Il MATRIMONIO nell'età intermedia basamento della FAMIGLIA PATRIARCALE NEL CONTESTO DELLA QUALE AVEVA PECULIARE IMPORTANZA LA DOTE DELLA SPOSA SI LEGGA QUINDI COME UN MATRIMONIO CLANDESTINO POTESSE ESSER VALIDO NELL'INTERPRETAZIONE DI GIOVANNI BATTISTA BERNARDINO POSSEVINO, CLICCANDO QUI LEGGI ANCHE IN TRADUZIONE =
GIOVANNI BATTISTA BERNARDINO POSSEVINO, nato a Mantova nel XVI secolo, editò un volume ad uso pratico dei CURATI che ebbe parecchia fortuna (e diverse ristampe) anche perché forniva soluzioni pratiche a dirimere i non pochi impegni, religiosi, burocratici ed amministrativi dei titolari di una Parrocchia: di diffusione panitaliana il volume è presente in molte biblioteche italiane ma anche presso diversi archivi sia ecclesiastici che privati: vedi qui le varie identificazioni e localizzazioni di questa sua opera intitolata CLICCA SULLE FRECCE PER RITORNARE AI LEMMI DI RICERCA ED INVECE QUI PER LA HOME PAGE DI CULTURA-BAROCCA
DE OFFICIO CURATI, AD PRAXIM, PRECIPUE CIRCA REPENTINA & GENERALIORA.....
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Oggi mediamente sfugge quanto in merito al MATRIMONIO (ORGANIZZATO IN UN
AMBIENTE FORTEMENTE MASCHILISTA) FOSSERO LE RESISTENZE E COME SPESSO RISULTASSE IMPOSTO E COMBINATO SECONDO LE ESIGENZE E GLI INTERESSI DI FAMIGLIA e di conseguenza in rapporto a TUTTE LE CASISTICHE NEL CONTESTO DEGLI SPONSALI (VEDI LE VOCI IN INDICE) potessero risultare vari IMPEDIMENTI QUANTO COSTRIZIONI SI' DA DOVER RICORRERE SPESSO AI MATRIMONI CLANDESTINI E DI SORPRESA AGGIRANDO VOLONTA' DI FAMIGLIA MA ANCHE CONDIZIONAMENTI DI ESTRANEI AD UNIONI DETTATE DA SENTIMENTI REALI ED AMOROSI.
Il MATRIMONIO A SORPRESA di fatto era una norma del diritto ecclesiastico basata sulla regola tradizionale che prevedeva che "ministri" del matrimonio dovevano essere ritenuti i due sposi, e che il sacerdote svolgesse la funzione di testimone autorizzato e impegnato a convalidare la volontà espressa secondo le formule rituali dai due nubendi. Il Concilio di Trento (1545-1563: vedi lo schema di provvedimenti e riforme = tutte le voci evidenziate -anche nella stampa- sono attive e multimediali)affrontò i temi conessi all'ISTITUTO DEL MATRIMONIO ENTRO LA SESSIONE XXIV DEL CONCILIO DI TRENTO in virtù dei CANONI QUI PROPOSTI IN TRADUZIONE nella cui variegata trattazione in rapporto a ciò che qui è trattato ebbe enorme importanza il decreto Tametsi (Capitolo I di 10 della Riforma tridentina del matrimonio: qui leggibile in traduzione e in digitalizzazione da testo antiquario], pur ribadendo la validità canonica del matrimonio di tale natura, stabilì regole di forma per la celebrazione. Tuttavia esse vigevano solo là dove lo stesso decreto Tametsi era stato pubblicato. L'uso di questa forma straordinaria di matrimonio era pertanto in realtà limitato a situazioni particolari ed estreme, perché si prestava a strumentalizzazioni ambigue. La norma restò in vigore fino ai primi anni del Novecento =
il Decreto Tametsi emanato dal Concilio di Trento (leggine qui il testo integrale con indici moderni) è il decreto canonico che ha regolato la forma del matrimonio fino all'emanazione del Codice di diritto canonico (1917). Fu emanato l' 11 novembre del 1563 durante la XXIV sessione del Concilio e costituisce il primo dei dieci capitoli del decreto De reformatione matrimonii.
Con il decreto, pur riaffermando la tradizione del valore dei matrimoni clandestini fin lì fatti, si stabiliva un requisito di forma, senza il quale il matrimonio non era da considerarsi solo illecito, ma anche invalido. Venne introdotto l'istituto delle pubblicazioni e fu prescritto che dovevano precedere il matrimonio, che questo doveva essere celebrato dinnanzi al parroco personale dei nubendi e venne stabilita la presenza di almeno due testimoni. Furono anche istituiti i registri parrocchiali, dove il matrimonio doveva essere trascritto.
L'efficacia del decreto Tametsi, tuttavia, decorreva nei vari territori, e nelle singole parrocchie, solo dalla sua promulgazione e per secoli, pertanto, i matrimoni clandestini, sebbene fortemente ostacolati, conservavano validità canonica. Questo fatto fu ripreso da Alessandro Manzoni, che lo fece diventare uno dei punti centrali dei Promessi Sposi: nel ducato di Milano il decreto Tametsi non era infatti stato pubblicato e quindi Agnese venendo a sapere che erano valide le nozze celebrate dalla volontà dei nubendi alla presenza del parroco anche senza la sua volontà sollecitò a mali estremi l'estremo rimedio cioè il ricorso al "matrimonio a sorpresa", rifacendosi a questo VOLUME DI GIOVANNI BATTISTA POSSEVINO per cui, a determinate condizioni e situazioni, si sosteneva LA LICEITA' DEI MATRIMONI CLANDESTINI O A SORPRESA.
Le POSTULAZIONI DEL POSSEVINO riflettono in maniera ondivaga le CONCLUSIONI SUL MATRIMONIO DEL CONCILIO DI TRENTO poi variamente discusse dai canonisti e per quanto concerne le OSSERVAZIONI SUGLI IMPEDIMENTI O MENO DEL VINCOLO MATRIMONIALE destinate ad ampia discussione per opera di
PADRE LUCIO FERRARIS nella monumentale sua pubblicazione settecentesca intitolata BIBLIOTHECA CANONICA, JURIDICA, MORALIS, THEOLOGICA NEC NON ASCETICA, POLEMICA, RUBRICISTICA, HISTORICA, &