cultura barocca

DIGESTO GIUSTINIANEO

"Con il termine di CORPUS JURIS CIVILIS [come annota nel G.D.E., UTET [V, pp.754-6, Alberto Burdese di cui è totalmente debitrice questa dissertazione] viene usualmente designato, a partire dall'edizione complessiva del Gotofredo, pubblicata a Ginevra nel 1583, l'insieme delle disposizioni legislative emanate dall'imperatore d'Oriente Giustiniano tra il 527, anno della sua ascesa al trono, e il 565, anno della sua morte.
Detta opera legislativa, resa possibile dall'alto livello di cultura e di preparazione tecnica raggiunta dai maestri delle scuole orientali di diritto, in particolare dalle singolari capacità del suo massimo collaboratore giuridico Triboniano, si inquadra nel più ampio disegno di unità romana e cristiana traducentesi nell'universalità dell'impero e della chiesa, cui si ispirano, oltre alla legislazione, il tentativo di riconquista della pars occidentis nonché l'attività nel campo religioso di Giustiniano.
Egli ordino anzitutto la redazione di un CODEX raccolta di leges, opera che appariva più facile avendo essa già trovato precedenti realizzazioni di cui seguire l'esempio.
Nominò all' uopo nel 528 una commissione di 10 membri, di cui facevano parte anche l'alto funzionario Triboniano e il professore di Costantinopoli Teofilo, con il compito di raccogliere dai tre codici precedenti e dalle successive costituzioni imperiali quanto potesse servire a fornire un compendio di leggi in vigore ordinate in titoli a seconda della materia, lasciando da parte ciò che era abrogato o desueto e adattando alla bisogna il resto in qualsivoglia maniera.
Rapidamente condotto a termine, questo PRIMO CODICE entrò in vigore nel 529, soppiantando i codici precedenti e le novelle post-teodosiane che cessarono di avere applicazione; successivamente sostituito da un SECONDO CODICE, esso non ci è pervenuto.
Giustiniano affrontò quindi il compito ben più complesso e difficile di redigere una compilazione ufficiale di jura che va sotto il nome di DIGESTO [digesto dal lat. tardo digesta, neutro plurale di digestus, participio passato di digerere = "ordinare"], proposito che, già vagheggiato da Teodosio II, non si era potuto sino ad allora realizzare.
Nemmeno Giustiniano ne aveva ancora decisa l'effettuazione al tempo della stesura del primo codice, dato che in esso, come risulta da un frammentario indice di costituzioni ivi contenute, pervenutoci in un papiro, era ancora compresa la legge delle citazioni, che presupponeva l'uso diretto dei jura nella pratica dei tribunali.
Su tale presupposto si spiega l'emanazione, subito dopo la promulgazione del primo codice, di una serie di decisioni (cosiddette quinquaginta decisiones), volte a dirimere singole questioni di diritto che trovavano nei iura soluzione controversa, ma che nel contempo potevano considerarsi già preparatorie del DIGESTO, pervenendo esse a determinare dei punti fissi di regime utilizzabili come prima guida dai compilatori di questo.
A Triboniano Giustiniano affidò nel 530 l'incarico di formare una commissione di professori e avvocati, con il compito di redigere una compilazione di iura denominata digesta o [forse più correttamente sull'asse linguistica diacronica] di pandectae [italiano pandetta dal latino tardo Pandectae derivato dal greco Pandektai, "che raccoglie tutto" composto da pan- ("pan"=tutto) e dal tema di dekhomai = "io raccolgo"], ricavando il materiale dalle opere dei giuristi classici forniti di ius respondendi, salvo ampia facoltà di omettere, stralciare, aggiungere o modificare quanto occorresse, e ordinandolo in 50 libri, divisi in titoli, secondo l'ordine di trattazione della materia già seguito nel codice sulla falsariga dell'editto dell'antico pretore.
La commissione, di cui furono chiamati a far parte, tra gli altri, due professori di Costantinopoli, Teofilo e Cratino, e due di Berito, Doroteo e Anatolio, condusse a termine l'opera in tre anni, escerpendo -secondo le affermazioni un po' esagerate di Giustiniano- 2000 libri e 3 milioni di righe, appartenenti a opere di giuristi anche non muniti di ius respondendi, sicché alla fine del 533 il DIGESTO poteva essere pubblicato ed entrare subito dopo in vigore.
Esso consta di 50 libri, divisi in titoli forniti ciascuno di apposita rubrica indicativa della materia in essi trattata, a eccezione dei libri 30-32 raccolti sotto una unica rubrica.
Nell'ambito di ogni titolo sono contenuti i singoli frammenti di opere giurisprudenziali, non posti in ordine preciso, muniti ciascuno di una inscriptio preliminare contenente il nome dell'autore, il numero del libro e il titolo dell'opera da cui il frammento è ricavato.
I frammenti più lunghi sono stati suddivisi dalle scuole medievali in un principium e in vari paragrafi.
L'ordine di trattazione della materia è quello dell'editto pretorio, e quindi delle opere classiche di digesta: allo scopo pratico di una divisione dell'opera in volumina e in funzione della credenza nelle virtù dei numeri, Giustiniano stesso ha distinto nel DIGESTO sette partes, delle quali soltanto le prime tre e la quinta presentano una qualche organicità di contenuto, mentre le altre trattano di materie disparate.
Gli autori utilizzati sono 38 o 39: il più sfruttato è Ulpiano e dopo di lui vengono gli altri quattro giuristi della legge delle cItazionI, i cui estratti comprendono più di due terzi dell'opera intera, quindi altri sette giuristi (Giavoleno, Giuliano, Africano, Pomponio, Cervidio Scevola, Marcello e Maruano), i cui estratti comprendono più di un quarto dell' opera stessa, infine i rimanenti anch'essi, salvo pochissime eccezioni, d' età imperiale.
Un indice degli autori e delle opere utilizzate doveva precedere il testo del DIGESTO, ma, almeno quello a noi pervenuto, premesso al manoscritto del Digesto oggi conservato nella Biblioteca laurenziana di Firenze (detto littera fiorentina) e noto come index florentinus, si rivela alquanto imperfetto.
L'estrema rapidità con la quale i compilatori avrebbero portato a termine in soli tre anni un compito tanto vasto, raggruppando per materia e adattando con disparate modificazioni di forma e di sostanza, quasi tessere di un immenso mosaico! un sì gran numero di frammenti scelti da un coacervo di opere giurisprudenziali di tanta mole, ha fatto sorgere il problema di individuare il metodo da essi seguito nel loro lavoro ed eventualmente scoprire l'esistenza di compilazioni precedenti che avessero potuto servir loro di base, facilitandone il compito.
Prima che il lavoro di compilazione del DIGESTO fosse portato a termine, Giustiniano affidò a Triboniano, Teofilo e Doroteo il compito di redigere un trattato elementare di INSTITUTIONES, destinato a soppiantare nell'uso delle scuole le Istituzioni di Gaio.
L'opera, rapidamente ultimata, fu pubblicata nel 533, ottenendo oltre alla funzione didattica anche valore legislativo.
Le ISTITUZIONI constano di 4 libri, suddivisi in titoli; ciascun titolo è munito di rubrica indicativa della materia ivi trattata, mentre nell'ambito di ogni titolo non si individuano i vari frammenti di cui è costi tuita l'opera, che risulta formalmente come un discorso unitario dell'imperatore.
Soltanto dalle scuole medievali si suddivisero i titoli più lunghi in un principium e in vari paragrafi.
L' ordine di trattazione della materia segue lo schema delle Istituzioni di Gaio, salvo qualche variante.
Il materiale da cui è tratta l'opera risulta composto, oltreché dalle Istituzioni di Gaio, anche da opere similari di altri giuristi, da passi presi dal Digesto e da costituzioni ricavate dal primo codice.
Circa il metodo seguito dai compilatori delle ISTITUZIONI, regna alquanta incertezza.
Con la pubblicazione del DIGESTO e delle ISTITUZIONI, il testo del PRIMO CODICE appariva ormai superato: perciò Giusuniano affidò a una commissione di cinque membri, tra cui Triboniano e Doroteo, il compito di redigerne una nuova edizione, il CODEX REPETITAE PRAELECTIONIS che, ultimato in meno di un anno, fu pubblicato ed entrò in vigore nel 534.
Esso consta di 12 libri, suddivisi in titoli forniti ciascuno di rubrica indicativa della materia ivi trattata e comprensivi di leges o costituzioni imperiali munite di inscriptio, con il nome dell'imperatore emittente e del destinatario, e di subscriptio, con il luogo e la data di emissione, susseguentisi in ordine cronologico nell'ambito di ciascun titolo.
La materia privatistica è trattata nei libri 2-8, secondo l'ordine dell'editto pretorio; gli altri libri trattano di diritto pubblico.
Il materiale utilizzato è costituito di costituzioni imperiali, da Adriano a Giustiniano, attinte per lo più dai codici precedenti.
Successivamente numerose costituzioni furono ancora emanate da Giustiniano, in lingua greca o latina, specie tra il 535 e il 540, ma anche oltre: non se ne fece tuttavia mai una raccolta ufficiale, ma se ne ebbero solo raccolte private, delle quali tre sono a noi pervenute.
Una prima porta il nome di Epitome Iuliani, in quanto redatta da un Giuliano, forse professore a Costantinopoli, e contenente il sunto latino di 122 costituzioni: appare compilata intorno al 555 per l'uso dei pratici di Occidente, in seguito alla riconquista dell'Italia.
Una seconda va sotto il nome di Authenticum, in quanto, venuta nel sec. XI in possesso di Irnerio, sarebbe stata da lui dapprima ritenuta falsa e poi riconosciuta come raccolta autentica inviata in Italia da Giustiniano: contiene 134 costituzioni, sino al 556 d. C., nell'originale latino o in una traduzione latina dell'originale greco.
Una terza, più recente, più numerosa e migliore delle precedenti, compilata non prima del 578, comprende, nel testo originale, 158 costituzioni giustinianee, 7 dei successori immediati di Giustiniano, nonché 3 disposizioni di prefetti del pretorio.
Raccogliendo in una vasta mole le vestigia del diritto giurisprudenziale e legislativo delle età precedenti e conservando di queste quanto presentavano di duraturo, la compilazione giustinianea costituisce un imponente sforzo di mediazione e armonizzazione tra il sistema del diritto classico e le innovazioni a esso successivamente apportate, che ha reso possibile la sopravvivenza del diritto romano, attraverso la recezione del CORPUS JURIS CIVILIS come diritto comune vigente operatasi nei paesi dell'Europa continentale tra i secc. XI e XVI, sino all'entrata in vigore delle moderne codificazioni". [Si segnalano le edizioni: Corpus Juris Civilis, a cura di TH. MOMMSEN-P. KRUGER-SCHOLL-KROLL, 3 volumi, Berlino, 1954 e il Digesta Iustiniani Augusti, a cura di P.BONFANTE-C.FADDA-C.FERRINI-S.RICCOBONO-A.SCIALOJA, Milano, 1960].