cultura barocca
 
 
 
 

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La LEGGE DI GENOVA, come quella di altri Stati italiani, recupera autonomamente siffatte postulazioni: a prescindere dalla severità contro i profanatori dell'istituto della famiglia (cioè gli ADULTERI: argomento peraltro spesso trattato in AMBITO LETTERARIO) lo Stato rivela molteplici convergenze con le proposte della Chiesa anche in merito all'atteggiamento da tenersi tanto per i MATRIMONI CLANDESTINI quanto al tipo di OBBLIGHI DOVUTI DA RAPITORI DI DONNE PER RAGIONI SENTIMENTALI E/O SESSUALI.
In secoli come il XVI ed il XVII, caratterizzati ovunque da un clima di violenza, non mancarono peraltro coloro che volendo contrarre MATRIMONIO CLANDESTINO CONTRO LA VOLONTA' DELLE FAMIGLIE obbligarono appunto con la violenza CURATI e PARROCI a presenziare all'affermazione degli sposi.
La CHIESA si interrogò sulla QUESTIONE e pur ritenendo doversi reprimere la COSTRIZIONE esercitata avverso i suoi SACERDOTI dovette in varie circostanze riconoscere la LEGITTIMITA' DEI MATRIMONI A SORPRESA come già si evince da questo volume di G. B POSSEVINO ove si legge: "Si Parochus, per dolum vocatus, si vi detentus, si casu intersit, & consensum sponsorum expressum, intelligat; etiam si dicat -In hoc matrimonium non consentio- nec illa proferat verba -Ego vos in matrimonium coniungo-. Matrimonium, ex hoc capite, validum erit: solam enim morale praesentiam Synodus Tridentinus Requirit. Vide Sanchez loco citato atque Declarationes Concilii, sect. 3, Declar. 38 & 52 (da tradursi: "Pur nell'evenienza che un Parroco, ingannevolmente chiamato o accidentalmente presente, presenziando alla pubblica attestazione di consenso dei due sposi, abbia espresso la sua opposizione alla sanzione degli sponsali nè abbia pronunciata la frase "vi congiungo in matrimonio", il citato matrimonio, secondo questo capitolo, sarà valido a tutti gli effetti atteso che per esser tale basta del sacerdote la sola presenza morale come ha affermato il Sinodo tridentino e stante sia all'interpretazione, a luogo detto, dello Sanchez e le stesse Dichiarazioni del Concilio di Trento - specificatamente alla sezione II, Dichiarazione 38 & 52").
La sanzione cinquecentesca del Possevino elude tuttavia, per la stessa semplicità dell'opera la vastità del "problema matrimonio" che compiutamente si può analizzare vagliando opere di altro spessore capaci di confrontare le varie contrapposizioni in merito della letteratura giridica ecclesiastica.
In siffatta circostanza una raccolta basilare è la BIBLIOTHECA CANONICA, JURIDICA... del teologo e giurista franncescano Lucio Ferraris vissuto tra XVII e XVIII secolo.
E in merito a tale sua monumentale opera in questo caso è essenziale la lettura dei vari articoli in cui risulta suddivisa la vastissima voce
IMPEDIMENTA MATRIMONII (IMPEDIMENTI DEL MATRIMONIO).
L'ARTICOLO I ("TUTTO CIO' CHE CONCORRERE ALL'IMPEDIMENTO E ALL'ANNULLAMENTO DI UN MATRIMONIO) è un articolo basilare, la cui essenza si basa principlamente sugli impedimenti legati a rapporti di consanguineità, affinità e parentela (doviziosamente elencati) ma che ha il pregio di soffermarsi su altri elementi che possono concorrere nell'obbligare una donna a contrarre matrimonio contro la sua volontà: particolarI sottovocI qui ampiamente discusse sono la VIS (VIOLENZA FISICA) ed il METUS (TIMORE - PAURA): data l'importanza delle voci e le sottigliezze dei distinguo, specie in un'epoca tanto permeata di prepotenza e paure indotte, l'autore si sofferma in altri luoghi della sua opera a vagliatre specificatamente i concetti giuridici sia di METUS (TIMORE - PAURA) che di VIS (VIOLENZA FISICA) per via di una forza di disanime oltremodo giovevoli alla comprensione del tutto.
L'ARTICOLO II (" IN MERITO A SETTE CONCAUSE CHE CONCORRONO ALLO SCIOGLIMENTO DI UN MATRIMONIO ") è specificatamente interessante in quanto disserta sul problema dei MATRIMONI CLANDESTINI con una metodicità di casistiche e di interpretazioni ignote al Possevino.
Le sue argomentazioni non si soffermano tuttavia su questa problematica ma [sviluppando postulazioni sui temi sempre scottanti di POLIGAMIA e di BIGAMIA (qui analizzata in un I ARTICOLO, in un II ARTICOLO ed in un III ARTICOLO nel volume per errore di stampa indicato ancora quale I ARTICOLO): questioni di cui anche Aprosio Vicario inquisitoriale aveva dovuto occuparsi] analizza ulteriori casistiche:
Il padre Ferraris all' ARTICOLO III della sua grande silloge conferisce poi l'emblematico titolo di "LE COSE CHE CONCERNONO LA FACOLTA' DI DISPENSARE NEI CASI DI IMPEDIMENTO AL MATRIMONIO".

i testi di questo sito sono stati scritti dal Prof. Bartolomeo Durante
Si precisa inoltre in particolare che questo lavoro non è a scopo commerciale ma di divulgazione culturale e per uso documentario
- Professor Bartolomeo Durante