo Spirito santo (180): sia anatema.
3. Se qualcuno afferma che nella chiesa romana (che è madre e maestra di tutte le chiese) non vi è la vera dottrina del battesimo (181): sia anatema.
4. Se qualcuno afferma che il battesimo anche se amministrato dagli eretici nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo, con l’intenzione di fare quello che fa la chiesa, non è un vero battesimo (182): sia anatema.
5. Se qualcuno afferma che il battesimo è libero, cioè non necessario alla salvezza (183): sia anatema.
6. Se qualcuno afferma che il battezzato, anche se lo volesse, per quanto pecchi, non può perdere la grazia, a meno che non voglia credere: sia anatema.
7. Se qualcuno afferma che quelli che vengono battezzati in forza dello stesso battesimo sono obbligati solo a credere e non ad osservare tutta la legge del Cristo: sia anatema.
8. Se qualcuno afferma che i battezzati sono liberi da tutti i precetti della santa chiesa, sia scritti che tramandati oralmente, cosi che non sono tenuti ad osservarli, a meno che non si vogliano sottomettere ad essi spontaneamente: sia anatema.
9. Se qualcuno afferma che gli uomini devono essere richiamati alla memoria del battesimo ricevuto in modo che capiscano che tutti i voti formulati dopo il battesimo, in forza della promessa già fatta nello stesso battesimo, sono vani, quasi che con essi si sminuisca la fede, che essi hanno professato, e lo stesso battesimo: sia anatema.
10. Se qualcuno afferma che tutti i peccati che si commettono dopo il battesimo, per il solo ricordo e la sola fede del battesimo ricevuto vengono perdonati o diventano veniali: sia anatema.
11. Se qualcuno afferma che un battesimo valido e legittimamente conferito debba essere ripetuto per chi abbia negato presso gli infedeli la fede di Cristo, quando torna a penitenza: sia anatema.
12. Se qualcuno afferma che nessuno debba essere battezzato, se non all’età in cui fu battezzato Cristo, o addirittura in punto di morte: sia anatema.
13. Se qualcuno afferma che i bambini, poiché non hanno la capacità di credere, ricevuto il battesimo non devono essere considerati cristiani e quindi divenuti adulti, devono essere ribattezzati; o che è meglio omettere il loro battesimo, piuttosto che battezzarli nella fede della chiesa, senza un loro atto di fede (184): sia anatema.
14. Se qualcuno afferma che questi bambini, una volta cresciuti, devono essere interrogati, se intendono confermare quello che i padrini, quando furono battezzati, promisero a loro nome, e che qualora rispondessero negativamente, devono essere lasciati padroni di sé stessi e non devono esser costretti alla vita cristiana con altra pena che con l’allontanamento dall’eucarestia e dagli altri sacramenti, fino a che non si ricredano: sia anatema.
CANONI SUL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE
1. Se qualcuno afferma che la confermazione dei battezzati è una vana cerimonia (185), e non, invece, un vero e proprio sacramento o che un tempo non è stata altro che un tipo di catechesi, per cui quelli che si avvicinavano all’adolescenza rendevano conto della propria fede dinanzi alla chiesa: sia anatema.
2. Se qualcuno afferma che ingiuriano lo Spirito santo quelli che attribuiscono una certa efficacia al crisma della confermazione: sia anatema.
3. Se qualcuno afferma che il ministro ordinario della confermazione non è solo il vescovo (186) ma qualsiasi semplice sacerdote: sia anatema.
Decreto secondo: La riforma
Il medesimo sacrosanto concilio, sotto la presidenza degli stessi legati, volendo proseguire la trattazione del problema, già iniziato, della residenza e della riforma, a gloria di Dio e ad incremento della religione cristiana, ha creduto bene stabilire quanto segue, salva sempre in ogni prescrizione l’autorità della sede apostolica.
1. Al governo delle chiese cattedrali non venga assunto se non chi è nato da legittimo matrimonio, ha un’età matura, spicca per serietà di costumi e per la conoscenza delle lettere, conformemente alla costituzione di Alessandro III, che comincia: Cum in cunctis, promulgata nel concilio Lateranense (187).
2. Nessuno, qualunque possa essere la sua dignità, il suo grado, o la preminenza, osi ricevere e tenere nello stesso tempo, contro le disposizioni dei sacri canoni (188), più chiese metropolitane o cattedrali, in titolo o in commenda, o sotto qualsiasi altra forma, dovendosi stimare fortunato colui, che abbia in sorte di reggere bene, fruttuosamente e con la salvezza delle anime a lui affidate, una sola chiesa. Chi poi, contro quanto prescrive il presente decreto, avesse ora più chiese, ne ritenga una sola, quella che preferisce; sia obbligato a lasciare le altre, entro sei mesi, se esse sono a libera disposizione della santa sede, altrimenti, entro un anno. In caso diverso le stesse chiese (eccettuata solo quella che è stata ottenuta per ultima) siano considerate immediatamente vacanti (189).
3. I benefici ecclesiastici inferiori, specie quelli che comportano cura d’anime, siano assegnati a persone degne e capaci, che possano risiedere in luogo ed esercitare personalmente la stessa cura, secondo la costituzione di Alessandro III, che comincia: Quia nonnulli, emanata nel concilio lateranense (190), e l’altra di Gregorio X, che inizia: Licet canon, emanata nel concilio generale di Lione (191). Il conferimento o la provvisione fatta in altro modo sia assolutamente nulla e l’ordinario collatore sappia di incorrere nelle pene previste dalla costituzione del concilio generale, che inizia con le parole: Grave nimis (192).
4. Chiunque, in futuro, credesse di poter ricevere e ritenere nello stesso tempo più benefici con cura d’anime o altri benefici incompatibili, sia per mezzo di una unione a vita, sia in commenda perpetua, o con qualsiasi altra denominazione o titolo, contro le prescrizioni dei sacri canoni, e specialmente della costituzione di Innocenzo III, che inizia: De multa (193), sia privato, in conformità di quanto prescrive la stessa costituzione ed in forza del presente canone, degli stessi benefici.
5. Gli ordinari locali costringano severamente quelli che hanno più benefici con cura d’anime o altri benefici ecclesiastici incompatibili, a mostrare le proprie dispense e procedano del resto secondo la costituzione di Gregorio X, emanata nel concilio generale di Lione, che comincia: Ordinarii (194), e che questo santo sinodo crede dover rinnovare e di fatto rinnova. Esso aggiunge inoltre che gli stessi ordinari provvedano senz’altro con la designazione di vicari idonei e l’assegnazione di una congrua parte dei frutti, perché in nessun modo venga trascurata la cura delle anime, e gli stessi benefici non manchino assolutamente del servizio dovuto. In ciò, non serviranno a nulla né gli appelli, né i privilegi, né le esenzioni di qualsiasi natura, anche con intervento di giudici speciali per impedire queste disposizioni.
6. Le unioni perpetue, fatte negli ultimi quarant’anni, possono essere esaminate dagli ordinari come delegati della sede apostolica e quelle che sono state ottenute con sotterfugi o con inganni siano dichiarate nulle. Quelle invece che, concesse da quel tempo in poi, hanno ottenuto solo in parte il loro effetto ed anche quelle che saranno fatte in seguito ad istanza di chiunque, salvo il caso di motivi legittimi o comunque ragionevoli - motivi da verificarsi dinanzi all’ordinario locale, convocati gli interessati - si considerino ottenute con sotterfugi, e quindi (se la sede apostolica non dichiarerà diversamente), non abbiano nessun valore.
7. I benefici ecclesiastici con cura d’anime, uniti e annessi in perpetuo alle cattedrali, alle collegiate o ad altre chiese e monasteri, benefici, collegi o luoghi pii di qualsiasi tipo, siano visitate ogni anno dagli ordinari locali; essi procureranno con sollecitudine che, con vicari adatti, anche perpetui (a meno che agli ordinari stessi non sembri opportuno far diversamente per il buon governo delle chiese), destinando ad essi la terza parte delle rendite o con una porzione maggiore o minore a giudizio degli stessi ordinari, - da prelevarsi sempre da un cespite certo - venga esercitata lodevolmente la cura delle anime. Ogni appello, ogni privilegio, ogni esenzione, anche con intervento dei giudici e con loro ingiunzione, non avrà nessun effetto.
8. Gli ordinari locali siano tenuti, ogni anno, a visitare con autorità apostolica tutte le chiese in qualsiasi modo esenti (195) e a provvedere con gli opportuni rimedi giuridici che quelle bisognose di restauro siano riparate, e non siano affatto private né della cura delle anime, se è annessa ad esse, né degli altri servizi loro dovuti. Gli appelli, i privilegi, le consuetudini, anche se stabilite da tempo immemorabile, e le ingiunzioni dei giudici sono del tutto esclusi.
9. Quelli che sono stati promossi alle chiese maggiori, ricevano la consacrazione entro il tempo stabilito dal diritto (196); proroghe concesse oltre sei mesi non siano riconosciute ad alcuno.
10. Non è lecito ai capitoli delle chiese, durante la vacanza della sede, concedere ad alcuno, entro un anno dal giorno della medesima, la facoltà di ordinare o le lettere dimissorie o reverende (come alcuni le chiamano), sia in base al diritto comune (197), sia in forza di qualsiasi privilegio o consuetudine, a chi non è costretto dall’occasione di un beneficio ecclesiastico ricevuto o da ricevere.
Se accade diversamente, il capitolo che contravviene sia sottoposto all’interdetto ecclesiastico e quelli che sono stati ordinati in questo modo, se hanno ricevuto gli ordini minori, siano esclusi da qualsiasi privilegio clericale, specie nelle questioni criminali; se sono stati costituiti negli ordini maggiori, siano sospesi ipso iure dall’esercizio di essi, a giudizio del prelato che verrà.
11. Le facoltà per essere ordinati da chiunque non saranno valide se non per quelli che hanno una legittima causa, per cui non possono essere ordinati dai propri vescovi; causa che deve essere esposta per iscritto. Ed in questo caso, non vengano ordinati se non da un vescovo che risieda nella sua diocesi, o da chi ne sia stato delegato, e non senza previo diligente esame.
12. Le facoltà di non promuovere, eccetto i casi espressamente previsti dal diritto (198), valgono solo per un anno.
13. Quelli che fossero stati presentati, eletti o nominati da qualsivoglia persona ecclesiastica, anche nunzi della sede apostolica, non siano nominati, confermati o ammessi a nessun beneficio ecclesiastico, neppure col pretesto di qualsiasi privilegio o consuetudine, anche se stabilita da tempo immemorabile, se prima non sono stati esaminati dagli ordinari locali e trovati idonei. E nessuno creda di potersi esimere dal subire questo esame, servendosi dell’appello. Sono tuttavia eccettuati coloro che sono stati presentati, eletti, o nominati dalle università o dai collegi degli studi generali.
14. Nelle cause degli esenti, sia osservata la costituzione di Innocenzo IV, che inizia: Volentes, emanata nel concilio generale di Lione (199), che lo stesso sacrosanto sinodo crede di dover rinnovare e rinnova. E aggiunge che nelle cause civili circa le paghe di persone povere i chierici secolari, o i regolari che vivono fuori del monastero, in qualsiasi modo esenti, anche se hanno un determinato giudice assegnato alle parti dalla sede apostolica, o nelle altre cause se non hanno lo stesso giudice possono esser chiamati dinanzi agli ordinari locali, come delegati in ciò dalla stessa sede apostolica, e esser obbligati e costretti a pagare il debito secondo il diritto comune. I privilegi, le esenzioni, le designazioni dei conservatori e le loro proibizioni contro quanto abbiamo premesso, non serviranno a nulla.
15. Gli ordinari abbiano cura che gli ospedali di qualsiasi genere vengano governati dai loro amministratori, comunque essi si chiamino ed in qualsiasi modo esenti, con fedeltà e diligenza, secondo la forma della costituzione del concilio di Vienne, che comincia: Quia contingit (200). Lo stesso santo sinodo intende rinnovare e rinnova questa costituzione, con le deroghe che essa contiene.
Indizione della futura sessione.
Questo sacrosanto sinodo ha pure stabilito e ordinato che la prossima futura sessione debba tenersi e celebrarsi il giovedì, feria quinta dopo la prossima domenica in Albis, che sarà il giorno 21 aprile del presente anno 1547.
SESSIONE VIII (11 marzo 1547)
Decreto sul trasferimento del concilio.
Vi piace stabilire e dichiarare che dalle premesse e dagli altri allegati risulta chiara e notoria questa malattia così che i prelati non possono rimanere in questa città senza pencolo per la loro vita, e che, quindi, non possono esservi trattenuti contro la loro volontà? Considerata, inoltre, la partenza di molti prelati dopo l’ultima sessione, e le proteste di moltissimi altri nelle congregazioni generali i quali per timore della malattia se ne vogliono andare senz’altro, e giustamente non possono esser trattenuti, ma per la cui partenza il concilio si scioglierebbe o il suo buon andamento sarebbe impedito dall’esiguo numero dei presenti; considerato anche l’imminente pericolo di vita e gli altri motivi allegati da alcuni padri nelle stesse congregazioni generali, che sono notoriamente veri e legittimi, vi piace stabilire e dichiarare che per la salvezza e il proseguimento dello stesso concilio, per la sicurezza della vita dei prelati, il concilio deve essere temporaneamente trasferito nella città di Bologna - come nel luogo maggiormente preparato, sano, idoneo - e che vi si trasferisca fin da questo momento, ed ivi il giorno 21 aprile, come stabilito, debba celebrarsi la sessione già indetta, e si proceda, successivamente, alla trattazione delle altre questioni, fino a che al santissimo signore nostro e al sacro concilio non sembrerà che lo stesso concilio possa e debba esser riportato in questo o in altro luogo; consultato anche l’invittissimo Cesare, il re cristianissimo e gli altri re e principi cristiani? [Risposero: Ci piace].
SESSIONE IX (21 aprile 1547)
Decreto di proroga della sessione.
Questo sacrosanto, ecumenico concilio generale, già riunito nella città di Trento ed ora legittimamente riunito a Bologna nello Spirito santo, presiedendo in esso, - a nome del santissimo padre in Cristo e signore nostro Paolo III, per divina provvidenza papa, - gli stessi reverendissimi signori Giammaria Del Monte, vescovo di Palestrina, e Marcello, presbitero del titolo di Santa Croce in Gerusalemme, cardinali della santa chiesa romana, e legati apostolici de latere, considerando che il giorno 11 del mese di marzo del corrente anno, nella sessione pubblica generale, celebrata nella stessa città di Trento e nel luogo consueto, compiuto secondo l’uso tutto quello che doveva compiersi, per cause imminenti, urgenti e legittime, con l’intervento anche dell’autorità della santa sede apostolica, concessa in modo speciale ai reverendissimi presidenti, stabilì e comandò che si dovesse trasferire il concilio da quel luogo a questa città, come in realtà lo trasferì, e che la sessione indetta lì per il presente giorno 21 di aprile (perché fossero sanciti e promulgati i canoni riguardanti i sacramenti e la riforma di cui aveva proposto la trattazione) dovesse celebrarsi in questa stessa città di Bologna.
Considerando ancora che alcuni dei padri, solitamente presenti in questo concilio, occupati, nei giorni passati della settimana santa e della solennità di Pasqua nelle proprie chiese o trattenuti da altri impedimenti, non sono ancora venuti, - tuttavia si può sperare che tra breve saranno qui -; e che, quindi, le materie stesse dei sacramenti e della riforma non hanno potuto essere esaminate e discusse con quella partecipazione di prelati che lo stesso santo sinodo avrebbe desiderato; affinché tutto sia compiuto con matura riflessione e con la dovuta dignità e serietà, ha creduto e crede bene, opportuno ed utile, che la predetta sessione, che - come accennato - avrebbe dovuto esser celebrata in questo stesso giorno, debba esser rimandata e prorogata al giovedì tra l’ottava di Pentecoste per trattare le stesse materie. Esso ha considerato e considera quel giorno come estremamente adatto per portare a termine la cosa e come comodissimo per i padri, specialmente assenti.
Aggiunge, tuttavia che lo stesso santo concilio potrà restringere e ridurre quel termine a suo arbitrio e volontà anche in una congregazione privata, in relazione al buon andamento del concilio.
SESSIONE X (2 giugno 1547)
Decreto di proroga della sessione.
Questo sacrosanto concilio ecumenico e generale, per alcuni motivi (e specialmente per l’assenza di alcuni padri, che sperava che potessero esser presenti tra breve), credette bene di differire e prorogare a questo giorno la sessione che avrebbe dovuto aver luogo il 21 di aprile ultimo scorso, sulle materie dei sacramenti e della riforma, in questa illustre città di Bologna, secondo il decreto promulgato nella città di Trento, in pubblica sessione, il giorno 21 di marzo.
E tuttavia, volendo mostrarsi ancora benigno con quelli che non sono venuti, lo stesso sacrosanto sinodo, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi cardinali della santa chiesa romana, legati della sede apostolica, ha stabilito e disposto che la stessa sessione, che aveva deciso doversi celebrare in questo 2 giugno del presente anno 1547, sia rimandata e prorogata, per la trattazione delle predette e di altre materie, al giovedì dopo la festa della natività della beata Maria vergine. Durante questo tempo non sia interrotta la discussione e l’esame delle materie relative sia ai dogmi che alla riforma, e lo stesso santo concilio possa abbreviare e prorogare a suo arbitrio e volontà, anche in una congregazione privata, questo stesso termine.
SESSIONE XI (10 maggio 1551)
Decreto di riapertura del concilio.
Reverendissimi e illustrissimi signori reverendi padri credete opportuno, a lode e gloria della santa ed indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo, per l’incremento e l’esaltazione della fede e della religione cristiana, che il sacro concilio ecumenico e generale di Trento debba riprendere secondo la forma e il contenuto delle lettere del santissimo signore nostro, e che si debba procedere oltre? [Risposero: sì].
Indizione della futura sessione.
Reverendissimi e illustrissimi signori reverendi padri, credete opportuno che la prossima, futura sessione si debba tenere e celebrare il 10 settembre futuro? [Risposero: sì].
Note
172. Concilio fiorentino, decreto per gli Armeni (v. sopra) c. 9, X, V, 7 (Fr 2, 780).
173. c. 8, D. II, de cons. (Fr 1, 1317).
174. Sessione VI, decreto sulla giustificazione, cap. 7 e can. 9 (v. sopra).
175. Concilio fiorentino, decreto per gli Armeni (v. sopra).
176. Ibidem.
177. Concilio di Costanza, Sessione VIII, art 4 di G. Wicliff (v. sopra).
178. AGOSTINO, In Io. evang., V, 18 (C Chr 36, 51); Ench. 48 (PL 40, 255 seg.); cc. 39 e 135 D, IV. de cons. (Fr 1, 1375 e 1406).
179. c. 5, X, III, 42 (Fr 2, 647).
180. Gv 3, 5.
181. c. 9, X, V, 7 (Fr 2, 780).
182. AGOSTINO, Contra ep. Parm., II, 13 (CSEL 51, 77-79); C. I, q. 1 (Fr 1, 393).
183. Gv 3, 5; AGOSTINO, De peccat. meritis, I, 23 (CSEL 60, 32-33): c. 142, D. IV, de cons. (Fr 1, 1408).
184. AGOSTINO, De peccat. meritis, I, 25 (CSEL 60, 35-37); c. 139, D. IV, de cons. (Fr 1. 1407).
185. Concilio Arausicano, I (441), c. 2 (Msi 6, 435).
186. Concilio fiorentino (v. sopra).
187. Concilio Lateranense III, c. 2 (COD, 212).
188. c. 2, D. LXX (Fr 1, 257).
189. il decreto concistoriale di Paolo III (18.II.1547), in CT V, 981.
190. Concilio Lateranense III, c. 13 (COD. 218).
191. Concilio di Lione II, c. 13 (v. sopra).
192. Concilio Lateranense IV, c. 30 (v. sopra).
193. Concilio Lateranense IV, c. 29 (v. sopra).
194. Concilio di Lione II, c. 18 (v. sopra).
195. cc. 1O-12, C. X, q. 1 (Fr 1, 615).
196. Cioè entro tre mesi, concilio di Calcedonia, c. 25 (v. sopra).
197. c. 3, I. 9. in VI (Fr 2, 975).
198. Concilio di Lione II, c. 13 (v. sopra).
199. In verità fu edita da Innocenzo IV dopo il concilio.
200. Concilio di Vienne. c. 17 (COD, 374-376).
SESSIONE XII (10 settembre 1551)
Decreto di proroga della sessione.
Il sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza dello stesso legato e degli stessi nunzi della sede apostolica, che nella passata ultima sessione aveva decretato che la seguente presente sessione avrebbe dovuto tenersi oggi per procedere ad ulteriori argomenti, per l’assenza dell’illustre nazione Germanica (il cui caso è principalmente in discussione) e per lo scarso numero degli altri padri ha differito, finora, di procedere.
Ora esso, mentre si rallegra nel Signore per la venuta dei venerabili fratelli in Cristo e figli suoi: gli arcivescovi di Magonza e di Treviri, elettori del sacro romano impero, e di moltissimi vescovi di quella e di altre province, avvenuta in questo stesso giorno, e rende degne grazie a Dio onnipotente, e spera che moltissimi altri prelati, sia della stessa Germania che di altre nazioni, mossi dalla considerazione del proprio dovere e da questo esempio, possano presto venire, indice la futura sessione per il quarantesimo giorno, ossia per l’11 di ottobre prossimo venturo. E proseguendo il concilio dal punto in cui si trovava, stabilisce e dispone che, essendo stato definito nelle sessioni passate quanto riguarda i sette sacramenti della nuova legge in genere, e il battesimo e la confermazione in particolare, si debba discutere e trattare del sacramento della santissima eucarestia, ed anche - per quanto riguarda la riforma - delle altre cose, che riguardano una più facile e più comoda residenza dei prelati.
Ammonisce anche ed esorta tutti i padri, perché frattanto, secondo l’esempio del nostro signore Gesù Cristo (per quanto, naturalmente, lo permetterà la fragilità umana), attendano ai digiuni e all’orazione, perché finalmente Dio (che sia benedetto nei secoli!), placato, si degni ricondurre i cuori alla conoscenza della sua vera fede, all’unità della santa madre chiesa e alla norma del retto vivere.
SESSIONE XIII (11 ottobre 1551)
Decreto sul santissimo sacramento dell’eucarestia.
Il sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza dello stesso legato e degli stessi nunzi della Sede Apostolica, benché non senza una particolare guida e ammaestramento dello Spirito santo si sia raccolto per esporre, cioè, la vera e antica dottrina della fede e dei sacramenti e rimediare a tutte le eresie e agli altri gravissimi mali, da cui la chiesa di Dio è ora miseramente travagliata e divisa in molte e diverse parti, questo, tuttavia, fin da principio si prefisse in modo particolare: strappare dalle radici la zizzania degli abominevoli errori e degli scismi, che il nemico in questi nostri tempi procellosi ha sovraseminato (201) sulla dottrina della fede, sull’uso e sul culto della sacrosanta eucarestia, che, d’altra parte, il nostro Salvatore ha lasciato nella sua chiesa come segno di unita e di amore, con cui volle che tutti i cristiani fosse congiunti ed uniti fra loro.
Quindi lo stesso sacrosanto sinodo intende proporre su questo venerabile e divino sacramento dell’eucarestia, la sana, pura dottrina che la chiesa cattolica, istruita dallo stesso Gesù Cristo, nostro signore, e dagli apostoli, e sotto l’influsso dello Spirito santo, che le suggerisce (202) di giorno in giorno ogni verità, ha sempre ritenuto e riterrà fino alla fine del mondo. Esso, quindi, proibisce a tutti i fedeli cristiani di osare in seguito, di credere, insegnare o predicare diversamente da come è stato spiegato e definito da questo presente decreto.
Capitolo I. Della presenza reale del signore nostro Gesù Cristo nel santissimo sacramento dell’eucarestia.
Prima di tutto questo santo sinodo insegna e professa chiaramente e semplicemente che nel divino sacramento della santa eucarestia, dopo la consacrazione del pane e del vino, è contenuto veramente, realmente e sostanzialmente, sotto l’apparenza di quelle cose sensibili, il nostro signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
Non sono, infatti, in contrasto fra loro questo due cose: che lo stesso nostro Salvatore sieda sempre nei cieli alla destra del Padre, secondo il modo naturale di esistere, e che, tuttavia, presente in molti altri luoghi, sia presso di noi con la sua sostanza, sacramentalmente, con quel modo di esistenza, che, anche se difficilmente possiamo esprimere a parole, possiamo, tuttavia, comprendere con la nostra mente, illuminata dalla fede, essere possibile a Dio (203), e che anzi dobbiamo credere fermissimamente. Questo, infatti, tutti i nostri padri, che vissero nella vera chiesa di Cristo, e che hanno trattato di questo santissimo sacramento, hanno professato chiarissimamente: che il nostro Redentore ha istituito questo meraviglioso sacramento nell’ultima cena, quando, dopo la benedizione del pane e del vino, affermò con parole esplicite e chiare di dare ad essi il proprio corpo e il proprio sangue.
Queste parole, riportate dai santi evangelisti (204), e ripetute poi da S. Paolo (205), hanno per sé quel significato proprio e chiarissimo, secondo cui sono state comprese dai padri, è pertanto sommamente indegno che esse vengano distorte da alcuni uomini rissosi e corrotti a immagini fittizie e immaginarie, con le quali è negata la verità della carne e del sangue di Cristo, contro il senso generale della chiesa, la quale come colonna e sostegno della verità (206), ha detestato come sataniche queste costruzioni fantastiche, escogitate da uomini empi, riconoscendo con animo sempre grato e memore questo preziosissimo dono di Cristo.
Capitolo II. Del modo come è stato istituito questo santissimo sacramento.
Il Signore, quindi, nell’imminenza di tornare da questo mondo al Padre, istituì questo sacramento. In esso ha effuso le ricchezze del suo amore verso gli uomini, rendendo memorabili i suoi prodigi (207), e ci ha comandato (208) di onorare, nel riceverlo, la sua memoria e di annunziare la sua morte, fino a che egli venga (209) a giudicare il mondo.
Egli volle che questo sacramento fosse ricevuto come cibo spirituale delle anime, perché ne siano alimentate e rafforzate, vivendo della vita di colui, che disse: Chi mangia me, anche lui vive per mezzo mio (210) e come antidoto, con cui liberarsi dalle colpe d’ogni giorno ed essere preservati dai peccati mortali.
Volle, inoltre, che esso fosse pegno della nostra gloria futura e della gioia eterna; e quindi simbolo di quell’unico corpo, di cui egli è il capo (211), e a cui volle che noi fossimo congiunti, come membra, dal vincolo strettissimo della fede, della speranza e della carità, perché tutti professassimo la stessa verità, e non vi fossero scismi fra noi (212).
Capitolo III. Eccellenza della santissima eucarestia sugli altri sacramenti.
La santissima eucarestia ha questo di comune con gli altri sacramenti: che è simbolo di una cosa sacra e forma visibile della grazia invisibile (213).
Tuttavia in essa vi è questo di eccellente e di singolare: che gli altri sacramenti hanno il potere di santificare solo quando uno li riceve, mentre nell’eucarestia vi è l’autore della santità già prima dell’uso. Difatti gli apostoli non avevano ancora ricevuto l’eucarestia dalla mano del Signore (214) e già Egli affermava che quello che Egli dava era il suo corpo. Sempre vi è stata nella chiesa di Dio questa fede, che, cioè, subito dopo la consacrazione, vi sia, sotto l’apparenza del pane e del vino, il vero corpo di nostro Signore e il suo vero sangue, insieme con la sua anima e divinità. In forza delle parole, il corpo è sotto la specie del pane e il sangue sotto la specie del vino; ma lo stesso corpo sotto la specie del vino, e il sangue sotto quella del pane, e l’anima sotto l’una e l’altra specie, in forza di quella naturale unione e concomitanza, per cui le parti di Cristo Signore, che ormai è risorto dai morti e non muore più (215), sono unite fra loro; ed inoltre la divinità per quella sua ammirabile unione ipostatica col corpo e con l’anima.
È quindi verissimo che sotto una sola specie si contiene tanto, quanto sotto l’una e l’altra. Cristo, infatti, è tutto e intero sotto la specie del pane e sotto qualsiasi parte di questa specie; e similmente è tutto sotto la specie del vino e sotto le sue parti.
Capitolo IV. La transustanziazione.
Poiché, poi, Cristo, nostro redentore, disse che era veramente il suo corpo ciò che dava sotto la specie del pane (216), perciò fu sempre persuasione, nella chiesa di Dio, - e lo dichiara ora di nuovo questo santo concilio - che con la consacrazione del pane e del vino si opera la trasformazione di tutta la sostanza del pane nella sostanza del corpo di Cristo, nostro signore (217), e di tutta la sostanza del vino nella sostanza del suo sangue.
Questa trasformazione, quindi, in modo adatto e proprio è chiamata dalla santa chiesa cattolica transustanziazione.
Capitolo V. Del culto e della venerazione dovuti a questo santissimo sacramento.
Non vi è, dunque, alcun dubbio che tutti i fedeli cristiani secondo l’uso sempre ritenuto nella chiesa cattolica, debbano rendere a questo santissimo sacramento nella loro venerazione il culto di latria, dovuto al vero Dio.
Non è, infatti, meno degno di adorazione, per il fatto che sia stato istituito da Cristo signore per essere ricevuto. Crediamo, infatti, che è presente in esso lo stesso Dio, di cui l’eterno Padre, introducendolo nel mondo, dice: E lo adorino tutti i suoi angeli (218); che i magi, prostrandosi, adorarono (219), che la scrittura attesta essere stato adorato in Galilea dagli apostoli (220).
Dichiara, inoltre, il santo concilio, che con pensiero molto pio e religioso è stato introdotto nella chiesa di Dio l’uso di celebrare ogni anno con singolare venerazione e solennità e con una particolare festività questo nobilissimo e venerabile sacramento, e di portarlo con riverenza ed onore per le vie e per i luoghi pubblici, nelle processioni (221). È giustissimo, infatti, che siano stabiliti alcuni giorni festivi, in cui tutti i cristiani manifestino con cerimonie particolari e straordinarie il loro animo grato e memore verso il comune Signore e Redentore, per un beneficio così ineffabile e divino, con cui viene ricordata la sua vittoria e il suo trionfo sulla morte.
Ed era necessario che la verità trionfasse talmente sulla menzogna e sull’eresia, perché i suoi avversari, posti dinanzi a tanto splendore e a tanta letizia della chiesa universale, o vengano meno, disfatti e vinti, o presi e confusi dalla vergogna, si ricredano.
Capitolo VI. Della conservazione del sacramento della santa eucarestia e del dovere di portarlo agli infermi.
L’uso di conservare la santa eucarestia in un tabernacolo è così antico che fu conosciuto anche ai tempi del concilio di Nicea (222).
Che poi la stessa santa eucarestia venga portata agli infermi, e che a questo scopo venga diligentemente conservata nelle chiese, oltre che esser sommamente giusto e ragionevole, è anche comandato da molti concili (223) ed è stato predicato con antichissima consuetudine dalla chiesa cattolica.
Questo santo sinodo, perciò, stabilisce che quest’uso del tutto salutare e necessario debba esser conservato.
Capitolo VII. Della preparazione necessaria per ricevere degnamente la santa eucarestia.
Se non è lecito ad alcuno partecipare a qualsiasi sacra funzione, se non santamente, certo, quanto più il cristiano percepisce la santità e la divinità di questo celeste sacramento, tanto più diligentemente deve guardarsi dall’avvicinarsi a riceverlo senza una grande riverenza e santità, specie quando leggiamo presso l’apostolo quelle parole, piene di timore: Chi mangia e beve indegnamente, mangia e beve il proprio giudizio, non distinguendo il corpo del Signore (221).
Chi, quindi, intende comunicarsi, deve richiamare alla memoria il suo precetto: L’uomo esamini se stesso (225). E la consuetudine della chiesa dichiara che quell’esame è necessario così che nessuno, consapevole di peccato mortale, per quanto possa credere di esser contrito, debba accostarsi alla santa eucarestia senza aver premesso la confessione sacramentale.
Il santo sinodo stabilisce che questa norma si debba sempre osservare da tutti i cristiani, anche da quei sacerdoti che sono tenuti per il loro ufficio a celebrare, a meno che non manchino di un confessore. Se poi, per necessità, il sacerdote celebrasse senza essersi prima confessato, si confessi al più presto.
Capitolo VIII. Dell’uso di questo ammirabile sacramento.
Quanto al retto e sapiente uso, i nostri padri distinsero tre modi di ricevere questo santo sacramento. Dissero, infatti, che alcuni lo ricevono solo sacramentalmente, come i peccatori. Altri solo spiritualmente, quelli, cioè che desiderando di mangiare quel pane celeste, loro proposto, con fede viva, che agisce per mezzo dell’amore (226), ne sentono il frutto e l’utilità. Gli altri lo ricevono sacramentalmente e spiritualmente insieme, e sono quelli che si esaminano e si preparano talmente prima, da avvicinarsi a questa divina mensa vestiti della veste nuziale (227).
Nel ricevere la comunione sacramentale fu sempre uso, nella chiesa di Dio, che i laici la ricevessero dai sacerdoti; e che i sacerdoti che celebrano si comunicassero da sé. Quest’uso, che deriva dalla tradizione apostolica, deve a buon diritto esser osservato.
Finalmente questo santo sinodo con affetto paterno esorta, prega e supplica, per la misericordia del nostro Dio (228), che tutti e singoli i cristiani convengano una buona volta e siano concordi in questo segno di unità, in questo legame di amore, in questo simbolo di concordia; e che, memori di tanta maestà e di così meraviglioso amore di Gesù Cristo, nostro signore, che sacrificò la sua vita diletta come prezzo della nostra salvezza, e ci diede la sua carne da mangiare (229), credano e venerino questi sacri misteri del suo corpo e del suo sangue con tale costanza e fermezza di fede, con tale devozione dell’anima, con tale pietà ed ossequio, da poter ricevere frequentemente quel pane supersostanziale (230), ed esso sia davvero per essi vita dell’anima e perpetua sanità della mente, cosicché, rafforzati dal suo vigore, da questo triste pellegrinaggio possano giungere alla patria celeste, dove potranno mangiare, senza alcun velo, quello stesso pane degli angeli (231), che ora mangiano sotto sacre specie.
Ma poiché non basta dire la verità, se non si scoprono e non si ribattono gli errori, è piaciuto al santo sinodo aggiungere questi canoni, di modo che tutti, conosciuta ormai la dottrina cattolica, sappiano anche da quali eresie devono guardarsi e devono evitare.
CANONI SUL SANTISSIMO SACRAMENTO DELL’EUCARESTIA
1. Se qualcuno negherà che nel santissimo sacramento dell’eucarestia è contenuto veramente, realmente, sostanzialmente il corpo e il sangue di nostro signore Gesù Cristo, con l’anima e la divinità, e, quindi, tutto il Cristo, ma dirà che esso vi è solo come in un simbolo o una figura, o solo con la sua potenza, sia anatema.
2. Se qualcuno dirà che nel santissimo sacramento dell’eucarestia assieme col corpo e col sangue di nostro signore Gesù Cristo rimane la sostanza del pane e del vino e negherà quella meravigliosa e singolare trasformazione di tutta la sostanza del pane nel corpo, e di tutta la sostanza del vino nel sangue, e che rimangono solamente le specie del pane e del vino, - trasformazione che la chiesa cattolica con termine appropriatissimo chiama transustanziazione, - sia anatema.
3. Se qualcuno dirà che nel venerabile sacramento dell’eucarestia, fatta la separazione, Cristo non è contenuto in ognuna delle due specie e in ognuna delle parti di ciascuna specie, sia anatema.
4. Se qualcuno dirà che, fatta la consacrazione, nel mirabile sacramento dell’eucarestia non vi è il corpo e il sangue del signore nostro Gesù Cristo, ma solo nell’uso, mentre si riceve, e non prima o dopo; e che nelle ostie o parti consacrate, che dopo la comunione vengono conservate e rimangono, non rimane il vero corpo del Signore, sia anatema.
5. Se qualcuno dirà che il frutto principale della santissima eucarestia è la remissione dei peccati, o che da essa non provengono altri effetti, sia anatema.
6. Se qualcuno dirà che nel santo sacramento dell’eucarestia Cristo, unigenito figlio di Dio, non debba essere adorato con culto di latria, anche esterno; e, quindi, che non debba neppure esser venerato con qualche particolare festività; ed esser portato solennemente nelle processioni, secondo il lodevole ed universale rito e consuetudine della santa chiesa; o che non debba essere esposto alla pubblica venerazione del popolo, perché sia adorato; e che i suoi adoratori sono degli idolatri, sia anatema.
7. Se qualcuno dirà che non è lecito conservare la santa eucarestia nel tabernacolo; ma che essa subito dopo la consacrazione debba distribuirsi agli astanti; o non esser lecita che essa venga portata solennemente agli ammalati, sia anatema.
8. Se qualcuno dirà che Cristo, dato nell’eucarestia, si mangia solo spiritualmente, e non anche sacramentalmente e realmente, sia anatema.
9. Se qualcuno negherà che tutti e singoli i fedeli cristiani dell’uno e dell’altro sesso, giunti all’età della ragione, sono tenuti ogni anno, almeno a Pasqua, a comunicarsi, secondo il precetto della santa madre chiesa, sia anatema.
10. Se qualcuno dirà che non è lecito al sacerdote che celebra comunicare se stesso, sia anatema.
11. Se qualcuno dirà che la fede è preparazione sufficiente per ricevere il sacramento della santissima eucarestia, sia anatema.
E perché un così grande sacramento non sia ricevuto indegnamente e, quindi, a morte e a condanna, lo stesso santo sinodo stabilisce e dichiara che quelli che hanno la consapevolezza di essere in peccato mortale, per quanto essi credano di essere contriti, se vi è un confessore, devono necessariamente premettere la confessione sacramentale.
Se poi qualcuno crederà di poter insegnare, predicare o affermare pertinacemente il contrario, o anche difenderlo in pubblica disputa, perciò stesso sia scomunicato.
Decreto di riforma.
Lo stesso santo concilio Tridentino, riunito legittimamente nello Spirito santo, sotto la presidenza dello stesso legato e degli stessi nunzi della sede apostolica, volendo stabilire alcune norme sulla giurisdizione dei vescovi; perché essi, conformemente al decreto dell’ultima sessione, tanto più volentieri risiedano nelle chiese loro affidate, quanto più facilmente e opportunamente possono governare e contenere i loro soggetti nell’onestà della vita e dei costumi, crede bene, come prima cosa, ammonirli di ricordarsi che essi sono dei pastori, non dei tiranni (232), e che è necessario comandare ai sudditi non in modo da dominare su di essi, ma da amarli come figli e fratelli; e a far sì che, esortando ed ammonendo, li allontanino da ciò che è illecito, perché non debbano poi, una volta che abbiano mancato, punirli con le pene dovute.
E tuttavia, se essi dovessero mancare in qualche cosa per umana fragilità, devono osservare quel precetto dell’apostolo: di riprenderli, cioè, di pregarli, di rimproverarli con ogni bontà e pazienza (233): poiché spesso con quelli che devono essere corretti vale più la benevolenza, che la severità; più l’esortazione, che le minacce, più l’amore che lo sfoggio di autorità (234).
Se poi fosse necessario, per la gravità della mancanza, usare la verga, allora con la mansuetudine bisogna usare il rigore, con la misericordia il castigo, con la bontà la severità, perché, pur senza asprezza, sia conservata quella disciplina che è salutare e necessaria ai popoli; e quelli che vengono corretti, si emendino, o se non volessero tornare sulla buona via, gli altri si astengano dai vizi con l’esempio salutare della punizione contro di essi, essendo ufficio del pastore diligente e pio, prima usare i rimedi più miti per i mali delle sue pecore; poi, se la gravità della malattia lo richieda, procedere a rimedi più forti e più gravi. E se neppure questi portassero a qualche risultato, egli dovrà evitare il pericolo del contagio almeno per le altre pecore, separandole (235).
Poiché, quindi, i rei di delitti, spesso, per evitare le pene e per sfuggire il giudizio dei vescovi adducono lamenti e aggravi e col diversivo dell’appello impediscono il processo del giudice, perché essi non debbano abusare di un rimedio, istituito a difesa dell’innocenza, a favore della loro malvagità, e, quindi, perché si possa ovviare alla loro furberia e alla loro tergiversazione, così, il santo concilio stabilisce e decreta:
Canone I
Nelle cause che riguardano la visita e la correzione, o la capacità e l’inabilità, così pure in quelle criminali, prima della sentenza definitiva non si appelli contro il vescovo o il suo vicario generale per le questioni religiose, per la sentenza interlocutoria o per qualsiasi altro aggravio; e il vescovo, o il suo vicario, non sono tenuti a tener conto di questo appello, considerandolo di nessuna importanza. Non ostante questo appello, anzi, e qualsiasi proibizione emanata dal giudice di appello, ed ogni uso e consuetudine contraria, anche immemorabile, essi possano procedere oltre, a meno che questo aggravio non possa essere riparato con la sentenza definitiva, o non si possa fare appello dalla sentenza definitiva. In questi casi rimangono intatte le norme degli antichi canoni (236).
Canone II
Una causa di appello in materia criminale (dove l’appello è ammesso) contro la sentenza del vescovo, o del suo vicario generale, se dev’essere assegnata in partibus per autorità apostolica, sia affidata al metropolita, o anche al suo vicario generale per gli affari spirituali; o, se egli per qualche motivo fosse sospetto, o fosse lontano più dei due giorni di cammino legali, o fosse stato appellato contro di lui ad uno dei vescovi più vicini o ai loro vicari; mai però a giudici inferiori.
Canone III
Il reo che, in una causa criminale, si appella dal vescovo, o dal suo vicario generale nelle cose spirituali, deve portare senz’altro dinanzi al giudice, a cui si è appellato, gli atti della prima istanza; ed il giudice non proceda alla sua assoluzione se non dopo aver visto questi atti.
Chi ha appellato entro i trenta giorni consegni gratuitamente gli stessi atti; in caso contrario, la causa di appello sia conclusa senza di essi, come la giustizia richiederà.
Qualche volta, inoltre, i delitti commessi dalle persone ecclesiastiche sono talmente gravi, che per la loro atrocità meritano di esser deposte dai sacri ordini e consegnate al braccio secolare. In tali casi si richiede, secondo i sacri canoni, un dato numero di vescovi; dato che, se fosse difficile poterli avere tutti, ne sarebbe differita la debita esecuzione del diritto; e se qualche volta potessero radunarsi, sarebbe interrotta la loro residenza, il santo concilio ha stabilito e deciso:
Canone IV
Sia lecito a un vescovo, personalmente o per mezzo d suo vicario generale per le cose spirituali, procedere anche alla condanna e alla deposizione verbale di un chierico costituito negli ordini sacri e anche nel presbiterato; personalmente, (può procedere) anche alla degradazione attua e solenne dagli stessi ordini e gradi ecclesiastici, - nei casi in cui si richiede la presenza degli altri vescovi in un numero definito dai canoni, - anche senza di essi, chiamando tuttavia, e facendosi assistere in ciò da altrettanti abati che abbiano l’uso della mitra e del pastorale per privilegio apostolico, se possono facilmente trovarsi nella città e nella diocesi e possono agevolmente esser presenti. In caso diverso, si facciano assistere da altre persone costituite in dignità ecclesiastica, insigni per età e raccomandabili per la conoscenza del diritto.
E poiché con finti motivi - che tuttavia sembrano assai plausibili - avviene qualche volta, che qualcuno strappi tali grazie, per cui o vengono del tutto condonate o vengono diminuite le pene inflitte loro dai vescovi con giusta severità, non dovendosi soffrire che la menzogna, che tanto dispiace a Dio, non solo rimanga impunita in se stessa, ma ottenga anche il perdono di un alto delitto per chi mentisce, il santo concilio stabilisce e dispone:
Canone V
Il vescovo, residente nella sua chiesa, in caso di reticenza o falsità per ottenere una grazia, impetrata con false preghiere (circa l’assoluzione di un pubblico crimine o delitto di cui egli aveva già cominciato l’inchiesta giudiziaria; circa la remissione di una pena, alla quale chi ha commesso il crimine fosse stato già da lui condannato) ne prenda personale conoscenza, anche sommariamente, come delegato della sede apostolica e quando consti legittimamente che la stessa grazia sia stata ottenuta con la narrazione del falso o con la dissimulazione della verità, non riconosca tale grazia.
Poiché i sudditi, anche se siano stati a buon diritto corretti (dal vescovo), sono soliti odiarlo moltissimo e, quasi che avessero ricevuto ingiuria, accusarlo di falsi crimini, per dargli in qualsiasi modo fastidio, e così il timore delle noie, cui va incontro, lo rende tardo nel ricercare e punire i loro delitti; per questo, affinché egli non sia costretto, con danno suo e della chiesa, ad abbandonare il gregge che gli è stato affidato, e ad andare qua e là, non senza diminuzione della dignità vescovile, il concilio ha stabilito e deciso:
Canone VI Il vescovo non sia in nessun modo citato o ammonito a comparire personalmente, se non per un motivo per cui dovrebbe esser deposto o privato della sua dignità, anche se si procede ex officio, o per inquisizione o denunzia, o per accusa, o in qualsiasi altro modo.
Canone VII
I testimoni di informazioni o indizi in una causa criminale o, comunque, in una causa principale contro un vescovo, non siano ammessi, se la loro testimonianza non conviene con quella di altri e se non sono di buona condotta, di buona fama, e di buona stima. Se poi deponessero qualche cosa per odio, per temerità e per cupidigia, siano puniti gravemente.
Canone VIII
Le cause dei vescovi, quando per la natura del delitto loro contestato debbano comparire dinanzi al giudice, siano portate dinanzi al sommo pontefice, e da lui siano concluse.
Decreto di proroga per la definizione dei quattro articoli sul sacramento dell’eucarestia e del salvacondotto.
Lo stesso santo sinodo, desiderando togliere, come spine dal campo del Signore, tutti gli errori, che sono recentemente ripullulati intorno a questo santissimo sacramento, e provvedere alla salvezza di tutti i fedeli, dopo aver offerto piamente a Dio onnipotente quotidiane preghiere, tra gli altri articoli, riguardanti questo sacramento, trattati con diligentissima ricerca della verità cattolica, dopo moltissime discussioni, come richiedeva la gravità dell’argomento, dopo aver chiesto il parere di teologi di primo piano, avrebbe voluto trattare anche questi:
1. Se sia necessario alla salvezza e comandato dalla legge divina, che i singoli fedeli ricevano lo stesso venerabile sacramento sotto le due specie.
2. Se per caso chi si comunica sotto una sola specie, non riceva meno di chi si comunica sotto tutte e due.
3. Se la santa madre chiesa non abbia errato dando la comunione ai laici e a quelli che non celebrano sotto una sola specie.
4. Se anche i bambini debbano ricevere la comunione.
Ma poiché dalla nobilissima provincia della Germania quelli che si dicono "Protestanti" desiderano essere ascoltati dal santo concilio su questi stessi articoli, prima che siano definiti; ed a questo scopo hanno chiesto ad esso un pubblica garanzia, perché possano senza alcun pericolo venire qua, dimorare in questa città, parlare liberamente al concilio e proporre quello che essi pensano, e poi, quando credono, potersene tornare, questo santo sinodo, quantunque abbia atteso con grande desiderio la loro venuta già per molti mesi, tuttavia, come pia madre che geme e partorisce (237), desiderando sommamente e volendo far del suo meglio perché non vi siano scismi tra i cristiani (238), e che, come tutti riconoscono lo stesso Dio e Redentore, così dicano, credano e professino le stesse cose (239), confidando nella divina misericordia e sperando che essi possano essere ricondotti alla santissima e salutare concordia di una sola fede, speranza e carità, volentieri usa loro questo riguardo e ha dato e concesso la sicurezza e la pubblica assicurazione, o salvacondotto, come hanno chiesto, per quanto lo riguarda, nel modo che seguirà, e per loro riguardo ha rimandato la definizione di quegli articoli alla seconda sessione, che ha indetto per la festa della conversione di S. Paolo, che sarà il 25 del mese di gennaio del prossimo anno. Ciò perché essi possano con loro comodo essere presenti.
Stabilisce, inoltre, che in quella stessa sessione si tratti del sacrificio della messa, per lo stretto legame che vi è fra l’uno e l’altro argomento.
Intanto ha stabilito che nella prossima sessione debba trattarsi dei sacramenti della penitenza e dell’estrema unzione; che essa debba tenersi nella festa di santa Caterina vergine e martire, che sarà il 25 di novembre; ed anche che nell’una e nell’altra sessione venga proseguita la materia della riforma.
Salvacondotto dato ai protestanti tedeschi dal sacro concilio di Trento.
Il sacrosanto concilio generale di Trento, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza dello stesso legato e degli stessi nunzi della santa sede, concede - per quanto spetta ad esso - la pubblica fede e la piena sicurezza che chiamano "Salvacondotto" - a tutte e singole quelle persone, sia ecclesiastiche che secolari, di tutta la Germania, di qualsiasi grado, stato, condizione e qualità esse siano, le quali vorranno venire a questo concilio ecumenico e generale, perché possano con tutta libertà conferire, proporre e trattare di quegli argomenti che devono esser trattati nello stesso concilio; perché possano liberamente e con tranquillità venire allo stesso concilio ecumenico e rimanere e dimorare in esso, proporre, sia per iscritto, che oralmente, tutti quegli articoli che vorranno, e discutere con i Padri o con quelli che saranno stati scelti dallo stesso sinodo e disputare, senza usare modi ingiuriosi ed offensivi; e che, inoltre, quando essi crederanno, possano tornarsene via.
Concediamo questo salvacondotto con tutte e singole le clausole e i decreti necessari ed opportuni, anche se essi dovessero essere espressi in modo speciale e non con espressioni generiche, e che si intendono come espressi.
È sembrato bene, inoltre, al santo sinodo che se essi per loro maggiore libertà e sicurezza, desiderassero che vengano scelti dei giudici, sia per i delitti già perpetrati che per quelli che possano esser commessi da loro in futuro, li nominino pure a loro gradimento, anche se gli stessi delitti fossero enormemente grandi e riguardassero l’eresia.
SESSIONE XIV (25 novembre 1551)
Dottrina dei santissimi sacramenti della penitenza e dell’estrema unzione.
Il sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, riunito legittimamente nello Spirito santo, sotto la presidenza dello stesso legato e degli stessi nunzi della santa sede, quantunque del sacramento della penitenza si sia parlato molto nel decreto sulla giustificazione quasi necessariamente, per la stretta relazione degli argomenti, è tanto, tuttavia, in questa nostra età, il cumulo dei diversi errori su di esso, che non sarà di poca utilità pubblica dare di esso una definizione più esatta e più completa. In essa, messi a nudo e abbattuti tutti gli errori con l’aiuto dello Spirito santo, la verità cattolica diverrà più chiara e più evidente. Questo santo sinodo la propone ora a tutti i cristiani, perché la conservino per sempre.
Capitolo I. Della necessità e della istituzione del sacramento della penitenza.
Se in tutti i rigenerati la gratitudine verso Dio fosse tale, da conservare per sempre la giustizia ricevuta, per suo beneficio e grazia, nel battesimo, non sarebbe stato necessario che fosse istituito un altro sacramento diverso dal battesimo stesso, per la remissione dei peccati.
Ma Dio, ricco di misericordia (240), conosce la nostra debolezza (241), ha trovato il rimedio della vita anche per quelli che si fossero, poi, consegnati alla schiavitù del peccato e al potere dei demoni, e cioè il sacramento della penitenza, con cui a chi cade dopo il battesimo, è applicato il beneficio della morte di Cristo.
La penitenza è stata sempre necessaria, per conseguire la grazia e la giustificazione, a qualsiasi uomo, che si fosse macchiato di peccato mortale, anche a quelli che domandano di essere lavati col sacramento del battesimo, perché, rinunciando al male e correggendolo, mostrassero di detestare una così grande offesa, fatta a Dio, con l’odio del peccato e col pio dolore dell’anima. Per questo il profeta disse: Convertitevi e fate penitenza di tutte le vostre iniquità, e l’iniquità non vi sarà di rovina (242). Anche il Signore disse: Se non farete penitenza, perirete tutti allo stesso modo (243). E Pietro, il primo degli apostoli, ai peccatori che si preparavano al battesimo diceva, raccomandando la penitenza: Fate penitenza, e ognuno di voi sia battezzato (244).
La penitenza, inoltre, né prima della venuta del Cristo era un sacramento, né dopo la sua venuta, per nessuno, prima del battesimo. Il Signore, poi, istituì il sacramento della penitenza principalmente quando, risorto dai morti, soffiò sui suoi discepoli dicendo: Ricevete lo Spirito santo; a coloro, cui rimetterete i peccati, saranno rimessi. A coloro cui li riterrete, saranno ritenuti (245).
Che con questo avvenimento così importante e con queste parole così chiare, sia stato comunicato agli apostoli e ai loro legittimi successori il potere di rimettere o di ritenere i peccati, per riconciliare i fedeli caduti dopo il battesimo, il consenso di tutti i padri l’ha sempre così interpretato e la chiesa cattolica rigettò e condannò con piena ragione come eretici i Novaziani, che un tempo negavano ostinatamente il potere di rimettere i peccati.
Perciò questo santo sinodo, approvando e accogliendo questo verissimo senso di quelle parole del Signore, condanna le fantastiche interpretazioni di quelli che traggono falsamente quelle parole a significare il potere di predicare la parola di Dio e di annunziare il vangelo del Cristo, contro l’istituzione di questo sacramento.
Capitolo II. Differenza tra il sacramento della penitenza e il battesimo.
Del resto questo sacramento differisce dal battesimo per molte ragioni. Infatti, oltre che esser diversissimi per la materia e la forma, che costituiscono l’essenza del sacramento, è certo che il ministro del battesimo non deve essere un giudice. La chiesa, infatti, non esercita su nessuno il suo giudizio, se prima non è entrato a far parte di essa attraverso la porta del battesimo. Che interessa a me (afferma l’apostolo) giudicare quelli che sono fuori? (246).
Diversamente, invece, agisce con quelli che sono suoi familiari nella fede (247), una volta che il signore Gesù li ha fatti membra del suo corpo col lavacro del battesimo (248). Se questi, infatti, dopo, si fossero contaminati con qualche peccato, essa volle non già che fossero purificati ripetendo il battesimo (cosa che nella chiesa cattolica non è in nessun modo possibile), ma che comparissero dinanzi a questo tribunale come rei, affinché con la sentenza del sacerdote potessero essere liberati non una volta soltanto, ma tutte le volte che, pentendosi dei peccati commessi, cercassero rifugio presso di lui.
Altro, poi, è il frutto del battesimo, altro quello della penitenza. Col battesimo, infatti, rivestendo Cristo (249), diventiamo in lui una creatura del tutto nuova, conseguendo la piena e totale remissione di tutti i peccati. Ora col sacramento della penitenza non è possibile giungere ad un tale rinnovamento ed integrità senza grandi gemiti e fatiche, date le esigenze della divina giustizia. Così che a buon diritto la penitenza è stata chiamata dai santi padri (250), in certo modo, un battesimo laborioso.
Per coloro che sono caduti dopo il battesimo questo sacramento della penitenza è necessario alla salvezza, come lo stesso battesimo per quelli che non sono stati ancora rigenerati.
Capitolo III. Parti e frutto di questo sacramento.
Insegna, inoltre, il santo sinodo, che la forma del sacramento della penitenza, nella quale è posta tutta la sua efficacia, è in quelle parole del ministro: lo ti assolvo ecc., alle quali, nell’uso della santa chiesa, si aggiungono lodevolmente alcune preghiere, ma che non appartengono in nessun modo all’essenza della forma e non sono necessarie all’amministrazione del sacramento.
Sono quasi materia di questo sacramento gli atti dello stesso penitente e cioè: la contrizione, la confessione, la soddisfazione. E poiché questi si richiedono, nel penitente, per l’integrità del sacramento e per la piena e perfetta remissione dei peccati, per questo sono considerati parti della penitenza.
Sostanza ed effetto di questo sacramento, per quanto riguarda la sua azione e la sua efficacia, è la riconciliazione con Dio, che non di rado nelle persone pie e che ricevono questo sacramento con devozione, suole essere accompagnata da pace e serenità della coscienza e da vivissima consolazione dello spirito.
Insegnando queste cose sulle parti e sull’effetto di questo sacramento, il concilio condanna nello stesso tempo le opinioni di coloro che affermano essere parti della penitenza i terrori della coscienza e la fede.
Capitolo IV. La contrizione
La contrizione, che tra i suddetti atti del penitente occupa il primo posto, è il dolore dell’animo e la detestazione del peccato commesso, col proposito di non peccare più in avvenire.
Questo atto della contrizione è stato sempre necessario per impetrare la remissione dei peccati. Nell’uomo caduto in peccato dopo il battesimo, esso prepara alla remissione dei peccati solo se congiunto con la fiducia della divina misericordia e col desiderio di fare ciò che ancora si richiede per ricevere nel modo dovuto questo sacramento.
Dichiara, quindi, il santo sinodo, che questa contrizione include non solo la cessazione del peccato e il proposito e l’inizio di una nuova vita, ma anche l’odio della vecchia vita, conforme all’espressione: Allontanate da voi tutte le vostre iniquità, con cui avete prevaricato e costruitevi un cuore nuovo ed un’anima nuova (251).
Certamente colui che riflette su quelle grida dei santi: Ho peccato contro te solo ed ho compiuto il male contro di te (252); sono stanco di gemere, vado lavando ogni notte il mio giaciglio (253); ripenserò a tutti i miei anni, nell’amarezza della mia anima (254), e su altre simili, comprenderà facilmente che esse provenivano da un odio veramente profondo della vita passata e da una grande detestazione del peccato.
Insegna, inoltre, il concilio che, se anche avviene che questa contrizione talvolta possa esser perfetta nell’amore, e riconcilia l’uomo con Dio, già prima che questo sacramento realmente sia ricevuto, tuttavia questa riconciliazione non è da attribuirsi alla contrizione in sé senza il proposito di ricevere il sacramento incluso in essa.
E dichiara anche che quella contrizione imperfetta, che vien detta ‘attrizione’ perché prodotta comunemente o dalla considerazione della bruttezza del peccato o dal timore dell’inferno e delle pene, se esclude la volontà di peccare con la speranza del perdono, non solo non rende l’uomo ipocrita e maggiormente peccatore, ma è addirittura un dono di Dio ed un impulso dello Spirito santo, - che non abita ancora nell’anima, ma che soltanto la sprona - da cui il penitente viene stimolato e con cui si prepara la via alla giustizia. E quantunque per sé, senza il sacramento della penitenza, sia impotente a condurre il peccatore alla giustificazione, tuttavia lo dispone ad impetrare la grazia di Dio nel sacramento della penitenza.
Scossi, infatti, salutarmente da questo timore, gli abitanti di Ninive fecero penitenza alla predicazione di Giona, piena di minacce. Ed ottennero misericordia da Dio (255).
Perciò falsamente alcuni accusano gli scrittori cattolici, quasi abbiano insegnato che il sacramento della penitenza conferisca la grazia senza un moto interiore, buono, di chi lo riceve: cosa che la chiesa di Dio non ha mai insegnato e mai creduto.
Ma anche questo insegnano falsamente: che, cioè, la contrizione sia cosa estorta e forzata, non libera e volontaria.
Capitolo V. La confessione.
Dalla istituzione del sacramento della penitenza già spiegata, tutta la chiesa ha sempre creduto che sia stata istituita anche, dal Signore, la confessione completa dei peccati (256) e che per tutti quelli che dopo il battesimo siano caduti in peccato essa sia necessaria iure divino; Gesù Cristo, infatti, nostro signore, poco prima di salire dalla terra in cielo, lasciò i sacerdoti, suoi vicari (257), come capi e giudici (258), cui devono deferirsi tutte le colpe mortali, in cui i fedeli cristiani fossero caduti, perché, in virtù del potere delle chiavi, pronunzino la sentenza di remissione o di retenzione. È chiaro, infatti, che i sacerdoti non avrebbero potuto esercitare questo giudizio senza conoscere la causa né imporre le penitenze con equità, se i penitenti avessero dichiarato i loro peccati solo genericamente, e non invece, nella loro specie ed uno per uno.
Si conclude da ciò che è necessario che i penitenti manifestino nella confessione tutti i peccati mortali, di cui hanno consapevolezza dopo un diligente esame di coscienza, anche se essi sono del tutto nascosti e sono stati commessi soltanto contro i due ultimi comandamenti del Decalogo (259), che spesso feriscono più gravemente l’anima, e sono più pericolosi di quelli che si commettono alla luce del sole.
I veniali, infatti, dai quali non siamo privati della grazia di Dio, e nei quali cadiamo più facilmente, benché opportunamente ed utilmente e al di fuori di ogni presunzione vengano manifestati in confessione (come dimostra l’uso di persone pie), possono tuttavia esser taciuti senza colpa ed espiati con molti altri rimedi. Ma poiché tutti i mortali, anche solo di pensiero, rendono gli uomini figli dell’ira (260) e nemici di Dio, è anche necessario chiedere perdono di tutti a Dio con una esplicita ed umile confessione.
Quindi, mentre i fedeli cristiani si studiano di confessare tutti i peccati che vengono loro in mente, senza dubbio li espongono tutti alla divina misericordia perché li perdoni. Quelli, invece, che fanno diversamente e ne tacciono consapevolmente qualcuno, non espongono nulla alla divina bontà perché li perdoni per mezzo del sacerdote. Se infatti l’ammalato si vergognasse di mostrare al medico la ferita, il medico non potrebbe curare quello che non conosce.
Si deduce, inoltre, che nella confessione debbano manifestarsi anche quelle circostanze che mutano la specie del peccato: senza di esse, infatti, né il penitente espone completamente gli stessi peccati, né questi potrebbero venir conosciuti dai giudici e sarebbe impossibile ad essi percepire esattamente la gravità delle colpe ed imporre per essa ai penitenti la pena dovuta.
Non è quindi ragionevole insegnare che queste circostanze sono state inventate da uomini oziosi o che debba confessarsi questa sola circostanza: che si è peccato contro il fratello.
Ed è empio affermare che una tale confessione sia impossibile o chiamarla carneficina delle coscienze. Tutti sanno, infatti, che la chiesa nient’altro richiede da chi si confessa, se non di confessare - dopo che ciascuno si è diligentemente esaminato ed ha esplorato tutti gli angoli più riposti della sua coscienza - quei peccati, con cui egli si ricorda di aver offeso mortalmente il suo Signore e suo Dio; gli altri peccati, che, pur esaminandosi diligentemente, non gli vengano in mente, si ritengono inclusi genericamente nella stessa confessione. Per questi noi diciamo con fede assieme al profeta: Dai miei peccati occulti, purificami, Signore (261).
Quanto poi alla difficoltà di questa confessione e alla vergogna di dover manifestare i peccati, può sembrare certamente grave; ma essa è alleggerita dai tanti e così grandi vantaggi e consolazioni, che con l’assoluzione vengono certissimamente elargiti a tutti quelli che si accostano degnamente a questo sacramento.
Del resto, per quanto riguarda il modo di confessarsi segretamente dinanzi al solo sacerdote, quantunque Cristo non abbia proibito che uno, in punizione dei suoi peccati e per propria umiliazione, sia come esempio per gli altri, che per edificazione della Chiesa, che è stata offesa, possa confessare pubblicamente i suoi peccati, ciò non è comandato da alcuna legge divina; e non sarebbe saggio comandare con una legge umana che si manifestassero le colpe, specie se segrete, con una pubblica confessione.
Poiché, quindi, la confessione sacramentale segreta, che la santa chiesa ha usato fin dall’inizio ed usa ancora, è stata sempre raccomandata con grande, unanime consenso dai padri più santi e più antichi, evidentemente risulta vana la calunnia di coloro che non hanno scrupolo di insegnare che essa è aliena dal comando divino, che è invenzione umana, e che ha avuto inizio dai padri del concilio Lateranense. La chiesa, infatti, col concilio Lateranense non ha stabilito che i fedeli cristiani si confessassero, - cosa che essa sapeva bene essere necessaria ed essere stata istituita dal diritto divino -, ma che l’obbligo della confessione venisse adempiuto almeno una volta all’anno da tutti e singoli quelli che fossero giunti all’età della ragione (262).
È per questo che in tutta la chiesa è invalso l’uso salutare, con grandissimo frutto per le anime, di confessarsi durante il tempo sacro e sommamente accetto della Quaresima. Quest’uso, il santo sinodo lo approva sommamente e lo abbraccia come pio e degno di essere conservato.
Capitolo VI. Del ministro di questo sacramento e dell’assoluzione.
Quanto al ministro di questo sacramento, il santo sinodo dichiara, che sono false e del tutto aliene dalla verità del vangelo tutte quelle dottrine che estendono perniciosamente a qualsiasi altro uomo, oltre i vescovi e i sacerdoti, il ministero delle chiavi. Esse ritengono che quelle parole del Signore: Tutto ciò che legherete sulla terra, sarà legato anche in cielo, e tutto ciò che scioglierete sulla terra, sarà sciolto anche in cielo (263) e: a quelli, di cui avrete rimesso i peccati, saranno rimessi, a quelli, di cui li avrete ritenuti, saranno ritenuti (264) siano state dette a tutti i fedeli del Cristo, senza differenza alcuna e senza distinzione, contro l’istituzione di questo sacramento; così che ognuno abbia il potere di rimettere i peccati: quelli pubblici con la correzione, se chi viene corretto si sottomette; i segreti, attraverso una spontanea confessione, fatta a chiunque.
Il concilio insegna pure che anche quei sacerdoti che sono in peccato mortale, per la grazia dello Spirito santo, conferita nell’ordinazione, esercitano la funzione di perdonare i peccati come ministri di Cristo e che non giudicano secondo verità quelli che sostengono che questo potere manchi ai sacerdoti cattivi.
Quantunque, poi, l’assoluzione del sacerdote sia l’elargizione di un beneficio che si fa ad altri, essa non è soltanto un nudo ministero di annunziare il vangelo o di dichiarare rimessi i peccati, ma come un atto giudiziario, essa è pronunciata come la sentenza di un giudice.
Perciò il penitente non deve compiacersi tanto della sua fede, da credere che, se anche non avesse alcuna contrizione, o mancasse al sacerdote l’intenzione di agire seriamente o di assolvere, egli sia davvero assolto, dinanzi a Dio, per la sola fede. La fede, infatti, non potrebbe operare in nessun modo la remissione dei peccati e si dimostrerebbe negligentissimo della sua salvezza, chi si accorgesse che un sacerdote lo assolve per ischerzo, e non ne cercasse diligentemente un altro.
Capitolo VII. Dei casi riservati.
Poiché la natura e l’indole del giudizio richiede che la sentenza venga pronunziata solo sui sudditi, vi è stata sempre nella chiesa di Dio questa persuasione - e questo sinodo conferma essere verissimo - che debba essere di nessun valore quell’assoluzione che il sacerdote pronuncia su colui sul quale non abbia giurisdizione, ordinaria o delegata.
È sembrato anche ai santissimi nostri padri essere del più grande interesse per la formazione del popolo cristiano, che alcuni peccati più orribili e più gravi venissero assolti non da chiunque, ma solo dai sommi sacerdoti. Giustamente, quindi, i pontefici massimi, in forza di quel supremo potere che è stato loro conferito su tutta la chiesa, hanno potuto riservare al loro particolare giudizio alcuni casi di colpe.
Né deve mettersi in dubbio (dato che tutto ciò che viene da Dio, è ordinato (265)) che la stessa cosa sia concessa a tutti i vescovi, ciascuno nella sua diocesi, - in edificazione, tuttavia, non in distruzione (266) - per quella autorità che è stata loro conferita sui sudditi in confronto agli altri sacerdoti inferiori, specie per quelle colpe, cui è annessa la censura di scomunica.
È anche in armonia con l’autorità divina che questa riserva delle colpe abbia forza non solo nella vita esterna della società, ma anche dinanzi a Dio.
E tuttavia con disposizione sommamente pia, perché nessuno a causa di ciò debba perire, si ebbe sempre cura nella chiesa di Dio, che non vi fosse alcuna riserva in punto di morte; e quindi tutti i sacerdoti possono assolvere qualsiasi penitente da qualsiasi peccato e da qualsiasi censura.
Fuori di questo caso, però, i sacerdoti, non avendo alcun potere nei casi riservati, cerchino di persuadere i penitenti di quest’unica cosa: che per la grazia dell’assoluzione vadano dai superiori e legittimi giudici.
Capitolo VIII. Della necessità e del frutto della soddisfazione.
Finalmente, quanto alla soddisfazione - che, come fra tutte le parti della penitenza è stata sempre raccomandata al popolo cristiano dai nostri padri, così in questa nostra età è quella che, sotto il pretesto di una vivissima pietà, viene maggiormente presa d’assalto da coloro che mostrano certamente l’apparenza della pietà, ma ne negano la sostanza - il santo sinodo dichiara essere assolutamente falso e lontano dalla parola di Dio, che dal Signore mai venga rimessa la colpa, senza che venga completamente rimessa anche la pena. Vi sono infatti, nella sacra Scrittura, esempi chiari ed evidenti, da cui, al di fuori della divina tradizione, questo errore può essere confutato (267).
Del resto, sembra anche conforme alla divina giustizia, che siano diversamente ammessi alla grazia divina quelli che prima del battesimo hanno peccato per ignoranza, e quelli che, una volta liberati dalla servitù del peccato e del demonio e ricevuto il dono dello Spirito santo, non hanno avuto ritegno a violare consapevolmente il tempio di Dio (268) e a contristare lo Spirito santo (269).
Ed è conforme alla divina clemenza, che non ci vengano rimessi i peccati senza alcuna nostra soddisfazione, perché non avvenga che noi, prendendo occasione da ciò, e credendo tutti i peccati leggeri, come gente sempre pronta a recare ingiuria ed offesa allo Spirito santo (270), cadiamo in peccati più gravi, accumulando su noi la collera per il giorno dell’ira (271).
Senza dubbio, infatti, ci trattengono molto dal peccato e quasi ci reprimono come un freno, queste pene imposte a soddisfazione e rendono assai più cauti e vigilanti i penitenti per il futuro. Sono anche una medicina per ciò che rimane del peccato e, con le azioni contrarie delle virtù, contribuiscono a togliere le cattive abitudini acquistate col mal vivere.
Nella chiesa di Dio mai si è creduto che si potesse trovare una via più sicura per allontanare una punizione imminente da parte di Dio di quella che gli uomini pratichino queste opere di penitenza (272) con vero dolore dell’animo.
Si aggiunge che mentre soffriamo in soddisfazione per i nostri peccati, noi diveniamo conformi a Gesù Cristo, che ha soddisfatto per i nostri peccati (273) e da cui viene ogni nostra sufficienza (274), ed abbiamo una certissima caparra che, se soffriamo insieme, insieme saremo anche glorificati (275).
Inoltre questa soddisfazione, che noi soffriamo per i nostri peccati, non è talmente nostra, da non esserlo per mezzo di Gesù Cristo. Noi, infatti, che non possiamo nulla da noi stessi (276), col suo aiuto però possiamo tutto in Lui che ci rende forti (277). Quindi l’uomo non ha di che gloriarsi; ma ogni motivo di lode è, per noi, riposto in Cristo (278), in cui viviamo (279), in cui meritiamo, in cui diamo soddisfazione, facendo degni frutti di penitenza (280), che da lui traggono il loro valore, da lui sono offerti al Padre, e che per via sua sono accettati da Dio.
I sacerdoti del Signore, quindi, secondo che suggerirà lo spirito e la prudenza, devono imporre salutari e giuste soddisfazioni, tenuto conto della qualità dei peccati, e delle possibilità dei penitenti, affinché, qualora fossero in qualche modo conniventi ai peccati e troppo indulgenti coi penitenti, imponendo leggerissime opere di penitenza per gravissime colpe, non diventino partecipi dei peccati degli altri.
Abbiano poi dinanzi agli occhi che la soddisfazione che impongono sia non soltanto presidio per la nuova vita e medicina per la debolezza, ma anche pena e castigo per i peccati passati. Che, infatti, le chiavi dei sacerdoti siano state concesse non solo per sciogliere, ma anche per legare (281), lo credono e lo insegnano anche gli antichi padri. Non per questo tuttavia essi pensarono che il sacramento della penitenza fosse il tribunale dell’ira e delle pene. Così come nessun cattolico credette mai che da queste nostre soddisfazioni venisse oscurato, o in qualche parte diminuito il valore del merito e della soddisfazione del Signore nostro Gesù Cristo.
Quando i novatori dimostrano di non voler comprendere ciò, essi insegnano che la vita nuova è la miglior penitenza; ma in modo tale da togliere alla soddisfazione ogni valore ed ogni utilità.
Capitolo IX. Delle opere satisfattorie.
Insegna, inoltre, questo sinodo che la larghezza della munificenza divina è così grande, che noi possiamo soddisfare presso Dio, per mezzo di Gesù Cristo, non solo con le penitenze da noi scelte spontaneamente per scontare il peccato o imposte a noi ad arbitrio del sacerdote secondo la gravità del peccato, ma anche (ed è il segno più grande dell’amore) con i flagelli temporali, da Dio inflittici e da noi accettati pazientemente.
Dottrina sul sacramento dell’estrema unzione.
È sembrato bene, poi, al santo sinodo aggiungere alla precedente dottrina sulla penitenza ciò che segue sul sacramento dell’estrema unzione, considerato dai padri come il perfezionamento e della penitenza e di tutta la vita cristiana, che dev’essere una perpetua penitenza.
Come prima cosa, quindi, per quanto riguarda la sua istituzione, il concilio dichiara e insegna che il nostro clementissimo Redentore - il quale volle che fosse sempre provveduto ai suoi servi con rimedi salutari contro tutti gli assalti di tutti i nemici - come ha disposto gli aiuti più efficaci negli altri sacramenti con cui i cristiani, mentre vivono possano garantirsi contro i più gravi mali spirituali, così col sacramento dell’estrema unzione ha voluto munire la fine della vita con una fortissima difesa. Quantunque, infatti, il nostro avversario cerchi ed afferri ogni occasione per divorare le nostre anime in qualsiasi modo in tutta la vita (282), non vi è tempo, però, in cui egli impieghi tutta la sua astuzia per perderci completamente e allontanarci anche, se possibile, dalla fiducia nella divina misericordia, con maggior veemenza, di quando egli vede che è imminente la fine della vita.
Capitolo I. L’istituzione del sacramento dell’estrema unzione.
Questa unzione degli infermi è stata istituita come vero e proprio sacramento del nuovo Testamento dal Signore nostro Gesù Cristo. Accennato da Marco (283), è stato raccomandato ai fedeli e promulgato da Giacomo, apostolo e fratello del Signore. Cade infermo qualcuno di voi? dice Chiami gli anziani della chiesa; preghino su di lui; lo ungano con olio nel nome del Signore. La preghiera della fede salverà l’infermo e il Signore lo solleverà. E se si troverà nei peccati, gli verranno perdonati (284).
Con queste parole - come la chiesa ha imparato dalla tradizione apostolica, trasmessa di mano in mano - egli insegna la materia, la forma, il ministro proprio e l’effetto di questo salutare sacramento. La chiesa, infatti, ha inteso che la materia è l’olio benedetto dal vescovo: l’unzione, infatti, rappresenta in modo perfetto la grazia dello Spirito santo, da cui l’anima dell’ammalato viene unta invisibilmente e che la forma sono le parole: Per questa santa unzione, ecc.
Capitolo II. Gli effetti di questo sacramento.
L’efficacia e l’effetto, inoltre, di questo sacramento viene spiegata dalle parole: la preghiera della fede salverà l’infermo e il Signore lo solleverà. E se si trovasse nei peccati, gli saranno perdonati (285). Questo effetto, infatti, è la grazia dello Spirito santo, la cui unzione lava i peccati, se ve ne fossero ancora da espiare, e le conseguenze del peccato; solleva e rafforza l’anima dell’ammalato, eccitando in lui una grande fiducia nella divina misericordia. L’infermo, sollevato da essa, sopporta più facilmente le molestie del male, e i travagli; e resiste più facilmente alle tentazioni del demonio che insidia il suo calcagno (286), e qualche volta, se giova alla salvezza dell’anima, riacquista la salute del corpo.
Capitolo III. Del ministro di questo sacramento e del tempo in cui bisogna amministrarlo.
Per quanto, poi, riguarda l’indicazione di coloro che devono ricevere e amministrare questo sacramento, anche questo è stato indicato chiaramente nelle parole predette: vi si indica, infatti, che ministri propri di questo sacramento sono i presbiteri della chiesa, nome con cui si devono intendere, in questo passo, non i più anziani o i più ragguardevoli del popolo, ma i vescovi, o i sacerdoti da essi regolarmente ordinati con l’imposizione delle mani del collegio dei sacerdoti (287).
Si dice anche che questa unzione dev’essere fatta agli infermi, specialmente a quelli che sono ammalati tanto gravemente da dar l’impressione che siano in fin di vita: per questo si chiama il sacramento dei moribondi.
Se gli infermi, ricevuta questa unzione, guariranno, potranno ancora usufruire dell’aiuto di questo sacramento, quando cadessero in altro simile pericolo di vita.
Non sono, quindi, da ascoltarsi in nessun modo quelli che, contro un pensiero così aperto e chiaro dell’apostolo Giacomo, insegnano che questa unzione è un’invenzione umana o un rito ricevuto dai padri, senza che abbia né il comando di Dio, né la promessa della grazia. E così pure quelli (che dicono) che essa è già cessata, quasi che nella primitiva chiesa avesse solo lo scopo di ottenere la grazia delle guarigioni; e quelli che affermano che il rito e l’uso che la chiesa Romana osserva nell’amministrazione di questo sacramento, è in contrasto con quanto dice l’apostolo Giacomo, e che, quindi, bisogna cambiarlo. E quelli, finalmente, che dicono che questa estrema unzione può esser tranquillamente tenuta in nessun conto dai fedeli. Tutto ciò, infatti, contrasta fortissimamente con le chiare espressioni di un così grande apostolo. Del resto, la chiesa romana, madre e maestra di tutte le altre, non segue altro, nell’amministrare questa unzione (per quanto riguarda la sostanza di questo sacramento), se non quello che prescrisse S. Giacomo.
Né il disprezzo di un così grande sacramento potrebbe aver luogo senza grande empietà e senza ingiuria dello stesso Spirito santo.
Questo è quanto il santo concilio ecumenico professa ed insegna sui sacramenti della penitenza e dell’estrema unzione, e che propone a tutti i cristiani perché lo credano e lo ritengano per vero. Ed afferma che i seguenti canoni dovranno essere inviolabilmente osservati, condannando e anatematizzando per sempre quelli che affermano il contrario.
CANONI SUL SANTISSIMO SACRAMENTO DELLA PENITENZA
1. Se qualcuno dirà che nella chiesa cattolica la penitenza non è un vero e proprio sacramento istituito dal signore nostro Gesù Cristo, per riconciliare i fedeli con Dio, ogni volta che cadono nei peccati dopo il battesimo, sia anatema.
2. Se qualcuno, confondendo i sacramenti, dirà che il sacramento della penitenza è lo stesso battesimo, quasi che questi due sacramenti non siano distinti e che perciò la penitenza non può essere chiamata la seconda tavola di salvezza, sia anatema.
3. Se qualcuno dirà che le parole del Salvatore: Ricevete lo Spirito santo: saranno rimessi i peccati di quelli, cui li rimetterete e ritenuti a quelli cui li riterrete (288) non devono intendersi del potere di rimettere e di ritenere i peccati nel sacramento della penitenza, come sempre, fin dall’inizio, ha interpretato la chiesa cattolica, e per contraddire l’istituzione di questo sacramento, ne falsa il significato come se si trattasse del potere di predicare il vangelo, sia anatema.
4. Se qualcuno negherà che per la remissione completa e perfetta dei peccati si richiedano, nel penitente, come materia del sacramento della penitenza, questi tre atti: la contrizione, la confessione e la soddisfazione, che sono le tre parti della penitenza o dirà che due sole sono le parti della penitenza, e cioè: i terrori indotti alla coscienza dalla conoscenza del peccato e la fede, concepita attraverso il vangelo o l’assoluzione, per cui ciascuno crede che gli sono rimessi i peccati per mezzo del Cristo, sia anatema.
5. Se qualcuno dirà che quella contrizione, che si ottiene con l’esame, il raccoglimento, e la detestazione dei peccati - per cui uno, ripensando alla propria vita nell’amarezza della sua anima (289), riflettendo alla gravità, alla moltitudine, alla bruttezza dei suoi peccati, alla perdita della beatitudine eterna e all’essere incorso nella eterna dannazione, col proposito di una vita migliore - non è un dolore vero ed utile, che non prepara alla grazia, ma che rende l’uomo ipocrita e ancor più peccatore e che, finalmente, essa è un dolore imposto, non libero e volontario, sia anatema.
6. Se qualcuno negherà che la confessione sacramentale sia stata istituita da Dio, o che sia necessaria per volere divino o dirà che il modo di confessarsi segretamente al solo sacerdote, come ha sempre usato ed usa la chiesa cattolica fin dall’inizio, è estraneo all’istituzione e al comando del Cristo ed invenzione umana, sia anatema.
7. Se qualcuno dirà che nel sacramento della penitenza non è necessario per disposizione divina confessare tutti e singoli i peccati mortali, di cui si abbia la consapevolezza dopo debita e diligente riflessione, anche occulti, e commessi contro i due ultimi precetti del decalogo ed anche le circostanze che mutassero la specie del peccato; o dire che la confessione è utile soltanto ad istituire e consolare il penitente, e che un tempo fu osservata solo per imporre la penitenza canonica; o che quelli che si studiano di confessare tutti i peccati, non intendono lasciar nulla alla divina misericordia, perché lo perdoni; o, finalmente, che non è lecito confessare i peccati veniali, sia anatema.
8. Se qualcuno dirà che la confessione di tutti i peccati, come prescrive la chiesa cattolica, è impossibile, e che si tratta di una tradizione umana, che i buoni devono abolire, o che ad essa non sono tenuti, una volta all’anno, tutti e singoli i fedeli dell’uno e dell’altro sesso, secondo la costituzione del grande concilio Lateranense (290) e che, perciò, bisogna persuadere i fedeli che non si confessino in tempo di quaresima, sia anatema.
9. Se qualcuno dirà che l’assoluzione sacramentale del sacerdote non è un atto giudiziario, ma un semplice ministero di pronunciare e di dichiarare che i peccati sono stati rimessi al penitente, purché solo creda di essere stato assolto, anche nel caso che il sacerdote non lo assolva seriamente, ma per ischerzo; o dirà che non si richiede la confessione del penitente, perché il sacerdote lo possa assolvere, sia anatema.
10. Se qualcuno dirà che i sacerdoti che sono in peccato mortale non hanno il potere di legare e di sciogliere, o che non i soli sacerdoti sono ministri dell’assoluzione, ma che a tutti i singoli i fedeli cristiani è stato detto: Qualsiasi cosa avrete legato sulla terra, sarà legata anche in cielo; e qualsiasi cosa avrete sciolto sulla terra, sarà sciolta anche nel cielo (291) e: A quelli ai quali avrete rimesso i peccati, saranno perdonati, e a quelli, cui li avrete ritenuti, saranno ritenuti (292) e che in virtù di queste parole ciascuno possa perdonare peccati; e cioè: i peccati pubblici con la sola riprensione, se colui che viene ripreso accetterà di buon animo; i segreti, con una confessione spontanea, sia anatema.
11. Se qualcuno dirà che i vescovi non hanno il diritto di riservarsi dei casi, se non in ciò che riguarda la disciplina esterna e che, quindi, la riserva dei casi non impedisce che il sacerdote possa assolvere validamente dai casi riservati, sia anatema.
12. Se qualcuno dirà che tutta la pena viene sempre rimessa da Dio insieme alla colpa, e che l’unica soddisfazione dei penitenti è la fede, con cui apprendono che Cristo ha soddisfatto per essi, sia anatema.
13. Se qualcuno dirà che per quanto riguarda la pena temporale, non si soddisfa affatto, per i peccati, a Dio per mezzo dei meriti di Cristo con le penitenze da lui inflitte e pazientemente tollerate, o imposte dal sacerdote; e neppure con quelle che uno sceglie spontaneamente, come i digiuni, le preghiere, le elemosine, o anche altre opere di pietà; e che, perciò, la miglior penitenza è una vita nuova, sia anatema.
14. Se qualcuno dirà che le soddisfazioni, con cui i penitenti per mezzo di Gesù Cristo cercano di riparare i peccati non sono culto di Dio, ma tradizioni umane, che oscurano la dottrina della grazia e il vero culto di Dio e lo stesso beneficio della morte del Signore, sia anatema.
15. Se qualcuno dirà che le chiavi sono state date alla chiesa solo per sciogliere e non anche per legare e che, quindi, quando i sacerdoti impongono delle penitenze a quelli che si confessano, agiscono contro il fine delle chiavi e contro l’istituzione del Cristo e che è una finzione che, rimessa la pena eterna in virtù delle chiavi, rimanga ancora la pena temporale da scontare, sia anatema.
CANONI SUL SACRAMENTO DELL’ESTREMA UNZIONE
1. Se qualcuno dirà che l’estrema unzione non è un vero e proprio sacramento, istituito da nostro signore Gesù Cristo (293), e promulgato dal beato Giacomo apostolo (294), ma solo un rito tramandato dai padri o una invenzione umana, sia anatema.
2. Se qualcuno dirà che l’unzione sacra degli infermi non conferisce la grazia, non rimette i peccati e non solleva gli infermi, ma che ormai è in disuso, quasi che un tempo sia stata solo la grazia delle guarigioni, sia anatema.
3. Se qualcuno dirà che il rito e l’uso dell’estrema unzione, così come lo pratica la chiesa cattolica, è in contrasto con quanto afferma san Giacomo apostolo e che, quindi, deve essere cambiato e che può essere tranquillamente disprezzato dai cristiani, sia anatema.
4. Se qualcuno dirà che i presbiteri della chiesa, che il beato Giacomo apostolo esorta ad addurre presso l’infermo per ungerlo, non sono i sacerdoti consacrati dal vescovo, ma gli anziani di ogni comunità e che perciò ministro proprio dell’estrema unzione non è solo il sacerdote, sia anatema.
Decreto di riforma.
Proemio.
Poiché è ufficio proprio dei vescovi riprendere i difetti di tutti i sudditi (295), essi devono guardarsi soprattutto da questo: che, cioè, i chierici, specialmente quelli addetti alla cura delle anime, non commettano colpe e non conducano, con la loro connivenza, una vita disonesta.
Se, infatti, permettessero che essi abbiano dei costumi perversi e corrotti, come potrebbero poi riprendere i laici dei loro vizi (296), non essere da questi confutati con la semplice osservazione che permettono che i chierici siano peggiori di loro! E con quale coraggio i sacerdoti potrebbero riprendere i laici, quando questi potrebbero rispondere tacitamente che essi hanno commesso le stesse colpe che riprendono? (297).
Perciò i vescovi ammoniranno i loro chierici, di qualsiasi ordine siano, perché precedano il popolo loro affidato nel comportamento, nel modo di parlare, nella scienza, ricordandosi di quel detto: Siate santi, poiché io sono santo (298). E, conforme all’espressione dell’apostolo, a nessuno arrechino offesa, perché il loro ministero non venga disprezzato ed in tutto si mostrino servi di Dio (299), perché non si debba verificare, in essi, il detto del profeta: i sacerdoti di Dio contaminano le cose sante e disprezzano la legge (300).
E perché gli stessi vescovi possano, in ciò, agire più liberamente e non debbano essere impediti, con qualsiasi pretesto, lo stesso sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, sotto la presidenza dello stesso legato e nunzi della sede apostolica, ha creduto bene stabilire e fissare i seguenti canoni.
Canone I
Essendo cosa più onorifica e più sicura, per chi è soggetto servire in una mansione più modesta, prestando la dovuta obbedienza ai propri superiori, che tendere, con scandalo dei superiori alla dignità dei gradi superiori, a colui, cui per qualunque motivo, - anche per un delitto occulto -, in qualsiasi modo, anche senza una sentenza giudiziaria, dal proprio ordinario fosse stato proibito di salire ai sacri ordini, o che fosse stato sospeso dagli ordini o gradi o dalle dignità ecclesiastiche, a nulla gioverà la licenza di farsi ordinare, concessa contro la volontà dell’ordinario, o la restituzione ai primitivi ordini, gradi, dignità, onori.
Canone II
Alcuni vescovi di chiese che si trovano tra gli infedeli, mancando di clero e di popolo cristiano, essendo quasi randagi, non avendo una sede fissa e cercando non gli interessi di Gesù Cristo, ma le pecore degli altri, senza che il pastore lo sappia, si vedono proibito da questo santo sinodo di esercitare i loro poteri di vescovi in diocesi non loro, se non con espressa licenza dell’ordinario, e solo su persone soggette allo stesso ordinario. Costoro, beffandosi della legge e disprezzandola erigono una specie di cattedra episcopale in luogo di diocesi e credono di poter insignire del carattere clericale e perfino di promuovere agli ordini sacri del presbiterato, tutti quelli che vanno ad essi, anche se non hanno le lettere dimissoriali dei loro vescovi o dei loro superiori.
Ne viene di conseguenza che sono ordinati proprio i meno adatti, i rozzi, gli ignoranti e quelli che dal proprio vescovo sono stati rifiutati come inadatti e indegni, quelli cioè che non sanno compiere i sacri ministeri, né amministrare nel modo dovuto i sacramenti della chiesa.
Nessuno dei vescovi, che si dicono titolari, - anche se risiedono o si trovano ad essere in luoghi non soggetti ad alcuna diocesi, anche esenti o in qualche monastero di qualsiasi ordine -, senza il consenso espresso dell’ordinario o le lettere dimissorie, possa promuovere ad alcun ordine minore, alla prima tonsura il suddito di un altro, in forza di qualsiasi privilegio provvisoriamente concessogli di poter promuovere chiunque venisse a lui, neppure col pretesto che è suo familiare e commensale ordinario.
Chi facesse il contrario, sia sospeso per disposizione stessa del diritto, dall’esercizio delle sue funzioni pontificali per un anno, chi poi fosse stato in tal modo promosso, sia sospeso dall’esercizio degli ordini così ricevuti fino che sembrerà al proprio ordinario.
Canone III
Il vescovo può sospendere dall’esercizio degli ordini ricevuti per tutto il tempo che crederà e impedire che servano all’altare o in qualcuno dei loro ordini, quei suoi chierici, specialmente se costituiti negli ordini sacri, che fossero stati promossi senza suo precedente esame e senza sue lettere dimissorie da qualsiasi autorità, anche se fossero stati giudicati adatti da colui dal quale sono stati ordinati, ma che egli trovasse inadatti e incapaci a celebrare i divini uffici o ad amministrare i sacramenti della chiesa.
Canone IV
Tutti gli ordinari locali - che devono attendere con ogni diligenza a correggere le colpe dei loro sudditi, e da cui nessun chierico in forza delle disposizioni di questo santo sinodo deve credersi tanto al sicuro, sotto pretesto di qualsiasi privilegio, da non poter esser visitato, punito e corretto secondo le sanzioni canoniche - se risiedono nelle proprie chiese, hanno la facoltà di correggere e castigare, - anche fuori della visita -, qualsiasi chierico secolare, in qualsiasi modo esente, che altrimenti sarebbe soggetto alla loro giurisdizione, per le sue colpe, per i suoi crimini e delitti, ogni volta o quando lo crederanno necessario, come delegati, in ciò, della sede apostolica. Sotto questo rispetto, a nulla gioveranno agli stessi chierici e ai loro consanguinei, cappellani, familiari, procuratori e a chiunque altro, in vista e per riguardo agli stessi esenti, le esenzioni, le dichiarazioni, le consuetudini, le sentenze, i giuramenti, gli accordi, che obbligano soltanto quelli che li hanno stipulati.
Canone V
Inoltre, vi è chi sotto pretesto di ricevere ingiurie e molestie varie nei propri beni, cose, diritti, ottiene che gli venga assegnato con lettere conservatorie un giudice particolare che lo difenda e protegga da queste molestie ed ingiurie, lo mantenga e lasci nel possesso o quasi possesso dei suoi beni, cose, diritti, e non permetta che abbia noie, e trae quasi sempre tali lettere, contro l’intenzione di chi le ha concesse, ad un significato perverso.
Ora queste lettere conservatorie, qualsiasi clausola o decisione esse contengano, qualsiasi assegnazione di giudici esse abbiano, con qualsiasi altro pretesto o colore esse siano state concesse, non daranno diritto assolutamente a nessuno, di qualsiasi dignità e condizione egli sia, neppure se fosse un capitolo, di non poter essere accusato e condotto dinanzi al proprio vescovo o ad altro superiore ordinario nelle cause criminali e miste, o che non possa disporsi una inchiesta nei loro riguardi, e non si possa procedere (contro di loro), o, anche se pure dalla concessione gli competono dei diritti, non possa esser citato liberamente dinanzi al giudice ordinario proprio per questi diritti.
Anche nelle cause civili, se egli fosse l’attore, non gli sia permesso in nessun modo condurre qualcuno in giudizio, dinanzi ai suoi giudici conservatori.
Se poi avvenisse che nelle cause, in cui egli figura come reo, quegli che da lui è stato scelto come conservatore venisse giudicato sospetto dall’attore; o anche se fra gli stessi giudici, conservatore e ordinario, sorgesse qualche controversia sulla competenza della giurisdizione, non si proceda assolutamente nella trattazione della causa finché non si sia deciso sul sospetto o sulla competenza di giurisdizione con arbitri, eletti a norma di legge.
Ai familiari di colui che è solito difendersi con queste lettere conservatorie, inoltre, esse non diano alcun diritto; lo daranno a due soltanto, e solo nel caso che essi vivano a suo carico. Nessuno, inoltre, potrà godere del favore di simili lettere per oltre un quinquennio. Non sarà neppure lecito ai giudici conservatori erigere un proprio tribunale.
Nelle cause che riguardano i salari o persone poverissime rimanga in vigore il decreto di questo santo sinodo, emanato sull’argomento (301).
Le università generali, i collegi di dotti o di scolari, i luoghi regolari, gli ospedali che sono attualmente in esercizio; le persone di queste università e collegi, luoghi ed ospedali, non devono assolutamente essere comprese in questo canone, ma devono ritenersi ed essere realmente esenti.
Canone VI
Anche se l’abito non fa il monaco, è necessario tuttavia che i chierici portino sempre l’abito conforme al proprio stato, così che le vesti esteriori mostrino l’interiore onestà dei costumi. D’altra parte oggi la temerità e il disprezzo della religione di alcuni è andata tanto oltre che, senza alcuna stima per il proprio onore e la propria dignità clericale, essi portano vesti da laici, anche pubblicamente, tenendo il piede in due staffe: sulle cose divine e sulle umane; perciò tutte le persone ecclesiastiche, per quanto esenti , che siano costituite negli ordini sacri o abbiano avuto dignità, personati, uffici o benefici ecclesiastici di qualsiasi natura, se, dopo essere stati ammoniti - anche con un semplice editto pubblico - dal loro vescovo, non porteranno un decente abito clericale, conforme alle esigenze del loro stato e della loro dignità e a quanto il vescovo ha ordinato e comandato, potranno e dovranno esser costretti a ciò con la sospensione dagli ordini, dall’ufficio e dal beneficio, da frutti, dai redditi e dai proventi degli stessi benefici. Se poi, corretti una volta, mancassero in ciò di nuovo, siano puniti anche con la privazione stessa di questi uffici e benefici. Il concilio inoltre rinnova ed amplia la costituzione di Clemente V, emanata nel concilio di Vienne, che comincia con la parola: Poiché... (302).
Canone VII
Chi ad arte e con insidie uccide il suo prossimo dev’essere allontanato dall’altare (303), chi volontariamente ha commesso un omicidio, anche se questo delitto non è stato provato attraverso un processo giudiziario e non è divenuto in nessun modo di pubblica ragione, ma è rimasto occulto, non potrà mai esser promosso ai sacri ordini e non potrà mai essergli assegnato alcun beneficio ecclesiastico, anche privo di cura d’anime. Sia escluso per sempre da qualsiasi ordine, beneficio, ufficio ecclesiastico.
Ma se si dovesse riconoscere che l’omicidio è stato commesso non di proposito, ma per caso, o nel respingere la forza con la forza per difendersi dalla morte, per cui secondo il diritto si dovrebbe in qualche modo dispensare e ammettere anche al ministero dei sacri ordini e dell’altare e a qualsiasi beneficio e dignità, la causa è rimessa all’ordinario del luogo, o, se vi è un giusto motivo, al metropolita o al vescovo più vicino. Questi non potrà dispensare se non dopo aver preso cognizione della causa e dopo che siano state trovate vere le istanze e le testimonianze, e non altrimenti.
Canone VIII
Alcuni - e tra questi anche dei veri pastori che hanno proprie pecore - cercano di comandare anche al gregge degli altri e qualche volta si prendono cura talmente dei sudditi altrui, da trascurare i propri. Pertanto chiunque, anche se rivestito della dignità vescovile, abbia il privilegio di punire i chierici degli altri, per quanto possano essere rei dei delitti più gravi, non dovrà in nessun modo procedere contro chierici a lui non soggetti, specie se costituiti in sacris, se non con l’intervento del vescovo degli stessi chierici, se risiede nella sua chiesa, o di persona da designarsi dallo stesso vescovo. In caso diverso, il processo e quanto possa seguire saranno nulli.
Canone IX
Molto saggiamente sono state distinte diocesi e parrocchie, e a ciascun gregge sono stati assegnati propri pastori e propri rettori delle chiese inferiori, i quali abbiano cura ciascuno delle proprie pecore. Perché l’ordine ecclesiastico non sia turbato e una stessa chiesa non appartenga, in qualche modo, a due diocesi, non senza grave incomodo dei suoi sudditi, i benefici di una diocesi, anche se si trattasse di chiese parrocchiali, vicarie perpetue, o semplici benefici, o prestimoni, o porzioni prestimoniali, non vengano uniti per sempre ad un beneficio, o ad un monastero, o collegio, o anche ad un luogo pio di altra diocesi, neppure allo scopo di accrescere il culto divino, o il numero dei beneficiati, o per qualsiasi altro motivo. Con ciò questo santo sinodo interpreta il proprio decreto su queste unioni (304).
Canone X
I benefici abitualmente assegnati in titolo ai religiosi professi, quando, per la morte, per la rinunzia o per altro motivo di chi li ha in titolo, si rendessero vacanti, siano conferiti solo a religiosi di quell’ordine o a chi sarà assolutamente tenuto a prendere l’abito ed emettere la professione religiosa e non ad altri (perché non indossino un abito intessuto insieme di lino e di lana (305).
Canone XI
I religiosi che passano da un ordine ad un altro ottengono facilmente dal loro superiore il permesso di vivere fuori del monastero. Con ciò si dà occasione di vagare qua e là e di venir meno alla professione religiosa.
Nessun prelato, quindi, o superiore di ordine religioso qualsiasi facoltà egli abbia, può ammettere qualcuno all’abito e alla professione, se non a condizione che rimanga per sempre in convento, nello stesso ordine, al quale viene trasferito, nell’obbedienza al suo superiore. Chi è stato così trasferito sia del tutto incapace di benefici secolari, anche con cura d’anime, anche se fosse stato dei canonici regolari.
Canone XII
Nessuno, di qualsiasi dignità ecclesiastica o secolare possa essere, fuori del caso di chi avesse fondato e costruito ex novo una chiesa, un beneficio o una cappella, o di chi avesse dotato competentemente coi propri beni patrimoniali una chiesa (cappella ecc.) già eretta, ma priva della dote sufficiente, può o deve chiedere ed ottenere in nessuna maniera il diritto di patronato.
Nel caso di fondazione o di dotazione, l’istituzione sia riservata al vescovo e non ad altri a lui inferiore.
Canone XIII
Inoltre non sia lecito al patrono, col pretesto di qualsiasi privilegio, presentare, in nessun modo, qualcuno per i benefici del suo diritto di patronato, se non al vescovo ordinario del luogo, a cui spetterebbe la provvista e l’istituzione dello stesso beneficio, se non vi fosse il privilegio.
Diversamente, la presentazione e l’investitura che ne fosse seguita, siano e vengano considerate nulle.
Il santo sinodo dichiara, inoltre, che nella futura sessione, già fissata per il 25 gennaio del prossimo anno 1552, col sacrificio della messa si debba trattare e discutere del sacramento dell’ordine e proseguire la materia della riforma.
SESSIONE XV (25 gennaio 1552)
Decreto di proroga della pubblicazione dei canoni.
Secondo quanto fu stabilito nelle sessioni passate, questo santo concilio universale in questi giorni ha trattato con somma cura e diligenza ciò che riguarda il santissimo sacrificio della messa e il sacramento dell’ordine. Ciò perché nella sessione di oggi, secondo il suggerimento dello Spirito santo, si pubblicasse quanto era stato concluso su questi argomenti, assieme ai quattro articoli sul sacramento dell’eucarestia, rimandati a questa sessione. Si pensava che frattanto sarebbero giunti a questo sacrosanto concilio coloro che si dicono protestanti, per riguardo ai quali era stata rimandata la pubblicazione di questi articoli e ai quali era stato concesso il salvacondotto perché potessero venire qui liberamente e senza alcun ritardo.
Ma poiché essi non sono ancora venuti e da parte loro sono state rivolte preghiere a questo santo sinodo, perché la pubblicazione, che avrebbe dovuto farsi in questo giorno, sia rimandata alla prossima sessione, lo stesso santo sinodo, riunito legittimamente nello Spirito santo, sotto la presidenza dello stesso legato e degli stessi nunzi, nella certa speranza che essi possano esser qui senz’altro molto prima di quella sessione, avendo frattanto essi ricevuto un salvacondotto in forma più ampia, nulla desiderando maggiormente che far scomparire dalla illustrissima nazione germanica ogni dissenso e scisma religioso, provvedere alla sua quiete, pace e tranquillità, pronto, se essi verranno, ad accoglierli con generosità e ad ascoltarli benignamente; nella fiducia che essi vorranno venire non per oppugnare ostinatamente la fede cattolica, ma con desiderio di conoscere la verità e (com’è degno di chi ama la verità del vangelo) adattarsi, alla fine, ai decreti e alla disciplina della santa madre chiesa; perché essi abbiano tempo non solo di venire, ma di proporre ciò che vogliono prima che giunga il giorno per pubblicare e rendere di pubblica ragione quei punti che sono stati sopra toccati, ha rimandato la seguente sessione al giorno di san Giuseppe, che sarà il 19 marzo.
E per togliere ad essi qualsiasi motivo di ulteriore ritardo, dà e concede loro volentieri un salvacondotto, che sarà, nella sua sostanza e nel suo contenuto, quale verrà letto.
Intanto, stabilisce e ordina che si debba trattare, nella stessa sessione, del sacramento del matrimonio, e oltre alla pubblicazione dei decreti accennati, definire questa materia; e che si debba proseguire la materia della riforma.
Salvacondotto concesso ai protestanti tedeschi.
Il sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza dello stesso legato e degli stessi nunzi della sede apostolica, conforme al salvacondotto concesso nella penultima sessione, ed ampliandolo secondo quanto sarà detto, dà solenne assicurazione di dare ed elargire assolutamente a tutti e singoli i sacerdoti, gli elettori, i principi, i duchi, marchesi, i conti, i baroni, i nobili, i militari, i cittadini semplici e a qualsiasi altra persona, di qualsiasi stato e condizione, o qualità, della provincia e della nazione germanica; alle città e ad altri luoghi di essa; e a tutti quegli altri ecclesiastici e secolari, specie agli appartenenti alla confessione di Augusta, che insieme ad essi verranno, o saranno mandati, o partiranno, o sono già venuti, comunque essi si chiamino o possano esser chiamati; di concedere, dunque in forza delle presenti pubblica fede e pienissima e verissima sicurezza, o salvacondotto, come lo chiamano, di venire liberamente in questa città di Trento, di rimanere, stare, dimorare in essa, di far proposte, di parlare, di trattare, esaminare, discutere con lo stesso sinodo qualsiasi argomento, di presentare liberamente, di diffondere, sia a parole che per iscritto, tutto ciò che ad essi piacerà, e qualsiasi articolo; di spiegarli, presentarli e cercare di persuaderne gli altri con le sacre scritture, con espressioni, sentenze, argomentazioni dei santi padri, e, se necessario, di rispondere anche alle obbiezioni del concilio generale, e di disputare cristianamente o di conferire caritatevolmente e senza alcun impedimento con quelli che fossero stati scelti dal concilio, senza usare in nessuna maniera schiamazzi, modi offensivi ed ingiuriosi. Ed in modo particolare, che i problemi controversi siano trattati, in questo concilio Tridentino, secondo la sacra scrittura, le tradizioni apostoliche, i legittimi concili, il consenso della chiesa cattolica e le affermazioni dei santi padri. Aggiungiamo anche che non saranno puniti per motivi religiosi o per delitti commessi o che verranno commessi contro la religione. Così che per la loro presenza non si cessi dalla celebrazione degli uffici divini, sia durante il loro viaggio, o nel venire, nel rimanere, nel ritornare in qualsiasi luogo, neppure nella stessa città di Trento; e che, concluse o non concluse queste cose, in qualsiasi momento ad essi piaccia, per volere o con l’approvazione dei loro superiori desidereranno tornare alle proprie terre, o lo desiderasse qualcuno di essi, senza alcuna opposizione, scusa, ritardo, possano subito andarsene come essi vogliono, liberamente e tranquillamente, con le loro cose, il loro onore, le loro persone sane e salve, dopo aver avvertito, naturalmente, quelli che saranno incaricati dallo stesso concilio, perché si possa opportunamente provvedere alla loro sicurezza senza inganno e senza frode.
Il santo sinodo vuole anche che in questa pubblica dichiarazione di fede, o salvacondotto, vengano incluse - e si abbiano realmente per incluse - e siano contenute tutte quelle clausole che saranno necessarie ed opportune per la piena, efficace e sufficiente sicurezza nel viaggio, nella permanenza, nel ritorno.
Per maggior sicurezza e per facilitare il bene della pace e della riconciliazione dichiara anche che se uno di loro (o anche più) sia nel viaggio, venendo a Trento, sia mentre dimorano lì o mentre tornano, facesse o commettesse qualche cosa di grave (che Dio non voglia!), per cui il privilegio della pubblica fede e della sicurezza, loro concesso, possa essere annullato o cancellato, il sinodo vuole e concede che quelli che fossero stati trovati colpevoli di questo delitto siano subito puniti da essi soltanto, e non da altri, con una punizione giusta, e con ammenda sufficiente, da potersi approvare e lodare da parte di questo sinodo, rimanendo intatti la forma, le condizioni, e i modi della sicurezza.
Vuole ugualmente che se qualcuno, - uno o più che siano -, da parte del sinodo sia durante il viaggio, che durante la permanenza, o il ritorno, facesse o commettesse (che Dio non voglia!) qualche cosa di grave, per cui potesse considerarsi violato o in qualsiasi modo esser tolto il privilegio della pubblica fede e sicurezza, quelli che fossero trovati colpevoli di un simile delitto, solo dal sinodo, e non da altri, vengano subito puniti con un degno castigo e con una ammenda tale, che possa esser lodata e approvata giustamente da parte dei signori della confessione di Augusta, allora qui presenti, rimanendo intatti la forma, le condizioni, i modi del salvacondotto.
Vuole, inoltre, il medesimo sinodo, che tutte le volte che sarà opportuno e necessario sia permesso a tutti e singoli gli ambasciatori di uscire dalla città di Trento per prendere un po’ d’aria e tornare in essa; mandare o destinare il loro o i loro incaricati in qualsiasi posto per curare i loro affari più urgenti; e ricevere gli stessi incaricati o inviati o l’incaricato e inviato, quando ad essi sembrerà opportuno, in modo tale, però, che alcuni, o qualcuno, siano loro associati dagli incaricati del concilio, perché provvedano o provveda alla loro sicurezza.
Questo salvacondotto e queste garanzie di sicurezza dovranno valere e durare dal tempo e per il tempo in cui essi saranno presi sotto cura e difesa dello stesso sinodo e dei suoi rappresentanti e condotti fino a Trento; e per tutto il tempo della loro permanenza in questo luogo; e poi, di nuovo, - dopo che avranno avuto la debita udienza ed uno spazio di altri venti giorni, quando essi lo chiederanno, o, concessa ad essi l’udienza, il concilio comandasse loro di andarsene - con l’aiuto di Dio li riporterà da Trento fino al luogo che ciascuno riterrà come sicuro per sé, senza alcun inganno o frode.
Esso promette e garantisce in buona fede che tutte queste disposizioni saranno inviolabilmente osservate da tutti e singoli i cristiani, da tutti i principi, sia ecclesiastici che secolari, di qualsiasi stato o condizione essi siano o con qualsiasi nome siano indicati.
Esclusa, inoltre, qualsiasi frode ed inganno, con la più sincera buona fede promette che il sinodo non cercherà alcuna occasione, palesemente o di nascosto, e non farà uso, in nessun modo, della sua autorità, del suo potere, di qualche suo diritto o statuto o privilegio di leggi e canoni o di qualsiasi concilio, specie quelli di Costanza e di Siena, che possa riuscire di qualche pregiudizio a questa fede pubblica, a questa solenne assicurazione e alla pubblica e libera udienza; e non permetterà che alcuno se ne serva, derogando per questa volta a tutte quelle disposizioni.
Che se il santo sinodo o qualche suo membro, o qualcuno della sua parte, di qualunque condizione, stato, preminenza, violerà (che Dio, però, voglia degnarsi di tener lontano questa eventualità) in qualsiasi punto e clausola la forma e il modo della assicurazione del salvacondotto ora recitato senza che ne sia seguita immediatamente la dovuta ammenda, da approvarsi e da lodarsi giustamente secondo il loro giudizio, ritengano pure - e potranno ritenere davvero - che il sinodo è incorso in tutte quelle pene, nelle quali secondo il diritto divino e umano o la consuetudine, possono incorrere i violatori di questi salvacondotti, senza scuse e senza che, in ciò, si possa opporre alcunché.
SESSIONE XVI (21 aprile 1552)
Decreto di sospensione del concilio.
Il sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza dei reverendissimi signori Sebastiano, arcivescovo di Siponto, e Luigi, vescovo di Verona, nunzi apostolici, a nome sia loro proprio che del reverendissimo ed illustrissimo signore Marcello Crescenzi, cardinale legato della santa chiesa romana, assente per lo stato assai cagionevole della sua salute, non dubita esser palese a tutti i cristiani come questo concilio ecumenico prima sia stato convocato e riunito a Trento da Paolo III, di felice memoria; e poi ripreso dal santissimo signore nostro Giulio III, dietro preghiera di Carlo V, augustissimo imperatore, specialmente per questo motivo: perché potesse ricondurre alla condizione originaria la religione, in più parti del mondo, e particolarmente in Germania, divisa penosamente tra tante opinioni, e correggere gli abusi e i costumi corrottissimi dei cristiani.
A questo scopo, moltissimi padri, senza alcun riguardo alle fatiche e ai pericoli, confluirono prontamente dalle diverse regioni e già le cose procedevano speditamente e felicemente per il grande concorso dei fedeli; vi era una ben fondata speranza che quella parte di Tedeschi che aveva suscitato quelle novità sarebbe venuta al concilio e sarebbe stata così ben disposta da cedere unanimamente alle vere argomentazioni della chiesa; che, finalmente, sarebbe spuntata una certa luce sulle cose e che la cristianità, prima sconfitta e travagliata, avrebbe cominciato ad alzare il capo; quand’ecco improvvisamente sorgere tali tumulti e scoppiare tali guerre, per la scaltrezza del nemico del genere umano, che il concilio ha dovuto quasi arenarsi ed interrompere, con suo grave disappunto, il suo corso; ed ogni speranza di qualsiasi ulteriore progresso è venuta meno. E il santo sinodo era tanto lontano dal portare rimedio ai mali dei cristiani e alle loro difficoltà, che sembrava piuttosto proprio contro quanto desiderava - irritare molti, piuttosto che placarli.
Perciò lo stesso santo sinodo, vedendo dappertutto, specie in Germania, ardere la guerra e le discordie; visto che quasi tutti i vescovi della Germania (e particolarmente i principi elettori) avevano lasciato il concilio per provvedere alle loro chiese, ha creduto bene doversi adattare a tanta necessità e tacere fino a tempi migliori, perché i padri possano tornare alle loro chiese e poterne avere cura - cosa loro impossibile ora - e non debbano consumarsi nell’ozio. Così, poiché la condizione dei tempi lo richiede, esso decide di sospendere la prosecuzione di questo concilio ecumenico Tridentino, per lo spazio di due anni (e di fatto lo sospende col presente decreto), con la clausola, però, che se le cose dovessero placarsi più presto e dovesse tornare l’antica pace (e spera proprio che, con l’aiuto di Dio ottimo massimo, ciò debba verificarsi entro uno spazio di tempo non troppo lungo), la ripresa del concilio abbia immediatamente forza, stabilità, vigore. Se poi (che Dio non voglia!) dopo questo biennio, i legittimi impedimenti, di cui abbiamo parlato, non saranno stati rimossi, la sospensione si intenda annullata non appena essi cesseranno e senza bisogno di nessuna altra convocazione, si ritenga restituito al concilio il suo antico vigore e la sua forza, tanto più che a questo decreto si aggiunge il consenso e l’autorità di sua santità e della sede apostolica.
Nel frattempo, tuttavia, il santo sinodo esorta tutti i prìncipi cristiani e tutti i prelati, perché osservino e facciano rispettivamente osservare nei loro regni e nei loro domini e chiese, per quanto spetta loro, tutte e singole le prescrizioni che finora sono state stabilite e disposte da questo concilio ecumenico.
NOTE
201. Mt 13, 24-30.
202. Gv 14, 26; 16, 13; Lc 12, 12.
203. Mt 19, 26; Lc 18, 27.
204. Mt 26, 26-28; Mc 14, 22-24; Lc 22, 19-20.
205. I Cor 11, 24-25.
206. I Tm 3, 15.
207. Sal 110, 4.
208. Lc 22, 19; I Cor 11, 24.
209. I Cor 11, 26.
210. Gv 6, 58.
211. I Cor 11, 3; Ef 5, 23.
212. I Cor 1, 10.
213. AGOSTINO, De civitate Dei, X, 5 (CSEL 40, 452).
214. Mt 26, 26; Mc 14, 22; Lc 22, 19.
215. Rm 6, 9.
216. Lc 22, 19; Gv, 6, 48-59; I Cor 11, 24.
217. AMBROGIO, De sacr., IV, 4-5 (PL 16, 458-464).
218. Eb 1, 6.
219. Mt 2, 11.
220. Mt 28, 17; Lc 24, 52.
221. bolla Transiturus di Urbano IV del 1262 che istituiva la festa del Corpus Domini.
222. Concilio Niceno I, c. 13 (v. sopra).
223. Concilio Lateranense IV, c. 20 (v. sopra).
224. I Cor 11, 29.
225. I Cor 11, 28.
226. Gal 5, 6.
227. Mt 22. 11-14.
228. Lc 1, 78.
229. Gv 6, 48-59.
230. Mt 6, 11.
231. Sal 77, 25.
232. I Pt 5, 2-4; I Tm 3, 2-4; Tt 1, 7-9.
233. II Tm 4, 2.
234. LEONE I, Ep. 14 ad Anast. (PL 54, 669).
235. GEROLAMO, Comm. in ep. ad Gal. III, 5, n. 489 (PL 26, 430); AGOSTINO, De corrept. et gr., 15, n. 46 (PL 44, 943 segg.).
236. Concilio Lateranense IV, c. 35 (V. sopra).
237. Rm 8, 22.
238. I Cor 1, 10.
239. Fil 2, 2.
240. Ef 2, 4.
241. Sal 102, 14.
242. Ez 18, 30.
243. Lc 13, 3.
244. At 2, 38.
245. Gv 20, 22-23.
246. I Cor 5, 12.
247. Gal 6, 10.
248. I Cor 12, 12-13.
249. Gal 3, 27.
250. GREGORIO NAZIANZENO, Oratio 39 in sancta lumina, n. 17 (PG 36, 355-356).
251. Ez 18, 31.
252. Sal 50, 6.
253. Sal 6, 7.
254. Is 38, 15.
255. Gn 3, 5.
256. Gc 5, 6; I Gv 1, 9; Lc 5, 14 e 17, 14.
257. Mt 16, 19; 18, 18; Gv 20, 23.
258. AMBROGIO, De Cain et Abel, II, 4 (CSEL 32/1, 391).
259. Es 20, 17; Dt 5, 21; Mt 5, 28.
260. Ef 2, 3.
261. Sal 18, 13.
262. Concilio Lateranense IV, c. 21 (v. sopra).
263. Mt 18, 18.
264. Gv 20, 23.
265. Rm 13, 1.
266. II Cor 10, 8; 13, 10.
267. Gen 3, 14-19; Nm 12, 14-15; 20, 11-12; II Re 12, 13-14.
268. I Cor 3, 17.
269. Ef 4, 30.
270. Eb 10, 29.
271. Rm 2, 5; Gc 5, 3.
272. Mt 3, 2 e 8; 4, 17; 11, 21.
273. Rm 5, 10; I Gv, 2, 1-2.
274. II Cor 3, 5.
275. Rm 8, 17.
276. II Cor 3, 5.
277. Fil 4, 13.
278. I Cor 1, 31; II Cor 10, 17; Gal 6, 14.
279. At 17, 28.
280. Lc 3, 8; Mt 3, 8.
281. Mt 16, 19; 18, 18; Gv 20, 23.
282. I Pt 5, 8.
283. Mc 6, 13.
284. Gc 5, 14-15.
285. Gc 5, 15.
286. Gen 3, 15.
287. I Tm 4, 14.
288. Gv 20, 22-23.
289. Is 38, 15.
290. Concilio Lateranense IV, c. 21 (v. sopra).
291. Mt 18, 18.
292. Gv 20, 23.
293. Mc 6, 13.
294. Gc 5, 14-15.
295. Concilio Lateranense IV, c. 7 (v. sopra).
296. I Cor 9, 27.
297. GEROLAMO, Comm. in ep. ad Titum, 1, 6 (Pl 26, 598).
298. Lv 11, 44; 19, 2.
299. II Cor 6, 3-4.
300. Ez 22, 26; Sof 3, 4.
301. Sessione VII, c. 14 de ref. (v. sopra).
302. Concilio di Vienne, c. 9 (COD, 365).
303. Es 21, 14.
304. Sessione VII, c. 6 de ref. (v. sopra).
305. Dt 22, 11.
SESSIONE XVII (18 gennaio 1562)
Decreto sulla celebrazione del concilio.
Illustrissimi e reverendissimi signori, reverendi padri, vi sembra opportuno, a lode e gloria della santa, indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo, ad incremento ed esaltazione della fede e della religione cristiana, che il sacro concilio ecumenico e generale Tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, da oggi 18 di gennaio 1562 dalla nascita del Signore, giorno dedicato alla cattedra di s. Pietro in Roma, principe degli apostoli, annullata ogni sospensione, riprenda la sua celebrazione, secondo la forma e il contenuto delle lettere del santissimo nostro signore Pio IV, pontefice massimo; e che in esso, nell’ordine dovuto, siano trattati quegli argomenti che, su proposta dei legati e presidenti, allo stesso sinodo sembreranno adatti e idonei a lenire le calamità di questi tempi, a sedare le controversie religiose, a reprimere le false lingue, a correggere gli abusi dei costumi, ad ottenere la vera e cristiana pace per la chiesa? [Risposero: sì].
Indizione della futura sessione.
Illustrissimi e reverendissimi signori, reverendi padri, credete opportuno che la prossima, futura sessione si debba tenere e celebrare il giovedì dopo la seconda domenica di Quaresima, che cadrà il 26 del mese di febbraio? [Risposero: sì].
SESSIONE XVIII (26 febbraio 1562)
Decreto sulla scelta dei libri e sulla volontà di invitare tutti al concilio con salvacondotto.
Il sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi legati della sede apostolica, confidando non nelle risorse umane, ma nella protezione e nell’aiuto del signore nostro Gesù Cristo, che promise di dare alla sua chiesa le parole adatte e la sapienza (306), a questo principalmente tende: a poter ricondurre una buona volta la dottrina della fede cattolica - inquinata e appannata, in molti luoghi, dalle opinioni di molti, che la pensano in modo contrastante, - all’antica purezza e splendore, a riportare i costumi, lontani dall’antico modo di vivere, ad un comportamento migliore e a rivolgere il cuore dei padri verso i figli (307) e il cuore di questi verso i padri (308).
Poiché, dunque, esso ha dovuto costatare che in questo tempo il numero dei libri sospetti e pericolosi, nei quali si contiene una dottrina impura, da essi diffusa in lungo e in largo, è troppo cresciuto, - e ciò è stato il motivo per cui molte censure in varie province, e specialmente nella città di Roma, sono state stabilite con pio zelo, senza però che ad un male così grave e così pericoloso giovasse alcuna medicina, - questo sinodo ha disposto che un gruppo di padri scelti per lo studio di questo problema, considerasse diligentemente che cosa fosse necessario fare e, a suo tempo, ne riferissero allo stesso santo sinodo, perché esso possa più facilmente separare, come zizzania, le dottrine varie e peregrine (309) dal frumento della verità cristiana (310); e con maggiore opportunità prendere una deliberazione e stabilire qualche cosa di preciso su quelle questioni che sembreranno più opportune a togliere lo scrupolo dall’anima di parecchia gente e a rimuovere le cause di molti lamenti.
Esso desidera che tutte queste considerazioni vengano portate a conoscenza di chiunque, - ed intende farlo col presente decreto, - di modo che se qualcuno credesse che ciò che si riferisce ai libri e alle censure in parola, o alle altre cose che si dovranno trattare in questo concilio generale, lo riguarda in qualche modo, non dubiti di essere benignamente ascoltato dal santo sinodo.
E poiché lo stesso santo sinodo desidera con tutto il cuore e prega istantemente Dio per la pace della chiesa (311), affinché tutti, riconoscendo in terra la comune madre, che non può dimenticare coloro che ha partorito (312), glorifichino unanimi, ad una sola bocca, Dio e Padre del signore nostro Gesù Cristo (313), per la misericordia dello stesso Dio e Signore (314), esso invita tutti coloro che non hanno la comunione con noi e li esorta alla concordia e alla riconciliazione; che vengano a questo santo sinodo; che vogliano attenersi alla carità, che è il vincolo della perfezione (315), e portino con sé la pace di Cristo, che esulta nel loro cuore, alla quale sono chiamati in un solo corpo (316).
Ascoltando, perciò, questa voce non umana, ma dello Spirito santo, non vogliano indurire il loro cuore (317) non camminando secondo il loro sentimento (3l8), né piacendo a se stessi (319), siano scossi e si ravvedano ad una ammonizione così pia e così salutare della loro madre: poiché il santo sinodo, come li invita con ogni riguardo suggerito dalla carità, così li accoglierà.
Ha decretato, inoltre, lo stesso santo sinodo, che si possa concedere un pubblico salvacondotto nella congregazione generale e che esso abbia la stessa efficacia, la stessa forza e la stessa importanza che se fosse stato concesso e decretato in sessione pubblica.
Indizione della futura sessione.
Lo stesso sacrosanto concilio Tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi legati della santa sede, stabilisce e dispone che la prossima, futura sessione debba tenersi a celebrarsi il giovedì dopo la festa santissima dell’ascensione del Signore, che sarà il 14 del mese di maggio.
Salvacondotto dato ai Tedeschi nella congregazione generale del 4 marzo 1562.
Il sacrosanto, ecumenico, generale concilio Tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi legati della santa sede, promette solennemente... (320).
Si estende lo stesso salvacondotto alle altre nazioni.
Lo stesso concilio ecumenico e generale Tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi legati della sede apostolica, concede a tutti e singoli quegli altri che non hanno comunione di fede con noi, a qualsiasi regno, provincia, città, luogo appartengano, e in cui pubblicamente ed impunemente si predica, si insegna si crede diversamente da quanto ritiene la santa chiesa Romana, il salvacondotto nella stessa forma e con le stesse parole, con cui viene concesso ai Tedeschi.
SESSIONE XIX (14 maggio 1562)
Si rimanda la pubblicazione dei decreti.
Il sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi legati della sede apostolica, ha creduto bene, per alcuni giusti e ragionevoli motivi, prorogare - e di fatto proroga - fino alla feria quinta dopo la solennità del corpo di Cristo, che sarà il 4 giugno, quei decreti, che avrebbero dovuto essere approvati oggi nella presente sessione; e notifica a tutti che in quel giorno debba tenersi e celebrarsi la sessione.
Intanto bisogna pregare Dio e Padre del Signore nostro, autore della pace, perché voglia santificare i cuori di tutti, perché col suo aiuto il santo sinodo possa, ora e sempre, meditare a condurre a termine quelle cose che riguardano la sua lode e la sua gloria.
SESSIONE XX (5 giugno 1562)
Si proroga la pubblicazione dei decreti alla futura sessione, che viene indetta.
Il sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi legati della santa sede, a causa di varie difficoltà, sorte per diversi motivi, ed anche perché ogni cosa proceda del tutto come si conviene e con maggiore approfondimento e cioè perché le definizioni dommatiche siano trattate ed approvate assieme a quello che riguarda la riforma, ha deciso che ciò che si dovrà stabilire, sia in materia di riforma che in materia dottrinale, debba essere definito nella prossima sessione, che indice per il giorno 16 del prossimo mese di luglio.
Lo stesso santo sinodo potrà liberamente abbreviare o prorogare questo termine a suo arbitrio e volontà, come comprenderà essere utile all’andamento del concilio, anche in congregazione generale.
SESSIONE XXI (16 giugno 1562)
Dottrina della comunione sotto le due specie e dei fanciulli.
Proemio
Il sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza dei medesimi legati della sede apostolica, poiché per le arti dell’iniquissimo demonio sono state messe in giro, in diversi luoghi, cose mostruose sull’adorabile e santissimo sacramento dell’eucarestia, per cui in alcune province molti sembrano essersi allontanati dalla fede e dall’obbedienza della chiesa cattolica, crede che a questo punto debbano esporsi le verità che riguardano la comunione sotto le due specie e la comunione dei fanciulli.
Esso, quindi, proibisce assolutamente a tutti i fedeli cristiani di osare di credere, insegnare, predicare diversamente, in seguito, su questi argomenti, da quanto è stato spiegato e definito con questi decreti.
Capitolo I. I laici e i chierici che non celebrano non sono obbligati per disposizione divina a comunicarsi sotto le due specie.
Dichiara, dunque, ed insegna, lo stesso santo sinodo, istruito dallo Spirito santo, - che è spirito di sapienza e di intelletto, spirito di consiglio e di pietà (321) -, ed attenendosi al giudizio e all’uso della chiesa stessa, che i laici e i chierici che non celebrano, non sono obbligati da nessun precetto divino a ricevere il sacramento dell’eucarestia sotto le due specie, e che non si può assolutamente dubitare (senza diminuzione per la fede) che basti ad essi, per la salvezza, la comunione sotto una sola specie.
Poiché, anche se Cristo signore, nell’ultima cena istituì e diede agli apostoli questo sacramento sotto le specie del pane e del vino, non è detto, però, che quella istituzione e quella consegna voglia significare che tutti i fedeli per istituzione del Signore siano obbligati a ricevere l’una e l’altra specie.
Che poi la comunione sotto entrambe le specie sia comandata dal Signore, non si deduce neppure dal discorso di Giov. VI, comunque esso, secondo le varie interpretazioni dei santi padri e dottori, debba intendersi. Infatti, chi disse: Se non mangerete la carne del Figlio dell’uomo e non berrete il suo sangue, non avrete la vita in voi, disse pure: Se qualcuno mangerà di questo pane, vivrà in eterno (322). E Chi disse: Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, ha la vita eterna (323), disse anche: Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo; e finalmente chi disse: Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui (324), disse, tuttavia: Chi mangia questo pane, vive in eterno (325).
Capitolo II. Il potere della chiesa circa la distribuzione del sacramento dell’eucarestia.
Il concilio dichiara, inoltre, che la chiesa ha sempre avuto il potere di stabilire e mutare nella distribuzione dei sacramenti, salva la loro sostanza, quegli elementi che ritenesse di maggiore utilità per chi li riceve o per la venerazione degli stessi sacramenti, a seconda delle circostanze, dei tempi e dei luoghi. Cosa che l’apostolo sembra accennare chiaramente, quando dice: La gente ci ritenga servi di Cristo e dispensatori dei misteri di Dio (326). Ed è abbastanza noto che egli stesso si è servito di questo potere, sia in molte altre circostanze (327) che in relazione a questo stesso sacramento, quando, date alcune disposizioni circa l’uso di esso: Il resto, dice, lo disporrò quando verrò (328).
Perciò la santa madre chiesa, consapevole di questo suo potere nell’amministrazione dei sacramenti, anche se all’inizio della religione cristiana l’uso delle due specie non era stato infrequente, col progredire del tempo, tuttavia, mutato in larghissima parte della chiesa quell’uso, spinta da gravi e giusti motivi, approvò la consuetudine di dare la comunione solo sotto una sola specie e credette bene farne una legge, che non è lecito riprovare o cambiare a proprio capriccio, senza l’autorità della stessa chiesa.
Capitolo III. Sotto ognuna delle due specie si riceve Cristo tutto intero e il vero sacramento.
Il concilio dichiara, inoltre, che quantunque il nostro Redentore, com’è stato detto poco fa, abbia istituito e dato agli apostoli, nell’ultima cena, questo sacramento sotto due specie, bisogna tuttavia confessare che anche sotto una sola specie si riceve Cristo tutto intero e il vero sacramento, e che, per quanto riguarda il frutto, quelli che ricevono una sola specie non vengono defraudati di nessuna grazia necessaria alla salvezza.
Capitolo IV. I piccoli non sono obbligati alla comunione sacramentale.
Finalmente lo stesso santo sinodo insegna che i bambini che non hanno l’uso della ragione, non sono obbligati da alcuna necessità alla comunione sacramentale dell’eucarestia. Rigenerati, infatti, dal lavacro del battesimo (329) e incorporati a Cristo, non possono, a quell’età, perdere la grazia di figli di Dio, che hanno acquistato.
Non si deve, tuttavia, condannare l’antichità, se in qualche luogo ha conservato quest’uso. Come, infatti, quei padri santissimi dovettero avere un motivo plausibile, per l’indole di quei tempi, che giustificasse il loro modo d’agire, così bisogna credere che, senza dubbio, hanno agito in tal modo, senza pensare affatto che ciò fosse necessario alla salvezza.
CANONI SULLA COMUNIONE SOTTO LE DUE SPECIE E SULLA COMUNIONE DEI FANCIULLI
1. Se qualcuno dirà che tutti e singoli i fedeli cristiani devono ricevere l’una e l’altra specie del santissimo sacramento dell’eucarestia per divino precetto o perché sia necessario alla salvezza, sia anatema. 2. Chi dirà che la santa chiesa cattolica non sia stata addotta da giuste ragioni e da giusti motivi, a dare la comunione ai laici e a quei sacerdoti che non celebrano sotto una specie soltanto o che in ciò essa erri, sia anatema. 3. Se qualcuno negherà che sotto la sola specie del pane si riceve Cristo, fonte ed autore di tutte le grazie, tutto intero perché, come alcuni dicono falsamente, non è ricevuto sotto l’una e l’altra specie, secondo l’istituzione di Cristo, sia anatema. 4. Se qualcuno dirà che la comunione eucaristica è necessaria ai bambini anche prima che abbiano raggiunto l’età di ragione, sia anatema. Quanto ai due articoli, già proposti, ma non esaminati, e cioè: "Se i motivi da cui fu indotta la chiesa cattolica per dare la comunione ai laici e a quei sacerdoti che non celebrano solo sotto una specie, siano da considerarsi tali da non permettere ad alcuno l’uso del calice per alcuna ragione"; e: "Se, qualora sembrasse opportuno doversi concedere ad alcuna nazione o regno, per motivi giusti e conformi alla cristiana carità, l’uso del calice, debba concedersi sotto alcune condizioni: e quali siano queste condizioni", lo stesso santo sinodo ne rimanda l’esame e la conferma ad altro tempo, alla prima occasione, cioè, che ad esso si presenterà.
Decreto di riforma.
Introduzione
Lo stesso sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, riunito legittimamente nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi legati della sede apostolica, a lode di Dio onnipotente e a gloria della santa chiesa cattolica, crede bene stabilire, al presente, quanto segue, sul problema della riforma.
Canone I
Poiché dall’ordine ecclesiastico deve esulare qualsiasi sospetto di avarizia, i vescovi e gli altri che conferiscono gli ordini o i loro rappresentanti, anche se venisse offerto spontaneamente, non devono ricevere nulla con nessun pretesto; per il conferimento di qualunque ordine, - anche per la tonsura clericale -, per le lettere dimissorie o testimoniali, per il sigillo o per qualsiasi altro motivo.
Quanto ai notai, solo in quei posti dove non vi è la lodevole consuetudine di non prendere nulla, potranno ricevere per ogni lettera dimissoria o testimoniale la decima parte di uno scudo d’oro, purché non vi sia, già stabilito, un salario, per l’esercizio del loro ufficio. Né al vescovo potrà provenire su quanto percepisce il notaio un qualche guadagno, direttamente o indirettamente, per il conferimento degli ordini. Essi dovranno prestare la loro opera del tutto gratuitamente. Altrimenti il sinodo annulla e proibisce assolutamente le tasse, gli statuti, le consuetudini contrarie, anche immemorabili, che possono piuttosto essere chiamate abusi e corruzioni, e che favoriscono la triste simonia.
Quelli che agissero diversamente, sia col dare che col ricevere, oltre la divina vendetta, incorrano ipso facto nelle pene stabilite dal diritto.
Canone II
Poiché non è conveniente che quelli che sono entrati al servizio di Dio, con disonore del loro ordine debbano mendicare o esercitare un mestiere ignobile come mezzo di guadagno e poiché è noto che moltissimi, in moltissime parti, vengono ammessi ai sacri ordini senza alcuna selezione, ed affermano, con arti e menzogne, di avere un beneficio ecclesiastico o mezzi sufficienti, il santo sinodo stabilisce che in futuro nessun chierico secolare, anche se adatto per costumi, scienza ed età, venga promosso ai sacri ordini, se prima non risulti legittimamente che egli ha il pacifico possesso di un beneficio ecclesiastico, che gli sia sufficiente per un onesto sostentamento.
Né potrà rinunziare a questo beneficio, se non facendo menzione che è stato promosso a titolo di quel beneficio; e la rinunzia non sia accettata, se non risulterà che possa vivere tranquillamente con altri mezzi; altrimenti la rinunzia sia nulla.
Quanto a quelli che hanno un patrimonio o una pensione, non potranno essere ordinati, in futuro, se non quelli che il vescovo giudicherà doversi assumere per la necessità o per la comodità delle sue chiese e non senza essersi prima ben assicurato che quel patrimonio e quella pensione essi li hanno davvero, e che sono sufficienti a sostentarli. Questi, inoltre, non potranno, in seguito, esser alienati, o estinti, o ceduti in alcun modo senza licenza del vescovo, fino a che non abbiano avuto un beneficio ecclesiastico sufficiente, o abbiano donde possono vivere. In ciò si rinnovano le pene degli antichi canoni.
Canone III
Dato che i benefici sono stati costituiti per assicurare il culto divino e compiere i doveri ecclesiastici, perché in nessun modo il culto divino languisca, ma gli venga reso il dovuto rispetto in ogni cosa, questo santo sinodo stabilisce che nelle chiese, sia cattedrali che collegiate, in cui non vi sono distribuzioni quotidiane o in cui siano talmente esigue da essere probabilmente trascurate, vi si debba destinare la terza parte dei frutti e di qualsiasi provento ed introito, tanto delle dignità che dei canonicati, dei personati, delle porzioni e degli uffici e si debba trasformare in distribuzioni quotidiane. Queste saranno divise proporzionalmente fra quelli che hanno le dignità e gli altri presenti ai divini uffici, secondo la divisione che dovrà essere fatta dal vescovo, anche come delegato della sede apostolica, in occasione della prima percezione dei frutti. Restano salve, naturalmente, le consuetudini di quelle chiese, nelle quali quelli che non risiedono o che non servono nei divini uffici, non percepiscono nulla o meno di un terzo. Tutto ciò, non ostante qualsiasi esenzione, qualsiasi altra consuetudine, anche immemorabile e qualsiasi appello. Qualora la contumacia di quelli che non servono cresca, sia lecito procedere contro di essi secondo quanto dispongono il diritto e i sacri canoni.
Canone IV
I vescovi, anche come delegati della sede apostolica, in tutte le chiese parrocchiali, o battesimali, nelle quali il popolo è talmente numeroso, che un solo rettore non basta ad amministrare i sacramenti della chiesa e a compiere il culto divino, costringano i rettori o gli altri, a cui tocca, ad associarsi tanti sacerdoti, in questo ufficio, quanti siano sufficienti a dare i sacramenti e a compiere il servizio divino.
In quelle chiese, poi, nelle quali per la distanza o la difficoltà dei luoghi i parrocchiani non possono recarsi a ricevere i sacramenti o ad assistere ai divini uffici se non con grande incomodo, anche se i pastori fossero contrari, possono costituire nuove parrocchie, secondo quanto prescrive la costituzione di Alessandro III, che inizia con le parole: Ad audientiam. A quei sacerdoti, inoltre, che per la prima volta devono esser preposti alle chiese di nuova erezione, venga assegnata, a giudizio del vescovo, una giusta porzione dei frutti, che in qualsiasi modo appartengono alla chiesa madre. Se fosse necessario, potrà costringere il popolo a provvedere a ciò che è necessario per il sostentamento di questi sacerdoti, non ostante qualsiasi riserva, generale o particolare su queste chiese. Queste ordinazioni, inoltre, ed erezioni non potranno esser tolte o impedite da qualsiasi provvista, anche in forza di una rinuncia o di qualsiasi altra deroga o sospensione.
Canone V
Perché anche lo stato delle chiese, in cui si compiono gli uffici divini, sia conservato decorosamente, i vescovi, anche come delegati della santa sede, - nella forma del diritto e senza pregiudizio di chi le ha - potranno fare unioni perpetue di qualsiasi chiesa parrocchiale e battesimale e di altri benefici, con o senza cura d’anime, con altri benefici curati, a causa della loro povertà e negli altri casi permessi dal diritto, anche se tali chiese o benefici fossero riservati in modo generico o specifico.
Queste unioni non potranno neppure esser revocate o in qualche modo infrante, in forza di qualsiasi provvista, anche a motivo di rinunzia, di deroga, o di sospensione.
Canone VI
Poiché i rettori di chiese illetterati ed imperiti sono meno adatti ai divini uffici ed altri, per la loro vita disonesta, piuttosto che edificare distruggono, i vescovi, in quanto delegati della sede apostolica, potranno assegnare a quelli che sono illetterati ed imperiti - se, d’altronde, conducono vita onesta - dei coadiutori o dei vicari temporanei e destinare ad essi parte dei frutti per un onesto sostentamento, o provvedere ad essi in altro modo, senza alcuna ammissione d’appello o di esenzione.
Reprimano, invece, e castighino, dopo averli ammoniti, quelli che vivono disonestamente e scandalosamente. Se poi continuassero, incorreggibili, nella loro malvagità, avranno facoltà di privarli dei loro benefici, secondo le prescrizioni dei sacri canoni, senza alcuna possibilità di appello e di esenzione.
Canone VII
Bisogna avere molta cura anche di questo: che ciò che è destinato ai sacri ministeri, col passare del tempo non vada affievolendo e non se ne perda dagli uomini la memoria. Quindi i vescovi, anche in qualità di delegati della sede apostolica, potranno trasferire a loro volontà i benefici semplici - anche di diritto di patronato, - da quelle chiese che per vecchiezza od altro motivo fossero andate in rovina e non potessero per mancanza di mezzi essere restaurate, alle chiese madri o ad altre chiese degli stessi luoghi o di luoghi vicini, dopo aver convocato quelli cui la cosa interessa. In queste chiese erigano altari e cappelle sotto le stesse invocazioni o li trasferiscano in altari o cappelle già erette, con tutti gli emolumenti e gli oneri, che gravavano sulle chiese originarie.
Procurino anche di rifare e di restaurare le chiese parrocchiali cadute, anche se fossero di diritto di patronato, ciò, coi frutti e proventi di qualsiasi natura, che in qualsiasi modo appartengono alle stesse chiese. Se questi non bastassero, inducano con ogni mezzo opportuno tutti i patroni e quelli che percepiscono qualche frutto da queste chiese, o, in mancanza di questi, i loro parrocchiani, perché compiano questo loro dovere, senza che si possa addurre alcun appello, esenzione o altra cosa in contrario.
Nel caso che tutti fossero molto poveri, siano trasferiti alle chiese madri o a quelle più vicine, con facoltà di destinare tanto le suddette chiese parrocchiali, quanto le altre che fossero in cattivo stato, ad usi profani, ma non ignobili, lasciandovi una croce.
Canone VIII
È giusto che tutto quello che riguarda il culto di Dio nella diocesi debba essere curato dall’ordinario e, se necessario, da lui provveduto.
Ogni anno, quindi, i monasteri dati in commenda, chiamati anche abbazie, priorati, prepositure, in cui non fiorisce l’osservanza della regola, ed inoltre i benefici, sia con cura d’anime che senza, secolari e regolari in qualsivoglia maniera dati in commenda, anche esenti, siano visitati dai vescovi, anche in qualità di delegati della sede apostolica.
Curino pure, gli stessi vescovi, con opportuni rimedi, anche col sequestro dei frutti, che le cose che hanno bisogno di rinnovamento o di restauro, siano rifatte, e chela cura delle anime, se fosse annessa ad esse o a quello che con esse è connesso, ed altri doveri inerenti siano esattamente soddisfatti, non ostante qualsiasi appello, privilegio, consuetudini, - anche prescritte ab immemorabili, - qualsiasi diritto dei conservatori, decisione e proibizione dei giudici.
Se in essi, invece, fosse viva la osservanza delle regole, i vescovi facciano in modo, che i superiori di tali regolari conducano la vita conforme alle loro regole e le facciano osservare e tengano a freno, nel compimento del dovere, i loro dipendenti e li guidino. E se, dopo essere stati ammoniti, non li visitassero entro sei mesi e non li correggessero, allora gli stessi vescovi, anche come delegati della sede apostolica, potranno visitarli e correggerli, come potrebbero farlo gli stessi superiori secondo le loro regole. Ogni appello, privilegio, esenzione sarà impossibile e non servirà a nulla.
Canone IX
Dai diversi concili anteriori: dal Lateranense (330), da quello di Lione, da quello di Vienne (331), sono stati decisi molti rimedi contro gli indegni abusi dei raccoglitori di elemosine. Questi, però, in seguito, sono stati resi inutili, anzi si deve constatare che la loro malizia cresce talmente ogni giorno, con scandalo enorme e lamentele di tutti i fedeli, da doversi disperare assolutamente che possano in qualunque modo correggersi.
Si stabilisce, perciò che d’ora in poi, in qualsiasi parte del mondo cristiano sia del tutto abolito il loro nome e l’uso e che in nessun modo sia permesso di esercitare questo ufficio, non ostante i privilegi concessi alle chiese, ai monasteri, agli ospedali, ai luoghi pii, e a qualsiasi persona, di qualunque grado, stato e dignità e non ostante qualsiasi consuetudine, anche immemorabile.
Quanto alle indulgenze e ad altre grazie spirituali, di cui non per questo i fedeli cristiani devono esser privati, si dispone che in avvenire debbano esser pubblicate dagli ordinari del luogo al popolo a tempo debito, servendosi d due membri del capitolo, cui viene data anche la facoltà di raccogliere con scrupolo le elemosine e gli aiuti della carità che vengono loro offerti, senza ricevere affatto alcun compenso. Così intenderanno tutti, veramente, che questi celesti tesori della chiesa vengono usati non per guadagno, ma per alimento della pietà.
Decreto di indizione della futura sessione.
Il sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, riunito legittimamente nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi legati della sede apostolica, ha stabilito e disposto che la prossima futura sessione debba tenersi e celebrarsi il giovedì dopo l’ottava della festa della natività della beata Maria vergine, che sarà il giorno 17 del mese di settembre prossimo futuro.
Ciò, tuttavia, si deve intendere nel senso che esso possa ed abbia facoltà di poter abbreviare o prolungare liberamente a suo arbitrio e volontà questo termine e quello che sarà assegnato in futuro ad ogni sessione, anche in una congregazione generale, come crederà utile all’andamento del concilio.
SESSIONE XXII (17 settembre 1562)
Dottrina e canoni sul santissimo sacrificio della messa.
Il sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, riunito legittimamente nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi legati della sede apostolica, perché sia mantenuta nella chiesa cattolica e conservata nella sua purezza l’antica, assoluta, e sotto qualsiasi aspetto perfetta dottrina del grande mistero dell’eucarestia contro gli errori e le eresie, illuminato dallo Spirito santo, insegna, dichiara e intende che su essa, come vero e singolare sacrificio, sia predicato ai popoli cristiani quanto segue.
Capitolo I
Poiché sotto l’antico testamento (secondo la testimonianza dell’apostolo Paolo (332)) per l’insufficienza del sacerdozio levitico, non vi era perfezione, fu necessario - e tale fu la disposizione di Dio, padre delle misericordie, - che sorgesse un altro sacerdote secondo l’ordine di Melchisedech, e cioè il signore nostro Gesù Cristo, che potesse condurre ad ogni perfezione tutti quelli che avrebbero dovuto essere santificati. Questo Dio e Signore nostro, dunque, anche se una sola volta (333) si sarebbe immolato sull’altare della croce, attraverso la morte, a Dio Padre, per compiere una redenzione eterna; perché, tuttavia, il suo sacerdozio non avrebbe dovuto tramontare con la morte, nell’ultima cena, la notte in cui fu tradito (334), per lasciare alla chiesa, sua amata sposa, un sacrificio visibile (come esige l’umana natura), con cui venisse significato quello cruento che avrebbe offerto una sola volta sulla croce, prolungandone la memoria fino alla fine del mondo, e la cui efficacia salutare fosse applicata alla remissione di quelle colpe che ogni giorno commettiamo; egli, dunque, dicendosi costituito sacerdote in eterno secondo l’ordine di Melchisedech (335), offrì a Dio padre il suo corpo e il suo sangue sotto le specie del pane e del vino, e lo diede, perché lo prendessero, agli apostoli (che in quel momento costituiva sacerdoti del nuovo testamento) sotto i simboli delle stesse cose (del pane, cioè, e del vino), e comandò ad essi e ai loro successori nel sacerdozio che l’offrissero, con queste parole: Fate questo in memoria di me (336), ecc., come sempre le ha intese ed ha insegnato la chiesa cattolica.
Celebrata, infatti, l’antica Pasqua, - che la moltitudine dei figli di Israele immolava in ricordo dell’uscita dall’Egitto -, istituì la nuova Pasqua, e cioè se stesso, da immolarsi dalla chiesa per mezzo dei suoi sacerdoti sotto segni visibili, in memoria del suo passaggio da questo mondo al Padre, quando ci redense con l’effusione del suo sangue, ci strappò al potere delle tenebre e ci trasferì nel suo regno (337).
Ed è questa quell’offerta pura, che non può essere contaminata da nessuna indegnità o malizia di chi la offre; che il Signore per mezzo di Malachia (338) predisse che sarebbe stata offerta in ogni luogo, pura, al suo nome che sarebbe stato grande fra le genti; e a cui non oscuramente sembra alludere l’apostolo Paolo, scrivendo ai Corinti, quando dice (339): che non possono divenire partecipi della mensa del Signore, quelli che si sono contaminati, partecipando alla mensa dei demoni. E per "mensa" nell’uno e nell’altro luogo intende (certamente) l’altare.
Questa, finalmente, è quella che al tempo della natura e della legge, era raffigurata con le diverse varietà dei sacrifici: essa che raccoglie in sé tutti i beni significati da quei sacrifici, come perfezionamento e compimento di tutti essi.
Capitolo II
E poiché in questo divino sacrificio, che si compie nella messa, è contenuto e immolato in modo incruento lo stesso Cristo, che si immolò una sola volta cruentemente sull’altare della croce, il santo sinodo insegna che questo sacrificio è veramente propiziatorio, e che per mezzo di esso - se di vero cuore e con retta fede, con timore e riverenza ci avviciniamo a Dio contriti e pentiti - noi possiamo ottenere misericordia e trovare grazia in un aiuto propizio (340).
Placato, infatti, da questa offerta, il Signore, concedendo la grazia e il dono della penitenza, perdona i peccati e le colpe anche gravi. Si tratta, infatti, della stessa, identica vittima e lo stesso Gesù la offre ora per mezzo dei sacerdoti, egli che un giorno si offrì sulla croce. Diverso è solo il modo di offrirsi. E i frutti di quella oblazione (di quella cruenta) vengono percepiti abbondantemente per mezzo di questa, incruenta, tanto si è lontani dal pericolo che con questa si deroghi a quella.
È per questo motivo che giustamente, secondo la tradizione degli apostoli, essa viene offerta non solo per i peccati, le pene, le soddisfazioni ed altre necessità dei fedeli viventi, ma anche per i fedeli defunti in Cristo, non ancora del tutto purificati.
Capitolo III
E quantunque la chiesa usi talvolta offrire messe in onore e in memoria dei santi, essa, tuttavia, insegna che non ad essi viene offerto il sacrificio, ma solo a Dio, che li ha coronati.
Per cui, il sacerdote non è solito dire: Offro a te il sacrificio, Pietro e Paolo (341); ma ringrazio Dio per le loro vittorie, chiede il loro aiuto: perché vogliano intercedere per noi in cielo, coloro di cui celebriamo la memoria qui, sulla terra (342).
Capitolo IV
E poiché le cose sante devono essere trattate santamente, e questo è il sacrificio più santo, la chiesa cattolica, perché esso potesse essere offerto e ricevuto degnamente e con riverenza, ha stabilito da molti secoli il sacro canone (343), talmente puro da ogni errore, da non contenere niente, che non profumi estremamente di santità e di pietà, e non innalzi a Dio la mente di quelli che lo offrono, formato com’è dalle parole stesse del Signore, da quanto hanno trasmesso gli apostoli e istituito piamente anche i santi pontefici.
Capitolo V
E perché la natura umana è tale, che non facilmente viene tratta alla meditazione delle cose divine senza piccoli accorgimenti esteriori, per questa ragione la chiesa, pia madre, ha stabilito alcuni riti, che cioè, qualche tratto nella messa, sia pronunziato a voce bassa, qualche altro a voce più alta. Ha stabilito, similmente, delle cerimonie, come le benedizioni mistiche; usa i lumi, gli incensi, le vesti e molti altri elementi trasmessi dall’insegnamento e dalla tradizione apostolica, con cui venga messa in evidenza la maestà di un sacrificio così grande, e le menti dei fedeli siano attratte da questi segni visibili della religione e della pietà, alla contemplazione delle altissime cose, che sono nascoste in questo sacrificio.
Capitolo VI
Desidererebbe certo, il sacrosanto sinodo, che in ogni messa i fedeli che sono presenti si comunicassero non solo con l’affetto del cuore, ma anche col ricevere sacramentalmente l’eucarestia, perché potesse derivarne ad essi un frutto più abbondante di questo santissimo sacrificio.
E tuttavia, se ciò non sempre avviene, non per questo essa condanna come private e illecite quelle messe, nelle quali solo il sacerdote si comunica sacramentalmente, ma le approva e quindi le raccomanda, dovendo ritenersi anche quelle, messe veramente comuni, sia perché il popolo in esse si comunica spiritualmente, sia perché vengono celebrate dal pubblico ministro della chiesa, non solo per sé, ma anche per tutti i fedeli, che appartengono al corpo di Cristo.
Capitolo VII
Il santo sinodo ricorda poi, che la chiesa ha comandato che i sacerdoti mischiassero dell’acqua col vino, nell’offrire il calice, sia perché si ritiene che Cristo signore abbia fatto così e poi anche perché dal suo fianco uscì insieme acqua e sangue (344): mistero che si commemora con questa mescolanza.
E poiché con le acque, nell’apocalisse del beato Giovanni vengono indicati i popoli (345), con ciò viene rappresentata l’unione dello stesso popolo fedele col capo, Cristo.
Capitolo VIII
Anche se la messa contiene abbondante materia per l’istruzione del popolo cristiano, tuttavia non è sembrato opportuno ai padri che dovunque essa fosse celebrata nella lingua del popolo.
Pur ritenendo, quindi, dappertutto l’antico rito di ogni chiesa, approvato dalla santa chiesa Romana, madre e maestra di tutte le chiese, perché, però, le pecore di Cristo non muoiano di fame, e i fanciulli chiedano il pane senza che vi sia chi possa loro spezzarlo (346), il santo sinodo comanda ai pastori e a tutti quelli che hanno la cura delle anime, di spiegare frequentemente, durante la celebrazione delle messe, personalmente o per mezzo di altri, qualche cosa di quello che si legge nella messa e, tra le altre cose, qualche verità di questo santissimo sacrificio, specie nei giorni di domenica e festivi.
Capitolo IX
Ma poiché in questo tempo sono stati disseminati molti errori, e molte cose si insegnano e vengano disputate da molti contro questa antica fede, fondata nel sacrosanto vangelo, sulle tradizioni degli apostoli e sulla dottrina dei santi padri, il sacrosanto sinodo, dopo molte e gravi discussioni su queste questioni, fatte con matura riflessione, per consenso unanime di tutti i padri ha stabilito di condannare ciò che è contrario a questa purissima fede e sacra dottrina e di eliminarlo dalla chiesa, con i canoni che seguono.
CANONI SUL SANTISSIMO SACRIFICIO DELLA MESSA
1. Se qualcuno dirà che nella messa non si offre a Dio un vero e proprio sacrificio, o che essere offerto non significa altro se non che Cristo ci viene dato a mangiare, sia anatema.
2. Se qualcuno dirà che con quelle parole: Fate questo in memoria di me (347), Cristo non ha costituito i suoi apostoli sacerdoti o che non li ha ordinati perché essi e gli altri sacerdoti offrissero il suo corpo e il suo sangue, sia anatema.
3. Se qualcuno dirà che il sacrificio della messa è solo un sacrificio di lode e di ringraziamento, o la semplice commemorazione del sacrificio offerto sulla croce, e non propiziatorio; o che giova solo a chi lo riceve; e che non si deve offrire per i vivi e per i morti, per i peccati, per le pene, per le soddisfazioni, e per altre necessità, sia anatema.
4. Se qualcuno dirà che col sacrificio della messa si bestemmia contro il sacrificio di Cristo consumato sulla croce; o che con esso si deroga all’onore di esso, sia anatema.
5. Chi dirà che celebrare messe in onore dei santi e per ottenere la loro intercessione presso Dio, come la chiesa intende, è un’impostura, sia anatema.
6. Se qualcuno dirà che il canone della messa contiene degli errori, e che, quindi, bisogna abolirlo, sia anatema.
7. Se qualcuno dirà che le cerimonie, le vesti e gli altri segni esterni, di cui si serve la chiesa cattolica nella celebrazione delle messe, siano piuttosto elementi adatti a favorire l’empietà, che manifestazioni di pietà, sia anatema.
8. Se qualcuno dirà che le messe, nelle quali solo il sacerdote si comunica sacramentalmente, sono illecite e, quindi, da abrogarsi, sia anatema.
9. Se qualcuno dirà che il rito della chiesa Romana, secondo il quale parte del canone e le parole della consacrazione si profferiscono a bassa voce, è da riprovarsi; o che la messa debba essere celebrata solo nella lingua del popolo; o che nell’offrire il calice non debba esser mischiata l’acqua col vino, perché ciò sarebbe contro l’istituzione di Cristo, sia anatema.
Decreto su ciò che bisogna osservare ed evitare nella celebrazione delle messe.
Quanta cura sia necessaria, perché il sacrosanto sacrificio della messa sia celebrato con ogni religiosità e venerazione, ognuno potrà facilmente capirlo, se rifletterà che nella sacra scrittura viene detto ‘maledetto’ chi compie l’opera di Dio con negligenza (348) E Se dobbiamo confessare che nessun’altra azione possa essere compiuta dai fedeli cristiani così santa e così divina, come questo tremendo mistero, con cui dai sacerdoti ogni giorno si immola a Dio sull’altare quell’ostia vivificante, per la quale siamo stati riconciliati con Dio padre, appare anche chiaro che si deve usare ogni opera e diligenza, perché esso venga celebrato con la più grande mondezza e purezza interiore del cuore, e con atteggiamento di esteriore devozione e pietà.
E poiché, sia per colpa del tempo che per negligenza e malvagità degli uomini, si sono introdotti molti elementi alieni dalla dignità di un tanto sacramento, perché sia restituito il dovuto onore e culto, a gloria di Dio e ad edificazione del popolo fedele, questo santo sinodo stabilisce che i vescovi ordinari si diano cura e siano tenuti a proibire e a togliere di mezzo tutto ciò che hanno introdotto o l’avarizia, che è servizio degli idoli (349), o l’irriverenza, che si può difficilmente separare dall’empietà, o la superstizione, falsa imitazione della vera pietà.
E, per dirla in breve, prima di tutto - per quanto riguarda l’avarizia, - essi proibiscano assolutamente qualsiasi compenso, i patti e tutto ciò che viene dato per celebrare le nuove messe; ed inoltre quelle, più che richieste, importune e grette esazioni di elemosine; ed altre cose simili, che non sono molto lontane, se non proprio dalla macchia della simonia, certo da traffici volgari.
In secondo luogo, per evitare l’irriverenza, ognuno, nella sua diocesi, proibisca che qualsiasi prete girovago e sconosciuto possa celebrare la messa. A nessuno, inoltre, che abbia commesso un delitto pubblico e notorio, permettano che possa servire al santo altare, o assistere alla santa messa; e neppure che in case private, e, in genere, fuori della chiesa e degli oratori destinati solo al culto divino da designarsi e visitarsi dagli ordinari - questo santo sacrificio sia celebrato da qualsiasi secolare o regolare, e senza che prima i presenti, in atteggiamento composto, mostrino di assistere non solo col corpo, ma anche con la mente e con affetto devoto del cuore.
Bandiscano, poi, dalle chiese quelle musiche in cui, con l’organo o col canto, si esegue qualche cosa di meno casto e di impuro; e similmente tutti i modi secolari di comportarsi, i colloqui vani e, quindi, profani, il camminare, il fare strepito, lo schiamazzare, affinché la casa di Dio sembri, e possa chiamarsi davvero, casa di preghiera (350).
Da ultimo, perché non si dia occasione di superstizione, con editto e con minacce di pene facciano in modo che i sacerdoti non celebrino se non nelle ore stabilite e che nella celebrazione delle messe non seguano riti o cerimonie, e dicano preghiere diverse da quelle che sono state approvate dalla chiesa e accettate da un uso consueto e lodevole. Tengano lontano assolutamente dalla chiesa l’uso di un certo numero di messe e di candele, inventato più da un culto superstizioso, che dalla vera religione. E insegnino al popolo quale sia e da che principalmente provenga il frutto così celeste e così prezioso di questo santissimo sacrificio.
Lo ammoniscano anche che si rechi frequentemente nella propria parrocchia, almeno nei giorni di domenica e nelle feste più solenni.
Tutte queste cose, che abbiamo sommariamente enumerato, vengono proposte a tutti gli ordinari in tal modo, che non solo esse, ma qualsiasi altra cosa che abbia attinenza con quanto veniamo dicendo, con quel potere che ad essi viene conferito dal sacrosanto sinodo ed anche come delegati della sede apostolica, essi le proibiscano, le comandino, le correggano, le stabiliscano, e spingano il popolo fedele ad osservarle inviolabilmente con le censure ecclesiastiche e con altre pene, che potranno essere stabilite a loro giudizio. Tutto ciò, non ostante i privilegi, le esenzioni; gli appelli e le consuetudini di qualsiasi natura.
Decreto di riforma.
Lo stesso sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi legati della sede apostolica, perché l’opera della riforma prosegua, ha creduto bene, nella presente sessione, di stabilire quanto segue.
Canone I
Non vi è altra cosa che spinga più assiduamente e maggiormente gli altri alla pietà e al culto di Dio, della vita e dell’esempio di coloro che si sono dedicati al divino ministero. Vedendoli, infatti, sollevati dalle cose del mondo su di un mondo più alto, gli altri guardano ad essi come ad uno specchio e da essi traggono l’esempio da imitare. È assolutamente necessario, perciò, che i chierici, chiamati ad avere Dio in sorte, diano alla loro vita, ai loro costumi, al loro abito, al loro modo di comportarsi, di camminare, di parlare e a tutte le altre loro azioni, un tono tale, da non presentare nulla che non sia grave, moderato, e pieno di religiosità. Fuggano anche le mancanze leggere, che in essi sembrerebbero grandissime, perché le loro azioni possano ispirare a tutti venerazione.
Quanto più queste cose sono di utilità e di ornamento nella chiesa di Dio, tanto più devono osservarsi diligentemente. Il santo sinodo dispone pertanto che i provvedimenti che in altro tempo furono presi salutarmente e abbondantemente dai sommi pontefici e dai sacri concili circa la vita, l’onestà, la cultura, la dottrina dei chierici, o quanto stabilirono doversi evitare riguardo al lusso, ai banchetti, ai balli, ai dadi, ai giochi e a qualsiasi altra mancanza, ed anche alle occupazioni secolari, vengano osservati in futuro sotto la minaccia delle stesse pene, o magari anche più gravi, a giudizio dell’ordinario. L’appello non potrà sospendere l’esecuzione di questo decreto, che riguarda la correzione dei costumi. Se poi si accorgessero che qualcuna di queste prescrizioni è andata in desuetudine, facciano di tutto per richiamarle in uso e perché siano osservate diligentemente da tutti. Tutto ciò, non ostante qualsiasi consuetudine, perché non debbano essi stessi scontare una pena adeguata, testimone Dio, per la trascuratezza nel correggere i sudditi.
Canone II
Chiunque, in futuro, sarà eletto alle chiese cattedrali, non solo dovrà esser pienamente in regola per ciò che riguarda la nascita, l’età, i costumi, la vita e per tutti gli altri requisiti richiesti dai sacri canoni, ma dev’essere costituito nell’ordine sacro già da almeno sei mesi. Le informazioni relative, qualora non si abbiano affatto in curia o siano recenti, vengano assunte dai legati della sede apostolica o dai nunzi delle province, o dall’ordinario, o, in mancanza di questi, dagli ordinari più vicini.
Oltre a queste qualità, egli abbia tale scienza da poter soddisfare a quanto richiede l’ufficio che gli si impone. Prima, quindi, dovrà essere stato meritatamente promosso maestro in una Università o dottore o licenziato in sacra teologia o in diritto canonico; o dovrà risultare idoneo ad insegnare agli altri da un pubblico attestato di qualche accademia. Se poi si trattasse di un religioso, dovrà avere un attestato simile dai superiori del suo ordine. Quelli cui si è accennato e da cui dovranno essere assunte queste informazioni o testimonianze, sono tenuti a fornirle fedelmente e gratuitamente. Diversamente, sappiano di aver un gran peso sulla coscienza e di andare incontro alla vendetta di Dio e dei loro superiori.
Canone III
I vescovi, anche come delegati della sede apostolica, potranno detrarre la terza parte dei frutti e dei proventi di qualsiasi natura di tutte le dignità, dei personati, degli uffici delle chiese cattedrali o collegiate, per le distribuizioni - da assegnarsi a loro arbitrio -; di modo che quelli che le hanno, qualora non adempiano personalmente il competente servizio di ogni giorno, secondo la forma che sarà prescritta dagli stessi vescovi, perdano la distribuzione di quel giorno, e non acquistino la proprietà di essa in nessun modo; ma sia destinata, se ne ha bisogno, alla fabbrica della chiesa, o ad altro luogo pio, ad arbitrio dell’ordinario.
Qualora la loro contumacia cresca, procedano contro di essi secondo quanto stabiliscono i sacri canoni. Se a qualcuna delle dignità accennate non compete, nelle chiese cattedrali o collegiate, di diritto o per consuetudine, la giurisdizione, l’amministrazione, o un ufficio, ma vi siano in diocesi, fuori di città, cure d’anime alle quali voglia attendere colui che ha la dignità, in questo caso, per tutto il tempo in cui egli risiederà o compirà il suo ufficio di amministratore nella chiesa dov’è la cura d’anime, sia considerato come presente e come se assistesse ai divini uffici nelle chiese cattedrali o collegiate.
Quanto veniamo dicendo deve intendersi stabilito per quelle chiese, nelle quali non vi è alcuna consuetudine o prescrizione, per cui le dignità che non soddisfano al loro ufficio perdano la terza parte dei suddetti frutti e proventi. Quanto stabiliamo, dovrà valere non ostante le consuetudini, anche immemorabili, le esenzioni, le costituzioni, anche se fossero state confermate con giuramento e da qualsiasi autorità.
Canone IV
Chiunque, addetto agli uffici divini in una chiesa cattedrale o collegiata, secolare o regolare, non abbia ricevuto almeno l’ordine del suddiaconato, non abbia in queste chiese voce in capitolo, anche se questo gli venga concesso dagli altri.
Quelli, poi, che hanno dignità, personati, uffici, prebende, porzioni e qualsiasi altro beneficio in queste chiese, o che l’avranno in seguito, cui fossero annessi oneri vari, e cioè di dire o cantare la messa, il vangelo o le epistole, qualsiasi privilegio essi abbiano, di qualsiasi esenzione, prerogativa, nobiltà di famiglia essi godano, siano tenuti, cessando i giusto impedimento, a ricevere entro un anno gli ordini richiesti. Diversamente incorreranno nelle pene stabilite dalla costituzione del concilio di Vienne, che comincia: Ut ii, qui... (351), che si rinnova col presente decreto.
E i vescovi li costringano ad esercitare personalmente questi ordini nei giorni stabiliti e a compiere tutti gli altri uffici che devono prestare per il culto divino, sotto minaccia delle stesse pene, ed anche di altre più gravi, da imporsi a loro giudizio. In futuro, poi, non venga fatta una provvista, se non a favore di quelli dei quali si conoscono per esperienza l’età e le altre doti richieste; altrimenti la provvista sia invalida.
Canone V
Le dispense da qualsiasi autorità concesse, se devono consegnarsi fuori della curia Romana, si rimettano agli ordinari di coloro che le hanno chieste.
Quelle poi che si concedono come grazia, non sortiranno il loro effetto, se prima essi, come delegati della sede apostolica, sommariamente e in forma extra giudiziale, non avranno la certezza che le preghiere addotte non sono viziate dal difetto di reticenza o falsità.
Canone VI
Nelle commutazioni delle ultime volontà, - che non devono aver luogo se non per giusto e necessario motivo - i vescovi, come delegati della sede apostolica, sommariamente e senza formale giudizio, si accertino, prima che i predetti cambiamenti siano mandati ad esecuzione, che nelle suppliche addotte non è stato detto nulla con reticenza della verità o con la narrazione di cose false.
Canone VII
I legati e i nunzi apostolici, i patriarchi, i primati e metropoliti, negli appelli ad essi interposti in qualunque causa, sia nell’accogliere gli appelli stessi, sia nel concedere le difese dopo l’appello, sono tenuti ad osservare la forma ed il contenuto delle sacre costituzioni, e specialmente di quella di Innocenzo IV, che comincia: Romana (352). Qualsiasi consuetudine, anche immemorabile, qualsiasi stile o privilegio in contrario, non serviranno a nulla. Altrimenti le inibizioni, i processi e quanto ne sia conseguito siano ipso iure nulli.
Canone VIII
I vescovi, anche come delegati della sede apostolica, nei casi concessi dal diritto, saranno gli esecutori di tutte le disposizioni pie, sia di quelle che sono espressione delle ultime volontà, che di quelle tra vivi. Abbiano la facoltà di visitare gli ospedali, i collegi di qualsiasi specie, le confraternite laicali, anche quelle che chiamano ‘scuole’ o con qualsiasi altro nome; non però quelle che sono sotto la immediata protezione dei re, senza loro espressa licenza.
Per dovere d’ufficio, inoltre, e secondo le prescrizioni dei sacri canoni, essi s’informino delle elemosine dei monti di pietà o di carità, dei luoghi pii, comunque essi si chiamino, anche se la cura di questi pii luoghi sia affidata ai laici e godano del privilegio dell’esenzione; facciano eseguire tutto ciò che riguarda il culto di Dio e la salvezza delle anime, o che è stato istituito per il sostentamento dei poveri.
Tutto ciò, non ostante qualsiasi consuetudine, anche immemorabile, privilegio, o statuto.
Canone IX
Gli amministratori - sia ecclesiastici che laici - della fabbrica di qualsiasi chiesa, anche cattedrale, di un ospedale, di una confraternita, delle elemosine, dei monti di pietà, e di qualunque luogo pio, siano obbligati a rendere conto, ogni anno, all’ordinario della loro amministrazione, aboliti qualsiasi consuetudine e privilegio in contrario, a meno che, per caso, nella costituzione e nell’ordinamento di tale chiesa o fabbrica non sia stato disposto diversamente.
Che se per consuetudine o per privilegio, o anche per qualche disposizione locale, si dovesse rendere conto ad altri, a ciò deputati, con questi sia chiamato anche l’ordinario. Deliberazioni prese diversamente saranno del tutto inutili per gli amministratori.
Canone X
Dato che dalla ignoranza dei notai sorgono molti danni e si ha l’occasione per molte liti, il vescovo, anche come delegato della sede apostolica, potrà rendersi conto, con un esame, della preparazione di qualsiasi notaio, anche se fosse stato creato per autorità apostolica, imperiale, o regia; e, qualora non li trovasse idonei, o anche quando essi mancassero nel loro ufficio, potrà togliere loro la facoltà di esercitare quell’ufficio nelle questioni, nelle liti, nelle cause ecclesiastiche e spirituali. Ciò, per sempre o temporaneamente. Né il loro appello potrà sospendere la proibizione dell’ordinario.
Canone XI
Se la cupidigia, radice di tutti i mali (353), dominasse talmente un chierico o un laico, - di qualsiasi dignità questi possa essere insignito, anche imperiale o regale, - da spingerlo, direttamente o per mezzo di altri, con la forza o con la minaccia, o anche mettendo di mezzo chierici o laici, con qualsiasi raggiro o colore, a volgere a propria utilità e ad usurpare le giurisdizioni, i beni, i censi, i diritti, anche feudali ed enfiteutici, i frutti, gli emolumenti o qualsiasi provento di una chiesa o di un beneficio qualsiasi, secolare o regolare, dei monti di pietà e di altri luoghi pii, che dovrebbero essere destinati alle necessità dei poveri e dei loro amministratori; e chi osasse impedire che vengano percepiti da coloro, cui per diritto spettano; questi sia scomunicato fino a che non abbia restituito completamente alla chiesa o al suo amministratore o al beneficiato le giurisdizioni, i beni, i diritti, i frutti, i redditi, di cui si è impadronito o che a lui in qualunque modo, anche per donazione per interposta persona, sono pervenuti; e che non abbia ricevuto l’assoluzione dal romano pontefice.
Se poi egli fosse patrono di quella chiesa, sia perciò stesso privato del diritto di patronato, oltre alle pene già dette.
Quel chierico poi, che architettasse questa indegna frode e usurpazione, o acconsentisse ad essa, sia sottoposto alle stesse pene, sia privato di qualsiasi beneficio, sia considerato inabile a qualsiasi altro beneficio, e sia sospeso dall’esercizio dei suoi ordini, anche dopo la completa soddisfazione e l’assoluzione, a giudizio del suo ordinario.
Decreto sulla richiesta di concessione del calice.
Lo stesso sacrosanto sinodo nella precedente sessione si riservò di esaminare e di definire, all’occasione, in altro tempo, due articoli, proposti in altra circostanza ed allora non ancora discussi; e cioè: ‘Se le ragioni da cui fu indotta la santa chiesa cattolica per dare la comunione ai laici, e ai sacerdoti non celebranti, sotto la sola specie del pane, debbano ritenersi tali, da non potersi permettere a nessuno, per nessun motivo, l’uso del calice’; e ‘Se dovendosi per motivi giusti e conformi alla cristiana carità concedere l’uso del calice ad una nazione o ad un regno, debba concedersi sotto alcune condizioni, e quali siano queste condizioni’.
Ora, quindi, volendo che si provveda nel migliore modo possibile alla salvezza di quelli, per cui il calice viene richiesto, ha stabilito che tutta la faccenda venga rimessa al nostro santissimo signore il papa, come in realtà fa col presente decreto. Egli con la sua singolare prudenza, faccia quello che crederà utile alla cristianità, e salutare a quelli che chiedono l’uso del calice.
Decreto sul giorno della futura sessione.
Inoltre lo stesso sacrosanto sinodo Tridentino indice il giorno della futura sessione per la feria quinta dopo l’ottava della festa di tutti i santi, che sarà il giorno 12 del mese di novembre. In essa sarà deciso quanto riguarda il sacramento dell’ordine e il sacramento del matrimonio.
NOTE
306. Lc 21, 5.
307. Lc 1, 17.
308. Mal 4, 6.
309. Eb 13, 9.
310. Mt 13, 30.
311. Sal 121, 6.
312. Is 49, 15.
313. Rm 15, 6.
314. Lc 1, 78.
315. Col 3, 14.
316. Col 3, 15.
317. Sal 94, 8; Eb 3, 8.
318. Ef 4, 17.
319. II Pt 2, 10; Rm 15, 1-3.
320. Segue il salvacondotto già approvato nella XV sessione (v. sopra).
321. Is 11, 2.
322. Gv 6, 52.
323. Gv 6, 55.
324. Gv 6, 57.
325. Gv 6, 59.
326. I Cor 4, 1.
327. At 16. 3; 21, 26-27.
328. I Cor 11, 34.
329. Tt 3, 5.
330. Concilio Lateranense IV, c. 62 (v. sopra).
331. In realtà i concili di Lione e di Vienne non disposero nulla in proposito: si veda invece c. 2, V, 9. in Clem. (Fr 2. 1190).
332. Eb 7, 11, 19.
333. Eb 7, 27; 9, 12, 26, 28.
334. I Cor 11, 23.
335. Sal 109, 4; Eb 5, 6.
336. Lc 11, 19; I Cor 11, 24.
337. Col 1, 3.
338. Mt 1, 11.
339. I Cor 10, 21.
340. Eb 4, 16.
341. AGOSTINO, Contra Faustum, XX, 21 (CSEL 25, 562).
342. Dall'orazione recitata durante la messa dopo la purificazione delle mani.
343. AMBROGIO, De sacram., IV, 6 (PL 16, 464).
344. Gv 19, 34.
345. Ap 17, 15.
346. Lam 4, 4.
347. I Cor 11, 25.
348. Ger 48, 10.
349. Ef 5, 5.
350. Mt 21, 13; Is 56, 7.
351. Concilio di Vienne, c. 5 (v. sopra).
352. C. 1, II, 2, in VI (Fr 2, 996).
353. I Tm 6, 10.
SESSIONE XXIII (15 luglio 1563)
Dottrina vera e cattolica sul sacramento dell’ordine a condanna degli errori del nostro tempo.
Capitolo I
Il sacrificio e il sacerdozio per divino ordinamento sono talmente congiunti che l’uno e l’altro sono esistiti sotto ogni legge. E poiché nel nuovo Testamento la chiesa cattolica ha ricevuto dalla istituzione stessa del Signore il santo visibile sacrificio dell’eucarestia, bisogna anche confessare che vi è in essa anche il nuovo e visibile sacerdozio, in cui è stato trasferito l’antico (354).
Che poi questo sia stato istituito dallo stesso Signore e salvatore nostro, e che agli apostoli e ai loro successori nel sacerdozio sia stato trasmesso il potere di consacrare, di offrire e di dispensare il suo corpo e il suo sangue; ed inoltre di rimettere o di non rimettere i peccati, lo mostra la sacra scrittura e lo ha sempre insegnato la tradizione della chiesa cattolica.
Capitolo II
Il ministero annesso ad un sacerdozio così santo è cosa divina, fu perciò conveniente che, per esercitarlo più degnamente e con maggiore venerazione, nell’ordinata articolazione della chiesa vi fossero più ordini di ministri e diversi fra loro, che servissero, per ufficio loro proprio, nel sacerdozio, e fossero così distribuiti, che quelli che fossero stati già insigniti della tonsura, attraverso gli ordini minori salissero ai maggiori. La sacra scrittura, infatti, nomina espressamente non solo i sacerdoti, ma anche i diaconi, ed insegna con parole solenni quello cui si deve sommamente badare nella loro ordinazione (355). E si sa che fin dall’inizio della chiesa erano in uso i nomi degli ordini seguenti e i ministeri propri a ciascuno di essi: suddiacono, accolito, esorcista, lettore, ostiario, quantunque non con pari grado. Il suddiaconato, inoltre, dai padri e dai sacri concili è considerato tra gli ordini maggiori; e leggiamo in essi, frequentissimamente , anche quanto riguarda gli ordini minori.
Capitolo III
Poiché dalla testimonianza della scrittura, dalla tradizione apostolica e dal consenso unanime dei padri appare chiaro che con la sacra ordinazione - che si compie con parole e segni esteriori - viene comunicata la grazia, nessuno deve dubitare che l’ordine è realmente e propriamente uno dei sette sacramenti della chiesa. Dice, infatti, l’apostolo: Io ti esorto che tu voglia rianimare la grazia di Dio, che è in te con l’imposizione delle mie mani. Non ci ha dato, infatti, Dio lo spirito del timore, ma della virtù, dell’amore e della sobrietà (356).
Capitolo IV
Poiché, poi, nel sacramento dell’ordine, come nel battesimo e nella cresima, viene impresso il carattere, che non può essere né cancellato, né tolto, giustamente il santo sinodo condanna l’opinione di quelli che asseriscono che i sacerdoti del nuovo Testamento hanno solo un potere temporaneo, e che quelli che una volta sono stati regolarmente ordinati, possono tornare di nuovo laici, se non esercitano il ministero della parola di Dio.
Se qualcuno afferma che tutti i cristiani, senza distinzione, sono sacerdoti del nuovo Testamento, o che tutti godono fra di essi di uno stesso potere spirituale, allora costui non sembra far altro che sconvolgere la gerarchia ecclesiastica, che è come un esercito schierato a battaglia (357); proprio come se, diversamente da quanto insegna il beato Paolo (358), fossero tutti apostoli, tutti profeti, tutti evangelisti, tutti pastori, tutti dottori.
Perciò il santo sinodo dichiara che - oltre agli altri gradi ecclesiastici - appartengono a questo ordine gerarchico specialmente i vescovi, successori degli apostoli, che sono posti (come afferma lo stesso apostolo) dallo Spirito santo a reggere la chiesa di Dio (359); sono superiori ai sacerdoti; possono conferire il sacramento della cresima, ordinare i ministri della chiesa e compiere le molte altre funzioni, di cui gli altri di ordine inferiore non hanno alcun potere.
Insegna, inoltre, il santo concilio, che nella ordinazione dei vescovi, dei sacerdoti e degli altri ordini non si richieda così necessariamente il consenso, o la chiamata o l’autorità del popolo o di qualsiasi potestà o autorità secolare, da render nulla, senza di esse, l’ordinazione. Anzi, quelli che, chiamati e costituiti solo dal popolo o dal potere e dall’autorità secolare si appressano ad esercitare questi ministeri, e quelli che se li arrogano di propria temerità, sono tutti non ministri della chiesa, ma ladri e rapinatori, che non sono entrati dalla porta (360).
Queste sono le cose che in generale è sembrato bene al santo sinodo insegnare ai fedeli cristiani sul sacramento dell’ordine. Ed ha stabilito di condannare quanto contrasta con questi insegnamenti con canoni determinati e propri come segue, affinché tutti, con l’aiuto di Dio, attenendosi alla regola della fede, in mezzo alle tenebre di tanti errori, più facilmente possano conoscere e tenere la verità cattolica.
CANONI SUL SACRAMENTO DELL’ORDINE
1. Se qualcuno dirà che nel nuovo Testamento non vi è un sacerdozio visibile ed esteriore, o che non vi è alcun potere di consacrare e di offrire il vero corpo e sangue del Signore, di rimettere o di ritenere i peccati, ma il solo ufficio e il nudo ministero di predicare il vangelo, o che quelli che non predicano non sono sacerdoti, sia anatema.
2. Se qualcuno dirà che oltre al sacerdozio non vi sono nella chiesa cattolica altri ordini, maggiori e minori, attraverso i quali, come per gradi si tenda al sacerdozio, sia anatema.
3. Se qualcuno dirà che l’ordine, cioè la sacra ordinazione, non è un sacramento in senso vero e proprio, istituito da Cristo signore, o che è un’invenzione umana fatta da uomini ignoranti di cose ecclesiastiche, o che è solo un rito per eleggere i ministri della parola di Dio e dei sacramenti, sia anatema.
4. Se qualcuno dirà che con la sacra ordinazione non viene dato lo Spirito santo, e che quindi, inutilmente il vescovo dice: Ricevi lo Spirito santo, o che con essa non si imprime il carattere o che chi sia stato una volta sacerdote, possa di nuovo diventare laico, sia anatema.
5. Se qualcuno dirà che la sacra unzione, che la chiesa usa fare nella santa ordinazione, non solo non è necessaria, ma che si deve disprezzare e che è dannosa, come tutte le altre cerimonie dell’ordine, sia anatema.
6. Se qualcuno dice che nella chiesa cattolica non vi è una gerarchia istituita per disposizione divina, e formata di vescovi, sacerdoti e ministri, sia anatema.
7. Se qualcuno dirà che i vescovi non sono superiori ai sacerdoti, o che non hanno il potere di confermare e di ordinare, o che quello che hanno è comune ad essi con i sacerdoti, o che gli ordini da loro conferiti senza il consenso o la chiamata del popolo o dell’autorità secolare, sono invalidi; o che quelli, che non sono stati né regolarmente ordinati né mandati dall’autorità ecclesiastica e canonica, ma vengono da altri, sono legittimi ministri della parola e dei sacramenti, sia anatema.
8. Se qualcuno dirà che i vescovi, assunti per autorità del romano pontefice, non sono vescovi legittimi e veri, ma invenzione umana, sia anatema.
Decreto di riforma.
Lo stesso sacrosanto concilio Tridentino, proseguendo la materia della riforma, stabilisce e ordina che, al presente, si debbano stabilire le cose che seguono.
Canone I
Poiché con precetto divino (361) è stato comandato a tutti quelli cui è stata affidata la cura delle anime, di conoscere le proprie pecore, di offrire per esse il sacrificio, di pascerle con la predicazione della parola divina, con l’amministrazione dei sacramenti e con l’esempio di ogni opera buona; di aver una cura paterna per i poveri e per gli altri bisognosi e di attendere a tutti gli altri doveri pastorali, - cose tutte che non possono essere fatte e compiute da quelli che non vigilano sul proprio gregge e non lo assistono, ma lo abbandonano come mercenari (362) - il sacrosanto sinodo li ammonisce e li esorta, perché, memori dei divini precetti e divenuti esempi del gregge (363), lo pascano e lo reggano nella saggezza e nella verità.
Perché le disposizioni che santamente e utilmente già precedentemente sono state stabilite da Paolo III (364), di felice memoria, sulla residenza, non vengano interpretate secondo sensi del tutto alieni dall’intenzione del sacrosanto sinodo, - quasi che in forza di quel decreto si possa essere assenti per cinque mesi continui, - il sacrosanto concilio, riconfermandole, dichiara che tutti quelli che con qualsiasi ragione e con qualsiasi titolo sono messi a capo di chiese patriarcali, primaziali, metropolitane, cattedrali anche se fossero cardinali della santa chiesa romana, sono obbligati alla residenza personale nella loro chiesa o diocesi e ad attendere in esse all’ufficio loro affidato; e che non possono assentarsi, se non per i motivi e nei modi che seguono.
Poiché, infatti, la carità cristiana, una urgente necessità, la dovuta obbedienza ed una evidente utilità della chiesa e dello stato esige e richiede talvolta che qualcuno si allontani, lo stesso sacrosanto concilio stabilisce che queste cause di legittima assenza debbano essere approvate per iscritto dal beatissimo romano pontefice, o dal metropolita, o, se questi fosse assente, dal vescovo suffraganeo residente più anziano, che dovrà, inoltre, approvare l’assenza del metropolita. A meno che l’assenza sia determinata da un incarico o da un ufficio di pubblica utilità congiunto con i vescovati, le cui cause, essendo notorie e qualche volta improvvise, non è neppure necessario comunicarle al metropolita. A questi, tuttavia, spetterà, insieme col concilio provinciale, giudicare delle licenze concesse da lui o da un suffraganeo e vigilare che nessuno abusi di quel diritto, e che chi manca sia punito con le pene canoniche.
Si ricordino, intanto, quelli che si assentano, che si deve provvedere in tal modo alle loro pecore che, per quanto è possibile, esse non ricevano alcun danno dalla loro assenza.
Inoltre, quelli che sono assenti solo per breve tempo, non si considerano assenti secondo le prescrizioni degli antichi canoni, perché dovrebbero tornare subito; il sacrosanto concilio però vuole che lo spazio dell’assenza, continuo o ad intervalli, al di fuori delle cause predette, ogni anno non superi in nessun modo i due, o, al massimo, i tre mesi; e che si faccia in modo che l’assenza abbia un motivo plausibile e non rechi danno al gregge. Che davvero sia così, lo si lascia alla coscienza di chi parte, che si spera sia religiosa e timorata, dato che Dio, la cui opera sono tenuti a compiere senza inganno (365), a loro rischio, vede i cuori (366).
Esso, inoltre, li ammonisce e li esorta nel Signore a non volersi assentare in nessun modo dalla loro chiesa cattedrale durante il tempo dell’avvento del Signore, della quaresima, della natività, della resurrezione del Signore, nei giorni della pentecoste e del corpo di Cristo, nei quali le pecorelle devono soprattutto essere ristorate e godere nel Signore della presenza del pastore, a meno che i doveri episcopali li chiamino altrove nella loro diocesi.
Se qualcuno (che ciò non avvenga mai!), contro quanto stabilisce questo decreto, si allontanasse, il sacrosanto sinodo stabilisce che, oltre alle altre pene imposte sotto Paolo III contro i non residenti e rinnovate, e oltre al peccato mortale, nel quale incorre, egli non abbia diritto di percepire i suoi frutti in proporzione del tempo dell’assenza; e che, anche senza altra dichiarazione, egli non possa con tranquilla coscienza, tenerli. È anzi tenuto, o in suo difetto il superiore ecclesiastico, ad erogare questi frutti alla fabbrica delle chiese o ai poveri del luogo. È anche proibita qualsiasi convenzione o composizione per frutti mal percepiti per cui i frutti predetti verrebbero in tutto o in parte lasciati all’interessato. Ciò, non ostante qualsiasi privilegio, concesso a qualsiasi collegio o fabbrica.
Il sacrosanto sinodo dichiara e stabilisce le stesse, identiche cose - anche per quanto riguarda la colpa, la perdita dei frutti, le pene - per i curati inferiori e per qualsiasi altro che abbia un beneficio ecclesiastico con cura d’anime, con questa precauzione: che quando essi, dopo che il motivo è stato fatto presente e approvato dal vescovo, si allontanano, lascino un sostituto adatto, che lo stesso ordinario dovrà approvare e a cui dovrà essere assegnato il dovuto compenso. Essi, poi, non potranno ottenere il permesso di andarsene per un tempo superiore al bimestre, eccetto il caso di un motivo grave. Questo permesso sia rilasciato per iscritto e gratuitamente.
Se citati a comparire, anche non personalmente, fossero contumaci, il sinodo lascia agli ordinari di costringerli con le censure ecclesiastiche, col sequestro e la sottrazione dei frutti, e con gli altri rimedi del diritto, fino alla privazione del beneficio. Questa esecuzione, poi, non potrà esser sospesa da nessun privilegio, licenza, parentela, esenzione, anche a causa di qualsiasi beneficio, patto, statuto, perfino confermato con giuramento o da qualsiasi autorità, da qualsiasi consuetudine, anche immemorabile, - che si deve piuttosto dire corruttela - o appello o proibizione, anche alla curia romana o in forza della costituzione di Eugenio IV (367).
Da ultimo, il santo sinodo comanda che nei concili provinciali e vescovili siano pubblicati sia il decreto approvato sotto Paolo III, che questo. Desidera, infatti, che le cose che sono essenziali al dovere pastorale e alla salvezza delle anime, vengano fatte risuonare spesso agli orecchi e alle menti di tutti, così che in avvenire, con l’aiuto di Dio, non siano abolite né per ingiuria del tempo, né per dimenticanza degli uomini, né per la desuetudine.
Canone II
Quelli che per qualunque ragione e con qualsiasi titolo sono messi a capo delle chiese cattedrali o superiori, anche se si trattasse di cardinali della santa chiesa romana, qualora non ricevessero la consacrazione entro tre mesi, siano tenuti alla restituzione dei frutti che hanno percepito. Se dopo ciò trascureranno di riceverla per altri tre mesi, siano privati ipso iure delle loro chiese. Quanto alla consacrazione, se verrà fatta fuori della curia romana, venga celebrata, possibilmente, nella chiesa, alla quale sono stati promossi o nella provincia.
Canone III
I vescovi conferiscano gli ordini personalmente. Se per malattia non potessero, mandino i loro sudditi già approvati ed esaminati ad altro vescovo perché li ordini.
Canone IV
Non siano ammessi alla prima tonsura quelli che non avessero ricevuto il sacramento della confermazione e una rudimentale istruzione sulla fede, che non sappiano leggere e scrivere e dei quali non si possa facilmente pensare che hanno scelto questo genere di vita non con l’astuta intenzione di poter fuggire il giudizio secolare, ma per prestare a Dio un fedele servizio.
Canone V
Chi dev’essere promosso agli ordini minori abbia un buon attestato del parroco o del maestro della scuola in cui viene educato.
Quelli poi che aspirano agli ordini maggiori, un mese prima dell’ordinazione si rechino dal vescovo. Questi affiderà al parroco o ad altri, come meglio crederà, il compito di indagare diligentemente - dopo aver pubblicato, nella chiesa, i nomi e il desiderio di quelli che vogliono esser promossi - sulla nascita, l’età, i costumi e la vita degli stessi ordinandi, interrogando persone degne di fede, e di trasmettere al più presto le lettere testimoniali al vescovo stesso con l’indagine fatta.
Canone VI
Nessuno, ricevuta la prima tonsura o costituito negli ordini minori, potrà ricevere un beneficio prima dal quattordicesimo anno. Questi non dovrà neppure godere del privilegium fori, se non ha un beneficio ecclesiastico o se, per disposizione del vescovo non serva, in qualche chiesa, o non si trovi in un seminario di chierici, o, con licenza del vescovo, in qualche scuola od università, per prepararsi a ricevere gli ordini maggiori.
Con i chierici ammogliati si osservi la costituzione di Bonifacio VIII Clerici, qui cum unicis (368), purché essi, destinati dal vescovo al servizio o al ministero di qualche chiesa, prestino davvero il loro servizio e ministero in quella chiesa e portino l’abito clericale e la tonsura.
A nessuno potrà esser di aiuto, in ciò, qualsiasi privilegio o consuetudine, anche immemorabile.
Canone VII
Il santo sinodo, seguendo le prescrizioni degli antichi canoni, dispone che, quando il vescovo intende fare un’ordinazione, tutti quelli che vogliono entrare nel sacro ministero, il mercoledì prima dell’ordinazione, o quando sembrerà al vescovo, vengano chiamati in città. E il vescovo, con l’assistenza di sacerdoti e di altre persone prudenti, dotte nella legge divina e pratiche delle leggi ecclesiastiche, cerchi di conoscere ed esamini attentamente la famiglia, la persona, l’età, l’educazione, i costumi, la dottrina, la fede degli ordinandi.
Canone VIII
Il conferimento dei sacri ordini sia celebrato pubblicamente nei tempi stabiliti dal diritto nella chiesa cattedrale. Siano chiamati e siano presenti a ciò i canonici della chiesa. Se dovesse farsi in altro luogo, si scelga sempre, per quanto sarà possibile, la chiesa più degna, presente il clero del luogo.
Ciascuno sia ordinato dal proprio vescovo. E se qualcuno chiedesse di essere promosso da altri, non gli sia in nessun modo concesso, - neppure col pretesto di qualche rescritto o privilegio generale o speciale, e nei tempi stabiliti, - se la sua onestà e la sua condotta non siano raccomandati da un attestato del suo ordinario. Se si agisse diversamente, l’ordinante sia sospeso per un anno dal conferimento degli ordini; chi è stato ordinato sia sospeso dall’esercizio degli ordini ricevuti, per tutto il tempo che sembrerà opportuno all’ordinario.
Canone IX
Un vescovo non potrà ordinare un suo familiare, che non sia suo suddito, se non avrà vissuto con lui per un triennio, e non gli conferisca immediatamente e realmente un beneficio, al di fuori di ogni inganno. Ciò, non ostante qualsiasi consuetudine contraria, anche immemorabile.
Canone X
In avvenire, non sia permesso agli abati né a chiunque altro esente, chiunque sia, che si trovi entro i confini di una diocesi, anche se si dica di nessuna diocesi o esente, conferire la tonsura o gli ordini minori a chiunque, che non sia regolarmente suo suddito; gli stessi abati ed altri esenti, o collegi o capitoli qualsiasi, anche di chiese cattedrali, non dovranno concedere lettere dimissorie a chierici secolari perché vengano ordinati da altri; l’ordinazione di tutti questi, invece - nella piena osservanza di tutte le prescrizioni contenute nei decreti di questo santo sinodo, - sia riservata ai vescovi nel territorio della cui diocesi essi si trovano. Non ostante qualsiasi privilegio, prescrizione, o consuetudine, anche immemorabile.
Il sinodo dispone che anche la pena stabilita contro chi chiede le lettere dimissorie al capitolo cattedrale, durante la vacanza della sede - contro il decreto di questo santo sinodo, sotto Paolo III (369), - sia estesa a quelli che ottenessero le stesse lettere non dal capitolo, ma da chiunque altro che, sede vacante, succeda nella giurisdizione del vescovo, invece del capitolo.
Chi conceda lettere dimissorie contro il tenore dello stesso decreto, sia sospeso ipso iure dal suo ufficio e beneficio per un anno.
Canone XI
Gli ordini minori siano conferiti a quelli che comprendono la lingua latina, osservando gli intervalli di tempo, a meno che al vescovo non sembri meglio fare diversamente. Cosi potranno essere più accuratamente istruiti sull’importanza di questo impegno. Si esercitino in ognuno di questi uffici, secondo le prescrizioni del vescovo, nella chiesa, cui saranno addetti, a meno che non siano assenti per motivi di studio; e così salgano, di grado in grado e con l’età cresca in essi il merito ed una maggiore dottrina.
Confermeranno ciò soprattutto l’esempio dei buoni costumi, l’assiduo servizio nella chiesa, una maggiore riverenza verso i sacerdoti e gli ordini superiori, la comunione più frequente del corpo di Cristo.
E poiché da qui si apre l’ingresso ai gradi più alti e ai misteri più sacri, nessuno sia promosso ad essi se non lascia sperare di esserne degno.
Nessuno sia promosso ai sacri ordini, se non dopo un anno da quando ha ricevuto l’ultimo grado degli ordini minori, a meno che a giudizio del vescovo la necessità o l’utilità della chiesa non richieda diversamente.
Canone XII
D’ora innanzi nessuno sia promosso all’ordine del suddiaconato prima dei ventidue anni di età; al diaconato, prima dei ventitré; al sacerdozio, prima dei venticinque.
I vescovi tengano presente, però, che non tutti quelli che hanno raggiunto questa età devono essere assunti a questi ordini, ma solo i degni e quelli, la cui onesta vita è testimonianza di maturità (370). Anche i religiosi non siano ordinati né in età minore né senza diligente esame da parte del vescovo. Si esclude assolutamente, in ciò, qualsiasi privilegio.
Canone XIII
Siano ordinati suddiaconi e diaconi quelli che hanno buona reputazione, che hanno dato buona prova già negli ordini minori, che sono istruiti nelle lettere e sono in possesso delle qualità necessarie per esercitare il loro ordine e che, con l’aiuto di Dio, possono sperare di praticare la continenza. Prestino servizio nelle chiese, cui saranno assegnati e sappiano che faranno cosa sommamente degna, se, almeno nelle domeniche e nei giorni più solenni, servendo all’altare, riceveranno la santa comunione. Non si permetta che quelli che sono promossi all’ordine sacro del suddiaconato, salgano al grado superiore, se non avranno passato almeno un anno in quell’ordine, a meno che al vescovo non sembri diversamente. Non vengano conferiti due ordini sacri nello stesso giorno, neppure ai religiosi, non ostante qualsiasi privilegio ed indulto concesso a chiunque.
Canone XIV
Quelli che si sono comportati piamente e fedelmente nei ministeri precedenti, siano assunti all’ordine del presbiterato. Abbiano buona testimonianza (371), e siano tali, che non solo abbiano servito almeno un anno intero nel diaconato - a meno che per una utilità e necessità della chiesa non sembri al vescovo di dover fare diversamente - ma che, previo diligente esame, siano anche giudicati capaci di insegnare al popolo quelle verità che a tutti è necessario sapere per la salvezza, e di amministrare i sacramenti; che, inoltre, brillino in tal modo per pietà e purezza di costumi, da potersi aspettare da essi un meraviglioso esempio di buone opere e moniti di vita.
Il vescovo curi che essi celebrino la santa messa almeno nelle domeniche e nelle feste più solenni; e, se hanno cura d’anime, tanto frequentemente, da soddisfare al loro dovere.
A quelli che sono stati promossi con un salto, se essi non hanno esercitato il ministero, il vescovo potrà accordare la dispensa per una causa legittima.
Canone XV
Anche se i sacerdoti nella loro ordinazione ricevono il potere di assolvere dai peccati, tuttavia, questo santo concilio stabilisce che nessuno, neppure un religioso, possa ascoltare le confessioni dei secolari - anche sacerdoti - ed essere giudicato adatto a questo ministero, se o non ha un beneficio parrocchiale o non è ritenuto capace dal vescovo con un esame - se questi lo crederà necessario - o in altro modo, e non ottiene l’approvazione. Questa dev’essere data gratuitamente. Ciò non ostante qualsiasi privilegio e consuetudine, anche immemorabile.
Canone XVI
Poiché nessuno dev’essere ordinato, se a giudizio del suo vescovo non sia utile o necessario alle sue chiese, il santo sinodo, conformemente al sesto canone del concilio di Calcedonia (372), stabilisce che nessuno, in futuro, venga ordinato, se non è addetto alla chiesa o al luogo pio, per la cui necessità od utilità viene assunto, dove egli eserciti i suoi doveri, senza andare vagando da una sede all’altra. Se per caso egli abbandonasse il posto, senza avere il permesso del vescovo, gli si proibisca l’esercizio dei sacri ministeri. Inoltre, nessun chierico straniero sia ammesso da nessun vescovo a celebrare i divini misteri e ad amministrare i sacramenti, senza lettere commendatizie del proprio ordinario.
Canone XVII
Perché le funzioni dei santi ordini, dal diaconato all’ostiariato, lodevolmente accolte nella chiesa fin dai tempi degli apostoli, e in molti luoghi per lungo tempo interrotte, siano rimesse in uso secondo i sacri canoni, e non siano criticate dagli eretici come inutili, il santo sinodo, desiderando vivamente di rimettere in uso quell’antica usanza, stabilisce che, in futuro tali ministeri non siano esercitati se non da quelli che sono costituiti in questi ordini.
Il concilio esorta, quindi, nel Signore, tutti e singoli i prelati e comanda loro di far in modo - per quanto è possibile - che nelle chiese cattedrali, collegiate e parrocchiali della loro diocesi, dove un popolo numeroso e i proventi della chiesa lo permettono, queste funzioni vengano ripristinate, assegnando a quelli che le esercitano uno stipendio sui redditi di qualche beneficio semplice o della fabbrica della chiesa, se vi fossero dei proventi, o dell’uno e dell’altra. Se poi questi chierici fossero negligenti, siano multati di una parte degli emolumenti o addirittura privati di essi, a giudizio dell’ordinario.
Se, inoltre, non si trovassero dei chierici celibatari per esercitare i quattro ordini minori, potranno essere loro sostituiti anche degli sposati di onesta vita, adatti a questi uffici, purché non bigami e a condizione che in chiesa portino la tonsura e l’abito clericale.
Canone XVIII
Gli adolescenti, se non sono ben formati, sono inclini a seguire i piaceri del mondo (373) e se non sono orientati, fin dai teneri anni, alla pietà e alla religione prima che cattive abitudini si impadroniscano completamente dell’uomo, non sono capaci di perseverare completamente nella disciplina ecclesiastica, senza un aiuto grandissimo e singolarissimo di Dio onnipotente. Per questo il santo sinodo stabilisce che le singole chiese cattedrali, metropolitane, e le altre maggiori di queste, in proporzione delle loro facoltà e della grandezza della diocesi, siano obbligate a mantenere, educare religiosamente ed istruire nella disciplina ecclesiastica un certo numero di fanciulli della stessa città e diocesi, o, se non fossero abbastanza numerosi, della provincia, in un collegio scelto dal vescovo vicino alle stesse chiese o in altro luogo adatto.
Siano ammessi in questo collegio quelli che hanno almeno dodici anni e sono nati da legittimo matrimonio, che abbiano imparato a leggere e a scrivere e la cui indole e volontà dia speranza che essi sono disposti ad essere sempre a servizio della chiesa. Il concilio intende che vengano scelti specialmente i figli dei poveri, senza escludere i figli dei ricchi, purché si mantengano da sé e mostrino inclinazione a servire con zelo Dio e la chiesa.
Il vescovo dividerà questi fanciulli in tante classi quante a lui sembrerà, secondo il loro numero, la loro età, il progresso nella disciplina ecclesiastica. E quando gli sembrerà opportuno, ne destinerà una parte al servizio delle chiese, una parte ne lascerà nel collegio perché siano istruiti, sostituendo altri al posto di quelli che sono stati formati, di modo che questo collegio sia un perpetuo seminario di ministri di Dio.
Perché, poi, possano essere istruiti più facilmente nella disciplina ecclesiastica, prenderanno subito la tonsura e indosseranno sempre la veste clericale; impareranno la grammatica, il canto, il computo ecclesiastico e le altre conoscenze utili; attenderanno con ogni attenzione allo studio della sacra scrittura, dei libri ecclesiastici, delle omelie dei santi, al modo di amministrare i sacramenti, - specie per ascoltare le confessioni, - e impareranno le regole dei riti e delle cerimonie.
Il vescovo procuri che ogni giorno assistano al sacrificio della messa; che almeno ogni mese si confessino, e secondo il giudizio del confessore, ricevano il corpo del nostro signore Gesù Cristo e che nei giorni festivi servano in cattedrale e nelle altre chiese del luogo: cose tutte, insieme ad altre opportune e necessarie a questo riguardo, che i singoli vescovi stabiliranno col consiglio dei due canonici più anziani e di maggior criterio, che essi eleggeranno come lo Spirito santo suggerirà loro. Questo consilio si darà da fare con visite frequenti perché tali prescrizioni vengano osservate. Essi puniranno severamente i caratteri difficili e incorreggibili e quelli che propagano cattivi costumi. Se necessario, li cacceranno, toglieranno ogni impedimento e porranno ogni cura nel realizzare qualsiasi cosa che sembri possa essere adatta a conservare e far fiorire una istituzione così pia e così santa.
Per costruire l’edificio del collegio, per dare un compenso ai professori e al personale, per mantenere la gioventù e per altre spese, oltre ai mezzi che in alcune chiese e luoghi sono destinati all’educazione e al mantenimento dei fanciulli, che il vescovo avrà cura di devolvere a favore di questo seminario -, saranno necessari dei redditi fissi. Per questo, gli stessi vescovi, col consiglio di due membri del capitolo, di cui uno eletto dal vescovo e l’altro dal capitolo e similmente di due membri del clero della città, la cui elezione spetti per uno al vescovo e per l’altro al clero, detrarranno una parte delle rendite della mensa vescovile, del capitolo, di qualsiasi dignità, personato, ufficio, prebenda, porzione, abbazia e priorato, di qualsiasi ordine, - anche regolare -, qualità o condizione essi fossero; ed inoltre degli ospedali che vengono dati in titolo o in amministrazione, secondo la costituzione del concilio di Vienne Quia contingit (374), di ogni beneficio, anche regolare, di qualsiasi diritto di patronato o esente o di nessuna diocesi o annesso ad altre chiese, monasteri, ospedali, o a qualsiasi altro luogo pio, anche esente. Detrarranno una parte anche dalle fabbriche delle chiese ed altri luoghi pii e da qualsiasi altro reddito e provento ecclesiastico, anche di altri collegi (in cui, tuttavia, non vi siano attualmente seminari di alunni e di maestri per promuovere il comune bene della chiesa: il concilio, infatti, ha voluto che questi fossero esenti, salvo per i redditi eccedenti al conveniente sostentamento degli stessi seminari), o di corporazioni o confraternite - che in alcuni luoghi sono dette scuole - di tutti i monasteri, ma non dei mendicanti; anche dalle decime in qualsiasi modo appartenenti ai laici, da cui sogliono essere pagati sussidi ecclesiastici, e ai soldati di qualsiasi milizia ed ordine (eccettuati soltanto i frati di S. Giovanni di Gerusalemme).
Essi applicheranno e incorporeranno a questo collegio la parte così detratta, assieme ad alcuni benefici semplici, di qualsiasi qualità e dignità, o anche i prestimoni, o quelle che sono dette porzioni prestimoniali, anche prima che si rendano vacanti, naturalmente senza pregiudizio del culto divino e di quelli che le hanno.
Ciò abbia luogo anche se i benefici sono riservati. Né queste unioni ed aggiunte potranno esser sospese o impedite in alcun modo per la rinuncia degli stessi benefici; ma sortiranno assolutamente il loro effetto, non ostante qualsiasi vacanza, - anche nella curia romana -, e qualsiasi costituzione.
I possessori dei benefici, delle dignità, dei personati, e di tutti e singoli quegli enti che sono stati nominati poco fa, siano costretti dai vescovi a pagare questa porzione con le censure ecclesiastiche e con gli altri mezzi del diritto, non solo per sé, ma anche per le pensioni che dovessero per caso pagare ad altri da questi frutti, ritenendo, tuttavia, "pro rata" quanto essi dovranno pagare per queste pensioni. A questo scopo potranno servirsi, se lo crederanno, dell’aiuto del braccio secolare. Tutto ciò, - per quanto riguarda tutte e singole le prescrizioni suddette - non ostante qualsiasi privilegio, esenzione (anche se dovessero richiedere una deroga particolare), consuetudine, anche immemorabile, appello, citazione, che avesse forza di impedire l’esecuzione.
Nel caso, poi, che, mandate ad effetto queste unioni, - o anche in altra maniera - il seminario in tutto o in parte venga a trovarsi provvisto, allora la porzione detratta ai singoli benefici, come descritto sopra, sarà condonata in tutto o in parte dal vescovo, come la cosa esigerà.
Se in questa erezione e conservazione del seminario i prelati delle chiese cattedrali e delle altre chiese maggiori fossero negligenti e si rifiutassero di pagare la loro porzione, l’arcivescovo dovrà riprendere severamente il vescovo, il sinodo provinciale dovrà riprendere l’arcivescovo e quelli a lui superiori e costringerli a fare tutto ciò che è stato detto e farà in modo, con ogni diligenza, che quest’opera santa e pia, dovunque si possa, venga realizzata.
Il vescovo, poi, si faccia fare ogni anno una relazione sui redditi di questo seminario, presenti due membri del capitolo ed altre due persone scelte dal clero della città. Inoltre, perché con minore spesa si possa provvedere all’istituzione di tali scuole, il santo sinodo stabilisce che i vescovi, gli arcivescovi, i primati e gli altri ordinari costringano e spingano in ogni modo - anche col togliere loro i frutti - quelli che hanno cattedre di insegnamento oppure l’ufficio di lettore o di insegnante, ad insegnare in queste scuole a quelli che devono essere istruiti: personalmente se sono capaci, altrimenti per mezzo di sostituti adatti, scelti da loro stessi e approvati dagli ordinari. Se a giudizio del vescovo questi non fossero degni, nominino un altro che sia degno, senza alcun diritto di appello. Se fossero negligenti nel far ciò, lo nomini lo stesso vescovo. Essi insegneranno quello che al vescovo sembrerà opportuno.
Per l’avvenire, poi, gli uffici e dignità attinenti all’insegnamento non siano conferiti se non ai dottori o ai maestri, o ai licenziati in sacra scrittura o in diritto canonico o a persone idonee e disponibili ad adempiere questo ufficio personalmente. Ogni provvista fatta in modo diverso sia nulla ed invalida. Tutto ciò, non ostante qualsiasi privilegio e consuetudine, anche immemorabile.
Se poi in qualche provincia le chiese fossero tanto povere, da non potersi erigere, in qualcuna, il collegio, il sinodo provinciale o il metropolita con i due suffraganei più anziani farà in modo che nella chiesa metropolitana o nella chiesa più comoda della provincia, con i frutti di due o più chiese - in ciascuna delle quali il collegio non potrebbe essere facilmente costituito - vengano eretti uno o più collegi, come giudicherà opportuno, dove i fanciulli di quelle chiese siano educati.
Nelle chiese, invece, che hanno diocesi ampie, il vescovo potrà avere uno o più seminari, come gli sembrerà opportuno, che, però, dovranno dipendere in tutto e per tutto da quello eretto e costituito nella città.
Per ultimo, se per le unioni, per la tassazione o assegnazione e incorporazione delle porzioni o per qualsiasi altro motivo, sorgesse qualche difficoltà, per cui la costituzione e la conservazione di questo seminario potrebbe esserne impedita o resa difficile, il vescovo e i deputati per questo problema o il sinodo provinciale, a seconda degli usi della regione, della qualità delle chiese e dei benefici, - limitando anche o aumentando quanto sopra abbiamo prescritto, se fosse necessario - potranno determinare e prendere ogni singolo provvedimento che sembrerà necessario ed opportuno al felice progresso di questo seminario.
Decreto sul giorno della futura sessione e sulle materie che in essa saranno trattate.
Lo stesso sacrosanto sinodo Tridentino indice la prossima futura sessione per il giorno sedici del mese di settembre. In essa si tratterà del sacramento del matrimonio e di altri argomenti, se vi saranno questioni relative alla dottrina della fede, che possano essere portate a conclusione. Si tratterà anche delle provviste dei vescovati, delle dignità e degli altri benefici ecclesiastici e dei diversi articoli della riforma.
SESSIONE XXIV (11 novembre 1563)
(Dottrina sul sacramento del matrimonio).
Il vincolo del matrimonio fu dichiarato solennemente perpetuo e indissolubile dal primo padre del genere umano quando disse, sotto l’ispirazione dello Spirito santo: Questo, ora, è osso delle mie ossa e carne della mia carne. Perciò l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla propria moglie: e saranno due in una sola carne (375).
Che questo vincolo dovesse unire e congiungere due persone soltanto, Cristo Signore lo insegnò più apertamente, quando, riferendo quelle ultime parole come pronunciate da Dio, disse: Quindi, ormai non sono più due, ma una sola carne e immediatamente confermò la stabilità di quel vincolo, affermata da Adamo tanto tempo prima, con queste parole: L’uomo, quindi, non separi quello che Dio ha congiunto (376).
Lo stesso Cristo, autore e perfezionatore dei santi sacramenti, con la sua passione ci ha meritato la grazia, che perfezionasse quell’amore naturale, ne confermasse l’indissolubile unità e santificasse gli sposi. Cosa che Paolo apostolo accenna, quando dice: Uomini, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la chiesa ed ha sacrificato se stesso per essa (377). E poco dopo soggiunge: Grande è questo sacramento. Io dico in Cristo e nella chiesa (378).
Poiché, quindi, il matrimonio nella legge evangelica è superiore per la grazia di Cristo agli antichi matrimoni, giustamente i nostri santi padri, i concili e la tradizione della chiesa universale hanno sempre insegnato che si dovesse annumerare tra i sacramenti della nuova legge.
Insanendo contro di essa, uomini empi di questo secolo non solo si sono formati un’opinione falsa di questo venerabile sacramento, ma secondo il proprio costume, col pretesto del vangelo hanno introdotto la libertà della carne e con la bocca e con gli scritti hanno affermato molte cose aliene dal senso della chiesa cattolica e dalla tradizione approvata dai tempi degli apostoli, non senza grande danno dei fedeli cristiani.
Perciò il santo e universale sinodo, volendo opporsi alla loro temerità, ha determinato di sterminare le eresie e gli errori più notevoli di questi scismatici e di stabilire contro gli stessi eretici ed i loro errori i seguenti anatematismi.
CANONI SUL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
1. Se qualcuno dirà che il matrimonio non è in senso vero e proprio uno dei sette sacramenti della legge evangelica, istituito da Cristo, ma che è stato inventato dagli uomini nella chiesa, e non conferisce la grazia, sia anatema.
2. Chi dirà che è lecito ai cristiani avere nello stesso tempo più mogli e che ciò non è proibito da alcuna legge divina, sia anatema.
3. Se qualcuno dirà che solo i gradi di consanguineità e di affinità enumerati nel Levitico (379) possono impedire di contrarre il matrimonio e possono sciogliere uno già contratto e che la chiesa non può dispensare da qualcuno di essi o costituirne in numero maggiore che lo impediscano e lo sciolgano, sia anatema.
4. Se qualcuno dirà che la chiesa non poteva stabilire degli impedimenti dirimenti il matrimonio, o che stabilendoli ha errato, sia anatema.
5. Se qualcuno dirà che per motivo di eresia o a causa di una convivenza molesta o per l’assenza esagerata dal coniuge si possa sciogliere il vincolo matrimoniale, sia anatema.
6. Se qualcuno dirà che il matrimonio rato e non consumato non venga sciolto con la professione solenne di uno dei coniugi, sia anatema.
7. Se qualcuno dirà che la chiesa sbaglia quando ha insegnato ed insegna che secondo la dottrina evangelica ed apostolica (380) non si può sciogliere il vincolo del matrimonio per l’adulterio di uno dei coniugi, e che l’uno e l’altro (perfino l’innocente, che non ha dato motivo all’adulterio) non possono, mentre vive l’altro coniuge, contrarre un altro matrimonio, e che, quindi, commette adulterio colui che, lasciata l’adultera, ne sposi un’altra, e colei che, scacciato l’adultero, si sposi con un altro, sia anatema.
8. Se qualcuno dirà che la chiesa sbaglia quando, per vari motivi, stabilisce che si può fare la separazione dalla coabitazione tra i coniugi, a tempo determinato o indeterminato, sia anatema.
9. Se qualcuno dirà che i chierici costituiti negli ordini sacri o i religiosi che hanno emesso solennemente il voto di castità, possono contrarre matrimonio, e che questo, una volta contratto, sia valido, non ostante la legge ecclesiastica o il voto, e che sostenere l’opposto non sia altro che condannare il matrimonio; e che tutti quelli che sentono di non avere il dono della castità (anche sé ne hanno fatto il voto) possono contrarre matrimonio, sia anatema. Dio, infatti, non nega questo dono a chi lo prega (381) con retta intenzione e non permette che noi siamo tentati al di sopra di quello che possiamo (382).
10. Se qualcuno dirà che lo stato coniugale è da preferirsi alla verginità o al celibato e che non è cosa migliore e più beata rimanere nella verginità e nel celibato, che unirsi in matrimonio (383), sia anatema.
11. Se qualcuno dirà che la proibizione della solennità delle nozze in alcuni periodi dell’anno è una superstizione tirannica, che ha avuto origine dalla superstizione dei pagani o condannerà le benedizioni e le altre cerimonie, di cui la chiesa fa uso in esse, sia anatema.
12. Se qualcuno dirà che le cause matrimoniali non sono di competenza dei giudici ecclesiastici, sia anatema.
CANONI SULLA RIFORMA DEL MATRIMONIO
Capitolo I
Quantunque [
Tametsi = vedi il Decreto nel testo originale latino edito entro questo volume seicentesco] non si debba dubitare che i matrimoni clandestini, celebrati con il libero consenso dei contraenti, siano rati e veri matrimoni, almeno fino a che la chiesa non li abbia dichiarati invalidi, - e che, quindi, a buon diritto debbano condannarsi (come il santo sinodo in realtà condanna) quelli che negano che essi siano veri e rati e chi falsamente afferma che i matrimoni contratti dai figli senza il consenso dei genitori siano nulli, e che questi possano invalidarli o annullarli, - tuttavia la santa chiesa di Dio li ha sempre, per giustissimi motivi, detestati e proibiti.
Il santo sinodo però deve riconoscere che tali proibizioni per la disobbedienza degli uomini non servono a nulla e considera i gravi peccati che nascono da questi matrimoni, specie di coloro che rimangono in una condizione di dannazione, quando, lasciata la prima moglie, con cui hanno contratto segretamente matrimonio, lo contraggono pubblicamente con un’altra, e vivono con essa in perpetuo adulterio. Ora la chiesa, che non giudica delle intenzioni occulte, non può ovviare a questo male, se non provvede con qualche rimedio più efficace.
Seguendo, perciò, le orme del sacro concilio Lateranense (384), celebrato sotto Innocenzo III, comanda che in avvenire, prima che si contragga il matrimonio, per tre volte, in tre giorni festivi consecutivi il parroco dei contraenti dichiari pubblicamente in chiesa, durante la santa messa, tra chi debba contrarre il matrimonio. Fatte queste pubblicazioni, se non si oppone alcun legittimo impedimento, si proceda alla celebrazione del matrimonio dinanzi alla chiesa, dove il parroco, interrogati l’uomo e la donna, ed inteso il loro mutuo consenso, dica: Io vi congiungo in matrimonio nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, o si serva di altra formula, secondo il rito consueto in ciascuna provincia.
Se poi in qualche caso vi fosse il fondato sospetto che, facendo tante pubblicazioni, il matrimonio potrebbe essere maliziosamente impedito, allora si faccia solo una pubblicazione, o il matrimonio venga celebrato almeno alla presenza del parroco e di due o tre testimoni. Quindi, prima della consumazione, si facciano le pubblicazioni in chiesa, affinché se vi fosse qualche impedimento sia facilmente scoperto, a meno che l’ordinario stesso non giudichi opportuno che le predette pubblicazioni vengano omesse, cosa che il santo sinodo rimette alla sua prudenza e al suo criterio.
Quelli che tenteranno di contrarre matrimonio in maniera diversa da quella prescritta, e cioè presente il parroco o altro sacerdote, con la licenza dello stesso parroco o dell’ordinario e con due o tre testimoni, il santo sinodo li rende assolutamente incapaci a contrarre il matrimonio in tal modo e dichiara nulli e vani questi contratti; e col presente decreto li rende vani e li annulla.
Comanda, inoltre, che siano gravemente puniti a giudizio dell’ordinario, il parroco e qualsiasi altro sacerdote, che con minor numero di testimoni assistesse a tale contratto; e i testimoni che lo facessero senza il parroco o altro sacerdote; ed anche gli stessi contraenti.
Il santo sinodo, inoltre, raccomanda che gli sposi, prima della benedizione sacerdotale - da riceversi in chiesa - non abitino insieme nella stessa casa. Stabilisce anche che la benedizione debba essere impartita dal proprio parroco e che nessun altro, fuorché lo stesso parroco o l’ordinano, possa concedere la licenza di dare questa benedizione ad altro sacerdote, non ostante qualsiasi consuetudine, anche immemorabile, - che deve dirsi piuttosto corruzione - o privilegio.
Se un parroco od altro sacerdote, sia regolare che secolare, - anche se crede di poterlo fare per un privilegio o per una consuetudine immemorabile -, osasse unire in matrimonio o benedire sposi di altra parrocchia, senza il permesso del loro parroco, per disposizione stessa del diritto rimanga sospeso fino a quando non sia assolto dall’ordinario del parroco che avrebbe dovuto assistere al matrimonio, o che avrebbe dovuto impartire la benedizione.
Il parroco abbia un registro, in cui scriva accuratamente i nomi dei coniugi e dei testimoni, il giorno e il luogo in cui fu contratto il matrimonio, e lo conservi diligentemente presso di sé.
Da ultimo, il santo sinodo esorta i coniugi che prima di contrarre il matrimonio, o almeno tre giorni prima della sua consumazione, confessino diligentemente i propri peccati, e si accostino piamente al santissimo sacramento dell’eucarestia.
Se vi fossero poi delle province che, oltre a queste, abbiano anche altre lodevoli consuetudini e cerimonie, il santo sinodo desidera vivamente che vengano conservate.
E perché precetti così salutari non debbano rimanere ignoti a qualcuno, comanda a tutti gli ordinari che, non appena lo possano, facciano in modo che questo decreto venga reso noto e spiegato al popolo in ogni chiesa parrocchiale delle loro diocesi. Nel primo anno, ciò dovrà farsi spessissimo; poi, quando lo crederanno necessario.
Stabilisce, inoltre, che questo decreto cominci ad andare in vigore, in ogni parrocchia, a trenta giorni dalla prima pubblicazione nella stessa parrocchia.
Capitolo II
L’esperienza insegna che molte volte, per la moltitudine delle proibizioni, si contraggono ignorantemente matrimoni in casi proibiti. Allora, o si continua nel matrimonio non senza grande peccato o esso si scioglie non senza grave scandalo.
Il concilio, quindi, volendo provvedere a questo inconveniente, a cominciare dall’impedimento della parentela spirituale, stabilisce che solo uno, uomo o donna secondo le prescrizioni dei sacri cànoni, o al massimo un uomo e una donna possano tenere il battezzato al battesimo. Tra essi, il battezzato stesso e il padre e la madre di lui, come pure tra il battezzante e il battezzato e il padre e la madre del battezzato soltanto, si determini la parentela spirituale.
Il parroco, prima di recarsi a conferire il battesimo, si informi diligentemente da quelli cui spetta, quale o quali persone essi hanno scelto per ricevere il battezzato dal sacro fonte, ed ammetta a tale ufficio soltanto quella o quelle; trascriva i loro nomi nel registro, e li informi della parentela che hanno contratto, perché non possano essere scusati da alcuna ignoranza.
Se poi anche altri oltre quelli designati, toccassero il battezzato, questi non contrarranno in nessun modo parentela spirituale. Le costituzioni in contrario non avranno alcun valore. Se poi per colpa o negligenza del parroco si facesse diversamente, sia punito a giudizio dell’ordinario.
Anche la parentela che nasce dalla confermazione non deve estendersi oltre chi conferma e chi viene confermato, suo padre e sua madre, e chi tocca il bambino. Tutti gli impedimenti di questa parentela spirituale che riguardano altre persone siano assolutamente aboliti.
Capitolo III
Il santo concilio toglie del tutto l’impedimento di giustizia di pubblica onestà, quando gli sponsali per qualsiasi motivo non fossero validi. Ma quando sono validi, non oltrepassi il primo grado, poiché negli altri (gradi) questa proibizione non può più essere osservata senza danno.
Capitolo IV
Questo santo sinodo, inoltre, indotto da questi ed altri gravissimi motivi, restringe solo ai parenti in primo e secondo grado l’impedimento che deriva dall’affinità contratta con la fornicazione e che scioglie il matrimonio contratto in seguito. E stabilisce che negli altri gradi questa affinità non scioglie il matrimonio contratto in seguito.
Capitolo V
Chi consapevolmente credesse di poter contrarre matrimonio nei gradi proibiti, sia separato e non abbia alcuna speranza di ottenere la dispensa. Ciò si osservi in modo particolare con chi osasse non solo contrarre il matrimonio, ma consumarlo. Se poi l’avesse fatto per ignoranza, per aver trascurato le solennità prescritte nel contrarre il matrimonio, sia soggetto alle stesse pene: non è degno, infatti, di trovar facilmente benevolenza presso la chiesa, chi ha trascurato i suoi salutari ammonimenti. Ma se, pur essendosi attenuti alle forme, in seguito si venisse a conoscere qualche impedimento, di cui egli, probabilmente, non ha avuto conoscenza, in questo caso più facilmente - e gratuitamente - gli si potrà concedere la dispensa.
Per i matrimoni da contrarre non si concedano assolutamente dispense, o raramente; ciò, inoltre, non senza motivo e gratuitamente. Nel secondo grado non si dispensi mai, se non tra grandi principi e per un pubblico motivo.
Capitolo VI
Il santo concilio stabilisce che tra il rapitore e la persona rapita non possa aver luogo alcun matrimonio, per tutto il tempo che essa rimane in potere del rapitore. Se la persona rapita, separata dal rapitore e posta in luogo sicuro e libero, acconsentisse ad averlo per marito, il rapitore la prenda pure in moglie, ma il rapitore stesso e tutti quelli che gli hanno dato il loro consiglio e prestato il loro aiuto e il loro favore siano ipso iure scomunicati, infami per sempre e incapaci di qualsiasi dignità. Se poi fossero chierici, decadano dalla propria condizione. Il rapitore, inoltre, sia che la sposi, sia che non la sposi, sia obbligato a dare una dote alla persona rapita, proporzionata alla sua condizione, secondo la decisione del giudice.
Capitolo VII
Vi sono molti che vagano qua e là e non hanno fissa dimora. Poiché sono di indole cattiva, abbandonata la prima moglie, ne prendono un’altra, o addirittura più, in diversi luoghi, mentre essa vive ancora. Il santo sinodo intende rimediare a questa piaga e ammonisce paternamente tutti quelli, cui spetta, di non esser troppo facili ad ammettere al matrimonio questo genere di individui vaganti. Ed esorta anche le autorità secolari, perché li reprimano severamente.
Ai parroci poi comanda di non assistere ai loro matrimoni, senza aver assunto prima diligenti informazioni, e se, dopo aver riferito la cosa all’ordinario, non hanno prima ottenuto la licenza di fare ciò.
Capitolo VIII
È grave peccato, certamente, che uomini non sposati abbiano concubine. Ma che anche uomini ammogliati vivano in questo stato di dannazione ed osino, qualche volta, mantenerle e tenerle in casa con le mogli, ciò è gravissimo, ed è atteggiamento di particolare disprezzo contro questo grande sacramento.
Perciò il santo sinodo, volendo provvedere con opportuni rimedi ad un male così grande, stabilisce che questi concubinari, sia liberi che ammogliati, di qualsiasi stato, dignità e condizione essi siano, se, ammoniti di ciò dall’ordinario - anche d’ufficio - per tre volte, non rimandano le concubine e non cessano la vita in comune con esse, debbano esser colpiti dalla scomunica e che non possano esser assolti fino a quando non obbediranno realmente all’ammonizione fatta.
Se poi, incuranti delle censure, rimanessero nel concubinato per un anno, l’ordinario proceda severamente contro di essi, secondo la qualità del delitto.
Quanto a quelle donne, - siano esse maritate o nubili - che vivono pubblicamente con gli adulteri o concubinari, se esse, ammonite tre volte, non obbediranno, siano gravemente punite dagli ordinari dei luoghi, d’ufficio, anche senza che qualcuno lo richieda, a seconda della colpa, e siano cacciate dalla città o dalla diocesi, se questo sembrerà opportuno agli stessi ordinari, chiamando in aiuto, se necessario, il braccio secolare. Le altre pene stabilite contro gli adulteri e i concubinari rimarranno in vigore.
Capitolo IX
Gli affetti terreni e le passioni, spessissimo accecano tanto gli occhi della mente dei signori temporali e delle autorità, da costringere con minacce e pene uomini e donne della loro giurisdizione - specie se ricchi e se hanno la speranza di un grande eredità - a contrarre il matrimonio contro loro volontà con quelli che gli stessi signori e magistrati impongono loro.
E poiché è sommamente empio che sia violata la libertà del matrimonio e che le ingiustizie nascano proprio da coloro, da cui si dovrebbe attendere l’esatta osservanza delle leggi, il santo sinodo comanda a tutti - di qualsiasi grado, dignità e condizione - sotto pena di scomunica ipso facto, di non voler impedire in nessun modo, direttamente o indirettamente, ai loro sudditi o a qualsiasi altro, di contrarre liberamente matrimonio.
Capitolo X
Dall’avvento del Signore nostro Gesù Cristo fino al giorno dell’epifania, e dal mercoledì delle ceneri all’ottava di Pasqua compresa, il santo sinodo dispone che tutti osservino le antiche proibizioni delle nozze solenni. Negli altri tempi, permette che esse possano celebrarsi solennemente; ma i vescovi faranno in modo che esse siano celebrate con quella moderazione e dignità che il rito comporta: il matrimonio, infatti, è cosa santa e dev’essere trattato santamente.
Decreto di riforma.
Lo stesso santo sinodo, proseguendo la materia della riforma, dispone che nella presente sessione si debba stabilire quanto segue.
Canone I
Se in ogni grado della chiesa bisogna far in modo con provvida consapevolezza che nella casa del Signore niente sia disordinato, né fuori posto, molto maggiormente bisogna far in modo di non errare nella elezione di colui che viene costituito al di sopra di ogni grado: infatti lo stato e l’ordine di tutta la famiglia del Signore sarà diverso, se quello che si richiede nelle membra verrà a mancare nel capo (385).
Quindi, benché altrove (386) il santo sinodo abbia dato alcune utili prescrizioni riguardo a coloro che devono esser promossi alle chiese cattedrali e superiori, crede, tuttavia, che questo ufficio sia tale, che se si considerasse in proporzione della sua grandezza, non sembrerebbe mai abbastanza tutelato. Il concilio quindi stabilisce che non appena una chiesa si rende vacante, sia in pubblico che in privato si rivolgano a Dio suppliche e preghiere. Preghiere e suppliche siano indette anche dal capitolo per tutta la città e per tutta la diocesi, perché il clero e il popolo possano impetrare da Dio un buon pastore.
Inoltre, pur non innovando nulla, su questo argomento per il presente stato dei tempi, esorta ed ammonisce tutti quelli che hanno in qualsiasi modo per concessione della santa sede, o anche diversamente, titolo a intervenire nella promozione dei futuri prelati perché si ricordino, prima di ogni altra cosa, che essi non possono fare nulla di più utile per la gloria di Dio e la salvezza dei popoli, che procurare che vengano promossi pastori buoni e adatti a governare la chiesa. Li ammonisce anche che essi, divenendo partecipi dei peccati degli altri, peccano gravemente, se non procureranno diligentemente che vengano scelti a governare quelli che essi stimano più degni e più utili alla chiesa, mossi non da preghiere, da umano affetto o dai suggerimenti di chi briga, ma dai loro meriti: quelli nati da legittimo matrimonio e che presentano una vita, un’età, una dottrina e tutte le altre qualità, che sono richiesti dai sacri canoni e dai decreti di questo sinodo Tridentino.
E poiché nell’assumere le informazioni - serie e utili - degli uomini onesti e dotti su tutte queste qualità, non si può avere un modo dappertutto uniforme, data la varietà delle nazioni, dei popoli e dei costumi, il santo concilio comanda che nel sinodo provinciale - che il metropolita deve tenere - sia prescritto per ogni luogo e provincia un proprio schema per l’esame, l’inchiesta o l’istruttoria che si deve fare, da approvarsi dal santissimo pontefice romano, secondo l’utilità dei luoghi. In tal modo quando, poi, questo esame o inchiesta sulla persona da promuoversi è stata completata, sia redatta in atto pubblico e con l’insieme delle testimonianze e la professione di fede da essa fatta, sia senz’altro trasmessa al più presto al pontefice romano, affinché lo stesso sommo pontefice, dopo aver preso completa visione di tutta la pratica e delle persone, possa più utilmente provvedere per mezzo loro alle chiese - se saranno trovati adatti - per l’utilità del gregge del Signore.
Inoltre, tutte le ricerche, le informazioni, le testimonianze, le prove di qualsiasi natura, che si sono potute raccogliere sulle qualità di colui che dev’essere promosso e sullo stato della chiesa, da qualsiasi persona, anche nella curia romana, vengano esaminate diligentemente da un cardinale che poi ne farà la relazione in concistoro e da tre altri cardinali; la relazione sia confermata dalla firma del cardinale relatore e dei tre cardinali. In essa ciascuno dei quattro cardinali affermi separatamente, che, usata accurata diligenza, ha trovato le persone, che devono essere promosse, fornite delle qualità richieste dal diritto e da questo santo sinodo, e di avere la persuasione - a rischio dell’eterna salute - che essi sono adatti ad esser messi a capo delle chiese. Fatta poi la relazione in un primo concistoro, perché frattanto con più matura riflessione si possa giungere ad una più profonda conoscenza della inchiesta, si differisca il giudizio ad altro concistoro, a meno che al pontefice non sembri opportuno fare diversamente.
Stabilisce, inoltre, lo stesso concilio che tutte e singole le prescrizioni che sono state emanate, altre volte, nello stesso sinodo, per quanto riguarda la vita, l’età, la dottrina e le altre qualità dei vescovi che dovranno essere eletti, debbano osservarsi anche nella creazione dei cardinali della santa chiesa romana, anche se fossero solo diaconi, e che il pontefice romano, per quanto possibile, eleggerà da tutte le nazioni della cristianità, a seconda che li troverà adatti.
Da ultimo lo stesso sinodo, scosso dai tanti gravissimi mali che travagliano la chiesa, non può non ricordare che niente è più necessario alla chiesa di Dio che il pontefice romano mostri quella sollecitudine che in forza del suo ufficio deve a tutta la chiesa specialmente nello scegliere solo dei cardinali eccellenti e nel mettere a capo delle singole chiese pastori ottimi e adatti. Ciò con tanta maggior ragione, in quanto il signore nostro Gesù Cristo, gli chiederà conto del sangue di quelle sue pecore che dovessero perire a causa del cattivo governo di pastori negligenti e immemori del loro ufficio.
Canone II
Se i concili provinciali in qualche posto sono stati trascurati, vengano ripresi per regolare i costumi, correggere le colpe, comporre le controversie, e per le altre cose permesse dai sacri canoni.
Perciò i metropoliti stessi, - o se essi ne fossero legittimamente impediti, il coepiscopo più anziano, - almeno entro un anno dalla fine del presente concilio, e, in seguito, almeno ogni tre anni, non trascuri di riunire il sinodo della sua provincia, dopo l’ottava della Pasqua del nostro signore Gesù Cristo, o in altro tempo più comodo, secondo l’usanza della provincia. Ad esso devono assolutamente partecipare tutti i vescovi e gli altri che per diritto o per consuetudine sono obbligati ad intervenirvi, eccettuati quelli, soltanto, che dovrebbero attraversare il mare con immediato pericolo.
Al di fuori di tale occasione i vescovi comprovinciali non siano più costretti, contro la loro volontà, a recarsi alla chiesa metropolitana col pretesto di qualsiasi consuetudine. Similmente i vescovi che non dipendono da nessun arcivescovo, una volta per sempre scelgano un metropolita vicino, al cui sinodo provinciale siano tenuti a partecipare con gli altri, ed osservino e facciano osservare quelle decisioni che vi fossero state prese. In tutte le altre cose, la loro esenzione e i loro privilegi siano sani e salvi.
Si celebrino anche, ogni anno, i sinodi diocesani; ad essi dovranno recarsi anche tutti quegli esenti che, se non fossero esenti avrebbero l’obbligo di parteciparvi, e che non sono soggetti ai capitoli generali. Quelli che hanno la cura di chiese parrocchiali o di altre, anche annesse, chiunque essi siano, dovranno partecipare al sinodo.
I metropoliti, i vescovi e gli altri menzionati sopra che in questi problemi fossero negligenti, incorreranno nelle pene sancite dai sacri canoni.
Canone III
I patriarchi, i primati, i metropoliti e i vescovi non manchino di visitare personalmente la propria diocesi; se ne fossero legittimamente impediti, lo facciano per mezzo del loro vicario generale o di un visitatore. Se ogni anno non potessero visitarla completamente per la sua estensione, ne visitino almeno la maggior parte, in modo tale, però, che nel giro di due anni, o personalmente o per mezzo dei loro visitatori, terminino di visitarla.
I metropoliti, visitata completamente la propria diocesi, non visitino le chiese cattedrali e le diocesi dei loro comprovinciali, se non per un motivo, conosciuto e approvato nel concilio provinciale. Gli arcidiaconi, i decani e gli altri inferiori, in quelle chiese in cui fino ad ora hanno usato fare legittimamente la visita, in avvenire potranno farla solo personalmente, con un notaio e col consenso del vescovo.
Anche i visitatori che devono essere scelti dal capitolo, - dove il capitolo ha diritto di visita, - devono prima essere approvati dal vescovo. Ma non perciò il vescovo, o, se egli fosse impedito, il suo visitatore, non avranno il diritto di visitare le stesse chiese per proprio conto. Anzi gli arcidiaconi e gli altri inferiori saranno tenuti a presentargli entro un mese la relazione della visita fatta e a mostrargli le deposizioni dei testi e tutti gli atti. Ciò, non ostante qualsiasi consuetudine, anche immemorabile, qualsiasi esenzione e privilegio.
Scopo principale di tutte queste visite sia quello di portare la sana e retta dottrina, dopo aver fugato le eresie; di custodire i buoni costumi e correggere quelli corrotti; di entusiasmare il popolo, con esortazioni e ammonizioni, per la religione, la pace, la rettitudine; e di stabilire tutte quelle altre cose che, secondo il luogo, il tempo, l’occasione, e la prudenza dei visitatori, possono portare un frutto ai fedeli.
E perché queste cose possano avere più facilmente esito felice, tutti quelli che abbiamo nominato ed a cui spetta la visita, sono esortati a tenere verso tutti paterna carità e zelo cristiano. Contenti, quindi, di un numero modesto di cavalli e di servitori, cerchino di portare a termine la visita al più presto possibile e tuttavia con la dovuta diligenza. E intanto facciano in modo di non esser di peso e di aggravio a nessuno con spese inutili; e non prendano nulla, né essi, né qualcuno dei loro, come diritto di visita, anche per visite a legati per usi pii, - fuorché quello che è loro dovuto di diritto per lasciti pii, o per qualsiasi altro titolo, né denaro, né regali di qualsiasi genere, anche se in qualsiasi modo vengano offerti, non ostante qualsiasi consuetudine, anche immemorabile.
Si eccettuano, tuttavia, le spese per il vitto, che dovranno essere sostenute per loro e per quelli che li accompagnano in modo frugale e moderato, e solo per le necessità del tempo e non oltre. Si lascia tuttavia alla libera scelta di quelli che sono visitati, di dare una somma di denaro secondo quanto erano soliti pagare, ovvero di offrire il sostentamento accennato, salvo il diritto delle antiche convenzioni stabilite con i monasteri ed altri luoghi pii e con le chiese non parrocchiali, che deve rimanere intatto.
In quei luoghi e province dove vi è la consuetudine che i visitatori non ricevano né il mantenimento, né denaro, né alcun’altra cosa, ma che si faccia tutto gratuitamente, vi si osservi questa consuetudine.
Che se per caso qualcuno (Dio non voglia!) in tutti i casi suddetti osasse prendere qualche cosa di più, questi, oltre alla restituzione del doppio entro un mese, sia colpito anche con altre pene, secondo la costituzione del concilio generale di Lione Exigit (387) e con altre ancora nel sinodo provinciale, a giudizio del sinodo, senza speranza di perdono.
I patroni non pretendano in nessun modo di ingerirsi nell’amministrazione dei sacramenti; né si immischino nella visita agli ornamenti della chiesa o nei proventi dei beni immobili o delle fabbriche, se non nella misura che compete ad essi in forza della costituzione e della fondazione; attendano, invece, a queste cose i vescovi stessi. E procurino che i redditi delle fabbriche siano spesi in usi necessari ed utili per la chiesa, come ad essi sembrerà più conveniente.
Canone IV
Il santo sinodo, desiderando che l’ufficio della predicazione, che è il principale dovere dei vescovi, venga esercitato quanto più frequentemente è possibile per la salvezza dei fedeli, adattando meglio alle necessità dei tempi presenti i canoni emanati un tempo su questo argomento sotto Paolo III (388), di felice memoria, comanda che essi espongano le sacre scritture e la legge divina: nella propria chiesa, personalmente, o, se ne fossero legittimamente impediti, mediante persone assunte per la predicazione, nelle altre chiese di città o della diocesi per mezzo dei parroci, o, qualora questi ne fossero impediti, per mezzo di altri da designarsi dal vescovo, a spese di quelli che sono tenuti o sono soliti accollarsi queste spese, almeno tutte le domeniche e nelle feste solenni, durante la quaresima e l’avvento del Signore, ogni giorno, o almeno tre volte la settimana, se lo credono opportuno, ed inoltre ogni volta che ciò possa esser stimato utile.
Il vescovo ammonisca diligentemente il popolo che ognuno è tenuto a recarsi nella propria parrocchia, se può farlo facilmente, per ascoltare la parola di Dio. Nessun secolare o regolare osi predicare - anche nelle chiese del suo ordine - qualora il vescovo fosse contrario. Gli stessi vescovi avranno anche cura che almeno nei giorni di domenica e negli altri festivi in ogni parrocchia i bambini siano diligentemente istruiti da chi ne ha il dovere, nei rudimenti della fede e in ciò che riguarda l’obbedienza a Dio e ai genitori. Se sarà necessario li costringeranno anche con le censure ecclesiastiche. Tutto ciò, non ostante i privilegi e le consuetudini. Nelle altre cose, conservino la loro forza le disposizioni che sono state emanate sotto lo stesso Paolo III sul dovere della predicazione.
Canone V
Le cause criminali più gravi contro i vescovi, - anche di eresia (Dio non voglia!) -, che importino la deposizione o la privazione, siano trattate e portate a conclusione solo dal romano pontefice. Se poi si trattasse di una causa che necessariamente debba essere istruita fuori della cuna romana, non sia affidata a nessuno, fuorché a metropoliti o a vescovi, scelti dal papa.
Questo sia un mandato speciale e sia firmato dallo stesso sommo pontefice. Esso non conferisca mai un potere più ampio di quello di ricostruire il solo fatto, e di istruire il processo, che manderà subito al romano pontefice, riservando a lui solo la sentenza definitiva. Quanto al resto, si osservino da tutti le norme stabilite un tempo sotto Giulio III (389), di felice memoria, su questo argomento, e la costituzione emanata sotto Innocenzo III, nel concilio generale: Qualiter et quando (390), che il santo sinodo rinnova. Le cause criminali minori dei vescovi, invece, siano trattate e concluse solo nel concilio provinciale o da persone scelte dal concilio provinciale.
Canone VI
In tutti i casi di irregolarità e di sospensione che hanno origine da delitto occulto - eccettuato quello che deriva da omicidio volontario e gli altri portati dinanzi al foro contenzioso - sia permesso ai vescovi dispensare; così pure sia lecito ad essi assolvere gratuitamente nel foro della coscienza qualsiasi colpevole, a loro soggetto, personalmente, nella propria diocesi, o per mezzo del vicario, da designarsi a ciò con speciale mandato, in qualsiasi caso occulto, anche in quelli riservati alla santa sede, imposta, naturalmente, una salutare penitenza. La stessa facoltà sia loro concessa, ma non ai loro vicari, nel delitto di eresia, nello stesso foro della coscienza.
Canone VII
Perché il popolo fedele riceva i sacramenti con maggiore riverenza e devozione dell’anima, il santo sinodo comanda a tutti i vescovi che non solo quando questi sacramenti devono essere amministrati da loro, personalmente, spieghino, prima, la loro efficacia e la loro utilità, secondo l’intelligenza di chi li riceve, ma facciano in modo che la stessa cosa si faccia piamente e prudentemente dai singoli parroci, anche in lingua volgare, se necessario e se si può fare senza incomodo.
Ciò venga fatto secondo la forma che prescriverà il sinodo nella catechesi dei singoli sacramenti, che i vescovi avranno cura di far tradurre in lingua volgare e di far esporre al popolo da tutti i parroci. Durante la santa messa, inoltre, o nella celebrazione delle sacre funzioni, spieghino in volgare nelle singole feste o solennità, la parola di Dio e le esortazioni alla salvezza e si sforzino di inciderla nel cuore di tutti (lasciate da parte le questioni inutili), e di istruirli nella legge del Signore.
Canone VIII
L’apostolo ammonisce che quelli che mancano pubblicamente, devono essere pubblicamente corretti (391). Perciò, quando qualcuno commette un delitto pubblicamente e alla presenza di molti, per cui non si può dubitare che altri siano stati offesi e scossi dallo scandalo, bisogna imporre pubblicamente a costui una penitenza proporzionata, secondo la gravità della colpa, sicché con la testimonianza della sua punizione riporti sulla retta via quelli che con il suo esempio aveva spinto ad agire perversamente. Il vescovo, tuttavia, potrà commutare questo genere di penitenza pubblica in altro, occulto, quando questo gli sembrasse più adatto.
In tutte le chiese cattedrali, inoltre, - dove ciò si può fare senza difficoltà - sia istituito dal vescovo un penitenziere unendo a tale funzione una prebenda di prossima vacanza. Questi sia maestro, dottore, licenziato in teologia o in diritto canonico, abbia quarant’anni; e ad ogni modo, sia il più idoneo che si possa trovare, considerata la qualità del luogo. Quando egli ascolterà, in chiesa, le confessioni, sia considerato presente al coro.
Canone IX
Le norme che un tempo sono state emanate sulla diligenza che i vescovi devono usare nella visita dei benefici, anche esenti, sotto Paolo III, di felice memoria (392), e, recentemente, sotto il beatissimo signore nostro Pio IV (393), in questo stesso concilio, siano osservate anche per quanto riguarda le chiese secolari, che si dicono non essere in nessuna diocesi. Esse, quindi, saranno visitate dal vescovo, la cui chiesa cattedrale è la più vicina (se ciò risulta), altrimenti da colui, che una volta per sempre sia stato eletto nel concilio provinciale dal prelato di quel luogo, come delegato della sede apostolica. Non ostante qualsiasi privilegio e consuetudine, anche immemorabile.
Canone X
Perché i vescovi possano mantenere più facilmente nella sottomissione e nell’obbedienza il popolo che essi governano, in tutto ciò che riguarda la visita e la correzione dei costumi dei loro sudditi, abbiano il diritto e il potere - anche come delegati della sede apostolica - di comandare, regolare, punire ed eseguire, conforme alle norme dei sacri canoni, quelle cose che, secondo la loro prudenza, sembreranno loro necessarie all’emendazione e all’utilità dei loro sudditi.
In quei problemi, inoltre, che riguardano la visita o la correzione dei costumi (394), né l’esenzione, né proibizione alcuna, né appello o querela, anche se interposta presso la sede apostolica, potranno impedire o sospendere in alcun modo l’esecuzione di quanto è stato da loro comandato, stabilito, giudicato.
Canone XI
Poiché si deve costatare che i privilegi e le esenzioni, che per vari motivi vengono concessi a molti, producono oggi una certa confusione nella giurisdizione dei vescovi, e danno agli esenti occasione di una vita rilassata, il santo sinodo dispone che, se qualche volta si crederà opportuno per motivi giusti, gravi, e in qualche modo necessari, insignire qualcuno dei titoli d’onore del protonotariato, dell’accolitato, di conte palatino, di cappellano del re, e di altri titoli simili, sia nella curia romana che fuori di essa; e così pure oblati o come addetti a qualche monastero o col nome di inservienti delle milizie o dei monasteri, degli ospedali, dei collegi, o con qualsiasi altro titolo, si deve ritenere che con questi privilegi in nulla si detrae agli ordinari. Sicché quelli cui sono stati già concessi o verranno concessi in futuro tali privilegi, saranno pienamente soggetti in ogni cosa agli stessi ordinari, come delegati delle sede apostolica, e per quanto riguarda i cappellani regi, secondo la costituzione di Innocenzo III Cum capella (395). Saranno eccettuati coloro che attualmente servono nei luoghi predetti o prestano servizio nelle stesse milizie e risiedono nei loro recinti e case, e vivono sotto la loro obbedienza, e anche quelli che legittimamente e secondo la regola delle stesse milizie abbiano fatto la professione che, però, deve constare all’ordinario.
Tutto ciò, non ostante qualsiasi privilegio, anche dell’ordine di S. Giovanni di Gerusalemme e di altre milizie.
Quanto ai privilegi che sogliono competere a quelli che risiedono nella curia romana in forza della costituzione di Eugenio (396) o della loro appartenenza alla casa di cardinali, essi non riguardano quelli che hanno dei benefici ecclesiastici; a motivo di questi benefici costoro restino soggetti alla giurisdizione degli ordinari. Non ostante qualsiasi proibizione.
Canone XII
Poiché le dignità, nelle chiese, specie cattedrali, sono state istituite per conservare ed accrescere la disciplina ecclesiastica e perché quelli che le hanno si distinguessero nella pietà, fossero di esempio agli altri e aiutassero i vescovi con l’adempimento del loro dovere, giustamente quelli che sono chiamati a ricoprirle, devono essere tali da rispondere al loro ufficio.
Nessuno, quindi, in avvenire, venga promosso a qualsiasi dignità, cui sia annessa la cura delle anime, se non ha raggiunto almeno il venticinquesimo anno di età, e, vissuto già nell’ordine clericale, non sia ragguardevole per la dottrina - necessaria per eseguire il proprio ufficio - e per la integrità dei costumi, secondo la costituzione di Alessandro III, promulgata nel concilio Lateranense: Cum in cunctis (397).
Anche gli arcidiaconi, che sono detti occhi dei vescovi, siano, in tutte le chiese, dove è possibile, maestri in teologia, dottori e licenziati in diritto canonico.
Alle altre dignità o personati, cui non è annessa la cura delle anime, siano chiamati quei chierici che, idonei sotto ogni altro aspetto, non abbiano meno di ventidue anni.
Quelli, inoltre, che sono provvisti di qualsiasi beneficio che comporti la cura delle anime, sono tenuti, almeno entro i due mesi dalla presa di possesso, a fare nelle mani del vescovo, o, se questi ne fosse impedito, dinanzi al suo vicario generale o ad un suo officiale, la pubblica professione della loro retta fede. Promettano anche e giurino di rimanere nell’obbedienza della chiesa romana.
Quelli, invece, che sono stati provvisti di canonicati e dignità in chiese cattedrali, sono tenuti a far ciò non solo dinanzi al vescovo o ad un suo rappresentante, ma anche in capitolo.
Nessuno, inoltre, d’ora innanzi, sia ricevuto ad una dignità, ad un canonicato, ad una porzione, se non sia già costituito in quell’ordine sacro che è richiesto da tale dignità, prebenda o porzione, o sia in tale età, che entro il tempo stabilito dal diritto e da questo santo sinodo (398), possa ricevere l’ordine stesso.
In tutte le chiese cattedrali, poi, tutti i canonicati e porzioni abbiano annesso l’ordine del presbiterato, del diaconato o del suddiaconato. Col consiglio del capitolo, poi, il vescovo designi e stabilisca, come gli sembrerà meglio, a quale ufficio ciascun ordine debba essere annesso; e lo faccia in tal modo, che almeno la metà siano presbiteri, gli altri diaconi o suddiaconi. Dove vi fosse la consuetudine più lodevole che la maggior parte o tutti siano presbiteri, sia osservata senz’altro.
Questo santo sinodo esorta anche a far sì, che in quelle province dove si può facilmente realizzare, tutte le dignità e almeno metà dei canonicati, nelle chiese cattedrali e nelle collegiate insigni, siano conferiti solo a maestri o dottori, o anche ai licenziati in teologia o diritto canonico.
A quelli, inoltre, che nelle stesse cattedrali o collegiate hanno dignità, canonicati, prebende o porzioni non sia lecito essere assenti ogni anno per più di tre mesi, in forza di qualsiasi statuto, o consuetudine, salve le costituzioni di quelle chiese che richiedono un tempo più lungo nel servizio. In caso contrario ciascuno il primo anno sia privato della metà dei frutti che ha percepito in ragione della prebenda e della residenza. Se poi mostrerà la stessa negligenza, sia privato di tutti i frutti che in quell’anno ha percepito. Crescendo la loro contumacia, si proceda contro di essi conforme alle prescrizioni dei sacri canoni.
Per quanto riguarda le distribuzioni, le ricevano solo quelli che sono stati presenti alle ore stabilite. Gli altri, senza possibilità di intesa e di remissione, ne siano privati, secondo il decreto di Bonifacio VIII: Consuetudinem (399), che il santo sinodo intende ripristinare. Tutto ciò, non ostante qualsiasi statuto o consuetudine.
Tutti poi siano obbligati a compiere i divini uffici da loro stessi, e non per mezzo di altri, ad assistere e a servire il vescovo quando celebra e compie altri uffici pontificali; e così pure a lodare con riverenza, chiaramente e con devozione in coro, istituito per salmeggiare il nome di Dio con inni e canti.
Indossino sempre, inoltre, un vestito decente, sia nella chiesa che fuori. Si astengano da cacce illecite, da uccellagioni, da danze; si tengano lontani dalle osterie e dai giuochi e mostrino quella integrità di costumi, per cui a ragione possano esser chiamati il senato della chiesa.
Quanto alle altre cose necessarie, che riguardano la dovuta disciplina nei divini uffici, il giusto modo di cantare e di salmodiare, il modo prescritto di andare e rimanere in coro, ed inoltre tutto ciò che riguarda i ministri della chiesa e altre cose simili, penserà il sinodo provinciale a prescrivere a ciascuno la propria forma, a seconda dell’utilità di ciascuna provincia e secondo i suoi usi. Nel frattempo il vescovo con non meno di due canonici, di cui uno scelto da lui, l’altro dal capitolo, potrà provvedere in quelle cose, che sembreranno necessarie.
Canone XIII
Poiché molte chiese cattedrali hanno redditi tanto tenui e sono così piccole, da non essere assolutamente adeguate alla dignità vescovile, né alla necessità delle chiese, il concilio provinciale, dopo aver chiamato quelli cui la cosa interessa, esamini e consideri diligentemente quali siano quelle che, per la loro piccolezza e inconsistenza sia necessario unire alle diocesi vicine o far in modo che aumentino i loro proventi. Redatto su ciò un documento, lo si mandi al sommo pontefice romano; basandosi su di esso, egli, secondo la sua prudenza e secondo quanto gli sembrerà doversi fare, unirà le più piccole fra di loro o ne aumenterà i frutti con qualche aggiunta.
Intanto, fino a che queste pratiche non abbiano il loro effetto, il sommo pontefice romano potrà provvedere a quei vescovi che hanno bisogno di sovvenzioni per la povertà della loro diocesi con qualche beneficio, purché non abbia cura d’anime, e non si tratti di dignità, di canonicati, di prebende, di monasteri, in cui sia viva l’osservanza della regola, o che siano soggetti ai capitoli generali, e a determinati visitatori.
Anche nelle chiese parrocchiali, i cui frutti siano ugualmente tanto scarsi da non potersi soddisfare agli oneri che hanno, il vescovo farà in modo che - se quanto abbiamo detto non si potrà ottenere con l’unione dei benefici (non tuttavia dei regolari), - con l’assegnazione delle primizie e delle decime, con i contributi delle parrocchie e con le raccolte di denaro, o in altro modo, che a lui sembri più adatto, si ricavi tanto che possa esser sufficiente alle necessità del rettore e della parrocchia.
In ogni unione, poi, sia quelle sopra accennate, sia quelle che si dovessero fare per altri motivi, le chiese parrocchiali non si uniscano mai con un monastero, con una abbazia, con la dignità, o prebenda di una chiesa cattedrale, o collegiata, con altri benefici semplici, con ospedali, con milizie. E quelle che fossero unite, siano riesaminate dagli ordinari, secondo il decreto un tempo emanato nello stesso sinodo, sotto Paolo III, di felice memoria (400). Decreto che si osserverà ugualmente anche per le unioni fatte da quel tempo in poi. Ciò, nonostante qualsiasi termine usato che deve ritenersi come qui sufficientemente espresso.
Oltre a ciò, in avvenire, tutte quelle chiese cattedrali, il cui reddito non supera la somma di mille ducati e le chiese parrocchiali, il cui reddito, secondo il loro vero valore annuo, non supera i cento, non siano aggravate da alcuna pensione o riserva di frutti.
Anche in quelle città e luoghi, dove le chiese parrocchiali non hanno confini ben definiti, e i loro rettori non hanno un popolo da reggere, ma amministrano solo indistintamente i sacramenti a chi li chiede, il santo sinodo comanda ai vescovi che, per potere ottenere con una maggiore certezza la salute delle anime loro affidate, diviso il popolo in parrocchie vere e proprie, assegnino a ciascuna un proprio parroco permanente, che possa conoscerle, e da cui soltanto ricevano lecitamente i sacramenti, o provvedano in altro modo migliore, secondo le esigenze del luogo. E cerchino di fare al più presto la stessa cosa nelle altre città e luoghi dove non vi sono affatto chiese parrocchiali. Ciò, non ostante qualsiasi privilegio e consuetudine, anche immemorabili.
Canone XIV
In molte chiese, sia cattedrali che collegiate e parrocchiali, in forza delle loro costituzioni o per una riprovevole consuetudine, è corrente che nella elezione, presentazione, nomina, istituzione, conferma, conferimento, o altra provvista o ammissione al possesso di una chiesa cattedrale o beneficio, di canonicati e di prebende, o ad una parte dei proventi, o alle distribuzioni quotidiane, si frappongano certe condizioni o deduzioni dai frutti, certi pagamenti, promesse e compensi illeciti, o anche quelli che in alcune chiese sono detti "lucri di turno".
Il santo sinodo detesta queste cose e comanda ai vescovi che proibiscano quello che, in queste faccende, non viene convertito in uso pio, quegli ingressi che destano sospetto di simonia, o presentano il carattere di volgare avarizia. Prendano conoscenza, inoltre, diligentemente, delle loro costituzioni e consuetudini su questi argomenti, e con eccezione soltanto di quelle che essi approvano come lodevoli, respingano ed aboliscano tutte le altre, come indegne e scandalose.
Il santo sinodo stabilisce che quelli che in qualsiasi modo agissero contro le prescrizioni di questo decreto, siano soggetti alle pene emanate contro i simoniaci, a quelle dei sacri canoni ed alle varie costituzioni dei sommi pontefici, che rinnova. Tutto questo, non ostante qualsiasi statuto, costituzione e consuetudine, anche immemorabile, anche se fossero state confermate dall’autorità apostolica. Il vescovo, come delegato della sede apostolica, potrà indagare sulla loro reticenza, falsità e difetto di intenzione.
Canone XV
In quelle chiese cattedrali e collegiate insigni, dove le prebende sono molte, e, quindi, poco consistenti pur con le distribuzioni quotidiane, così da non esser sufficienti per la decorosa condizione dei canonici, considerata la qualità del luogo e delle persone, i vescovi, col consenso del capitolo, potranno unire ad esse alcuni benefici semplici (mai dei regolari), o, se in questo modo non si potesse provvedere, ne sopprimano qualcuna, col consenso dei patroni - se sono di diritto di patronato dei laici, - applicandone i frutti e i proventi alle distribuzioni quotidiane delle altre prebende e le riducano di numero, facendo in modo, però, che ne rimangano tante, da poter esser sufficienti comodamente alla celebrazione del culto divino e alla dignità della chiesa. Ciò non ostante qualsiasi costituzione, privilegio, riserva, generale o speciale. Né le predette unioni o soppressioni potranno esser annullate o impedite da qualsiasi provvista, anche in forza di una rinunzia o da qualsiasi altra deroga o sospensione.
Canone XVI
Durante la sede vacante il capitolo - se ha l’ufficio di percepire i frutti - stabilisca uno o più economi, fidati e diligenti, che si occupino delle cose ecclesiastiche e dei proventi, e rendano ragione, a suo tempo, a colui cui spetta. Così pure sia tenuto ad eleggere un officiale o vicario entro gli otto giorni dalla morte del vescovo e a confermarlo, se già vi fosse; sia dottore o almeno licenziato in diritto canonico, o, in ogni caso e per quanto è possibile, adatto. Se si facesse diversamente, questa designazione sia devoluta al metropolita. Se poi la chiesa fosse proprio quella metropolitana, o se fosse esente, e il capitolo (come è stato accennato) fosse negligente, allora il più anziano dei vescovi suffraganei, se si tratta della chiesa metropolitana, e il più vicino, se si tratta di una chiesa esente, hanno il potere di costituire un economo e un vicano adatti.
Il vescovo promosso a quella chiesa vacante, poi, tra le altre cose che gli spettano, esiga che gli si renda ragione dallo stesso economo, dal vicario e da qualsiasi altro officiale ed amministratore, costituito dal capitolo o da altri in suo luogo durante la sede vacante, anche se fossero membri dello stesso capitolo, ragione dei loro uffici, della giurisdizione, dell’amministrazione e di qualsiasi altro loro incarico. E potrà anche punire quelli che nel loro ufficio o amministrazione avessero mancato, anche se questi officiali, reso già il loro rendiconto, avessero ottenuto dal capitolo o da quelli che da esso fossero stati deputati, l’assoluzione o la liberazione. Il capitolo sarà anche tenuto a render conto allo stesso vescovo degli scritti che appartengono alla chiesa, se ne fossero giunti al capitolo.
Canone XVII
La disciplina ecclesiastica resta sconvolta, quando uno dei chierici occupa più uffici. Perciò sapientemente fu disposto dai sacri canoni che nessuno dovesse essere incardinato in due chiese (401). Ma molti, mossi da un riprovevole desiderio di guadagno, ingannando se stessi (non Dio!) non si vergognano di eludere con varie arti quelle prescrizioni che saggiamente sono state emanate e di tenere più benefici insieme.
Per questo il santo sinodo, desiderando tornare alla dovuta disciplina nel governo delle chiese, con il presente decreto - che dovrà essere osservato da qualsiasi persona, di qualsiasi titolo, anche se fosse insignita dell’onore del cardinalato, - stabilisce che in futuro possa essere conferito a ciascuno un solo beneficio ecclesiastico. Se questo non fosse sufficiente all’onesto sostentamento di colui cui viene assegnato, si potrà conferirgliene un altro semplice, purché l’uno e l’altro non esigano la residenza personale.
Queste norme dovranno riguardare non solo le chiese cattedrali, ma anche tutti gli altri benefici, sia secolari che regolari, anche se fossero dati solo in commenda, di qualsiasi titolo e qualità essi siano.
Quelli poi che presentemente hanno più chiese parrocchiali, o ne hanno una cattedrale e l’altra parrocchiale, nonostante qualsiasi dispensa e qualsiasi unione a vita, siano senz’altro costretti a lasciare, entro lo spazio di sei mesi, le altre chiese parrocchiali, tenendosi soltanto la chiesa parrocchiale, o quella cattedrale. In caso diverso, tanto le chiese parrocchiali, quanto tutti gli altri benefici, che hanno ipso iure dovranno considerarsi vacanti, e, come vacanti, siano conferiti liberamente ad altri idonei; e quelli che prima avevano tali benefici, dopo quel tempo non potranno goderne i frutti con tranquillità di coscienza. Desidera, tuttavia, il santo sinodo, che si provveda alle necessita di quelli che rinunziano, in modo adatto, come sembrerà meglio al sommo pontefice.
Canone XVIII
Giova assai alla salute delle anime essere governate da parroci degni e adatti. E perché ciò possa esser fatto più diligentemente e più rettamente il santo sinodo stabilisce, che quando per morte o per rinunzia una chiesa parrocchiale si rende vacante - anche se la cura spetta alla chiesa o al vescovo ed è amministrata da una o più persone; anche nelle chiese dette patrimoniali o recettive, in cui il vescovo è solito dare la cura delle anime ad uno o più (persone tutte che sono tenute a sostenere l’esame di cui sotto) - anche se la stessa chiesa parrocchiale fosse riservata, sia in modo generale che speciale, anche in forza di qualche indulto o privilegio in favore di cardinali della santa chiesa romana, di abati, o di capitoli, il vescovo, non appena ha avuta notizia della vacanza, debba nominare, se necessario, un vicario adatto, con l’assegnazione di un’adeguata parte di frutti, a suo giudizio, il quale sostenga gli oneri della stessa chiesa, fino a che non sia stato nominato il rettore.
Inoltre, il vescovo e chi ha diritto di patronato, entro dieci giorni od altro tempo da determinarsi dal vescovo, nomini dinanzi agli esaminatori alcuni chierici adatti a reggere la chiesa. Sia permesso, tuttavia, anche ad altri, se conoscessero qualche altro idoneo a questo ufficio, di fare i loro nomi, perché si possa fare poi una diligente ricerca sull’età, sui costumi, e sulla capacità di ciascuno. Se poi al vescovo o al sinodo provinciale sembrasse meglio, - conforme all’uso della regione, - i candidati all’esame siano convocati con pubblico editto. Passato il tempo stabilito, tutti quelli che sono stati iscritti, siano esaminati dal vescovo o, se questi fosse impedito, dal vicano generale e dagli altri esaminatori - che non devono essere meno di tre. Se i voti di questi fossero pari o singolarmente diversi, il vescovo, o il vicario potrà aggiungere il suo voto a colui, cui sembrerà più opportuno darlo.
Gli esaminatori vengano presentati ogni anno nel sinodo diocesano dal vescovo o dal suo vicario almeno in numero di sei e siano di gradimento del sinodo e tali da ottenere la sua approvazione. Quando si rende vacante una chiesa, il vescovo ne scelga tre, che assieme a lui facciano l’esame; verificandosi un’altra vacanza, scelga gli stessi o altri tre fra i sei, quelli, cioè, che crederà meglio. Questi esaminatori siano maestri, dottori o licenziati in teologia o in diritto canonico; o anche altri chierici - o regolari -, anche dei mendicanti o secolari, a ciò particolarmente adatti. Giurino tutti sui santi vangeli di Dio, che essi, messa da parte qualsiasi umana considerazione, eseguiranno fedelmente il loro ufficio e si guardino bene dall’accettare, né prima né dopo, in occasione di questo esame, qualsiasi cosa. In caso contrario sia essi che gli altri che danno, incorrano nel reato di simonia, da cui non potranno essere assolti se non con la rinunzia ai benefici che in qualsiasi maniera, anche prima, avevano; e siano resi inabili per l’avvenire anche ad altri. Di queste cose, inoltre, siano obbligati a rendere conto non solo dinanzi a Dio, ma, se fosse il caso, anche nel sinodo provinciale, da cui, se si venisse a riscontrare che hanno in qualche modo agito contro il loro dovere, potranno essere puniti gravemente, a suo arbitrio.
Fatto, quindi, l’esame, siano pubblicati i nomi di quelli giudicati idonei, per età, costumi, dottrina, prudenza e per quelle altre qualità che li rendono capaci di governare la chiesa vacante; tra questi il vescovo scelga quello che giudicherà più adatto degli altri. E a lui - non ad altri - sia fatto il conferimento della chiesa da quegli cui spetta conferirla. Se poi questa fosse di diritto di patronato ecclesiastico e quindi la nomina appartenesse al vescovo, e non ad altri, colui che il patrono giudicherà migliore tra i candidati approvati dagli esaminatori, dovrà presentarsi al vescovo per essere da lui nominato.
Quando poi la nomina dovesse farsi da altri che non sia il vescovo, allora il solo vescovo scelga tra i degni il più degno, e il patrono lo presenti a colui, cui spetta la nomina. Se si trattasse di diritto di patronato di laici, quegli che sarà presentato dal patrono dovrà essere esaminato dagli stessi deputati di cui sopra, e non sarà ammesso, se non dopo che sarà stato trovato idoneo.
In tutti i casi sopraddetti, però, non si provveda alla chiesa per mezzo di nessun altro, se non attraverso uno dei predetti esaminati e approvati dagli esaminatori, secondo la norma data. Nessuna devoluzione, o appello - anche se interposto alla sede apostolica, ai suoi legati, vicelegati, nunzi, vescovi, metropoliti, primati o patriarchi - potrà impedire o sospendere l’esecuzione della relazione di questi esaminatori.
In caso diverso, il vicano che il vescovo avesse già assegnato temporaneamente, di propria iniziativa, alla chiesa vacante o che dovesse assegnare in seguito, non sia rimosso dalla cura e dal governo di quella chiesa, fino a che lui o altri, che fosse stato approvato o scelto, come già detto, non sia stato provvisto. Tutte le provviste o nomine fatte in maniera diversa da quanto prescrive la forma riferita sopra, devono essere considerate illegittime.
Non impediranno questo decreto le esenzioni, gli indulti, i privilegi, le prevenzioni, le nuove provisioni, gli indulti concessi a qualsiasi università, anche dietro versamento di una certa somma e qualsivoglia altro impedimento.
Se, tuttavia, i redditi di questa parrocchia fossero così tenui da non comportare il peso di tutto questo esame; o non vi sia alcuno che cerchi di sottoporsi a questo esame; o si temesse di suscitare facilmente risse e tumulti di una certa gravità, per le note fazioni o divisioni che vi sono in alcuni luoghi, l’ordinario - se in coscienza e col consiglio dei deputati crederà opportuno agire in tal modo, - omesso questo procedimento, potrà provvedere con un altro esame privato, osservando tuttavia le prescrizioni già esposte. Se poi il sinodo provinciale crederà di dover aggiungere od omettere qualche cosa circa la forma dell’esame, potrà farlo.
Canone XIX
Il santo sinodo stabilisce che i mandati di provvista, e quelle grazie che si chiamano ‘aspettative’ non si debbano concedere più a nessuno, neppure ai collegi, alle università ai senati, e ad altre singole persone, neppure a titolo di indulto, o dietro versamento di una certa somma, o con qualsiasi altro pretesto; e che a nessuno sia permesso far uso di quelle già concesse. Non si concedano a nessuno, inoltre, né le riserve mentali, né qualsiasi altra grazia che riguardi benefici che si renderanno vacanti, né indulti che riguardino chiese di altri o monasteri, neppure ai cardinali della santa chiesa romana. Le grazie e gli indulti che fossero stati concessi finora, siano considerati abrogati.
Canone XX
Tutte le cause che in qualsiasi modo appartengono al foro ecclesiastico - anche se riguardano i benefici - in prima istanza si svolgano solo dinanzi agli ordinari locali e siano assolutamente condotte a termine almeno entro un biennio dalla data dell’inizio della lite. Dopo questo tempo sia lecito alle parti, o ad una di esse, adire i giudici superiori, naturalmente competenti. Questi assumano la causa nello stato in cui si trova e cerchino di condurla a termine al più presto. Prima non siano affidate o avocate ad altri; né vengano accolti da nessun superiore gli appelli interposti; la loro assegnazione o inibizione non sia fatta, se non dopo la sentenza definitiva o avente valore definitivo, il cui onere non possa essere riparato con l’appello contro la sentenza definitiva.
Si eccettuano, tuttavia, quelle cause che, secondo le prescrizioni canoniche, devono essere trattate presso la sede apostolica, o quelle che per un motivo urgente e ragionevole il sommo pontefice romano credesse di dovere affidare o avocare alla Segnatura con uno speciale rescritto da firmarsi di propria mano da sua santità.
Le cause matrimoniali e criminali, inoltre, non siano lasciate al giudizio del decano, dell’arcidiacono o di altri inferiori, anche se sono in visita, ma solo all’esame e alla giurisdizione del vescovo, anche se tra il vescovo e il decano o l’arcidiacono o altri inferiori vi sia in pendenza qualche lite, in qualsiasi istanza, sulla trattazione di queste cause. E se una parte può davvero provare dinanzi a lui la sua povertà, non sia costretta a condurre avanti la causa fuori della provincia, né in seconda, né in terza istanza nella stessa causa matrimoniale, a meno che l’altra parte non sia disposta a provvedere gli alimenti e a sostenere le spese della lite.
I legati, inoltre, anche a latere, i nunzi, i governatori ecclesiastici, o altri, qualunque facoltà essi abbiano, non solo non oseranno impedire i vescovi in tali cause, o privarli in qualche modo della loro giurisdizione, o disturbarli, ma non dovranno neppure procedere contro i chierici od altre persone ecclesiastiche, se non dopo che il vescovo richiestone si sia mostrato negligente. Diversamente, i loro processi o le loro ordinanze non abbiano alcun valore e siano tenuti alla riparazione del danno che avessero procurato alle parti.
Inoltre, se qualcuno, nei casi permessi dal diritto, interpone appello o si lagna di qualche imposizione o, trascorso il biennio di cui sopra, ricorre ad altro giudice, sia tenuto a trasferire, a sue spese, presso il giudice di appello tutti gli atti compiuti presso il vescovo, non senza averlo prima avvertito che qualora volesse dire qualche cosa sulla trattazione della causa, può significarlo al giudice di appello. Nel caso poi che si presentasse colui contro il quale si è fatto appello, sia costretto anche lui a pagare la sua parte delle spese degli atti che sono stati trasferiti, se vorrà servirsene, a meno che l’uso del luogo non sia diverso, e cioè che l’intera spesa sia a carico di chi si appella. Il notaio sia obbligato, dietro il dovuto compenso, a consegnare a chi appella copia degli atti quanto prima, e almeno entro un mese. Se egli differisse con frode la consegna sia sospeso dall’esercizio del suo ufficio ad arbitrio dell’ordinario e sia costretto ad una multa doppia di quanto importi la lite, da dividersi fra colui che si è appellato e i poveri del luogo.
Quanto al giudice, poi, se anch’egli fosse stato consapevole di questo impedimento, vi avesse partecipato o si fosse opposto in altro modo a che gli atti fossero integralmente consegnati a chi si appella entro i termini sia tenuto alla stessa doppia pena, come detto sopra. Ciò non ostante i privilegi, gli indulti, gli accordi che obbligano solo quelli che li hanno stipulati, e qualsiasi altra consuetudine.
Canone XXI
Il santo sinodo, desiderando che in futuro dai decreti da esso emanati non sorga alcun motivo di dubbio, spiegando le parole: "Quegli argomenti che su proposta dei legati e presidenti, sembreranno adatti e idonei allo stesso sinodo a lenire le calamità di questi tempi, a sedare le controversie religiose, a reprimere le false lingue, a correggere gli abusi dei costumi corrotti, a ricondurre nella chiesa una pace vera e cristiana", contenute nel decreto pubblicato nella prima sessione (402), sotto il beatissimo signore nostro Pio IV, dichiara non essere stata sua intenzione che in forza di queste parole si cambiasse in qualche parte il consueto modo di procedere dei concili generali nel trattare le questioni, né che si aggiungesse o si tralasciasse qualche cosa di nuovo in alcuna questione, rispetto a ciò che fino a questo momento è stato stabilito dai sacri canoni o dalla prassi dei concili generali.
Decreto per l’indizione della futura sessione.
Il sacrosanto concilio stabilisce, inoltre, e dispone che la prossima futura sessione debba essere celebrata il giovedì dopo la concezione della beata vergine Maria, che sarà il nove dicembre prossimo, con facoltà anche di abbreviare questo termine. In tale sessione si tratterà del sesto capitolo, ora rinviato, degli altri capitoli della riforma già presentati e di altre questioni che si riconnettono ad essa. Se poi sembrasse opportuno e il tempo lo permettesse, si potranno trattare anche alcune dottrine, come sarà proposto a suo tempo nelle congregazioni.
NOTE
354. Eb 7, 12.
355. I Tm 3, 8-10; At 6, 3-6; 21, 8.
356. II Tm 1, 6-7.
357. Ct 6, 3 e 9.
358. I Cor 12, 28-29; Ef 4, 11.
359. At 20, 28.
360. Gv 10, 1.
361. Gv 10, 1-16; 21, 15-17; I e II Tm; Tt e altri.
362. Gv 10, 12-13.
363. I Pt 5, 2-4.
364. Sessione VI, cc. 1 e 2 de ref. (v. sopra).
365. Ger 48, 10.
366. At 1, 24; Sal 7, 10.
367. C. 3, V. 7, i n Extrav. comm. (Fr 2, 1300).
368. C. un., III, 2, in VI (Fr 2. 1019).
369. Sessione VII, c. 10 de ref. (v. sopra).
370. Sap 4, 9.
371. I Tm 3, 7.
372. Concilio di Calcedonia, c. 6 (v. sopra).
373. Gen 8, 21.
374. Concilio di Vienne, c. 17 (COD. 374-376).
375. Gen 2, 23-24 (Mt 19, 5; Ef 5, 31).
376. Mt 19, 6; Mc 10, 8-9.
377. Ef 5, 25.
378. Ef 5, 32.
379. Lv 18, 6-18.
380. soprattutto Mt 5, 32; 19, 9; Mc 10, 11-12: Lc 16, 18; I Cor 7, 11.
381. Mt 7, 7-8; Gc 1, 5 e altri.
382. I Cor 10, 13.
383. Mt 19, 11-12; I Cor 7, 25-26; 7, 38; Ap 14, 4.
384. Concilio Lateranense IV, c. 51 (v. sopra).
385. LEONE I, Ep. 12 (PL 54, 647).
386. Sessione VI, c. 1 de ref.; sessione VII, c. 1; sessione XXII, c. 2 (v. sopra).
387. Concilio II di Lione, c. 24 (v. sopra).
388. Sessione V, cc. 1-3 de ref. (v. sopra).
389. Sessione XIII, cc. 7-8 de ref. (v. sopra).
390. Concilio Lateranense IV. c. 8 (v. sopra).
391. I Tm 5, 20.
392. Sessione VI, c. 4 de ref.; sessione VII. c. 8 de ref. (v. sopra).
393. Sessione XXI, c. 8 de ref. (v. sopra).
394. Sessione XIII, c. 1; sessione XIV, c. 4; sessione XXII, c. I (v. sopra).
395. C. 6, X. V 33 (Friedberg 2, 862).
396. Divina in eminenti, c. 3 V 7 in Extrav. comm. (Friedberg 2. 1300).
397. Concilio Lateranense III, c. 3 (COD, 212).
398. Sessione VII, c. 12 de ref. (v. sopra).
399. C. un., III, 3, in VI (Friedberg 2, 1019).
400. Sessione VII, c. 6 de ref. (v. sopra).
401. sessione VII, c. 2 de ref. (v. sopra).
402. Sessione XVII (v. sopra).
SESSIONE XXV (3-4 dicembre 1563)
Decreto sul purgatorio.
Poiché la chiesa cattolica, istruita dallo Spirito santo, conforme alle sacre scritture e all’antica tradizione, ha insegnato nei sacri concili, e recentissimamente in questo concilio ecumenico (403), che il purgatorio esiste e che le anime lì tenute possono essere aiutate dai suffragi dei fedeli e in modo particolarissimo col santo sacrificio dell’altare, il santo sinodo comanda ai vescovi che con diligenza facciano in modo che la sana dottrina sul purgatorio, quale è stata trasmessa dai santi padri e dai sacri concili (404), sia creduta, ritenuta, insegnata e predicata dappertutto.
Nelle prediche rivolte al popolo meno istruito, si evitino le questioni più difficili e più sottili, che non servono all’edificazione, e da cui, per lo più, non c’è alcun frutto per la pietà. Così pure non permettano che si diffondano e si trattino dottrine incerte o che possano presentare apparenze di falsità. Proibiscano, inoltre, come scandali e inciampi per i fedeli, quelle questioni che servono (solo) ad una certa curiosità e superstizione e sanno di speculazione.
I vescovi, inoltre, abbiano cura che i suffragi dei fedeli viventi e cioè i sacrifici delle messe, le preghiere, le elemosine ed altre opere pie, che si sogliono fare dai fedeli per altri fedeli defunti, siano fatti con pietà e devozione secondo l’uso della chiesa e che quei suffragi che secondo le fondazioni dei testatori o per altro motivo devono essere fatti per essi, vengano soddisfatti dai sacerdoti, dai ministri della chiesa e dagli altri che ne avessero l’obbligo, non sommariamente e distrattamente, ma diligentemente e con accuratezza.
Della invocazione, della venerazione e delle reliquie dei santi e delle sacre immagini.
Il santo sinodo comanda a tutti i vescovi e a quelli che hanno l’ufficio e l’incarico di insegnare, che - conforme all’uso della chiesa cattolica e apostolica, tramandato fin dai primi tempi della religione cristiana, al consenso dei santi padri e ai decreti dei sacri concilii, - prima di tutto istruiscano diligentemente i fedeli sull’intercessione dei santi, sulla loro invocazione, sull’onore dovuto alle reliquie, e sull’uso legittimo delle immagini, insegnando che i santi, regnando con Cristo, offrono a Dio le loro orazioni per gli uomini; che è cosa buona ed utile invocarli supplichevolmente e ricorrere alle loro orazioni, alla loro potenza e al loro aiuto, per impetrare da Dio i benefici, per mezzo del suo figlio Gesù Cristo, nostro signore, che è l’unico redentore e salvatore nostro; e che quelli, i quali affermano che i santi - che godono in cielo l’eterna felicità - non devono invocarsi o che essi non pregano per gli uomini o che l’invocarli, perché preghino anche per ciascuno di noi, debba dirsi idolatria, o che ciò è in disaccordo con la parola di Dio e si oppone all’onore del solo mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo (405); o che è sciocco rivolgere le nostre suppliche con la voce o con la mente a quelli che regnano nel cielo, pensano empiamente.
Insegnino ancora diligentemente che i santi corpi dei martiri e degli altri che vivono con Cristo - un tempo membra vive di Cristo stesso e tempio dello Spirito santo (406) -, e che da lui saranno risuscitati per la vita eterna e glorificati, devono essere venerati dai fedeli, quei corpi, cioè, per mezzo dei quali vengono concessi da Dio agli uomini molti benefici. Perciò quelli che affermano che alle reliquie dei santi non si debba alcuna venerazione ed alcun onore; che esse ed altri resti sacri inutilmente vengono onorati dai fedeli; o che invano si frequentano i luoghi della loro memoria per ottenere il loro aiuto, sono assolutamente da condannarsi, come già da tempo la chiesa li ha condannati e li condanna ancora.
Inoltre le immagini di Cristo, della Vergine madre di Dio e degli altri santi devono essere tenute e conservate nelle chiese; ad esse si deve attribuire il dovuto onore e la venerazione: non certo perché si crede che vi sia in esse una qualche divinità o virtù, per cui debbano essere venerate; o perché si debba chiedere ad esse qualche cosa, o riporre fiducia nelle immagini, come un tempo facevano i pagani, che riponevano la loro speranza negli idoli (407), ma perché l’onore loro attribuito si riferisce ai prototipi, che esse rappresentano. Attraverso le immagini, dunque, che noi baciamo e dinanzi alle quali ci scopriamo e ci prostriamo, noi adoriamo Cristo e veneriamo i santi, di cui esse mostrano la somiglianza. Cosa già sancita dai decreti dei concili - specie da quelli del secondo concilio di Nicea - contro gli avversari delle sacre immagini (408).
Questo, poi, cerchino di insegnare diligentemente i vescovi: che attraverso la storia dei misteri della nostra redenzione, espressa con le pitture e con altre immagini, il popolo viene istruito e confermato nel ricordare gli articoli di fede e nella loro assidua meditazione. Ed inoltre, che da tutte le sacre immagini si trae grande frutto, non solo perché vengono ricordati al popolo i benefici e i doni che gli sono stati fatti da Cristo, ma anche perché nei santi sono posti sotto gli occhi dei fedeli le meraviglie e gli esempi salutari di Dio, così che ne ringrazino Dio, cerchino di regolare la loro vita e i loro costumi secondo l’imitazione dei santi, siano spinti ad adorare ed amare Dio e ad esercitare la pietà. Se qualcuno insegnerà o crederà il contrario di questi decreti, sia anatema.
Se poi, contro queste sante e salutari pratiche, fossero invalsi degli abusi, il santo sinodo desidera ardentemente che essi siano senz’altro tolti di mezzo. Pertanto non sia esposta nessuna immagine che esprima false dottrine e sia per i semplici occasione di pericolosi errori.
Se avverrà che qualche volta debbano rappresentarsi e raffigurarsi le storie e i racconti della sacra scrittura - questo infatti giova al popolo, poco istruito - si insegni ad esso che non per questo viene raffigurata la divinità, quasi che essa possa esser vista con questi occhi corporei o possa esprimersi con colori ed immagini.
Nella invocazione dei santi, inoltre, nella venerazione delle reliquie e nell’uso sacro delle immagini sia bandita ogni superstizione, sia eliminata ogni turpe ricerca di denaro e sia evitata ogni licenza, in modo da non dipingere o adornare le immagini con procace bellezza. Così pure, i fedeli non approfittino delle celebrazioni dei santi e della visita alle reliquie per darsi all’abuso del mangiare e del bere, quasi che le feste dei santi debbano celebrarsi col lusso e la libertà morale. Da ultimo, in queste cose sia usata dai vescovi tanta diligenza e tanta cura, che niente appaia disordinato, niente fuori posto e rumoroso, niente profano, niente meno onesto: alla casa di Dio, infatti, si addice la santità (409).
E perché queste disposizioni vengano osservate più fedelmente, questo santo sinodo stabilisce che non è lecito a nessuno porre o far porre un’immagine inconsueta in un luogo o in una chiesa, per quanto esente, se non è stata prima approvata dal vescovo; né ammettere nuovi miracoli, o accogliere nuove reliquie, se non dopo il giudizio e l’approvazione dello stesso vescovo. Questi, poi, non appena sia venuto a sapere qualche cosa su qualcuno di questi fatti, consultati i teologi ed altre pie persone, faccia quello che crederà conforme alla verità e alla pietà. Se infine si presentasse qualche abuso dubbio o difficile da estirpare o se sorgesse addirittura qualche questione di una certa gravità intorno a questi problemi, il vescovo, prima di decidere aspetti l’opinione del metropolita e dei vescovi della regione nel concilio provinciale. Comunque, le cose siano fatte in modo tale, da non stabilire nulla di nuovo o di inconsueto nella chiesa, senza aver prima consultato il santissimo pontefice romano.
Decreto sui religiosi e sulle monache
Lo stesso santo sinodo, proseguendo la riforma, ha creduto bene stabilire quanto segue.
Capitolo I
Il santo concilio non ignora quanto splendore e quanta utilità possa provenire alla chiesa di Dio dai monasteri piamente istituiti e rettamente governati. Perché, quindi, più facilmente e più prontamente venga ripristinata l’antica, regolare disciplina - dove è decaduta - e possa durare a lungo - dove si è mantenuta -, esso ha creduto opportuno comandare (come fa col presente decreto) che tutti i religiosi, sia uomini che donne, conformino e adattino la loro vita alle prescrizioni della regola che essi hanno professato.
In modo particolare osservino fedelmente quello che riguarda la perfezione della loro professione - come i voti e i precetti di obbedienza, povertà e castità, ed altri particolari precetti di qualche regola od ordine -, e, rispettivamente, quanto riguarda la conservazione della vita comune, del vitto, del vestito. I superiori pongano ogni cura e diligenza, sia nei capitoli generali e provinciali, che nelle loro visite, - che non trascureranno di fare a suo tempo - perché non si venga meno su questi punti, essendo chiaro che essi non possono usare larghezza in ciò che appartiene alla sostanza della vita religiosa. Se, infatti, non si osserveranno con esattezza quei punti che formano la base e il fondamento di tutta la vita religiosa, necessariamente dovrà cadere tutto l’edificio.
Capitolo II
A nessun religioso, quindi, sia uomo che donna, sia permesso possedere o tenere in nome proprio, o anche a nome del convento, beni immobili o mobili, di qualsiasi specie, anche se fossero stati acquistati da loro in qualsiasi modo; ma vengano subito consegnati al superiore ed incorporati al convento. Né sia lecito, in seguito, ai superiori concedere beni stabili ad alcun religioso, anche solo in usufrutto o in uso, in amministrazione o in commenda.
Quanto all’amministrazione dei beni dei monasteri o dei conventi, essa sia affidata solo agli officiali degli stessi monasteri, amovibili a volontà dei superiori. L’uso dei beni mobili sia regolato dai superiori in modo tale, che nell’insieme sia conforme allo stato di povertà che hanno professato; non vi sia niente di superfluo né niente di necessario venga negato. Se qualcuno, diversamente da quanto è stato prescritto, sarà trovato in possesso di qualche cosa sia privato per due anni della voce attiva e passiva, e venga anche punito secondo le costituzioni della sua regola e del suo ordine.
Capitolo III
Il santo concilio concede a tutti i monasteri, sia maschili che femminili, anche dei mendicanti (eccettuate le case dei frati Cappuccini di S. Francesco, e di quelli che si chiamano ‘minori dell’osservanza’), anche a quelli ai quali era proibito dalle loro costituzioni o non era stato concesso da un privilegio apostolico, che in seguito sia lecito ad essi possedere beni immobili. Se qualcuno dei luoghi predetti, a cui per autorità apostolica era stato concesso di possedere simili beni, ne fossero stati spogliati, il sinodo stabilisce che debbano essere loro restituiti. In questi monasteri e case, sia di uomini che di donne, possiedano o non possiedano beni immobili, vi sia solo quel numero (di religiosi), - ed in avvenire sia mantenuto - che possa essere facilmente sostentato con i redditi propri dei monasteri o con le consuete elemosine. In seguito luoghi simili non siano eretti senza preventiva licenza del vescovo nella cui diocesi devono essere costruiti.
Capitolo IV
Il santo sinodo proibisce che un religioso, senza licenza del suo superiore, col pretesto della predicazione, della lettura, o di qualsiasi opera pia, si metta a servizio di un prelato, di un principe, o di una università o comune, o di qualsiasi altra persona o luogo. Né in ciò saranno a suo favore privilegi e facoltà, che possa aver ottenuto da altri in questa materia. Se agisse diversamente sia punito, come disobbediente, a giudizio del superiore.
Non sia neanche permesso ai religiosi di allontanarsi dai loro conventi, neppure con la scusa di recarsi dai loro superiori, se non fossero stati da essi mandati o fatti chiamare. E chi non fosse trovato in possesso di tale mandato, ottenuto per iscritto, sia punito dagli ordinari locali come disertore del suo istituto.
Quelli, inoltre, che vengono mandati presso le università per ragione di studio, abitino solo nei conventi. Diversamente si proceda dagli ordinari contro di essi.
Capitolo V
Il santo sinodo, rinnovando la costituzione di Bonifacio VIII Periculoso (410), sotto minaccia del divino giudizio e dell’eterna maledizione, comanda a tutti i vescovi di fare assolutamente in modo che in tutti i monasteri la clausura delle monache, se fosse stata violata, sia diligentemente ripristinata; se invece fosse ancora intatta, venga conservata. Ciò potranno fare con potestà ordinaria, nei monasteri loro soggetti, negli altri per autorità della sede apostolica. Reprimano quelli che non obbediscono e contraddicono, con le censure ecclesiastiche e con altre pene, non tenendo in alcuna considerazione qualsiasi appello o ricorrendo anche, se necessario, per questo scopo, all’aiuto del braccio secolare: aiuto che il santo sinodo esorta i principi cristiani a prestare, e di cui fa obbligo, sotto pena di scomunica da incorrersi ipso facto, a tutte le autorità secolari.
Quanto alle monache, a nessuna sia lecito, dopo la professione, uscire dal monastero, anche per breve tempo, con qualsiasi pretesto, se non per un legittimo motivo che il vescovo dovrà approvare, non ostante qualsiasi indulto e privilegio.
Così pure non sia permesso a nessuno, di qualsiasi genere o condizione egli fosse, di qualsiasi sesso ed età, entrare nel recinto del monastero se non ha la licenza del vescovo o del superiore, ottenuta per iscritto, sotto pena di scomunica da incorrersi ipso facto. Il vescovo e il superiore da parte loro dovranno dare questa licenza solo nei casi necessari e non potrà darla nessun altro, anche in forza di qualsiasi facoltà o indulto, già concesso o che venisse concesso in seguito.
Poiché quei monasteri di monache, che si trovano fuori delle mura della città o del villaggio, sono esposti alla preda e ad altri pericoli da parte dei malfattori e spesso senza alcuna difesa, se i vescovi e gli altri superiori lo crederanno, facciano in modo che le monache siano trasferite da essi a quelli nuovi - o a quelli vecchi - che si trovano entro le città o villaggi più abitati; richiedendo anche, se fosse necessario, l’aiuto del braccio secolare. Quelli che lo impedissero o che non obbedissero, siano costretti con le censure ecclesiastiche.
Capitolo VI
Nella elezione di qualsiasi superiore, abate, officiale temporaneo e di altri, così pure dei generali, delle abbadesse e delle altre superiore, perché tutto sia fatto regolarmente e senza alcun inganno, il santo sinodo comanda severamente, prima di tutto, che tutte le autorità nominate debbano essere elette con voto segreto, in modo che i nomi dei singoli elettori non vengano mai resi noti. E non sia neppure lecito, in futuro, delegare provinciali o abati, priori o altri titolari qualsiasi a fare l’elezione, o a supplire le volontà e i voti degli assenti.
Se poi qualcuno fosse eletto contro la costituzione di questo decreto, l’elezione sia nulla e chi ha consentito ad essere eletto provinciale, abate o priore in seguito sia considerato inabile a qualsiasi carica, nel suo ordine; e le facoltà concesse in questo campo dovranno essere considerate senz’altro abrogate, e qualora in seguito ne fossero concesse altre, si ritengano come ottenute con frode.
Capitolo VII
Sia eletta un’abbadessa e una priora, (o con qualsiasi altro nome venga chiamata la superiora) di almeno quarant’anni e che abbia vissuto lodevolmente per otto anni dopo la professione religiosa. Se non vi fosse nessuna persona, nel monastero, con questi requisiti, si potrà scegliere da un altro monastero dello stesso ordine. Se anche questo sembrasse difficile al superiore che presiede all’elezione, ne venga scelta una dello stesso monastero, tra quelle che abbiano superato i trent’anni ed abbiano vissuto rettamente almeno per cinque anni dopo la professione; ciò, con l’approvazione del vescovo o di altro superiore.
Nessuna sia messa a capo di due monasteri; e se qualcuna ne avesse, in qualsiasi modo, due o più, sia costretta a lasciarli entro sei mesi, ritenendosene uno. Dopo tale periodo, se non avesse ancora rinunziato ad essi, per disposizione stessa del diritto siano considerati tutti vacanti.
Chi regola l’elezione, sia il vescovo o altro superiore, non entri nel monastero propriamente detto; ma ascolti o riceva i voti delle singole monache davanti alla grata. Quanto al resto, siano osservate le costituzioni dei singoli ordini o monasteri.
Capitolo VIII
Tutti quei monasteri che non dipendono dai capitoli generali o dai vescovi, e che non hanno i loro visitatori ordinari regolari, ma che sono governati sotto l’immediata protezione e direzione della sede apostolica, entro un anno dalla fine del presente concilio, - e poi ogni triennio, - siano obbligati a riunirsi in congregazioni, secondo le prescrizioni della costituzione di Innocenzo III nel concilio generale, che inizia: In singulis (411), ed ivi eleggere delle persone religiose, che trattino e prendano decisioni sul modo di erezione e sull’ordine di queste congregazioni e sulle regole da osservarsi in esse. Qualora fossero in ciò negligenti, il metropolita, nella cui provincia si trovano questi monasteri potrà convocarli, come delegato della sede apostolica, per queste questioni.
Se nei confini di una sola provincia il numero di tali monasteri non fosse sufficiente a costituire una congregazione, potranno formarne una i monasteri di due o tre province. Costituite queste congregazioni, i loro capitoli generali, i superiori e i visitatori da essi eletti, avranno sui monasteri della loro congregazione e sui religiosi che ne fanno parte la stessa autorità che gli altri superiori e visitatori hanno negli altri ordini. Siano tenuti, inoltre, a visitare con frequenza i monasteri della loro congregazione ed attendere alla loro riforma, e ad osservare le prescrizioni dei sacri canoni e di questo sacro concilio. Se poi, non ostante le pressioni del metropolita, essi non si dessero pensiero di eseguire le precedenti disposizioni, siano soggetti nelle diocesi in cui si trovano ai vescovi, come delegati della sede apostolica.
Capitolo IX
I monasteri delle monache immediatamente soggetti alla sede apostolica, anche sotto il nome di "capitoli di S. Pietro" o "di S. Giovanni" - o comunque si chiamino - siano governati dai vescovi, come delegati della stessa santa sede, non ostante qualsiasi cosa in contrario. Quelli, invece, che sono retti da persone scelte nei capitoli generali o da altri religiosi, rimangano in loro custodia e sotto la loro cura.
Capitolo X
Facciano bene attenzione i vescovi e gli altri superiori di monasteri di monache, che nelle loro costituzioni le monache siano esortate a confessare i loro peccati e a ricevere la sacrosanta eucarestia almeno una volta al mese, perché, premunite di questo salutare presidio, superino con energia tutti gli assalti del demonio.
Oltre al confessore ordinario, due o tre volte all’anno sia dato dal vescovo o dagli altri superiori un altro confessore straordinario, che deve ascoltare le confessioni di tutte.
Il concilio proibisce che il santissimo corpo di Cristo venga conservato nel loro coro o entro il monastero, e non, invece, nella chiesa pubblica, non ostante qualsiasi indulto o privilegio.
Capitolo XI
In quei monasteri ed in quelle case, maschili o femminili, cui è annessa la cura delle anime di persone secolari - oltre a quelle che appartengono alla famiglia di tali monasteri o enti - le persone, tanto religiose che secolari, che esercitano tale cura, in ciò che riguarda la predetta cura e l’amministrazione dei sacramenti, siano direttamente soggette alla giurisdizione, alla visita e alla correzione del vescovo, nella cui diocesi si trovano; nessuno sia addetto a questa cura, anche se amovibile a volontà, senza il suo consenso e senza aver prima subito l’esame del vescovo stesso o di un suo vicario.
Eccettuiamo il monastero di Cluny con i suoi territori ed anche quei monasteri o luoghi, in cui gli abati generali o altri superiori religiosi esercitano la giurisdizione vescovile e temporale sui parroci e sui parrocchiani, salvo tuttavia il diritto dei vescovi, che hanno su questi luoghi e persone una giurisdizione maggiore.
Capitolo XII
Non solo le censure e gli interdetti emanati dalla sede apostolica, ma anche quelli promulgati dagli ordinari, siano pubblicati dai religiosi a richiesta del vescovo, nelle loro chiese ed osservati. Così pure i giorni festivi, che lo stesso vescovo avesse comandato di osservare nella sua diocesi, siano osservati da tutti gli esenti, anche regolari.
Capitolo XIII
Quanto alle controversie sulla precedenza, che con grandissimo scandalo sorgono spessissimo tra gli ecclesiastici, sia secolari che regolari, in occasione di pubbliche processioni, nei funerali, nel portare il baldacchino e simili, il vescovo, senza alcuna possibilità di appello e senza badare ad altro, cerchi di comporle tutte. Tutti gli esenti, poi, tanto chierici secolari che regolari, anche monaci, chiamati alle pubbliche processioni, siano costretti ad andarvi, eccetto solo quelli che vivono sempre nella più stretta clausura.
Capitolo XIV
Ogni religioso non soggetto al vescovo, che vive dentro le mura del monastero, ma che fuori ha mancato talmente da essere di scandalo al popolo, ad istanza del vescovo ed entro un termine da lui stabilito, venga punito gravemente dal suo superiore, il quale comunichi al vescovo stesso l’avvenuta punizione. Se non lo punisse, sia privato del suo ufficio dal suo superiore e colui che ha mancato sarà punito dal vescovo.
Capitolo XV
In qualsiasi congregazione religiosa, sia maschile che femminile, la professione non sia emessa prima che si sia compiuto il sedicesimo anno di età. Chi non avesse fatto almeno un anno di probazione dal ricevimento dell’abito, non sia ammesso ad essa. La professione fatta prima sia nulla. Essa, quindi, non importerà alcun obbligo di osservare la regola di nessuna congregazione e di nessun ordine e di sottostare a qualsiasi altro effetto.
Capitolo XVI
Nessuna rinunzia fatta, nessuna obbligazione assunta, nei due mesi che precedono la professione anche con giuramento o in favore di qualsiasi causa pia, abbia valore, se non con licenza del vescovo o del suo vicario, e si sott’intenda sempre che non sortirà il suo effetto, se non quando sarà avvenuta la professione. Le rinunzie fatte diversamente, anche se con espressa rinunzia a questo favore e con giuramento, siano irrite e di nessun effetto. Finito il noviziato, i superiori ammettano alla professione i novizi che avranno trovato adatti, altrimenti li dimettano dal monastero.
Con questo provvedimento, tuttavia, il santo sinodo non intende innovare nulla per quanto riguarda l’ordine dei chierici della società di Gesù né proibire che esso possa servire il Signore e la sua chiesa secondo il suo pio metodo di vita, approvato dalla sede apostolica.
Eccetto il vitto e il vestito del novizio o della novizia per il periodo della prova, prima della professione non sia dato nulla dei loro beni al monastero, dai genitori o dai parenti, o dai loro procuratori, con qualsiasi pretesto, perché non avvenga che con questa scusa: che, cioè, il monastero possiede tutti o la maggior parte dei loro beni, non possano andarsene, e che difficilmente, se se ne andassero, potrebbero ricuperarli. Anzi, il santo concilio fa espresso obbligo a quelli che danno e a quelli che ricevono, sotto minaccia di scomunica, di non agire assolutamente in tal modo; e che sia restituito a chi se ne va prima della professione ciò che era suo.
Il vescovo obblighi ad osservare questa prescrizione anche con le censure ecclesiastiche, se sarà necessario.
Capitolo XVII
Il santo concilio, preoccupandosi della libertà della professione delle fanciulle che si dedicano a Dio, stabilisce e prescrive che se una fanciulla, che vuole indossare l’abito religioso, ha più di dodici anni, non possa riceverlo - né essa od altra possa poi emettere la professione - prima che il vescovo o il suo vicario (qualora egli fosse assente o impedito), o qualche altro incaricato da essi a loro spese, si sia reso conto con diligenza della volontà della fanciulla: se, cioè, essa fosse costretta, o ingannata, e se sappia quello che fa.
Se, quindi, si troverà che la sua volontà è pia e libera, e che ha i requisiti necessari secondo la regola di quel monastero e di quell’ordine e che il monastero è adatto, le sia permesso fare la professione. Perché il vescovo non ignori il tempo di tale professione, la superiora del monastero è tenuta ad informarlo un mese prima. Se essa mancasse di fare ciò, sia sospesa dal suo ufficio per tutto il tempo che sembrerà opportuno al vescovo.
Capitolo XVIII
Questo santo sinodo pronuncia l’anatema contro tutte e singole le persone di qualsiasi qualità o condizione, sia chierici che laici, secolari o regolari, qualsiasi dignità essi abbiano - che in qualsiasi maniera costringessero una fanciulla, una vedova, o altra donna qualsiasi, ad entrare in monastero o a indossare l’abito di qualsiasi ordine o ad emettere la professione religiosa contro la sua volontà fuorché nei casi permessi dal diritto; e così pure quelli che dessero il loro consiglio, prestassero il loro aiuto e il loro favore; e quelli che, pur sapendo che essa non entra in monastero, non riceve l’abito, non fa la professione di sua volontà, siano stati presenti a quest’atto, abbiano dato il loro consenso o abbiano interposto la loro autorità, in qualsiasi maniera.
A simile anatema sottopone quelli che senza giusto motivo impedissero in qualsiasi modo il santo proposito delle vergini o di altre donne di prendere l’abito o di emettere il voto.
Nei monasteri soggetti al vescovo, ma anche in qualsiasi altro monastero, si osservino tutte e singole quelle norme che bisogna osservare prima e durante la stessa professione.
Si eccettuano, tuttavia, tra queste, quelle donne che sono dette penitenti o convertite, per le quali si osservino le costituzioni loro proprie.
Capitolo XIX
Ogni religioso, il quale affermi di essere entrato in religione per forza e per timore o anche di aver fatto la professione prima dell’età prescritta, o qualche cosa di simile e voglia lasciare l’abito in qualsiasi modo; o che se ne voglia andare anche con l’abito, senza il permesso dei superiori, non sia preso in considerazione, se non entro il primo quinquennio dal giorno della sua professione ed esponga dinanzi al suo superiore e all’ordinario i propri motivi.
Se poi egli lasciasse spontaneamente l’abito prima, non gli sia permesso far valere alcun motivo, ma sia costretto a tornare in monastero, e sia punito come apostata; e nel frattempo non godrà di nessun privilegio del proprio ordine.
Nessun religioso, inoltre, qualsiasi facoltà possa avere, sia trasferito ad altro ordine religioso meno severo. E non si conceda ad alcun religioso di portare occultamente l’abito del suo ordine.
Capitolo XX
Gli abati, capi di ordini, e gli altri superiori di essi, non soggetti a vescovi, che hanno legittima giurisdizione su altri monasteri inferiori o su priorati, visitino ex officio, ciascuno nel suo territorio e a suo tempo e luogo, quegli stessi monasteri e priorati, anche se fossero stati dati in commenda. E poiché questi sono sottoposti ai capi dei loro ordini, il santo sinodo dichiara che essi non sono compresi in quelle norme che altra volta sono state emanate per i monasteri dati in commenda, e che quelli che sono a capo di tali ordini sono tenuti a ricevere i visitatori e ad eseguire le loro disposizioni.
I monasteri che sono i principali dell’ordine, siano visitati secondo le costituzioni della santa sede e di ciascun ordine. E finché dureranno tali commende, i priori claustrali o - nei priorati dei conventi che hanno dei sottopriori - quelli che sono addetti alle correzioni e alla direzione spirituale, siano eletti dai capitoli generali o dai visitatori degli stessi ordini.
In ogni altro campo i privilegi e le facoltà di questi ordini, riguardanti le loro persone, i loro luoghi, i loro diritti, rimangano fermi ed intatti.
Capitolo XXI
Poiché la maggior parte dei monasteri - anche abbazie, priorati e prepositure -, per la cattiva amministrazione di quelli cui erano stati affidati, hanno sofferto non lievi danni, sia nel campo spirituale che temporale, il santo sinodo desidera assolutamente ricondurli alla disciplina propria della vita monastica.
Ma la condizione dei tempi presenti è dura e difficile. E non si può apportare un rimedio comune a tutti, subito e in ogni luogo, come si desidererebbe.
Perché, tuttavia, non tralasci nessun provvedimento con cui si possa un giorno provvedere salutarmente ai mali predetti, primo: esso confida che il sommo pontefice romano nella sua pietà e prudenza farà del suo meglio, perché, secondo le esigenze dei nostri tempi, a quelli che ora sono affidati in commenda e che hanno propri conventi, vengano preposti religiosi dello stesso ordine, che abbiano fatto la loro professione e che possano dirigere e guidare il gregge. Quelli che si renderanno vacanti in avvenire, non siano conferiti se non a religiosi di sperimentata virtù e santità.
Quanto poi ai monasteri principali e più importanti degli ordini - nonché le abbazie e i priorati detti filiali di quelli chi presentemente li ha in commenda, - a meno che non sia stato loro provvisto con regolare successore - fra sei mesi dovrà professarne solennemente la regola o lasciarli. Diversamente, queste commende si considerino vacanti ipso iure.
E perché in tutte le singole prescrizioni precedenti non possa usarsi alcun inganno, il santo sinodo comanda che nella provvista di tali monasteri venga espressamente nominata la qualità di ciascuno, e che una provvista fatta diversamente sia considerata illegale e non abbia affatto in suo favore il susseguente possesso, anche triennale.
Capitolo XXII
Il santo sinodo comanda che le prescrizioni dei precedenti decreti e di ogni loro singola parte siano osservate in tutti i conventi e monasteri, nei collegi e nelle case di monaci e religiosi di qualsiasi specie, di qualsiasi tipo di monache, vergini e vedove, anche se esse vivano sotto il governo degli ordini militari, - anche di Gerusalemme -, con qualsiasi nome esse siano indicate, sotto qualsiasi regola e costituzione, e sotto qualsiasi tutela, amministrazione, soggezione, annessione, o dipendenza da qualsiasi ordine religioso, mendicante o non mendicante, di altri monaci regolari, o di canonici di qualsiasi tipo.
Tutto ciò, non ostante qualsiasi privilegio di tutti e singoli questi ordini, qualsiasi possa esser la forma dell’espressione usata; anche quelli contenuti nella costituzione detta Mare magnum; quelli ottenuti nella fondazione; non ostante le costituzioni e le regole, anche giurate; le consuetudini e le prescrizioni, anche immemorabili.
Se vi fossero dei religiosi, sia uomini che donne, che vivono sotto una regola più severa e norme più strette, il santo sinodo (eccettuata la facoltà di avere beni immobili in comune) non intende allontanarli dal loro metodo di vita e dalla loro osservanza.
E poiché il santo sinodo desidera che tutto quello che è stato sopra ricordato sia mandato ad effetto in ogni particolare, comanda a tutti i vescovi che, nei monasteri loro soggetti e in tutti gli altri loro affidati con i precedenti decreti e così pure a tutti gli abati e generali e agli altri superiori degli ordini accennati, che le prescrizioni suddette vengano eseguite immediatamente. Se qualcosa non sarà eseguita, i concili provinciali suppliscano e puniscano la negligenza dei vescovi. I capitoli provinciali e generali dei religiosi, e, in mancanza dei capitoli generali, i concili provinciali, provvedano con la designazione di alcuni dello stesso ordine.
Il santo sinodo, inoltre, esorta tutti i re, principi, repubbliche, autorità - e lo comanda loro in virtù di santa obbedienza - a voler prestare il loro aiuto e a interporre la loro autorità - quando ne fossero richiesti - a favore dei vescovi, degli abati, dei generali e degli altri superiori, nell’esecuzione della riforma sopra descritta. Così quanto è stato prescritto potrà esser felicemente eseguito, a lode di Dio onnipotente.
Decreto di riforma generale.
Capitolo I
Sarebbe desiderabile che chi riceve il ministero episcopale conosca i propri doveri e comprenda di essere stato chiamato non per cercare la propria utilità, né per procurarsi ricchezze o vivere nel lusso, ma a fatiche e preoccupazioni per la gloria di Dio. Non c’è dubbio che anche gli altri fedeli saranno più facilmente incitati alla religione e all’onestà, se vedranno i loro pastori preoccupati non delle cose del mondo, ma della salvezza delle anime e della patria celeste.
Il santo sinodo comprende che questi principi sono fondamentali per il rinnovamento della disciplina nella chiesa ed esorta tutti i vescovi perché, meditandoli spesso, anche con i fatti stessi e le azioni della vita, si mostrino conformi al loro ufficio: cosa che può considerarsi un continuo modo di predicare. E prima di tutto, diano un andamento tale a tutto il loro modo di vivere, che gli altri possano prendere da essi esempio di frugalità, di modestia, di continenza e di umiltà, che ci rende tanto graditi a Dio.
Sull’esempio, quindi, di quanto prescrissero i nostri padri al concilio di Cartagine (412), non solo comanda che i vescovi si contentino di una modesta suppellettile, di una sobria mensa e di un vitto frugale, ma che si guardino bene perché nel resto della loro vita e in tutta la loro casa non vi sia nulla di alieno da questo santo genere di vita, che non mostri zelo per Iddio e disprezzo per le vanità.
In modo particolare, poi, proibisce loro assolutamente di cercare di favorire esageratamente i loro parenti e familiari con i redditi della chiesa, poiché anche i canoni degli apostoli proibiscono loro di donare ai loro parenti i beni ecclesiastici che sono di Dio. Se poi fossero poveri, li diano loro come poveri, ma non li sottraggano e non li dissipino per essi. Anzi il santo sinodo li esorta vivamente, perché depongano del tutto questo affetto umano della carne verso i fratelli, i nipoti e i parenti, da cui nella chiesa hanno avuto origine tanti mali.
Le cose dette dei vescovi non solo devono valere - tenuto conto del grado di ciascuno - per tutti quelli che hanno benefici ecclesiastici, sia regolari che secolari, ma si stabilisce che debbano valere anche per i cardinali della santa chiesa romana, poiché sarebbe inconcepibile che quelli col consiglio dei quali il romano pontefice governa la chiesa universale, non debbano poi brillare per le virtù e per una vita castigata, che attiri a buon diritto gli sguardi di tutti.
Capitolo II
La tristezza dei tempi e la malizia delle eresie, che vanno sempre crescendo, costringe a non trascurare nulla per l’edificazione dei popoli e la difesa della fede cattolica. Il santo concilio, quindi, fa obbligo a tutti i patriarchi, primati, arcivescovi, vescovi e a tutti gli altri che per diritto o per consuetudine devono prender parte al concilio provinciale, che nel primo concilio provinciale, che dovrà tenersi dopo la fine del presente sinodo, accettino apertamente tutte e singole le definizioni e i decreti di questo santo concilio; che promettano e facciano professione di vera obbedienza al sommo pontefice romano. Dovranno anche respingere e anatematizzare pubblicamente tutte le eresie condannate dai sacri canoni e dai concili generali, specialmente da questo.
Lo stesso faranno, per l’avvenire, al primo sinodo provinciale cui parteciperanno, quelli che saranno promossi patriarchi, primati, arcivescovi e vescovi. Se qualcuno di questi (Dio non voglia!) si rifiutasse, i vescovi comprovinciali dovranno avvertirne subito il romano pontefice, sotto pena della divina indignazione. E intanto si astengano dalla sua comunione.
Tutti quelli, poi, che, sia al presente, sia in futuro, avranno dei benefici ecclesiastici, e quelli che devono prendere parte al sinodo diocesano faranno la stessa cosa nel primo sinodo. Se non lo facessero, siano puniti secondo le prescrizioni dei sacri cànoni.
Tutti quelli, inoltre, che hanno il dovere di curare le università e gli studi generali, di visitarli e di riformarli, facciano in modo che queste stesse università accettino integralmente i canoni e i decreti di questo santo sinodo, e che i maestri, i dottori e gli altri insegnino ed interpretino le verità della fede cattolica alla luce di essi, e si obblighino a seguire questo metodo all’inizio di ogni anno con un solenne giuramento. Inoltre, se vi fossero altre cose, nelle università, che avessero bisogno di riforma, quelli, cui spetta, le emendino per l’aumento della religione e della disciplina ecclesiastica.
Le università che sono direttamente sotto la protezione del pontefice romano e sono soggette alla sua visita, sua santità cercherà di farle visitare e riformare salutarmente da suoi delegati, nel modo descritto sopra e come a lui sembrerà utile.
Capitolo III Quantunque la spada della scomunica sia il nerbo della disciplina ecclesiastica e sia molto utile a tenere a freno i popoli, tuttavia è da usarsi con molta parsimonia e cautela, perché l’esperienza insegna che, se essa viene adoperata senza la dovuta considerazione e per motivi non gravi, è piuttosto disprezzata che temuta, e porta piuttosto la rovina che la salvezza.
Quindi, le scomuniche che, premesse le ammonizioni, tendono a ottenere confessioni, o sono comminate per cose perdute o rubate, non siano assolutamente decise da altri che dal vescovo, e anche allora se non per cose di una certa importanza, e dopo che il caso sia stato diligentemente esaminato dal vescovo con matura riflessione, e faccia impressione sul suo animo. Né si lasci indurre a concederla dall’autorità di qualsiasi secolare, neppure dei pubblici poteri. Ma tutta la questione rimanga affidata al suo giudizio e alla sua coscienza, e lui solo ne giudichi, tenuto conto della cosa, del luogo, della persona, delle circostanze.
Si comanda a tutti i giudici ecclesiastici, di qualunque dignità, che, ogni qualvolta nelle cause giudiziarie essi potranno fare con autorità propria una esecuzione reale o personale, in qualsiasi momento del giudizio, si astengano dalle censure ecclesiastiche o dall’interdetto. Nelle cause civili, però, che in qualsiasi modo riguardano il Soro ecclesiastico, sarà lecito, se sembrerà loro opportuno, procedere contro chiunque, anche contro laici, e definire le cause con multe pecuniarie - che verranno assegnate ai luoghi pii ivi esistenti, non appena riscosse - col prendere pegni, con l’incarcerare persone, - cose che potranno fare per mezzo di esecutori propri o di altri -; o anche con la privazione dei benefici e con altri mezzi offerti dal diritto. Ma se l’esecuzione reale o personale contro i responsabili non potesse essere fatta in questo modo e si avesse contumacia verso il giudice, allora egli, oltre che con le altre pene, potrà colpirli anche con la scomunica, a suo arbitrio.
Anche nelle cause criminali, quando può aver luogo l’esecuzione reale e personale accennata sopra, si dovrà fare in modo da astenersi dalle censure. Ma se questa esecuzione non potesse avere luogo facilmente, sarà permesso al giudice servirsi di sanzioni spirituali contro i colpevoli, se, però, la qualità della colpa, - e non senza previa ammonizione, fatta almeno per due volte, anche con editto - lo richieda.
Sia poi assolutamente illecito a qualsiasi autorità secolare, proibire al giudice ecclesiastico di scomunicare qualcuno, o comandare di revocare la scomunica, col pretesto che non sono state osservate le norme del presente decreto. Queste, infatti, sono cose che riguardano gli ecclesiastici e non i secolari. Qualsiasi scomunicato, inoltre, se dopo le legittime ammonizioni non si ravvede, non solo non potrà essere ammesso ai sacramenti, alla comunione e alla familiarità con i fedeli, ma qualora, irretito nelle censure, con animo impenitente vivesse miseramente in esse per un anno, si potrà anche procedere contro di lui come sospetto di eresia.
Capitolo IV
Avviene spesso in alcune chiese che il numero delle messe da celebrarsi per i vari lasciti dei defunti sia tanto grande, da non potersi soddisfare ad esse nei singoli giorni voluti dai testatori o che l’elemosina da essi lasciata per celebrare sia tanto modesta, da non potersi trovare facilmente chi voglia sobbarcarsi a questo incarico. Per cui restano inadempiute le pie volontà dei testatori e si gravano le coscienze di coloro cui incombono questi doveri.
Il santo sinodo, desiderando che questi lasciti ad usi pii siano soddisfatti quanto più pienamente ed utilmente è possibile, dà facoltà ai vescovi, abati e generali di ordini, perché gli uni nel sinodo diocesano, gli altri nei loro capitoli generali, dopo aver diligentemente studiato la questione, possano stabilire secondo la loro coscienza, quello che a loro sembrerà giovare maggiormente all’onore e al culto di Dio e alla utilità delle chiese in modo, però, che sia fatta la commemorazione dei defunti che hanno lasciato legati pii per la salute delle loro anime.
Capitolo V
La logica richiede che a quelle cose che sono bene ordinate, non si rechi pregiudizio con disposizioni contrarie.
Quando, perciò, nella erezione o fondazione di benefici di qualsiasi natura, o in altre costituzioni si richiedono certe qualità, o sono annessi ad essi determinati oneri, nel conferimento di qualsiasi beneficio o in qualsiasi altra disposizione non si deve derogare a queste prescrizioni.
Le stesse norme si osservino per le prebende teologali, magistrali, dottorali, presbiterali, diaconali, suddiaconali, quando fossero state così costituite, di modo che in nulla si venga meno, in nessuna provvista, a ciò che riguarda le loro qualità o gli ordini. Ogni provvista fatta in deroga a queste norme, sia considerata illegittima.
Capitolo VI
Il santo sinodo stabilisce che in tutte le chiese cattedrali e collegiate venga osservato il decreto emanato sotto Paolo III, di felice memoria, che comincia con le parole: Capitula cathedralium (413). Ciò, non solo quando il vescovo le visita, ma anche quando ex officio o, dietro richiesta procede contro qualcuno, conforme a quanto è prescritto in questo stesso decreto. Quando tuttavia, procede fuori della visita, si osservino queste norme. E cioè:
Il capitolo, all’inizio di ogni anno, scelga due propri membri, secondo il cui consiglio e col cui consenso il vescovo - o il suo vicario - sia tenuto a procedere sia nell’istruire il processo, che negli altri atti fino alla conclusione della causa compresa, - tuttavia dinanzi al notaio dello stesso vescovo e nella sua casa, o nel consueto tribunale.
I due abbiano un solo voto ed uno abbia facoltà di aderire al vescovo. Se tutti e due in qualche atto (sia la sentenza interlocutoria, sia definitiva), discordassero dal vescovo, allora entro lo spazio di sei giorni, insieme col vescovo, eleggano un terzo membro; e se in questa elezione discordassero, l’elezione sia devoluta al vescovo più vicino. E così la questione, in cui v’era disaccordo, venga risolta secondo l’opinione di quella parte con cui il terzo si troverà d’accordo. In caso diverso, il processo e tutte le sue conseguenze siano nulli, e non abbiano alcun effetto giuridico.
Nelle questioni criminali di incontinenza, di cui nel decreto sui concubinari (414) e così pure nelle colpe più gravi che importassero la deposizione o la degradazione, quando si teme la fuga, perché non venga eluso il giudizio e quindi c’è bisogno della detenzione personale, il vescovo, all’inizio, potrà procedere da solo ad una sommaria informazione e alla necessaria detenzione, osservando, tuttavia, nel resto, l’ordine sopra descritto. In ogni caso, però, si abbia l’accortezza di custodire i colpevoli - naturalmente secondo la qualità della colpa e delle persone - in luogo decente.
Ai vescovi, inoltre si attribuisca l’onore dovuto alla loro dignità. Nel coro e nel capitolo, nelle processioni e nelle altre pubbliche manifestazioni, abbiano il primo posto, il luogo che essi stessi si scelgono e la maggiore autorità in ogni cosa. Se essi, inoltre, hanno qualcosa da proporre alla discussione dei canonici, e non si tratta di cosa che riguardi l’utilità propria o dei loro familiari, i vescovi stessi convochino il capitolo, chiedano i voti e concludano secondo questi. Assente il vescovo, ciò sia fatto senz’altro da quei membri del capitolo, cui spetta per diritto o per consuetudine, senza che venga ammesso il vicario del vescovo. Nelle altre cose, la giurisdizione e i poteri del capitolo - se ne avesse - e l’amministrazione dei beni sia assolutamente salva ed intatta.
Quelli che non hanno dignità e non appartengono al capitolo, nelle cause ecclesiastiche siano tutti soggetti al vescovo, non ostante i privilegi, che competessero anche secondo le tavole di fondazione, le consuetudini, anche immemorabili, le sentenze, i giuramenti, gli accordi, che obblighino solo i loro autori. Si eccettuano, tuttavia, tutti i privilegi concessi alle università degli studi generali, o ai loro membri.
Tutte queste norme, però, ed ogni singola loro disposizione non si applicheranno a quelle chiese, dove i vescovi o i loro vicari in forza delle costituzioni, di privilegi, di consuetudini, di accordi, o di qualunque altra norma avessero una potestà, un’autorità e una giurisdizione maggiore di quanto non sia stato stabilito col presente decreto. Né il santo sinodo intende derogare ai loro poteri.
Capitolo VII
Poiché nei benefici ecclesiastici tutto ciò che dà la sensazione di una successione ereditaria è odioso alle sacre costituzioni e contrario ai decreti dei padri, a nessuno, in futuro, sia concesso, anche col consenso degli interessati, l’accesso e il regresso a qualsiasi beneficio ecclesiastico. Quelli concessi finora non siano sospesi, estesi o trasferiti.
Questo decreto dovrà essere osservato per qualsiasi beneficio ecclesiastico, per le chiese cattedrali, e per qualsiasi persona, anche per quelle rivestite della dignità cardinalizia.
Anche per quanto riguarda le coadiutorie con futura successione sia osservata la stessa norma e non dovranno essere concesse a nessuno, di qualsiasi beneficio ecclesiastico si tratti. E se qualche volta la necessità urgente di una chiesa cattedrale o di un monastero o una evidente utilità richiederà che si dia al prelato un coadiutore, questi non sia concesso mai con futura successione, se prima il caso non è stato diligentemente considerato dal pontefice romano e non sia certo che in esso concorrono tutte le qualità, che secondo il diritto e i decreti di questo santo sinodo, si richiedono nei vescovi e nei prelati. In caso diverso, le concessioni fatte su questo punto siano considerate illegali.
Capitolo VIII
A quanti hanno benefici ecclesiastici, secolari o religiosi, il santo sinodo ricorda che si abituino ad esercitare con pronta benignità il dovere dell’ospitalità, così frequentemente comandato dai santi padri, per quanto, naturalmente, lo permetteranno i loro proventi; e ricordino che quelli che amano l’ospitalità, ricevono Cristo nei loro ospiti (415).
Quelli che hanno in commenda, in amministrazione o a qualsiasi altro titolo, quelli che nel comune linguaggio sono chiamati "ospedali", o altri luoghi pii, istituiti principalmente per l’utilità dei pellegrini, degli infermi, dei vecchi o dei poveri; o che li avessero perché uniti alle proprie chiese; o se le chiese parrocchiali fossero per caso unite agli ospedali, o erette in ospedali, e concesse in amministrazione ai loro patroni il santo sinodo comanda assolutamente che essi svolgano l’incarico ed esercitino l’ufficio loro imposto, e con i frutti a ciò destinati pratichino davvero quella ospitalità che devono praticare, secondo la costituzione del concilio di Vienne, già altra volta rinnovata in questo stesso sinodo sotto Paolo III, di felice memoria, e che inizia con le parole: Quia contingit (416).
Se questi ospedali sono stati istituiti per accogliere un determinato genere di pellegrini, di infermi o di altre persone, e nel luogo ove essi si trovano, non vi fossero tali persone o ve ne fossero pochissime, si comanda ancora che i loro redditi siano devoluti a altro uso pio, che sia simile il più possibile al loro scopo, e, considerato il luogo o il tempo, il più utile, come sembrerà meglio al vescovo e a due membri del capitolo, che per la loro esperienza siano tra i più capaci, scelti dal vescovo stesso; a meno che nella loro fondazione o costituzione non sia stato disposto diversamente, anche per questo caso. Allora il vescovo dovrà aver cura di fare eseguire quanto è stato ordinato, o, se non fosse possibile, provveda utilmente egli stesso secondo le direttive date sopra.
Se, quindi, tutti quelli, di cui abbiamo parlato, ed ognuno di essi, di qualsiasi ordine o istituto religioso e di qualsiasi dignità, anche se quelli che hanno l’amministrazione degli ospedali fossero laici - non soggetti, però, a religiosi, dove è in vigore l’osservanza della regola - ammoniti dall’ordinario, avessero, in concreto, cessato dall’esercitare con tutti i mezzi necessari, cui sono tenuti, il dovere dell’ospitalità, potranno essere costretti a ciò con le censure ecclesiastiche e con altri mezzi legali. Potranno anche essere privati per sempre dell’amministrazione e della cura dello stesso ospedale e sostituiti con altri. Coloro saranno tenuti, in coscienza, alla restituzione dei frutti che avessero percepito contro lo scopo degli stessi ospedali, che non potrà essere in nessun modo condonata o attenuata da una composizione.
L’amministrazione o il governo di tali luoghi non sia mai affidata in futuro alla stessa, identica persona, a meno che nelle tavole di fondazione non si trovi scritto diversamente. Per quanto riguarda tutte queste disposizioni, intendiamo che abbiano valore, non ostante qualsiasi unione, esenzione e consuetudine in contrario, anche immemorabile, indulti e privilegi di qualsiasi natura.
Capitolo IX
Come non è giusto abolire i legittimi diritti di patronato e violare le pie volontà dei fedeli, così non deve permettersi che con questa scusa si assoggettino i benefici ecclesiastici, come da molti svergognatamente si sta facendo. Perché, quindi, in ogni cosa si osservi il debito modo, il santo sinodo stabilisce che il "diritto di patronato" abbia origine da fondazione o da istituzione, che possa provarsi con documenti autentici e con gli altri elementi richiesti dal diritto; o anche da presentazioni che si siano ripetute per un tempo lunghissimo, che ecceda la memoria d’uomo; o anche in altro modo, secondo le disposizioni del diritto.
Quando, invece, si tratta di persone, comunità, o università, nelle quali si suppone per lo più che tale diritto abbia avuto origine facilmente da usurpazione, dovrà richiedersi una documentazione più nutrita e più scrupolosa, per poter provare questo titolo. E la prova del tempo immemorabile non sarà loro sufficiente, se non nel caso che oltre agli altri elementi necessari - si possano provare da atti autentici anche le presentazioni per non meno di cinquant’anni continui, e che abbiano sortito tutte il loro effetto.
Tutti gli altri patronati sui benefici, sia secolari che regolari o parrocchiali, sulle dignità o su qualsiasi altro beneficio, su una chiesa cattedrale o collegiata; e così pure le facoltà e i privilegi concessi, - sia in forza del patronato, che per qualsiasi altro diritto, - di nominare, scegliere e presentare ad essi quando si rendono vacanti (eccetto, i legittimi patronati sulle chiese cattedrali e gli altri che appartengono all’imperatore, ai re, a quanti hanno un regno e agli altri principi supremi, che hanno diritto di comando sui loro sudditi, e quelli che sono stati concessi in favore degli studi generali), tutti questi, dunque, si devono considerare abrogati e nulli, insieme col quasi possesso che ne sia seguito. Questi benefici potranno esser conferiti, da quelli che hanno il diritto di darli, come benefici liberi e le provviste abbiano pieno effetto giuridico. I vescovi, inoltre, potranno respingere quelli che sono stati presentati dai patroni, se non fossero adatti. Se il diritto di istituzione appartenesse ad inferiori, i candidati siano esaminati dal vescovo, conformemente a quanto altrove è stato stabilito da questo santo sinodo. In caso contrario, il conferimento fatto dagli inferiori, sia nullo e vano.
Quanto ai patroni dei benefici di qualsiasi ordine e dignità, anche se fossero comuni, università, collegi di qualsiasi qualità di chierici o di laici, quando si tratta della riscossione dei frutti, dei proventi, delle entrate di qualsiasi beneficio, anche se avessero su di essi, per fondazione e dotazione, il diritto di patronato, non si intromettano in nessun modo e per nessun motivo ed occasione ma, non ostante qualsiasi consuetudine, li lascino liberamente al rettore o beneficiario, perché li distribuisca. Né osino trasferire ad altri tale diritto di patronato con titolo di vendita, o con qualsiasi altro titolo, contro le disposizioni del diritto. Se facessero diversamente, siano sottoposti alla scomunica e all’interdetto, e siano per ciò stesso privati del diritto di patronato.
Le accessioni, inoltre, - fatte per via di unione - di benefici liberi alle chiese soggette al diritto di patronato, anche di laici, a chiese parrocchiali ed altri benefici di qualsiasi specie, anche semplici, alle dignità o agli ospedali, così da trasformare questi benefici liberi in benefici della stessa natura di quelli cui vengono uniti, e da sottoporli al diritto di patronato, se non hanno ancora conseguito completamente il loro effetto, si deve supporre che le stesse unioni siano state concesse con la simulazione, non ostante qualsiasi formula usata o derogazione espressa. Lo stesso sarà di quelle fatte in futuro, da qualsiasi autorità, anche apostolica. Tali unioni non dovranno più essere eseguite; e gli stessi benefici uniti, quando si renderanno vacanti, siano assegnati liberamente come prima.
Quelle fatte da non più di quarant’anni, malgrado avessero ottenuto il loro effetto e la piena incorporazione, siano rivedute ed esaminate dagli ordinari, come delegati della sede apostolica; quelle che fossero state ottenute con la falsità o con l’inganno, siano dichiarate nulle assieme con le unioni; i benefici siano separati e conferiti ad altri.
Allo stesso modo, qualunque patronato sulle chiese e su qualsiasi altro beneficio o dignità prima libero, acquistato da non oltre quarant’anni, e quelli che saranno acquistati in futuro, per aumento della dote, per una nuova costruzione o per altra simile causa, siano diligentemente esaminati dagli ordinari, anche con l’autorità della sede apostolica, quali suoi delegati, come già detto sopra, senza che in ciò possano trovare impedimento nelle facoltà o nei privilegi concessi a chiunque. Quelli che non fossero stati legittimamente costituiti per un’evidentissima necessità di una chiesa, di un beneficio o di una dignità, siano revocati, senza danno di chi li ha, e dopo aver restituito al patrono quello che egli avesse dato per ottenere il diritto, restituiscano tali benefici al primitivo stato di libertà, non ostante i privilegi, le costituzioni e le consuetudini, anche immemorabili.
Capitolo X
I maliziosi suggerimenti dei richiedenti e talora anche la lontananza dei luoghi non consentono di avere una conoscenza adeguata delle persone, cui si affidano le cause, e, quindi, qualche volta le cause, nelle loro varie fasi, sono rimesse a giudici non del tutto idonei. Il santo sinodo stabilisce che, nei singoli concili provinciali o diocesani, si scelgano delle persone che presentino le qualità richieste dalla costituzione di Bonifacio VIII, che inizia: Statutum (417), adatte sotto ogni altro aspetto a questo incarico, affinché oltre che agli ordinari dei luoghi, anche ad essi, in seguito, siano affidate le cause ecclesiastiche e spirituali, appartenenti al foro ecclesiastico, da delegarsi nei vari luoghi.
Se, nel frattempo, morisse uno di quelli designati, l’ordinario con il consiglio del capitolo, sostituisca un altro al suo posto, fino al concilio provinciale o diocesano. Così ogni diocesi avrà almeno quattro o più persone approvate e, come è stato detto sopra, qualificate, cui tali cause possano essere affidate da qualsiasi legato, o nunzio, o anche dalla sede apostolica.
Del resto, dopo la designazione, - che immediatamente i vescovi trasmetteranno al sommo pontefice romano, - qualsiasi delega fatta ad altri giudici deve considerarsi illegale. Il santo sinodo ammonisce sia i giudici ordinari che ogni altro giudice, che cerchino di porre termine alle cause nel più breve tempo possibile; con la fissazione del termine o con altra misura adatta, cerchino di opporsi alle arti dei litiganti, sia nella contestazione della lite, sia nel differire qualche altra parte della causa.
Capitolo XI
Un grande pregiudizio deriva alle chiese, quando si affittano i loro beni per denaro in contanti, a discapito dei successori. Quindi tutte queste locazioni - se vengono effettuate con pagamento anticipato - in nessun modo devono ritenersi valide, con pregiudizio dei successori, non ostante qualsiasi indulto o privilegio. Né queste locazioni potranno esser confermate nella curia romana o fuori di essa.
Non sarà lecito neppure affittare le giurisdizioni ecclesiastiche, cioè le facoltà di nominare o di designare i vicari spirituali, né sarà permesso agli affittuari di esercitare tali facoltà, direttamente o per mezzo di altri. In caso contrario, le concessioni, anche quelle provenienti dalla sede apostolica, siano considerate illegali.
Il santo sinodo inoltre, dichiara nulle, anche se sono state confermate dall’autorità apostolica, le locazioni fatte da non più di trent’anni e per lungo tempo, ossia - come dicono in alcune parti - per ventinove anni, o per due volte ventinove anni, e che il sinodo provinciale, o persone da esso deputate, giudicheranno essere state fatte in danno della chiesa, contro le disposizioni canoniche.
Capitolo XII
Non si devono sopportare quelli che, con varie arti, cercano di sottrarre le decime spettanti alle chiese, o quelli che si impadroniscono temerariamente di quelle dovute dagli altri; il pagamento delle decime, infatti, è dovuto a Dio; quelli che non intendono pagarle, o impediscono agli altri di farlo, si appropriano di cose altrui (418).
Il santo sinodo, quindi, comanda a tutti quelli che hanno il dovere di pagar le decime, di qualunque grado o condizione essi siano, che in futuro paghino completamente le decime, a cui per diritto sono tenuti, alla cattedrale o a qualsiasi altra chiesa o persona, alla quale sono legittimamente dovute. E quelli che le sottraggono o ne impediscono il pagamento, siano scomunicati, senza che possano essere assolti da questa colpa, se non a completa restituzione avvenuta.
Il santo sinodo esorta quindi tutti e ciascuno affinché, per carità cristiana e per il dovere che hanno verso i loro pastori, non trovino pesante venire largamente incontro con i beni loro dati da Dio a quei vescovi e parroci che sono a capo di chiese meno provvedute, a lode di Dio e a salvaguardia della dignità dei loro pastori, che vegliano per essi (419).
Capitolo XIII
Il santo sinodo dispone che in tutti quei luoghi, dove da oltre quarant’anni soleva esser versata la quarta funeraria alla chiesa cattedrale o parrocchiale, e dove poi fosse stata concessa ad altri enti: monasteri, ospedali o qualsiasi luogo pio, per qualsiasi privilegio, essa, nonostante le concessioni, le grazie, i privilegi, anche quelli chiamati Mare magnum od altri di qualsiasi specie, in seguito venga versata, con pieno diritto e nella stessa misura, alla chiesa cattedrale o parrocchiale.
Capitolo XIV
Quanto sia turpe ed indegno del nome di chierici - che si sono consacrati al culto di Dio - vivere nell’abbiezione dell’impurità e nell’immondo concubinato, lo dimostra a sufficienza la cosa stessa, in sé, per il comune disagio di tutti i fedeli e il grande disonore della milizia clericale.
Perché, dunque, i ministri della chiesa siano richiamati a quella continenza ed integrità di vita, che si deve e perché, di conseguenza, il popolo impari a riverirli tanto maggiormente, quanto più si accorgerà che essi conducono una vita onesta, il santo sinodo proibisce a qualsiasi chierico di tenere, in casa o fuori, concubine o altre donne su cui possano cader sospetti o di aver con esse qualche relazione. Altrimenti, siano puniti con le pene stabilite dai sacri canoni o dalle disposizioni delle chiese. Se ammoniti dai superiori, non si astenessero da esse, siano privati per ciò stesso della terza parte dei frutti, degli introiti e dei proventi di qualsiasi loro beneficio e di qualsiasi pensione, che sarà devoluta alla fabbrica della chiesa o ad altro luogo pio, a giudizio del vescovo.
Se poi, perseverando nella colpa con la stessa o altra donna, non ascoltassero neppure la seconda ammonizione, non solo perderanno per ciò stesso ogni frutto o provento dei loro benefici e le pensioni - che saranno devoluti agli stessi enti -, ma saranno anche sospesi dall’amministrazione degli stessi benefici, fino a che piacerà all’ordinario, anche come delegato della sede apostolica. Se, finalmente, così sospesi, non le rimandassero o anche avessero qualche relazione con esse, allora siano privati per sempre di ogni beneficio, porzione, ufficio, pensione ecclesiastica e siano resi inabili per l’avvenire e considerati indegni di qualsiasi onore, dignità, beneficio, ufficio, fino a quando, dopo l’evidente emendamento della vita, non sembri opportuno ai loro superiori, per giusto motivo, di dispensarli. Se poi avvenisse che, dopo averle rimandate, osassero riprendere la relazione interrotta o anche prendere con sé altre simili donne scandalose, oltre alle pene già dette, siano colpiti con la scomunica; e non vi sarà appello o esenzione che possa impedirlo.
La competenza su tutto ciò che è stato detto non riguarderà gli arcidiaconi o i decani od altri inferiori, ma gli stessi vescovi, che potranno procedere senza rumore e senza un apparato giudiziario, ma attenendosi alla sola verità del fatto. I chierici che non avessero benefici ecclesiastici o pensioni, siano puniti dallo stesso vescovo, a seconda della loro ostinazione e della qualità del delitto, con la pena del carcere, con la sospensione dall’ordine, con l’inabilità ad ottenere benefici e con altri mezzi, in conformità dei sacri canoni.
Qualora anche i vescovi (Dio non voglia!) non si astenessero da tale delitto, e, ammoniti dal sinodo provinciale, non si correggessero, siano ipso facto sospesi; e, se continuassero, siano anche deferiti al romano pontefice, che li punirà secondo la qualità della colpa, e, se necessario, anche con la privazione.
Capitolo XV
Perché il ricordo dell’incontinenza paterna sia tenuto lontano dai luoghi consacrati a Dio, cui si conviene sommamente la purezza e la santità, non sia lecito ai figli di chierici non nati da legittimo matrimonio, avere un qualsiasi beneficio, anche diverso, in quelle chiese dove i loro padri hanno presentemente qualche beneficio ecclesiastico; e neppure sia lecito ad essi, in qualche modo, servire nelle stesse chiese e avere pensioni sui frutti dei benefici che i loro genitori avessero o avessero avuto in passato. Che se attualmente si desse il caso che padre e figlio abbiano benefici nella stessa chiesa, il figlio sia costretto a rinunziare al suo beneficio entro tre mesi, o a cambiarlo con un altro posto altrove. Diversamente, ne sia giuridicamente privato ed ogni dispensa su ciò sia considerata invalida.
Inoltre, le rinunzie scambievoli, qualora in futuro ne venissero fatte da genitori chierici a favore dei figli, - così che l’uno passi il beneficio all’altro -, siano considerate come fatte in frode a questo decreto; e i conferimenti seguiti a causa di queste rinunzie o di altre, che fossero state fatte in frode alla legge, non porteranno ai figli dei chierici alcun vantaggio.
Capitolo XVI
Il santo sinodo stabilisce che i benefici ecclesiastici secolari, qualunque nome abbiano, che fin dal loro sorgere, o in qualsiasi altro modo, implichino cura d’anime, in futuro non possano essere trasformati in benefici semplici, anche se ne fosse assegnata ad un vicario perpetuo la dovuta porzione. Ciò, non ostante qualsiasi grazia, che però non abbia ottenuto ancora pienamente il suo effetto.
In quelli, invece, nei quali - contro la loro istituzione o fondazione - la cura d’anime è stata trasferita ad un vicario perpetuo, anche se si trovassero in questo stato da tempo immemorabile, se non fosse stata assegnata la dovuta parte dei frutti al vicario perpetuo della chiesa, comunque esso si chiami, quanto prima ed al massimo entro un anno dalla fine del presente concilio, gli venga assegnata a giudizio dell’ordinario, secondo quanto stabilisce il decreto emanato sotto Paolo III, di felice memoria (420).
Se poi questo non potesse attuarsi facilmente, o entro il termine predetto non fosse stato eseguito, non appena per la rinunzia o per la morte del vicario o del rettore o in qualsiasi altra maniera, uno di essi venisse a vacare, il beneficio sia riunito alla cura d’anime, il nome di vicaria cessi, e sia riportata al suo stato primitivo.
Capitolo XVII
Il santo sinodo non può non rammaricarsi grandemente, sentendo che alcuni vescovi, dimenticando il loro stato, abbassano non poco la loro dignità episcopale, comportandosi in chiesa e fuori di essa con indecente servilismo con ministri regi, governatori, baroni, e quasi fossero inservienti di second’ordine all’altare, non solo danno ad essi la precedenza, senza alcuna dignità, ma li servono anche personalmente.
Perciò questo santo sinodo, detestando queste e simili manifestazioni, rinnovando tutti i sacri canoni e i concili generali e le altre disposizioni apostoliche, che riguardano il decoro e la maestà della dignità vescovile, comanda che in avvenire i vescovi si astengano da questo modo di agire e che, in chiesa e fuori abbiano dinanzi agli occhi il loro grado e il loro ordine e si ricordino dovunque di essere padri e pastori. Esorta, poi, i principi e tutti gli altri a trattarli con l’onore dovuto ai padri e con la debita riverenza.
Capitolo XVIII
Come qualche volta può essere utile allentare pubblicamente il freno della legge, perché più facilmente si possa far fronte ai casi e alle necessità che si presentano, per la comune utilità, così sciogliere troppo frequentemente la legge ed essere indulgenti con quelli che lo richiedono, senza considerare le persone e le circostanze, non è altro che aprire la strada alla trasgressione delle leggi.
Perciò sappiano tutti che i sacratissimi canoni devono essere osservati da tutti, e, almeno finché si può, senza alcuna distinzione. Se poi un motivo urgente e ragionevole ed una utilità maggiore richiederà qualche volta che in certi casi si debba dispensare, questo dovrà farsi solo dopo aver ben riflettuto e gratuitamente, da parte di tutti quelli che hanno il potere di dispensare. In caso diverso, la dispensa sia considerata invalida.
Capitolo XIX
L’usanza dei duelli, -
introdotta dal diavolo [vedi qui la diversa tipologia/iconografia dei demoni] perché con la morte sanguinosa dei corpi consegua anche la morte delle anime -, sia del tutto proscritta dal mondo cristiano. A questo riguardo, l’imperatore, i re, i duchi, i principi, i marchesi, i conti e gli altri signori temporali comunque essi vengano chiamati, che concedessero un luogo, nelle loro terre, per queste singolari tenzoni fra i cristiani, siano senz’altro scomunicati e privati di ogni giurisdizione e di ogni dominio su quella città, castello o luogo, nel quale o presso il quale permettessero il duello, qualora li avessero da parte della chiesa; se fossero feudali, ripassino subito sotto il dominio dei loro diretti signori.
Quelli che combattono e i loro così detti "padrini" incorrano nella scomunica e nella proscrizione di tutti i loro beni e nell’infamia perpetua; e dovranno esser puniti, secondo i sacri canoni, come omicidi; e, se morissero durante il combattimento, essere privati per sempre della sepoltura ecclesiastica. Anche quelli che nel caso del duello dessero il loro consiglio, sia in teoria che in pratica o in qualsiasi altro modo persuadessero qualcuno a ciò; ed inoltre gli spettatori, siano legati dal vincolo della scomunica e della maledizione eterna. Ciò, non ostante qualsiasi privilegio, o qualsiasi perversa consuetudine, anche immemorabile.
Capitolo XX
Il santo sinodo, desiderando che la disciplina ecclesiastica non solo torni al suo primitivo splendore tra il popolo cristiano, ma si mantenga sempre salda e al sicuro da qualsiasi impedimento, oltre a quello che ha stabilito per le persone ecclesiastiche, crede di dover ricordare il loro dovere anche ai principi secolari. E spera che essi, come cattolici che Dio ha voluto protettori della santa fede e della chiesa, non solo vorranno permettere che alla chiesa venga restituito il proprio diritto, ma richiameranno tutti i loro sudditi alla dovuta riverenza verso il clero, i parroci, e gli ordini maggiori. Non permetteranno che i loro officiali ed autorità inferiori, per cupidigia o per una certa negligenza, violino l’immunità della chiesa e delle persone ecclesiastiche, stabilita per ordinamento divino e sancita dai sacri canoni; ma li obbligheranno col loro stesso esempio, mostrando il dovuto rispetto per le costituzioni dei sommi pontefici e dei concili.
Stabilisce, quindi, ed ordina che i sacri canoni e tutti i concili generali e le altre disposizioni apostoliche, emanate a favore delle persone ecclesiastiche, della libertà ecclesiastica e contro i suoi violatori, - che rinnova tutte anche col presente decreto - debbano essere osservate scrupolosamente da tutti. Ammonisce, perciò, l’imperatore, i re, le repubbliche, i prìncipi e ciascuno di essi, di qualunque stato e dignità essi siano, affinché quanto più largamente sono stati dotati di beni temporali e quanto maggiore è la loro autorità, tanto più profondamente mostrino la loro venerazione per quelle cose che sono di diritto ecclesiastico, perché esse stanno sommamente a cuore a Dio e sono sotto il suo patrocinio. Essi non tollerino che alcun barone, signorotto, reggente o altro magistrato temporale e specialmente alcuno dei loro dipendenti vi porti offesa. Vogliano, piuttosto, prendere severi provvedimenti contro quelli che impediscono la sua libertà, la sua immunità e la sua giurisdizione. Si mostrino loro, anzi, come esempio di pietà, di religione, di protezione delle chiese, imitando gli ottimi e religiosissimi prìncipi loro antenati, che con la loro sovrana autorità e munificenza accrebbero il patrimonio della chiesa, per non parlare della difesa che essi ne fecero dalle ingiurie degli altri.
Ciascuno, quindi, in questo campo, compia con diligenza il proprio dovere; così il culto divino potrà essere devotamente celebrato; i prelati e gli altri chierici potranno rimanere tranquilli e senza alcun impedimento nelle loro sedi, e attendere ai loro doveri, con frutto e con edificazione del popolo.
Capitolo XXI
Come ultima cosa, il santo sinodo dichiara che tutto quello che è stato stabilito in questo concilio, tanto sotto Paolo III e Giulio III, di felice memoria, quanto sotto Pio IV, sommi pontefici, - sia preso nel suo insieme che nelle singole prescrizioni -, riguardo alla riforma dei costumi e alla disciplina ecclesiastica, con qualsiasi formula ed espressione sia stato enunciato, è stato stabilito in modo che sia sempre salva, e si debba intendere sempre salva, l’autorità della sede apostolica.
Decreto di proseguimento della sessione per il giorno seguente.
Dato che non tutto quello che avrebbe dovuto esser trattato nella presente sessione può esser condotto a termine, essendo già tardi, secondo quanto è stato stabilito dai padri in congregazione generale, quello che rimane viene rimandato a domani, continuando questa stessa sessione.
Decreti pubblicati il secondo giorno della sessione.
Le indulgenze.
La potestà di elargire indulgenze è stata concessa alla chiesa da Cristo ed essa ha usato di questo potere, ad essa divinamente concesso, fin dai tempi più antichi. Per questo il santo sinodo insegna e comanda di mantenere nella chiesa quest’uso, utilissimo al popolo cristiano e approvato dall’autorità dei sacri concili e colpisce di anatema quelli che asseriscono che esse sono inutili o che la chiesa non ha potere di concederle. Esso, però, desidera che nel concedere queste indulgenze si usi moderazione, secondo l’uso antico e approvato nella chiesa, perché per la troppa facilità la disciplina della chiesa non debba indebolirsi.
Desiderando poi che vengano emendati e corretti gli abusi in questo campo, in occasione dei quali questo augusto nome delle indulgenze viene bestemmiato dagli eretici, col presente decreto stabilisce, in generale, che si debba assolutamente abolire, per conseguirle, qualsiasi indegno traffico, da cui sono sgorgati per il popolo cristiano infiniti motivi di abuso.
Gli altri abusi che sono promanati in qualsiasi modo dalla superstizione, dall’ignoranza, dalla mancanza di rispetto, e da altre cause, non potendosi facilmente proibire più minutamente, per le diverse forme di corruzione delle province e dei luoghi in cui si commettono, il santo sinodo comanda a tutti i vescovi che ognuno raccolga diligentemente questi abusi nella sua chiesa, e ne faccia una relazione al primo sinodo provinciale, così che, sentita anche l’opinione degli altri vescovi, siano subito riferiti al sommo pontefice romano, il quale, nella sua autorità e prudenza stabilisca quello che giova a tutta la chiesa, affinché il dono delle sante indulgenze sia dispensato piamente, e santamente, e senza alcuna corruttela a tutti i fedeli.
La scelta dei cibi, i digiuni, le feste.
Il santo concilio esorta, inoltre, e scongiura tutti i pastori, per la venuta santissima del salvatore nostro Gesù Cristo, perché, come buoni soldati, raccomandino industriosamente e con ogni diligenza a tutti i fedeli tutto ciò che stabilisce la santa chiesa romana, madre e maestra di tutte le chiese, come pure quello che è stato stabilito in questo e negli altri concili ecumenici, perché mettano in pratica ogni cosa, specialmente quello che riguarda la mortificazione della carne, come la scelta dei cibi e i digiuni, o servono ad accrescere la pietà, come la celebrazione devota e religiosa dei giorni festivi. E ammoniscano frequentemente i popoli ad obbedire quanti sono loro preposti (421); poiché chi ascolta questi, troverà Dio remuneratore, chi li disprezza, proverà la sua vendetta.
L’indice dei libri, il catechismo, il breviario, il messale.
Nella seconda sessione - celebrata sotto il santissimo signore nostro Pio IV (422) -, il sacrosanto sinodo, scelti alcuni padri, li incaricò, perché pensassero cosa si sarebbe dovuto fare delle varie censure e dei libri sospetti o pericolosi, e ne riferissero poi allo stesso santo concilio. Ora sente dire che essi hanno posto fine a questo incarico. Ma per la grande diversità e per il gran numero dei libri, esso non può facilmente giudicarli, uno per uno. Comanda quindi, che tutte le loro conclusioni siano presentate al romano pontefice, perché secondo il suo giudizio e la sua autorità quello che essi hanno fatto sia portato a termine e pubblicato. La stessa cosa comanda che facciano i padri, che hanno ricevuto l’incarico per il catechismo, per il messale e per il breviario.
La precedenza degli oratori.
Quanto al luogo assegnato agli ambasciatori, sia ecclesiastici che secolari, sia nel sedere che nell’incedere ed in ogni loro altro atto, non è stato recato a nessuno di essi alcun pregiudizio, ma ogni loro diritto e prerogativa - come pure quelle dell’imperatore, dei re, delle repubbliche e dei loro prìncipi - sono rimasti intatti e salvi. Essi, cioè, sono rimasti tali e quali erano prima del presente concilio.
Dovere di accettare e di osservare i decreti del concilio.
È stata così grande la sventura di questi nostri tempi e la inveterata malizia degli eretici, che niente è stato mai tanto chiaro nell’affermazione della nostra fede o stabilito con tanta certezza che essi, su istigazione del nemico del genere umano, non abbiano contaminato. Per questo motivo il santo sinodo si è curato specialmente di condannare e anatematizzare i principali errori degli eretici del nostro tempo e di presentare ed insegnare la vera dottrina cattolica, come di fatto ha condannato, anatematizzato e definito.
Poiché tanti vescovi, chiamati dalle varie province del mondo cristiano, non potrebbero senza grave danno per il gregge e senza pericolo per tutti star lontani più a lungo dalle loro chiese e poiché, d’altra parte, non c’è più speranza che gli eretici, invitati tante volte - anche con il salvacondotto, che essi avevano chiesto - e attesi per tanto tempo, possano venire ed è, quindi, necessario porre fine a questo sacro concilio; non resta altro - come si fa in realtà, - che ammonire i principi perché vogliano prestare la loro opera, e non permettano che i decreti da esso emanati siano corrotti e violati dagli eretici, ma facciano in modo che da questi e da tutti siano accettati con devozione e siano fedelmente osservati.
Se nella loro ricezione sorgesse qualche difficoltà, o sia sfuggito qualche cosa che richieda una dichiarazione o una definizione - ma il concilio non lo crede -, esso confida che oltre agli altri mezzi messi a disposizione da questo santo concilio, il santissimo pontefice romano - chiamati quelli che gli sembrerà necessario per trattare quel problema (specie da quelle province dalle quali è sorta la difficoltà) o con la celebrazione di un concilio generale, se lo crederà necessario, o in qualunque altro modo che gli sembri opportuno, - si preoccuperà di provvedere alle necessita delle province, per la gloria di Dio e la tranquillità della chiesa.
Decreto sulla lettura in questa sessione dei decreti pubblicati in questo stesso concilio sotto i sommi pontefici Paolo III e Giulio III.
Poiché in diversi tempi, tanto sotto Paolo III quanto sotto Giulio III, di felice memoria, sono state stabilite e definite molte cose in questo santo concilio sulle dottrine e la riforma dei costumi, il santo concilio intende che esse siano recitate e lette.
Decreto sulla fine del concilio e sulla conferma da chiedersi al sommo pontefice.
Illustrissimi signori e reverendissimi padri, credete opportuno che a lode di Dio onnipotente si chiuda questo sacro concilio ecumenico, e che di tutte le singole cose stabilite e definite sotto i romani pontefici Paolo III e Giulio III, di felice memoria, e il nostro santissimo signore Pio IV, si chieda conferma al beatissimo pontefice romano, a nome di questo santo concilio, per mezzo dei presidenti e legati della sede apostolica? [Risposero: sì].
NOTE
403. Sessione VI, c. 30 de iust. e sessione XXII, c. 2 de sacr. missae (v. sopra).
404. Concilio di Firenze, sessione VI (v. sopra).
405. I Tm 2, 5.
406. I Cor 3, 16; 6, 15-19.
407. Sal 113, 8; 134, 18.
408. Concilio Niceno II. Professione (v. sopra).
409. Sal 92, 5.
410. C. un., III, 16, in VI (Friedberg 2, 1053).
411. Concilio Lateranense IV, c. 12 (v. sopra).
412. Concilio IV di Cartagine (398), c. 15 (Mansi 3, 952).
413. Sessione VI, c. 4 de ref. (v. sopra).
414. Sessione XXIV, c. 8 de ref. matr. (v. sopra).
415. Mt 25, 35-36; Lc 24, 29-30.
416. Concilio di Vienne, c. 17 (COD, 374-376); sessione VII, c. 15 de ref. (v. sopra).
417. C. 11, I, 3, in VI (Friedberg 2, 941 seg.).
418. Es 22, 29; Lv 27, 30; Nm 18, 21-22 e altri luoghi.
419. Eb 13, 17.
420. Sessione VII, c. 7 de ref. (v. sopra).
421. Eb 13, 17.
422. Sessione XVIII (v. sopra).