cultura barocca
INFORMATIZZ. DI B. DURANTE

Il PARTO CESAREO viene così menzionato nel 1606 da G. Mercurio nel volume La Commare elaborandolo linguisticamente dalla locuzione latina scientifica sectio caesarea = "taglio cesareo" da Caesar, -aris = Cesare, interpretato come caeso matris utero secondo una credenza romana riportata da Plinio il Vecchio per cui Cesare significava "nato dall'utero tagliato della madre".
Chirurgicamente per PARTO CESAREO si intende una estrazione del feto per via addominale.
Mentre per TAGLIO CESAREO ci si riferisce alla specifica sectio caesarea = cioè l'operazione ostetrica con cui il parto avviene per via addominale attraverso l'incisione della parete addominale e uterina.
Questo tipo di intervento aveva una sua antica motivazione citata nel DIGESTO di Giustiniano I e precisamente alla RUBRICA 8.2 del LIBRO XI.
Si trattò comunque sempre di INTERVENTO CRUENTO mirante a salvare il FETO ANCORA VIVO estraendolo dal CORPO DI UNA MADRE MORTA: come si evince anche dalla MINIATURA sopra proposta dal Codex De Sphaera.
Tuttavia dal XVI-XVII secc. si pensò di intervenire col PARTO CESAREO in peculiari circostanze e senza che la madre fosse morta ma con il proposito di salvare sia lei che il figlio, come dice il PUCCINOTTI qui sotto citato: per questo onde agevolare l'opera dei chirurghi in questo tentativo estremo (e spesso fallace) di salvare la vita di MADRE e NEONATO si elaborarono addirittura dei MANICHINI DI DONNA GRAVIDA come quello qui proposto, onde fare esperienza in merito ad un intervento che presupponeva celerità e destrezza.
Nel 1839 appunto il medico legale FRANCESCO PUCCINOTTI affrontò apertamente il tema del PARTO CESAREO facendo cenno al perché dell'uso e del termine nella LEZIONE VII, PAR.11, P.292, COLONNA I, B.
La "LEGGE REGIA" citata anche nel prima menzionato LIBRO XI del DIGESTO GIUSTINIANEO rimanderebbe ad una "LEGGE DEL RE NUMA POMPILIO" (appunto quindi una Lex regia) per cui sarebbe stato reato immane seppellire una MADRE MORTA con ancora VIVENTE nel grembo il FIGLIO CONCEPITO.
Tutto ciò però non sarebbe in effetti suggerito solo da pietas ma dalla necessità di vigilare sulla LEGITTIMITA' DELLA PROLE quanto sui DOVERI VERSO LA SUA CURA, NUTRIMENTO E SANA CRESCITA: come si evince dal LIBRO XXV del DIGESTO precisamente sotto le rubriche Dig.25.3.0. (De agnoscendis et alendis liberis vel parentibus vel patronis vel libertis), Dig.25.4.0. (De inspiciendo ventre custodiendoque partu), Dig.25.5.0. (Si ventris nomine muliere in possessionem missa eadem possessio dolo malo ad alium translata esse dicatur) e Dig.25.6.0. (Si mulier ventris nomine in possessione calumniae causa esse dicetur)






















DUODECIM TABULARUM LEGES